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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8740 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54537 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(CITTANOVA (RC), 31/01/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FERRANTE PASQUALINO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/12/1966), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MARCUCCI LAURA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
04/02/1995 ha contratto matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli (08/03/1997), CP_1 Per_1
(18/11/1998) e (03/10/2005), ha dedotto che con decreto Per_2 Per_3
del 15/01/2018 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo
Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, lo stesso è obbligato a corrispondere alla assegnataria della casa CP_1
familiare sita in Roma Via della Giustiniana n. 16 in quanto collocataria dei figli, a titolo di contributo per il mantenimento di questi ultimi, la somma mensile di euro 850,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base gennaio 2018, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli stessi;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'assegno di mantenimento per il primogenito in quanto economicamente autonomo, e per la figlia , dedita Per_1 Per_2
a lavori vari e non già alla prosecuzione degli studi, obbligo del medesimo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento di la Per_3
somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese extra. 3
Costituitasi in giudizio ha aderito Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze,
eccezion fatta per la raggiunta indipendenza economica del primogenito
, ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di Per_1
mantenimento per sé nella misura di euro 200,00 mensili, essendo peggiorate rispetto all'epoca separativa le sue condizioni economiche.
All'udienza presidenziale il presidente delegato ha confermato in via provvisoria i provvedimenti della separazione, eccezion fatta per l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente il mantenimento per il figlio
, dichiarato cessato a far data dalla domanda, al pari dell'obbligo di Per_1
contribuire al pagamento delle spese extra afferenti stesso;
quindi ha Per_1
rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 04/02/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
04/02/1995, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che è pacifico e incontestato che il primogenito (1997) è economicamente autonomo Per_1
mentre tale non è il fratello minore (2005), mette conto Per_3
evidenziare, relativamente alla secondogenita (1998), che dalle Per_2 4
allegazioni svolte da ambo le parti è emerso che la stessa ha svolto lavori saltuari, si è iscritta in passato all'università, ma non risultano pagamenti di tasse universitarie successivi all'anno 2020, sebbene nella comparsa conclusionale lo stesso ricorrente ha dato atto che recentemente si è Per_2
nuovamente iscritta ad un corso universitario per il quale lo stesso Pt_1
sta corrispondendo le relative tasse.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, sebbene lacunose, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico dell l'obbligo di corrispondere alla Pt_1
a far data dal giugno 2025, la somma mensile di euro 600,00, di CP_1
cui euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ed Per_3
euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , fermo Per_2
l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i predetti con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Al riguardo giova evidenziare che nessuno dei coniugi ha depositato la documentazione economico-patrimoniale aggiornata come richiesto dal giudice istruttore in vista della decisione della causa, documentazione non prodotta dalla resistente neanche antecedentemente nel corso del giudizio;
dall'ultimo CUD in atti del ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza,
emerge che lo stesso nell'anno d'imposta 2021 (CUD 2022) ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 2.280,00 su dodici mensilità; egli,
inoltre, vive a Cittanova (RC) presso l'abitazione dei genitori ed è
proprietario di una casa di abitazione in Falerone (FM); la resistente, di contro, abita in un immobile ATER in Roma, ha dedotto ma non provato di aver subito una contrazione delle sue entrate derivanti da lavori di baby 5
sitter rispetto all'epoca della separazione allorché ha dichiarato di percepire la somma mensile di euro 500,00; è in possesso di un basso titolo di studio quale la licenza media inferiore e non è dato comprendere a quali opportunità e possibilità lavorative abbia rinunciato nel corso della vita matrimoniale d'intesa con il coniuge a al fine di consentire allo stesso di dedicarsi alla carriera.
Per tali ragioni non può trovare accoglimento neanche la domanda di mantenimento dalla stessa proposta, considerato peraltro che in sede di divorzio può essere proposta domanda di assegno divorzile (mai menzionato negli atti difensivi della resistente), ma non già di mantenimento, domanda che in ogni caso, pur volendo intenderla di assegno divorzile, è rimasta del tutto indimostrata, non avendo la fornito prova alcuna neanche CP_1
della sua attuale ed effettiva condizione economico-patrimoniale né della impossidenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54537/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
TORRI IN SABINA in data 04/02/1995 tra Parte_1
(CITTANOVA (RC), 31/01/1970) e Controparte_1 6
(ROMA (RM), 30/12/1966) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di TORRI IN SABINA al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1995,
alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo dell di Pt_1
corrispondere il mantenimento ordinario e le spese extra per il figlio Per_1
(1997);
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di giugno 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di (1998) e (2005), la Per_2 Per_3
somma mensile di euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base giugno 2025, di cui euro 350,00 per il mantenimento di ed euro 250,00 per il mantenimento di , e condanna Per_3 Per_2
l al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui al Per_2 Per_3
suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via della Giustiniana n. 16 alla resistente;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla
CP_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025 7
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA NI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54537 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(CITTANOVA (RC), 31/01/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. FERRANTE PASQUALINO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/12/1966), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. MARCUCCI LAURA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
04/02/1995 ha contratto matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione sono nati i figli (08/03/1997), CP_1 Per_1
(18/11/1998) e (03/10/2005), ha dedotto che con decreto Per_2 Per_3
del 15/01/2018 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo
Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali, tra le altre, lo stesso è obbligato a corrispondere alla assegnataria della casa CP_1
familiare sita in Roma Via della Giustiniana n. 16 in quanto collocataria dei figli, a titolo di contributo per il mantenimento di questi ultimi, la somma mensile di euro 850,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base gennaio 2018, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli stessi;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'assegno di mantenimento per il primogenito in quanto economicamente autonomo, e per la figlia , dedita Per_1 Per_2
a lavori vari e non già alla prosecuzione degli studi, obbligo del medesimo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento di la Per_3
somma mensile di euro 350,00, oltre al 50% delle spese extra. 3
Costituitasi in giudizio ha aderito Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, contestando le ulteriori avverse allegazioni e istanze,
eccezion fatta per la raggiunta indipendenza economica del primogenito
, ed ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di Per_1
mantenimento per sé nella misura di euro 200,00 mensili, essendo peggiorate rispetto all'epoca separativa le sue condizioni economiche.
