Sentenza breve 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 05/04/2022, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00541/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CC - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2022, proposto dalla
PERHOSPITAL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale di CC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Angelo Spro e Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Antonio Micolani in CC, via G. Paladini, n. 50;
nei confronti
Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Direttore del Dipartimento- Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di CC prot. n. 5268 del 9 dicembre 2021, con cui è stato aggiudicato in favore della Hospital Service S.r.l. il “LOTTO 2: ELASTOMETRI FLUSSO VARIABILE” (CIG 877364728C) a seguito della procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76/2020, svolta in modalità telematica su piattaforma EMPULIA, per l'affidamento della fornitura di dispositivi elastomerici chiusi portatili sterili per infusione continua di farmaci chemioterapici, analgesici, antibiotici, in regime di somministrazione per n. 36 mesi, rinnovabili per eventuali ulteriori 12 mesi, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi i verbali di gara e i giudizi/valutazione della Commissione giudicatrice;
nonché, per l'accertamento e la declaratoria
della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione intimata, e per la declaratoria di inefficacia
del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
della A.S.L. di CC a risarcire il danno cagionato alla Società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento a Perhospital S.r.l. della fornitura in questione, ovvero a disporre il subentro della Società ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 c.p.a.;
in via subordinata, per l'annullamento,
di tutti gli atti di gara, avendo la Società ricorrente interesse alla prosecuzione della fornitura oggetto di gara (in qualità di fornitore uscente) e comunque alla riedizione della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di CC - Azienda Sanitaria Locale di CC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 5 gennaio 2022 e depositato in giudizio il 19 gennaio 2022 la PERHOSPITAL S.r.l. (seconda classificata per il Lotto 2) ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la determinazione del Direttore del Dipartimento - Area Gestione del Patrimonio della A.S.L. di CC prot. n. 5268 del 9 dicembre 2021, con cui è stato aggiudicato, ad esito di procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016 in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. n. 76 del 2020 svolta in modalità telematica su piattaforma EMPULIA, in favore della ditta Hospital Service S.r.l. (prima classificata per il medesimo Lotto), il “LOTTO 2: ELASTOMETRI FLUSSO VARIABILE (CIG 877364728C)” per l’affidamento della fornitura di dispositivi elastomerici chiusi portatili sterili per infusione continua di farmaci chemioterapici, analgesici, antibiotici, in regime di somministrazione per n. 36 mesi, rinnovabili per eventuali ulteriori 12 mesi, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto (ivi inclusi i verbali di gara e i giudizi e le valutazioni della Commissione giudicatrice). Ha, altresì, chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione intimata, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e la condanna della A.S.L. di CC a risarcire il danno cagionato alla Società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento a PERHOSPITAL S.r.l. della fornitura in questione, ovvero a disporre il subentro della Società ricorrente nel contratto, ove stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.. In via di ulteriore subordine, ha domandato l’annullamento di tutti gli atti di gara, avendo la Società ricorrente interesse alla prosecuzione della fornitura oggetto di gara (in qualità di fornitore uscente) e comunque alla riedizione della procedura gara, atteso che la stessa si sarebbe svolta in evidente difformità delle regole del Bando e del Capitolato a cui l’Amministrazione si era autovincolata.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione della lex specialis e, in particolare, del Capitolato tecnico., eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza e illogicità, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e della trasparenza dell’azione amministrativa).
2. In data 21 gennaio 2022 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di CC.
3. Il 3 febbraio 2022 la difesa della A.S.L. di CC ha depositato in giudizio la determinazione del Direttore della Struttura Area Gestione del Patrimonio prot. n. 230 del 21 gennaio 2022 con cui la medesima A.S.L. ha annullato in autotutela la procedura di gara indetta con determinazione Dirigenziale n. 2119 del 7 maggio 2021, la conseguente aggiudicazione disposta con determinazione n. 5268 del 9 dicembre 2021, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere.
4. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022 il Presidente, letta l'istanza di rinvio formulata dalla difesa della Società ricorrente per valutare l’opportunità di proporre motivi aggiunti avverso la prefata determinazione del Direttore della Struttura Area Gestione del Patrimonio prot. n. 230 del 21 gennaio 2022, sentite le parti, ha disposto, su concorde richiesta delle stesse, il rinvio della trattazione della causa alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022.
5. Con apposita memoria depositata in data 18 marzo 2022 la Società ricorrente ha dichiarato “la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio e la cessata la materia del contendere”, chiedendo la condanna della A.S.L. di CC al pagamento delle spese processuali.
6. Sempre in data 18 marzo 2022 la A.S.L. di CC ha depositato memorie.
7. Non si è costituita in giudizio la controinteressata Hospital Service S.r.l..
8. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 marzo 2022 fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, sentite le parti in proposito, la causa è stata introitata per l’eventuale decisione nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
9. Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a..
9.1 Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata nota/memoria del 18 marzo 2022, la difesa della Società ricorrente ha domandato che venga dichiarata “la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio e la cessata la materia del contendere”.
9.2 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
9.3 Né, per contro, sussistono, nel caso che occupa, i presupposti perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. La pretesa di parte ricorrente non risulta, infatti, essere stata “pienamente soddisfatta” nel corso del giudizio, come richiede l’art. 34 comma 5 c.p.a.
Ciò in quanto la A.S.L. di CC, con determina prot. n. 230 del 21 gennaio 2022, ha annullato in autotutela la lex specialis di gara per vizi radicali del Bando (quale la mancata indicazione dei criteri di determinazione del punteggio finale) e conseguentemente tutti gli atti successivi compresa l’aggiudicazione finale (annullamento integrale cui consegue l’eventuale riedizione della gara), nel mentre la Società ricorrente (seconda classificata) ha chiesto nel presente giudizio anche il subentro nell’aggiudicazione e nel contratto.
10. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata istanza/dichiarazione resa in tal senso dalla difesa della Società ricorrente, come innanzi esposto.
11. Sussistono, in ragione della circostanza che l’annullamento officioso (anche) dell’aggiudicazione impugnata ha avuto luogo per motivi diversi da quelli dedotti in seno al ricorso introdottivo, nonché del comportamento della A.S.L. di CC (che si è prontamente attivata in autotutela), per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia CC - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CC nella Camera di Consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO