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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1291/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.11046/2022 emessa in data 27 dicembre 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Barbara C.F._2
Izzo, e dell'Avv. Enrico Grassi Pec: ; Email_1
; Email_2 CP_1
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
-contumace-
[...]
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 31 maggio 2023 e Parte_1 Pt_2 hanno impugnato la sentenza n. 11046/2022 emessa dal Tribunale Gl di
[...]
Roma il giorno 27 dicembre 2022.
Il Tribunale con la sentenza gravata ha accolto parzialmente la domanda degli attuali appellanti insegnanti di religione cattolica che agivano unitamente ad altra lavoratrice, , e ritenuta la perdurante ( rispetto al periodo di tempo oggetto di un Parte_3 precedente accertamento giudiziale) abusiva reiterazione dei contratti a termine in violazione del limite triennale, condannava l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno eurounitario che quantificava in 5 mensilità per la Pt_3 una mensilità per e due per Pt_1 Pt_2
La sentenza è fatta oggetto di impugnazione da e Parte_1 Parte_2 che sostengono l'inadeguatezza del risarcimento accordato.
Nonostante la rituale notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata CP_2 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di Consiglio è definita dal Collegio con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda degli originari ricorrenti, , , insegnanti di Parte_3 Parte_2 Parte_1 religione cattolica assunti sino all'anno scolastico 2021/2022 con una serie di contratti a termine in relazione ai quali essi denunciavano la violazione del limite dei 36 mesi e della temporaneità dei rapporti, la prima a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e gli altri due a partire dal 2011/2012.
Il primo giudice evidenziava che ostava all'integrale accoglimento l'esistenza di un precedente accertamento giudiziale in loro favore che rendeva inammissibile (per violazione del ne bis in idem) parte della domanda, consentendo l'accertamento in relazione ai contratti stipulati a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per la Pt_3
e dall'anno scolastico 2011/2012 per gli altri due insegnanti.
Esclusa la conversione a tempo indeterminato per il divieto operante in materia di pubblico impiego e richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del giudice sovranazionale in relazione ai docenti di religione cattolica assunti con contratti a termine, affermava il perdurante inadempimento dell'amministrazione convenuta rispetto al precedente accertamento giudiziale culminato in (due) sentenze
Pag. 2 di 7 della Corte di Appello di Roma (1849/2021 e 685/2019) e ed affermava il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno eurounitario in relazione al segmento temporale dei contratti non coperti dal precedente accertamento giudiziale. Nel quantificare l'entità del danno, condividendo i criteri adottati nei precedenti giudiziari emessi nei confronti delle stesse parti, liquidava il danno tenendo conto del limite normativo complessivo delle 12 mensilità e, considerando quelle già accordate ai lavoratori nelle precedenti sentenze, riconosceva, a ciascuno, il numero di mensilità che consentiva di contenere il risarcimento in detto limite ( ossia 5 mensilità per la che con Pt_3 precedente giudizio ne aveva ottenute 7, una mensilità per che ne aveva avute Pt_1 riconosciute in precedenza 11 e due per che ne aveva avute riconosciute 10). Pt_2
Propongono appello e che si si dolgono del risarcimento riconosciuto Pt_2 Pt_1 assumendo l'inadeguatezza della tutela sia sotto il profilo quantitativo (la misura del risarcimento) sia sotto il profilo qualitativo (tipo di tutela accordata) assumendo che sarebbe stata più appropriata ed adeguata la trasformazione del contratto in essere nella forma a tempo indeterminato.