All'udienza presidenziale il presidente delegato ha confermato in via provvisoria i provvedimenti della separazione, eccezion fatta per l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente il mantenimento per il figlio
, dichiarato cessato a far data dalla domanda, al pari dell'obbligo di Per_1
contribuire al pagamento delle spese extra afferenti stesso;
quindi ha Per_1
rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 04/02/2025 il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
04/02/1995, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che è pacifico e incontestato che il primogenito (1997) è economicamente autonomo Per_1
mentre tale non è il fratello minore (2005), mette conto Per_3
evidenziare, relativamente alla secondogenita (1998), che dalle Per_2 4
allegazioni svolte da ambo le parti è emerso che la stessa ha svolto lavori saltuari, si è iscritta in passato all'università, ma non risultano pagamenti di tasse universitarie successivi all'anno 2020, sebbene nella comparsa conclusionale lo stesso ricorrente ha dato atto che recentemente si è Per_2
nuovamente iscritta ad un corso universitario per il quale lo stesso Pt_1
sta corrispondendo le relative tasse.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie, sebbene lacunose, il collegio, fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, reputa equo porre a carico dell l'obbligo di corrispondere alla Pt_1
a far data dal giugno 2025, la somma mensile di euro 600,00, di CP_1
cui euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento di ed Per_3
euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di , fermo Per_2
l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i predetti con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014.
Al riguardo giova evidenziare che nessuno dei coniugi ha depositato la documentazione economico-patrimoniale aggiornata come richiesto dal giudice istruttore in vista della decisione della causa, documentazione non prodotta dalla resistente neanche antecedentemente nel corso del giudizio;
dall'ultimo CUD in atti del ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza,
emerge che lo stesso nell'anno d'imposta 2021 (CUD 2022) ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 2.280,00 su dodici mensilità; egli,
inoltre, vive a Cittanova (RC) presso l'abitazione dei genitori ed è
proprietario di una casa di abitazione in Falerone (FM); la resistente, di contro, abita in un immobile ATER in Roma, ha dedotto ma non provato di aver subito una contrazione delle sue entrate derivanti da lavori di baby 5
sitter rispetto all'epoca della separazione allorché ha dichiarato di percepire la somma mensile di euro 500,00; è in possesso di un basso titolo di studio quale la licenza media inferiore e non è dato comprendere a quali opportunità e possibilità lavorative abbia rinunciato nel corso della vita matrimoniale d'intesa con il coniuge a al fine di consentire allo stesso di dedicarsi alla carriera.
Per tali ragioni non può trovare accoglimento neanche la domanda di mantenimento dalla stessa proposta, considerato peraltro che in sede di divorzio può essere proposta domanda di assegno divorzile (mai menzionato negli atti difensivi della resistente), ma non già di mantenimento, domanda che in ogni caso, pur volendo intenderla di assegno divorzile, è rimasta del tutto indimostrata, non avendo la fornito prova alcuna neanche CP_1
della sua attuale ed effettiva condizione economico-patrimoniale né della impossidenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54537/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
TORRI IN SABINA in data 04/02/1995 tra Parte_1
(CITTANOVA (RC), 31/01/1970) e Controparte_1 6
(ROMA (RM), 30/12/1966) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di TORRI IN SABINA al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1995,
alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo dell di Pt_1
corrispondere il mantenimento ordinario e le spese extra per il figlio Per_1
(1997);
fermi per il pregresso i vigenti provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal mese di giugno 2025 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di (1998) e (2005), la Per_2 Per_3
somma mensile di euro 600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base giugno 2025, di cui euro 350,00 per il mantenimento di ed euro 250,00 per il mantenimento di , e condanna Per_3 Per_2
l al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1
ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui al Per_2 Per_3
suindicato Protocollo;
assegna la casa familiare sita in Roma Via della Giustiniana n. 16 alla resistente;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla
CP_1
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/05/2025 7
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi