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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39633/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/11/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nata il 11/02/1998 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20141 Milano (Italia)
Ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera N. 2023/7312 dell'Ordine degli
Avvocati di Milano del giorno 19.12.2023
Rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia presso il cui studio in Milano, Corso Lodi n. 65, ha eletto il proprio domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 28/09/1994 in ECUADOR cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 20138 Milano (Italia) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Trombini e Giuseppe Mangia, presso lo studio del primo in Milano, Viale Scarampo n. 41, ha eletto il proprio domicilio telematico
Parte convenuta
Figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il 20 Aprile CP_1 CP_2
2019
Con comunicazione all' Pubblico Ministero, in persona del Sostituto - Procuratore della CP_3
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26/11/2024 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 15 aprile 2025:
Il difensore di parte attrice: mi riporto al verbale del 20.03.2025, chiedo che le frequentazioni con il papà avvenga dal venerdì sera prima di cena alla domenica dopo cena e un giorno infrasettimanale dall'uscita del lavoro del padre (ore 18) fino a dopo cena. Chiedo che il contributo paterno venga determinato in almeno € 250 a figlio oltre all'80% delle spese extra assegno. Fermo tutto l'assegno unico alla mamma.
Il difensore di parte convenuta dichiara: mi riporto alla memoria di costituzione e alle conclusioni rassegnate. Quanto al mantenimento preciso che il mio assistito conferma la disponibilità ad aumentare il contributo al mantenimento dei figli da € 300 complessive ad € 350,00 complessive. Fermo l'assegno unico alla madre in ragione del 100%.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2016 al 2022 e dalla loro unione sono nati a Milano il 23 dicembre 2016 e il 20 Aprile 2019 , riconosciuti da entrambi CP_1 CP_2
i genitori.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 8 novembre 2024 la signora
[...]
ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti Parte_1 pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori ed al loro mantenimento.
Il signor si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo che Parte_2 venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figli e l'onere a proprio carico di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300 mensili (150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 20 marzo 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“Il padre vede i nostri figli a weekend alternati dal venerdì sera, dopo che fa box, verso le 21 e me li riporta la domenica sera verso le ore 17 del pomeriggio. In settimana mai. Quando i bambini vanno con il padre sono sereni. All'inizio facevano più storie ma adesso sono tranquilli perché adesso è una cosa che si è regolarizzata. Io vorrei che il venerdì venisse a prendere i bambini dal pomeriggio perché viene troppo tardi.
Il padre abita a Ponte Lambro, in zona San Donato e vive con la madre e il compagno della madre.
Ho riferito al padre che sarei andata dall'avvocato per trovare un accordo ma lui mi ha detto che si riteneva offeso e che potevo fare quello che volevo.
Non so esattamente che lavoro faccia: so che lavora per una ditta familiare e monta i mobili. Quando stavamo insieme faceva il metalmeccanico e da quello che so guadagnava sui 1800 al mese, ma non me lo diceva. Io sto lavorando come cameriera un fish bar a Moscova con contratto a tempo determinato fino alla fine di marzo e poi penso che me lo rinnovino. Guadagno 600 euro e faccio dal lunedì al venerdì per
4 ore al mattino. Io abito assieme ai miei due bambini in un appartamento che mi ha dato l'Aler e pago circa 240 euro al mese di affitto comprese le spese condominiali.
Il grande ha un problema di autismo e percepisco indennità di circa 300 euro. Percepisco l'assegno unico di circa 500 euro al mese, secondo me è al 100%.