Sinteticamente assumono:
1) che l'entità del risarcimento avrebbe potuto essere superiore a quella accordata in quanto sarebbe stata definibile in base ai limiti di cui all'art.8 legge 604/1966 ovvero dell'art. 18 legge 300/1970, come ritenuto da alcuni giudici di merito di primo grado,
e che l'art. 32 comma 5 della L. n° 183/2010, applicato dal Tribunale, avrebbe avvalorato il primo criterio con il rimando all'art.8 della legge 604/1966;
2) che il risarcimento avrebbe dovuto essere determinato, in ogni caso, accordando anche un danno ulteriore (biologico, morale, alla vita di relazione, esistenziale, alla professionalità), che avrebbe costituito un danno automatico e danno sanzione con l'unico onere a carico del lavoratore di dimostrare solo l'inosservanza delle norme sui contratti a termine;
3) che il divieto di conversione posto dall'art.36 del dlgs 165/2001 riguarderebbe solo il contratto nullo e non i casi di abusiva reiterazione di contratti a termine;
4)che la Corte Costituzionale, nella sentenza 20 luglio 2016, n. 187, dichiarando
“l'illegittimità costituzionale, nei sensi e limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi
1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
Pag. 3 di 7 scolastico) nella parte in cui autorizza, in mancanza di effettivi limiti alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”, perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla
Direttiva 1999/70/CE. >> avrebbe esaminato le misure ripristinatorie/riparatorie di cui alla clausola 5, finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo abusivo dei contratti a termine, fra cui quelle contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”);
5)che il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto sancito con la sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, ai punti 118 e segg., avrebbe dichiarato: “118. In particolare, spetta al giudice adito, quanto più possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (c.d. interpretazione adeguatrice ai principi di diritto dell'Unione). 119. Nel caso di specie, dal momento che la normativa nazionale di cui al procedimento principale contiene norme applicabili ai contratti di lavoro di diritto comune dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, prevedendo la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre un certo periodo, un'applicazione di tali norme nel procedimento principale potrebbe costituire una misura preventiva di un simile abuso, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro”.
Aggiungono gli appellanti che l'esclusione dell'applicazione della misura di stabilizzazione prevista dal D. Lgs. n° 368/2001 per la violazione del termine di durata massima, ritenuta dal primo giudice avrebbe sottratto un'intera branca del pubblico impiego alla disciplina comunitaria sui limiti ai contratti di lavoro a tempo determinato
Pag. 4 di 7 ovvero avrebbe privato di sanzione la violazione laddove non fosse accordato il risarcimento del danno.
L'appello è infondato.
Va premesso che la disciplina normativa applicabile in materia di quantificazione del danno eurounitario è, per costante giurisprudenza di legittimità, quella apprestata dall'art.32, comma 5, della legge 183/2010 e poi dall'art.28 comma 2 del dlgs 81/2015 nel testo via via vigente ratione temporis considerato che i contratti a termine da prendere in esame intervengono in un arco temporale che si dipana dal 2011 al 2020.
È poi inequivoco ed indiscusso nella medesima giurisprudenza che il rinvio operato da detto testo normativo all'art.8 della legge n. 604/1966 concerne esclusivamente i criteri per la quantificazione del danno che resta limitato nel range fra il minimo ed il massimo stabilito dal medesimo art.32, comma 5, della legge n. 183/20210 e poi dall'art.28 del Dlgs n.81/2015 (v. Cass.24761/2022).
È, infatti, costante l'affermazione che la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, vada interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
“danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo.
Poi, osta all'esame della domanda di liquidazione di danni ulteriori rispetto a quelli accordati dal primo giudice (nella misura forfettizzata prevista prima dall'art.32 comma 5 della legge 183/2010 e poi dall'art.28 comma 2 del dlgs 81/2015 ) ed indicati in appello come danno “biologico, morale, alla vita di relazione, esistenziale, alla professionalità” l'estraneità degli stessi all'originaria domanda in cui - conseguentemente- non era stata compiuta alcuna allegazione (né naturalmente era stata fornita dimostrazione) di un eventuale maggior danno rispetto a quello forfettizzato, sicché tale domanda integra novum in appello ed è come tale inammissibile.
Sotto il profilo strettamente giuridico, erra, del resto, l'appellante nell'estendere ai cd
“danni ulteriori” il meccanismo presuntivo e di agevolazione probatoria che assiste unicamente il danno eurounitario liquidato in base all'art. 32, comma 5, della legge n.
Pag. 5 di 7 183/2010 e succ. mod.. Infatti, in relazione a detti “danni diversi” operano gli ordinari criteri di allegazione e prova e dunque non è sufficiente la semplice violazione della disciplina in tema di reiterazione dei contratti termine ed occorrendo l'allegazione e la prova e che laddove il danno sia configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, nella dimostrazione delle occupazioni alternative perse, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Secondariamente, la pretesa alla conversione del rapporto in contratto tempo indeterminato cozza con il divieto che vige nell'ambito del pubblico impiego a detto rimedio, la stessa Suprema anche in decisioni recenti ha ribadito la non applicabilità del rimedio al pubblico impiego riaffermandolo anche in occasione di pronunce riguardanti i docenti di religione specificando altresì, che la Corte di Giustizia <ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge, la quale viceversa prevede che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5)>> ( in termini
Cassazione 23974/2022 vedi fra le più recenti Cass.10455/2024, 13638/2025,
13640/2025, 20275 e 20274/2025).
