Art. 14.
In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacita' di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacita' di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".