Il padre mi paga 300 euro al mese e non paga le spese straordinarie. È complicato avere contatti con il padre: ci sono periodi in cui è accondiscendente sulla gestione dei bambini, ma non mi vuole riconoscere altro oltre ai 300 euro e mi dice che questi bastano per entrambi i figli, perché mi dice che ho gli assegni dallo Stato. Ci sono state delle volte in cui ho chiesto al padre la parte delle spese straordinarie per la scuola e lui mi ha detto che non poteva e mi diceva: “ti arrangi con i 300 che ti do”.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 15 aprile 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha formulato proposta conciliativa che non è stata accettata dalle parti.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che le parti non hanno articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con le parti e i loro difensori, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, invitato i difensori delle parti a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
I procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta delle Parti di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi di e di con CP_1 CP_2 continuità e responsabilità;
Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figli, ritiene il collegio di condividere la proposta sul punto formulata dal giudice delegato in udienza e dettagliata in dispositivo, che tiene conto della tenera età dei minori, degli orari di lavoro del padre (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 e, in alcuni periodi, anche mezza giornata il sabato), dei tempi di percorrenza paterni casa-lavoro (la sede di lavoro è ubicata nel Comune di Opera), e degli impegni per il percorso terapeutico di neuropsicomotricità seguito da per il suo disturbo dello CP_1 spettro autistico.
Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità dei figli sia il rispetto dei loro tempi e dei loro impegni, evitando di sottoporli ad eccessivi spostamenti tra le due abitazioni e garantendo loro abitudinarietà e prevedibilità degli incontri.
La casa familiare sita in Via Barrili Anton Giulio, n. 20, 20141 Milano, dalla quale il convenuto si è già allontanato a far data dal maggio 2022, deve essere assegnata alla parte attrice, perché continui ad abitarla con i figli minori.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'audizione dei minori deve ritenersi superflua anche vista l'età dei minori (7 e 5 anni di età).
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Lavora come cameriera in un fish bar a
Milano con contratto part time a tempo determinato;
guadagna circa 600 euro al mese per
4 ore al giorno di lavoro. Abita assieme ai suoi figli in un appartamento assegnatole dall'Aler e paga circa 240 euro al mese di canone di affitto comprensivo delle spese condominiali. Percepisce l'Assegno Unico Universale di 545,00 euro al mese e 300 euro di indennità di invalidità per;
CP_1
2. Il padre: lavora come operaio, guadagna circa 1400 euro al mese, vive in un appartamento per il quale paga un canone di affitto di 500 euro al mese;
3. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi principalmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori, limitandosi il padre a contribuire con complessivi 300 euro mensili (150 euro a figlio), senza alcuna contribuzione per le spese straordinarie;
4. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini di 7 e 5 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 400 euro al mese (200 euro per figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di
Novembre 2024 – essendo stato il ricorso stato depositato l'8 novembre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che le spese processuali devono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, Parte_1 Parte_2
337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 CP_2
20 Aprile 2019) ad entrambi i genitori con prevalente permanenza, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in Via Barrili Anton Giulio, n.20 -20141 Milano;
2. Assegna la casa famigliare di Via Barrili Anton Giulio, n.20 -20141 Milano alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
3. Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, e staranno con il CP_1 CP_2 papà a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena alla domenica dopo cena oltre ad un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle 18.30 alle 21 nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna, due giorni alla settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle 18.30 nelle settimane che terminano con il week- end di competenza materna.
I minori trascorreranno i cc.dd ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
Durante il periodo di sospensione scolastica legato al Natale i minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, durante le vacanze estive e staranno con il papà CP_1 CP_2 tre settimane di cui due anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. 4. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza Parte_2 dalla mensilità di Novembre 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400 (€ 200 a figlio), oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione Novembre 2025);
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, e ogni altra erogazione pubblica comunque denominata in favore die minori (invalidità, bonus etc), in difetto di diversi accordi tra le parti, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre;
7. Compensa le spese di lite
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/11/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nata il 11/02/1998 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 20141 Milano (Italia)
Ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera N. 2023/7312 dell'Ordine degli
Avvocati di Milano del giorno 19.12.2023
Rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia presso il cui studio in Milano, Corso Lodi n. 65, ha eletto il proprio domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 28/09/1994 in ECUADOR cittadino: Parte_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 20138 Milano (Italia) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emilio Trombini e Giuseppe Mangia, presso lo studio del primo in Milano, Viale Scarampo n. 41, ha eletto il proprio domicilio telematico
Parte convenuta
Figli: nato a [...] il [...] e nato a [...] il 20 Aprile CP_1 CP_2
2019
Con comunicazione all' Pubblico Ministero, in persona del Sostituto - Procuratore della CP_3
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26/11/2024 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 15 aprile 2025:
Il difensore di parte attrice: mi riporto al verbale del 20.03.2025, chiedo che le frequentazioni con il papà avvenga dal venerdì sera prima di cena alla domenica dopo cena e un giorno infrasettimanale dall'uscita del lavoro del padre (ore 18) fino a dopo cena. Chiedo che il contributo paterno venga determinato in almeno € 250 a figlio oltre all'80% delle spese extra assegno. Fermo tutto l'assegno unico alla mamma.