L'art.36 appena citato è ovviamente una previsione speciale, in quanto destinata ad operare nel solo pubblico impiego, rispetto a quella più generale che trae fonte dal d.lgs. n.368/2001, sicché non può essere derogata da una norma generale successiva secondo i canoni interpretativi che regolano la successione delle leggi nel tempo (lex posterior generalis non derogat legi priori generali).
Costituisce affermazione altrettanto costante della Corte Cassazione, a partire dalla sentenza n. 18698/2022, che la disciplina applicabile ai docenti di religione, stante la diversità, specialità ed eccezionalità delle forme di acquisizione dei ruoli, non è quella dettata per i docenti delle materie curriculari, con conseguente inapplicabilità ai primi della legge n. 107/2015 (che all'art. 1, comma 95, fa espresso riferimento al regime
Pag. 6 di 7 generale scolastico in cui non sono ricompresi i docenti di religione) e dei principi affermati in tema di stabilizzazione (v. da ultimo Cass. 10455/2024). Essendosi anche precisato, con sentenza n. 24146 del 2022, che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, Costituzione.
Essendo preclusa la possibilità di ottenere la conversione del rapporto ovverossia la
“stabilizzazione”, l'adeguatezza del risarcimento, una volta superato il tetto fissato dalla legge n.183/2010 e succ. mod., passa attraverso gli strumenti normativi che consentono il ristoro dei danni ulteriori, voci di danni che, tuttavia, nel caso di specie esulavano dalla domanda originaria sicché – come sopra spiegato-non possono essere oggetto di esame in appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari tabella 12, scaglione IV (causa di valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 data 31 maggio 2023 nei confronti del Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con riferimento alla sentenza n. 11046/2022 emessa il giorno 27 dicembre
2022 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1291/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.11046/2022 emessa in data 27 dicembre 2022 dal Tribunale-
GL di Roma e vertente tra
c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Barbara C.F._2
Izzo, e dell'Avv. Enrico Grassi Pec: ; Email_1
; Email_2 CP_1
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
-contumace-
[...]
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 31 maggio 2023 e Parte_1 Pt_2 hanno impugnato la sentenza n. 11046/2022 emessa dal Tribunale Gl di
[...]
Roma il giorno 27 dicembre 2022.
Il Tribunale con la sentenza gravata ha accolto parzialmente la domanda degli attuali appellanti insegnanti di religione cattolica che agivano unitamente ad altra lavoratrice, , e ritenuta la perdurante ( rispetto al periodo di tempo oggetto di un Parte_3 precedente accertamento giudiziale) abusiva reiterazione dei contratti a termine in violazione del limite triennale, condannava l'amministrazione convenuta al risarcimento del danno eurounitario che quantificava in 5 mensilità per la Pt_3 una mensilità per e due per Pt_1 Pt_2
La sentenza è fatta oggetto di impugnazione da e Parte_1 Parte_2 che sostengono l'inadeguatezza del risarcimento accordato.
Nonostante la rituale notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata CP_2 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di Consiglio è definita dal Collegio con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda degli originari ricorrenti, , , insegnanti di Parte_3 Parte_2 Parte_1 religione cattolica assunti sino all'anno scolastico 2021/2022 con una serie di contratti a termine in relazione ai quali essi denunciavano la violazione del limite dei 36 mesi e della temporaneità dei rapporti, la prima a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e gli altri due a partire dal 2011/2012.
Il primo giudice evidenziava che ostava all'integrale accoglimento l'esistenza di un precedente accertamento giudiziale in loro favore che rendeva inammissibile (per violazione del ne bis in idem) parte della domanda, consentendo l'accertamento in relazione ai contratti stipulati a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per la Pt_3
e dall'anno scolastico 2011/2012 per gli altri due insegnanti.
