Sentenza 27 aprile 2023
Massime • 2
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del giudice per le indagini preliminari e della Procura della Repubblica, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.
Il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida è solo quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, salvo che l'interessato documenti di non aver potuto avere accesso agli atti, benché tempestivamente richiesti al Questore e al pubblico ministero, ovvero che l'ordinanza del giudice motivi la convalida utilizzando documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal Questore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2023, n. 17411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17411 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17411 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Torino con provvedimento in data 17/10/2022, notificato il 19/10/2022, ore 17.30, imponeva a AL ER le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con ordinanza depositata in data 22/10/2022, ore 9.00, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AL ER, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3, I 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen, lamentando l'eccessiva compressione del tempo concesso all'imputato del tempo concesso per difendersi, in quanto il periodo in cui il fascicolo dei documenti era stato messo a disposizione della difesa non garantiva il pieno esercizio del diritto di difesa, considerato anche che il provvedimento di convalida era intervento entro e non dopo le 24 dalla presentazione del fascicolo alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 e vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata era priva di motivazioni in ordine alle ragioni per cui l'interessato doveva presentarsi presso la Questura anche in corrispondenza delle partite amichevoli della Juventus"; argomenta che il rispetto dell'obbligo è inesigibile, per l'impossibilità del prevenuto di informarsi della programmazione relativa alle partite amichevoli, eventi spesso non pubblicizzati e svolti a "porte chiuse". Con il terzo motivo deduce difetto di motivazione in relazione all'obbligo di firma con riferimento alla recidiva amministrativa contestata, lamentando che il Giudice della convalida non aveva argomentato in ordine alla pericolosità concreta del prevenuto. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va ricordato che questa Corte, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha affermato, sin dalla sentenza n. 2471/08 de1111/12/2007, Rv. 238537 - e così dando una lettura costituzionalmente 2 orientata all'art. 6, comma 2-bis in oggetto, che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento" - la necessità che la convalida del G.i.p. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che «se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento». Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante - trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al G.i.p. in caso di richiesta di convalida, e sarà quindi consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 32824 dell'11/6/2013, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Rv. 250372; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Rv. 247275). La diversa tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il sottoposto dovrebbe comunque fruire anche di un termine di 24 ore decorrente dalla richiesta di convalida da parte del PM, - pur sostenuta in sede di legittimità (Sez. 3, n. 17871 dell'8/4/2009, Rv. 243714; Sez. 3, n. 6224 del 6/11/2008, Rv. 242730) - non è condivisibile. Questa Corte ha, infatti, affermato più recentemente, il principio che va qui ribadito, che il termine a difesa in favore del destinatario del provvedimento del questore è soltanto quello di quarantotto ore dalla notifica dell'atto stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, essendo irrilevante, ai fini del contraddittorio cartolare, che la convalida del giudice intervenga prima di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del P.M. presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari (Sez.3, n. 15851 del 03/11/2016, dep.30/03/2017, Rv. 269871 - 01; Sez.3, n.29760 del 1/04/2013, Rv.255962; Sez.3,n.32824 del 11/06/2013, Rv.256379; Sez.3, n.31639 del 2019, non massimata). Si è osservato, in particolare, _(Sez.3, n.29760 del 1/04/2013, cit ) che "la garanzia a tutela del soggetto destinatario del provvedimento del questore è tutta interna al più ampio termine di quarantotto dalla notifica del decreto del questore". Ciò significa che egli può prendere visione della documentazione anche in questura senza attendere che gli atti siano trasmessi dalla questura alla procura della Repubblica ovvero presso presso l'Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi 3 ne chieda la convalida al Giudice;
inoltre, l'ulteriore termine di ventiquattro ore (decorrente d al deposito nella cancelleria del g.i.p. della richiesta del pubblico ministero) "sarebbe privo di ragionevolezza perché, una volta che il destinatario ha la garanzia di quarantotto ore (termine decorrente da una data per lui certa: la notifica del decreto del questore) per consultare la documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa (è questa la garanzia del c.d. contraddicono cartolare), sarebbe una formalistica superfetazione la garanzia ulteriore di un termine più breve (ventiquattro ore) e decorrente da un momento non noto al destinatario del provvedimento del questore (in mancanza di avviso di deposito della richiesta del pubblico ministero) per fare le stesse cose: accedere alla documentazione che lo riguarda e presentare al g.i.p. una memoria a sua difesa". La deduzione del ricorrente, poi, di non avere avuto un tempo congruo per preparare la difesa potrebbe avere un significato se il destinatario del provvedimento questorile fosse facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice della convalida. Il soggetto interessato, invece, può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima del giudizio di convalida o comunque della Questura (Sez.3, n.7033 del 18/01/2012, 252035; Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015 - dep. 30/03/2016, 266480; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379-01). Tale principio è stato ribadito da ultimo da Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv.284235 - 01, che ha precisato che, in tema di convalida del provvedimento del questore ex art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per le indagini preliminari. Non consta dalla stessa prospettazione del ricorso che la difesa abbia svolto alcuna richiesta di accesso agli atti all'autorità giudiziaria (incombe sullo stesso interessato l'onere di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del Gip e della Procura della Repubblica con formulazione di apposita istanza - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida, cfr Sez. 3, n. 20753 del 04/02/2016 - dep. 19/05/2016, Rv. 267023; Sez. 3, 11 giugno 2015, n. 29301, Rv. 264394); nè il ricorrente ha allegato l'impossibilità di esercitare in tempo utile il proprio diritto di accesso agli atti, sia presso la Questura, sia presso la segreteria del Pubblico Ministero sia presso la cancelleria del G.i.p, atteso che, come già evidenziato, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento 4 del Questore di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il diritto della difesa di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, ed è, pertanto, onere dell'interessato o del suo difensore esercitarlo tempestivamente al fine di disporre di un tempo maggiore, sia presso la Questura, sia presso l'ufficio del pubblico ministero, sia presso la cancelleria del G.i.p. (cfr Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023, Rv.284235 - 01, cit.). Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazione sportive, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici della Questura, del G.i.p. e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida. Onere non soddisfatto dal ricorrente nel caso di specie, ove a fronte di una notifica effettuata il 19.10.22 alle 17.30, la convalida è avvenuta con provvedimento depositato alle 9.00 del 22/10/2022, quindi con pieno rispetto del citato termine di 48 ore. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha sempre affermato che il riferimento dell'art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" va inteso nel senso che esse siano individuabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento e che tale determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con riferimento alle partite, ufficiali o amichevoli, anticipatamente programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione, con esclusione, pertanto, di tutti gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. 3 n.13741, 30 marzo 2009; Sez. 3 n.11151, 13 marzo 2009; Sez 3 n. 3437, 26 gennaio 2009; Sez 3 n.47451, 22 dicembre 2008; Sez. 3 n.9793, 8 marzo 2007). Si è precisato che l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo, conseguentemente, rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363) Da ciò consegue che, ai fini della validità del provvedimento con cui il Questore vieta l'accesso allo stadio in occasione di alcune competizioni sportive e invita il 5 destinatario a presentarsi all'autorità di P.S., non è necessario che le manifestazioni sportive siano nominativamente indicate, essendo sufficiente che queste ultime siano determinabili, sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento, in modo certo dal destinatario che ha l'onere di tenersi informato sul punto (Sez. 3, n. 7948 del 03/11/2016, dep. 2017, Morelli, Rv. 269318) e che l'eventuale inesigibilità dell'obbligo di presentazione potrà essere agevolmente verificato nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito (Sez.3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv.249363 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Va precisato, in diritto, che: il divieto, disposto dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal d.l. n. 119 del 2014, conv. in I. n. 146 del 2014 e, poi, dal d.l. n. 53/2019 con. in I. n. 77/2019) di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio ha contenuto obbligatorio, quanto alle prescrizioni, nei confronti del soggetto che sia già destinatario di altro, analogo, provvedimento del questore (Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720); la norma è stata ritenuta compatibile con i principi di cui agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, atteso che il trattamento censurato è sorretto da una ragionevole giustificazione, in quanto attinge il soggetto recidivo che commetta ulteriori atti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ed in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis, della stessa legge, il rigore del trattamento sanzionatorio è suscettibile di attenuazione in funzione della condotta positiva osservata dal destinatario del provvedimento (Sez.3, n.44621 del 08/07/2016, Rv.269203; Sez.3, n.33539 del 14/07/2016, Rv.267720; Sez.3, n.5621 del 08/07/2016, dep.07/02/2017, Rv.269305); la predetta disposizione non esime, però, il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e di valutare, altresì, la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez.3, n.28067 del 03/11/2016, dep.07/06/2017, Rv.270329). Nella specie, il Giudice ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, in quanto ha compiutamente valutato i fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, ed ha dato conto in motivazione del suo convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento, 6 così convalidando la misura dell'obbligo di presentazione nella all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio con durata nella misura minima di anni cinque. 4. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/03/2023