CASS
Ordinanza 4 aprile 2022
Ordinanza 4 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/04/2022, n. 12366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12366 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CH LA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12366 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 16/02/2022 OSSERVA 1.
Ritenuto che
l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di CL CC è inammissibile perchè manifestamente infondato poiché si deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione dell'imputato, decisiva per l'affermazione di responsabilità visto che lo stesso GIP aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, dimenticando che la Corte d'Appello di Firenze ha ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio e la non meritevolezza del beneficio, fondandosi sui numerosi precedenti penali ed un giudizio di pericolosità generale, desunto dalla recente scarcerazione rispetto alla data del commesso reato. 2. Considerato ancora che le ulteriori ragioni di fatto addotte dal ricorrente (lo scarso valore dei beni oggetto di furto), da un lato sono genericamente dedotte, dall'altro irrilevanti, poiché è noto che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12366 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 16/02/2022 OSSERVA 1.
Ritenuto che
l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di CL CC è inammissibile perchè manifestamente infondato poiché si deduce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la confessione dell'imputato, decisiva per l'affermazione di responsabilità visto che lo stesso GIP aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, dimenticando che la Corte d'Appello di Firenze ha ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio e la non meritevolezza del beneficio, fondandosi sui numerosi precedenti penali ed un giudizio di pericolosità generale, desunto dalla recente scarcerazione rispetto alla data del commesso reato. 2. Considerato ancora che le ulteriori ragioni di fatto addotte dal ricorrente (lo scarso valore dei beni oggetto di furto), da un lato sono genericamente dedotte, dall'altro irrilevanti, poiché è noto che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022.