Esclusa la conversione a tempo indeterminato per il divieto operante in materia di pubblico impiego e richiamati gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e del giudice sovranazionale in relazione ai docenti di religione cattolica assunti con contratti a termine, affermava il perdurante inadempimento dell'amministrazione convenuta rispetto al precedente accertamento giudiziale culminato in (due) sentenze
Pag. 2 di 7 della Corte di Appello di Roma (1849/2021 e 685/2019) e ed affermava il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno eurounitario in relazione al segmento temporale dei contratti non coperti dal precedente accertamento giudiziale. Nel quantificare l'entità del danno, condividendo i criteri adottati nei precedenti giudiziari emessi nei confronti delle stesse parti, liquidava il danno tenendo conto del limite normativo complessivo delle 12 mensilità e, considerando quelle già accordate ai lavoratori nelle precedenti sentenze, riconosceva, a ciascuno, il numero di mensilità che consentiva di contenere il risarcimento in detto limite ( ossia 5 mensilità per la che con Pt_3 precedente giudizio ne aveva ottenute 7, una mensilità per che ne aveva avute Pt_1 riconosciute in precedenza 11 e due per che ne aveva avute riconosciute 10). Pt_2
Propongono appello e che si si dolgono del risarcimento riconosciuto Pt_2 Pt_1 assumendo l'inadeguatezza della tutela sia sotto il profilo quantitativo (la misura del risarcimento) sia sotto il profilo qualitativo (tipo di tutela accordata) assumendo che sarebbe stata più appropriata ed adeguata la trasformazione del contratto in essere nella forma a tempo indeterminato.
Sinteticamente assumono:
1) che l'entità del risarcimento avrebbe potuto essere superiore a quella accordata in quanto sarebbe stata definibile in base ai limiti di cui all'art.8 legge 604/1966 ovvero dell'art. 18 legge 300/1970, come ritenuto da alcuni giudici di merito di primo grado,
e che l'art. 32 comma 5 della L. n° 183/2010, applicato dal Tribunale, avrebbe avvalorato il primo criterio con il rimando all'art.8 della legge 604/1966;
2) che il risarcimento avrebbe dovuto essere determinato, in ogni caso, accordando anche un danno ulteriore (biologico, morale, alla vita di relazione, esistenziale, alla professionalità), che avrebbe costituito un danno automatico e danno sanzione con l'unico onere a carico del lavoratore di dimostrare solo l'inosservanza delle norme sui contratti a termine;
3) che il divieto di conversione posto dall'art.36 del dlgs 165/2001 riguarderebbe solo il contratto nullo e non i casi di abusiva reiterazione di contratti a termine;
4)che la Corte Costituzionale, nella sentenza 20 luglio 2016, n. 187, dichiarando
“l'illegittimità costituzionale, nei sensi e limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi
1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
Pag. 3 di 7 scolastico) nella parte in cui autorizza, in mancanza di effettivi limiti alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”, perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla
Direttiva 1999/70/CE. >> avrebbe esaminato le misure ripristinatorie/riparatorie di cui alla clausola 5, finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo abusivo dei contratti a termine, fra cui quelle contenute nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”);
5)che il primo giudice avrebbe dovuto prendere in considerazione quanto sancito con la sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, ai punti 118 e segg., avrebbe dichiarato: “118. In particolare, spetta al giudice adito, quanto più possibile e qualora si sia verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione (c.d. interpretazione adeguatrice ai principi di diritto dell'Unione). 119. Nel caso di specie, dal momento che la normativa nazionale di cui al procedimento principale contiene norme applicabili ai contratti di lavoro di diritto comune dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, prevedendo la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre un certo periodo, un'applicazione di tali norme nel procedimento principale potrebbe costituire una misura preventiva di un simile abuso, ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro”.
Aggiungono gli appellanti che l'esclusione dell'applicazione della misura di stabilizzazione prevista dal D. Lgs. n° 368/2001 per la violazione del termine di durata massima, ritenuta dal primo giudice avrebbe sottratto un'intera branca del pubblico impiego alla disciplina comunitaria sui limiti ai contratti di lavoro a tempo determinato
Pag. 4 di 7 ovvero avrebbe privato di sanzione la violazione laddove non fosse accordato il risarcimento del danno.
L'appello è infondato.
Va premesso che la disciplina normativa applicabile in materia di quantificazione del danno eurounitario è, per costante giurisprudenza di legittimità, quella apprestata dall'art.32, comma 5, della legge 183/2010 e poi dall'art.28 comma 2 del dlgs 81/2015 nel testo via via vigente ratione temporis considerato che i contratti a termine da prendere in esame intervengono in un arco temporale che si dipana dal 2011 al 2020.