Il difensore di parte convenuta dichiara: mi riporto alla memoria di costituzione e alle conclusioni rassegnate. Quanto al mantenimento preciso che il mio assistito conferma la disponibilità ad aumentare il contributo al mantenimento dei figli da € 300 complessive ad € 350,00 complessive. Fermo l'assegno unico alla madre in ragione del 100%.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2016 al 2022 e dalla loro unione sono nati a Milano il 23 dicembre 2016 e il 20 Aprile 2019 , riconosciuti da entrambi CP_1 CP_2
i genitori.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 8 novembre 2024 la signora
[...]
ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti Parte_1 pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori ed al loro mantenimento.
Il signor si è costituito tardivamente in giudizio, chiedendo che Parte_2 venisse disposto l'affidamento condiviso dei figli, la regolamentazione delle frequentazioni padre/figli e l'onere a proprio carico di contribuire al mantenimento della prole mediante versamento alla madre dell'importo di euro 300 mensili (150 a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 20 marzo 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
“Il padre vede i nostri figli a weekend alternati dal venerdì sera, dopo che fa box, verso le 21 e me li riporta la domenica sera verso le ore 17 del pomeriggio. In settimana mai. Quando i bambini vanno con il padre sono sereni. All'inizio facevano più storie ma adesso sono tranquilli perché adesso è una cosa che si è regolarizzata. Io vorrei che il venerdì venisse a prendere i bambini dal pomeriggio perché viene troppo tardi.
Il padre abita a Ponte Lambro, in zona San Donato e vive con la madre e il compagno della madre.
Ho riferito al padre che sarei andata dall'avvocato per trovare un accordo ma lui mi ha detto che si riteneva offeso e che potevo fare quello che volevo.
Non so esattamente che lavoro faccia: so che lavora per una ditta familiare e monta i mobili. Quando stavamo insieme faceva il metalmeccanico e da quello che so guadagnava sui 1800 al mese, ma non me lo diceva. Io sto lavorando come cameriera un fish bar a Moscova con contratto a tempo determinato fino alla fine di marzo e poi penso che me lo rinnovino. Guadagno 600 euro e faccio dal lunedì al venerdì per
4 ore al mattino. Io abito assieme ai miei due bambini in un appartamento che mi ha dato l'Aler e pago circa 240 euro al mese di affitto comprese le spese condominiali.
Il grande ha un problema di autismo e percepisco indennità di circa 300 euro. Percepisco l'assegno unico di circa 500 euro al mese, secondo me è al 100%.
