Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17411
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.

Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico ministero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17411
    Data del deposito : 27 aprile 2023

    Testo completo