È poi inequivoco ed indiscusso nella medesima giurisprudenza che il rinvio operato da detto testo normativo all'art.8 della legge n. 604/1966 concerne esclusivamente i criteri per la quantificazione del danno che resta limitato nel range fra il minimo ed il massimo stabilito dal medesimo art.32, comma 5, della legge n. 183/20210 e poi dall'art.28 del Dlgs n.81/2015 (v. Cass.24761/2022).
È, infatti, costante l'affermazione che la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, vada interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
“danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo.
Poi, osta all'esame della domanda di liquidazione di danni ulteriori rispetto a quelli accordati dal primo giudice (nella misura forfettizzata prevista prima dall'art.32 comma 5 della legge 183/2010 e poi dall'art.28 comma 2 del dlgs 81/2015 ) ed indicati in appello come danno “biologico, morale, alla vita di relazione, esistenziale, alla professionalità” l'estraneità degli stessi all'originaria domanda in cui - conseguentemente- non era stata compiuta alcuna allegazione (né naturalmente era stata fornita dimostrazione) di un eventuale maggior danno rispetto a quello forfettizzato, sicché tale domanda integra novum in appello ed è come tale inammissibile.
Sotto il profilo strettamente giuridico, erra, del resto, l'appellante nell'estendere ai cd
“danni ulteriori” il meccanismo presuntivo e di agevolazione probatoria che assiste unicamente il danno eurounitario liquidato in base all'art. 32, comma 5, della legge n.
Pag. 5 di 7 183/2010 e succ. mod.. Infatti, in relazione a detti “danni diversi” operano gli ordinari criteri di allegazione e prova e dunque non è sufficiente la semplice violazione della disciplina in tema di reiterazione dei contratti termine ed occorrendo l'allegazione e la prova e che laddove il danno sia configurabile come perdita di “chance” di un'occupazione alternativa migliore, nella dimostrazione delle occupazioni alternative perse, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
Secondariamente, la pretesa alla conversione del rapporto in contratto tempo indeterminato cozza con il divieto che vige nell'ambito del pubblico impiego a detto rimedio, la stessa Suprema anche in decisioni recenti ha ribadito la non applicabilità del rimedio al pubblico impiego riaffermandolo anche in occasione di pronunce riguardanti i docenti di religione specificando altresì, che la Corte di Giustizia <ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge, la quale viceversa prevede che “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5)>> ( in termini
Cassazione 23974/2022 vedi fra le più recenti Cass.10455/2024, 13638/2025,
13640/2025, 20275 e 20274/2025).
L'art.36 appena citato è ovviamente una previsione speciale, in quanto destinata ad operare nel solo pubblico impiego, rispetto a quella più generale che trae fonte dal d.lgs. n.368/2001, sicché non può essere derogata da una norma generale successiva secondo i canoni interpretativi che regolano la successione delle leggi nel tempo (lex posterior generalis non derogat legi priori generali).
Costituisce affermazione altrettanto costante della Corte Cassazione, a partire dalla sentenza n. 18698/2022, che la disciplina applicabile ai docenti di religione, stante la diversità, specialità ed eccezionalità delle forme di acquisizione dei ruoli, non è quella dettata per i docenti delle materie curriculari, con conseguente inapplicabilità ai primi della legge n. 107/2015 (che all'art. 1, comma 95, fa espresso riferimento al regime
Pag. 6 di 7 generale scolastico in cui non sono ricompresi i docenti di religione) e dei principi affermati in tema di stabilizzazione (v. da ultimo Cass. 10455/2024). Essendosi anche precisato, con sentenza n. 24146 del 2022, che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma, Costituzione.
Essendo preclusa la possibilità di ottenere la conversione del rapporto ovverossia la
“stabilizzazione”, l'adeguatezza del risarcimento, una volta superato il tetto fissato dalla legge n.183/2010 e succ. mod., passa attraverso gli strumenti normativi che consentono il ristoro dei danni ulteriori, voci di danni che, tuttavia, nel caso di specie esulavano dalla domanda originaria sicché – come sopra spiegato-non possono essere oggetto di esame in appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari tabella 12, scaglione IV (causa di valore indeterminabile).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e con ricorso depositato in Parte_1 Parte_2 data 31 maggio 2023 nei confronti del Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, con riferimento alla sentenza n. 11046/2022 emessa il giorno 27 dicembre
2022 dal Tribunale-GL di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così decide:
1)Rigetta l'appello.
2)Condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali.
3)Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
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