Il padre mi paga 300 euro al mese e non paga le spese straordinarie. È complicato avere contatti con il padre: ci sono periodi in cui è accondiscendente sulla gestione dei bambini, ma non mi vuole riconoscere altro oltre ai 300 euro e mi dice che questi bastano per entrambi i figli, perché mi dice che ho gli assegni dallo Stato. Ci sono state delle volte in cui ho chiesto al padre la parte delle spese straordinarie per la scuola e lui mi ha detto che non poteva e mi diceva: “ti arrangi con i 300 che ti do”.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 15 aprile 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha formulato proposta conciliativa che non è stata accettata dalle parti.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che le parti non hanno articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con le parti e i loro difensori, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, invitato i difensori delle parti a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
I procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe indicato
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Le circostanze fattuali sopra indicate impongono di accogliere la richiesta delle Parti di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori i quali, anche successivamente alla cessazione della relazione sentimentale, hanno continuato ad occuparsi di e di con CP_1 CP_2 continuità e responsabilità;
Quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figli, ritiene il collegio di condividere la proposta sul punto formulata dal giudice delegato in udienza e dettagliata in dispositivo, che tiene conto della tenera età dei minori, degli orari di lavoro del padre (dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00 e, in alcuni periodi, anche mezza giornata il sabato), dei tempi di percorrenza paterni casa-lavoro (la sede di lavoro è ubicata nel Comune di Opera), e degli impegni per il percorso terapeutico di neuropsicomotricità seguito da per il suo disturbo dello CP_1 spettro autistico.
Tale regolamentazione, infatti, garantisce sia la fattiva presenza della figura paterna nella quotidianità dei figli sia il rispetto dei loro tempi e dei loro impegni, evitando di sottoporli ad eccessivi spostamenti tra le due abitazioni e garantendo loro abitudinarietà e prevedibilità degli incontri.
La casa familiare sita in Via Barrili Anton Giulio, n. 20, 20141 Milano, dalla quale il convenuto si è già allontanato a far data dal maggio 2022, deve essere assegnata alla parte attrice, perché continui ad abitarla con i figli minori.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'audizione dei minori deve ritenersi superflua anche vista l'età dei minori (7 e 5 anni di età).
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dagli stessi goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. Lavora come cameriera in un fish bar a
Milano con contratto part time a tempo determinato;
guadagna circa 600 euro al mese per
4 ore al giorno di lavoro. Abita assieme ai suoi figli in un appartamento assegnatole dall'Aler e paga circa 240 euro al mese di canone di affitto comprensivo delle spese condominiali. Percepisce l'Assegno Unico Universale di 545,00 euro al mese e 300 euro di indennità di invalidità per;
CP_1
2. Il padre: lavora come operaio, guadagna circa 1400 euro al mese, vive in un appartamento per il quale paga un canone di affitto di 500 euro al mese;
3. al tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del loro mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi principalmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori, limitandosi il padre a contribuire con complessivi 300 euro mensili (150 euro a figlio), senza alcuna contribuzione per le spese straordinarie;
4. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini di 7 e 5 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 400 euro al mese (200 euro per figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di
Novembre 2024 – essendo stato il ricorso stato depositato l'8 novembre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che le spese processuali devono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, Parte_1 Parte_2
337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 CP_2
20 Aprile 2019) ad entrambi i genitori con prevalente permanenza, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in Via Barrili Anton Giulio, n.20 -20141 Milano;
2. Assegna la casa famigliare di Via Barrili Anton Giulio, n.20 -20141 Milano alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
3. Dispone che, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, e staranno con il CP_1 CP_2 papà a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena alla domenica dopo cena oltre ad un giorno alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalle 18.30 alle 21 nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza paterna, due giorni alla settimana
(indicativamente il martedì e il giovedì) dalle 18.30 nelle settimane che terminano con il week- end di competenza materna.
I minori trascorreranno i cc.dd ponti con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo.
Durante il periodo di sospensione scolastica legato al Natale i minori staranno ad anni alterni con ciascun genitore dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni, durante le vacanze estive e staranno con il papà CP_1 CP_2 tre settimane di cui due anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. 4. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza Parte_2 dalla mensilità di Novembre 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400 (€ 200 a figlio), oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione Novembre 2025);
5. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, e ogni altra erogazione pubblica comunque denominata in favore die minori (invalidità, bonus etc), in difetto di diversi accordi tra le parti, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre;
7. Compensa le spese di lite
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato