Decreto cautelare 13 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
Decreto cautelare 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00909/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00528/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 528 del 2026, proposto da
MI AA KI, rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Parlanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, domiciliataria ex lege in OR, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
1) del provvedimento Prot. n. 2930/2025 del 31/12/2025 del Questore di OR, notificato il 13/02/2026 con il quale comunica nei confronti del ricorrente che “rigetta l’istanza” finalizzato al rinnovo del permesso di soggiorno per studio, comunicando altresì che lo straniero dal momento della notifica non è più in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri in Italia e, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti alla valutazione della posizione amministrativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 286/98 e della Direttiva 115/2008 CE;
2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. RE IA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte MI AA KI impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente.
Il rigetto veniva fondato sulla seguente motivazione:
« TENUTO CONTO che lo stesso è stato immatricolato al primo anno della facoltà di Ingegneria al Politecnico di OR nell'A.A. 2019/2020 e che risulta iscritto al IV anno fuori corso; VERIFICATO che l'interessato ha superato il numero di anni fuori corso previsti oltre la durata del suo Corso di studi ex art. 46 co. 4 D.P.R. 394/99 ed ha pertanto usufruito del periodo massimo concesso per il rinnovo del permesso di soggiorno a tale titolo; al riguardo, si precisa che l'anno di riferimento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per studio è quello dell'immatricolazione, anche nel caso di passaggio ad altro corso di laurea; CONSIDERATO inoltre che l’interessato non ha allegato il bollettino postale attestante il pagamento del Contributo di Euro 40,00, ex art.5 co 2 ter D. Lgs. 286/98. CONSTATATO che la posizione di soggiorno del richiedente non è regolarizzabile a nessun altro titolo e che tanto meno appare emergere, in relazione alla posizione giuridica del suddetto, alcuno degli elementi riconducibili alla presenza di una delle condizioni previste per il divieto di espulsione dello straniero irregolare, di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/98; TENUTO CONTO della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 come modificata dalla Legge 11.2.2005 nr. 15, datata 06/1012025 e notificata all'interessato il 04/11/2025; CONSIDERATO che ad integrazione della suindicata comunicazione il richiedente, ha prodotto documentazione idonea a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi individuati da questa Amministrazione, egli ha infatti allegato il bollettino attestante il pagamento del contributo, tuttavia dalla memoria prodotta non emerge alcun elemento innovativo e, contrariamente a quanto ivi affermato, l'art. 46 del d.p.r. 394/99, non prevede alcuna clausola di salvezza e, pertanto, permangono gli anzidetti elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione al soggiorno richiesta ».
L’atto veniva impugnato per il seguente motivo, così formulato nel ricorso:
1. Violazione per erronea e falsa applicazione degli art. 5, 6, 39 comma 4 -5 d.lgs. n. 286/1998 ed art. 12, 13, 46 d.p.r. 394/1999. Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per carenza e/o insufficienza e/o contraddittorietà di motivazione.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio con comparsa di stile per l’amministrazione resistente e, successivamente, produceva documenti, tra cui una relazione predisposta dalla stessa amministrazione.
All’odierna camera di consiglio il Collegio, dato avviso circa la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata a norma dell’art. 60 c.p.a., tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione della causa a norma dell’art. 60 c.p.a. all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza cautelare.
Con l’unico motivo di ricorso il provvedimento impugnato viene censurato in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente fornito un’interpretazione restrittiva della disciplina prevista dall’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999, a tenore del quale « I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno ».
Secondo la ricorrente, il limite dei « tre anni oltre la durata del corso di studio » dovrebbe essere interpretato facendo riferimento non alla durata “normale” del corso di studio, bensì dalla durata massima degli studi prevista dall’università ai fini del conseguimento del diploma di laurea.
Con particolare riferimento al Politecnico di OR (ateneo al quale è immatricolato il richiedente), parte ricorrente evidenzia come il Regolamento Didattico 2023, all’art. 15, disponga un termine di sei anni per il completamento degli studi (vedi doc. 4 di parte ricorrente), al quale dovrebbero essere sommati i tre anni previsti dal citato art. 46, con la conseguenza che non potrebbe dirsi superato, nel caso di specie, il termine massimo di legge.
Inoltre, secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe omesso di prendere in considerazione « tutti gli elementi specifici e personali del relativo percorso accademico ed umano » (tra cui la circostanza del superamento di n. 13 esami di profitto e le condizioni di salute precarie di propri familiari, che lo hanno costretto a periodici ritorni in Turchia).
Il motivo di ricorso non è fondato.
Risulta dirimente, ai fini della decisione, la summenzionata disposizione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 394 del 1999, nella parte in cui prevede che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato « per più di tre anni oltre la durata del corso di studio ».
Poiché il ricorrente risulta iscritto al IV° anno fuori corso, la previsione in parola osta al rilascio del titolo invocato.
Né potrebbe condividersi la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui ai fini dell’applicazione del termine massimo di tre anni oltre la durata massima del corso di studi dovrebbe prendersi in considerazione il tempo massimo previsto dall’ateneo per il conseguimento del titolo e non la durata “normale” del corso di studi.
Al riguardo, basti considerare che la specifica disciplina di ateneo richiamata dal ricorrente prevede (per la tipologia di corso di laurea a cui il ricorrente è iscritto) la decadenza nel caso in cui lo studente non completi gli studi entro il termine complessivo di 6 anni, con la conseguenza che l’applicazione dell’ulteriore termine di 3 anni di cui all’art. 46 determinerebbe l’irragionevole esito di consentire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio in favore di un richiedente decaduto dal corso di studi.
Quanto alla possibilità, per l’amministrazione, di operare una ponderazione dei diversi interessi coinvolti dall’esercizio del potere, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale, già in passato fatto proprio dal Tribunale, secondo cui la previsione di cui all’art. 46 citato ha « carattere assolutamente vincolante e - nel caso in cui la durata del corso di studi si sia protratta oltre la durata indicata - non lascia margini di apprezzamento discrezionale all'Amministrazione. La norma è infatti improntata all'esigenza di garantire l'esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso, in modo da evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari al fine meramente strumentale di prolungare la permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito » ( ex multis T.A.R. Piemonte, Sez. I, 29.5.2017, n. 665).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve, pertanto, ritenersi che correttamente l’amministrazione abbia fondato il rigetto sul solo dato costituito dal superamento del termine massimo previsto dall’art. 46 ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
In ogni caso, la circostanza che il ricorrente abbia sostenuto l’ultimo esame nel 2023 (al netto della mera idoneità nella lingua italiana conseguita nel 2026) induce a ritenere poco verosimile la prospettiva di una conclusione, in tempi ragionevoli, del corso di studi.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte si impone il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in OR nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AO TT, Presidente FF
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
RE IA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IA IC | AO TT |
IL SEGRETARIO