Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
L'opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione determina la trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza in giudizio ordinario di cognizione, volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, dovendo derivarne la decisione sul mantenimento o sulla risoluzione del contratto sottostante all'intimazione, senza che ciò comporti la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Conseguentemente, la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, abbia rigettato la domanda dichiarando che la locazione principale era cessata prima dell'intimazione della licenza e che questa circostanza si ripercuoteva sul contratto di sublocazione, non viola il combinato disposto degli artt.342 e 163, comma 2, n. 4, cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Sublocazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 15593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15593 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOMERCATO NT DI URBANO & EN NT SNC, in persona del legale rappresentante p.t. sig. BA AG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA N PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ERRICO, difesa dagli avvocati FRASCHETTI PAOLA, FRANCESCO TADDEO, giusta delega, in atti;
- ricorrente -
contro
OFFICINA LA CASELLA DI LI G & OG R., in persona dei legali rappresentanti Ceccarelli Giampiero e Boggi Romeo, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE XXI APRILE 11, presso l'avvocato MORRONE CORRADO (STUDIO PANUNZIO & ROMANO), difesa dall'avvocato FIORUCCI ROBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 182/02 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa il 20/06/2002, depositata il 05/11/02; RG. 530/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/07 dal Presidente Dott. Di Nanni Lugi Francesco;
udito l'Avvocato CORRADO MORRONE (per delega Avv. Roberto Fiorucci);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La snc ER AG, conduttrice di un locale ad uso diverso in Città di Castello, con atto di citazione del 23 marzo 1999, ha intimato alla snc NA la SE, sub conduttrice dell'immobile, sfratto per finita locazione, convenendola innanzi al Tribunale di Perugia per la convalida.
L'intimata si è opposta alla richiesta di convalida, sostenendo che la snc ER non era legittimata ad agire, perché il rapporto principale di locazione era cessato.
2. Il tribunale, con sentenza, ha dichiarato cessati gli effetti della locazione ed ha condannato la snc NA la SE a rilasciare l'immobile.
3. La decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 5 novembre 2002. La Corte di appello ha rigettato la domanda ed ha dichiarato che la locazione principale era cessata prima dell'intimazione della licenza per finita locazione e che questa circostanza si ripercuoteva anche sul contratto di sublocazione.
4. La snc ER AG ha proposto ricorso per cassazione. La snc NA la SE ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, è rigettato in base alle considerazioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo del ricorso contiene due censure: la mancata corrispondenza della decisione con le conclusioni rassegnate nell'atto di appello;
l'omesso esame delle eccezioni contenute nella comparsa di risposta in appello, in esse comprese quella del giudicato implicito sul rilascio.
2.1.1. Dal combinato disposto dell'art. 342 c.p.c., e art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, si ricava la regola che l'atto di appello deve contenere, tra gli altri requisiti, quello della indicazione dei motivi dell'impugnazione. La funzione di questa indicazione è di fissare i limiti dell'impugnazione e circoscriverne l'oggetto: Cass.2 febbraio 2005, n. 2041, tra le più recenti.
2.1.2. In questo giudizio la Società ricorrente, pur senza indicare le norme violate, sostanzialmente denuncia la violazione dell'art.342 c.p.c., e art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, citati, poiché si duole del fatto che la decisione impugnata (con la quale la Corte di Perugia ha accolto l'appello e, testualmente, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta da ER AG carente di legittimazione attiva) è diversa da quanto essa ricorrente aveva chiesto con le conclusioni dell'atto di appello, che sono del seguente tenore: in riforma dell'impugnata sentenza, voglia la Corte di appello rigettare la richiesta di convalida di sfratto (...) revocando l'ordinanza di rilascio (...) con condanna dell'appellata al pagamento delle spese.
2.1.3. La censura non è fondata.
La difesa del ricorrente, infatti, non considera che l'opposizione all'intimazione di licenza per finita locazione ha determinato la trasformazione del procedimento sommario per convalida della licenza per finita locazione in giudizio ordinario di cognizione sulle eccezioni del convenuto, come stabilisce l'art. 665 c.p.c., u.c.. Il giudizio ordinario, quindi, si doveva concludere con sentenza, la quale non poteva limitarsi ad accogliere o rigettare l'istanza di convalida, perché questo aspetto del procedimento era stato superato dalla proposizione delle eccezioni dell'intimato, ma doveva decidere sul mantenimento o la risoluzione del contratto di locazione sottostante all'intimazione della licenza.
2.1.4. Ferme queste precisazioni, la decisione della Corte di Perugia non potevano essere diverse da quelle adottate sul merito del rapporto dedotto in giudizio, sicché non si è avuta alcuna violazione delle norme prima indicate o di quanto il ricorrente ha denunciato.
2.2. La seconda censura per una parte è inammissibile, per altra parte non è fondata.
2.2.1. Non è ammissibile, poiché la ricorrente, dichiarando che il suo atto di costituzione in giudizio non conteneva la richiesta di convalida della licenza, aveva l'obbligo, ricavabile dal principio di autosufficienza del ricorso, di riprodurre le diverse conclusioni richiamate e non limitarsi a declamarne il contenuto.
2.2.2. Non è fondata, perché il giudicato implicito, avente ad oggetto l'obbligo della Società ER di corrispondere alla Società La SE l'indennità di cui alla L. n. 392 del 1978, art.34, invocato sempre nel ricorso per cassazione non ha alcuna interferenza con la pronuncia che doveva rendere la Corte di appello, che era quella di dichiarare la risoluzione della locazione.
3. Il secondo motivo del ricorso, con il quale è denunciata omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia è inammissibile.
La ricorrente, infatti, si duole del fatto che la sentenza impugnata non ha richiamato precedenti vicende processuali che avrebbero coinvolto le parti.
La censura, sostanzialmente si risolve nella prospettazione di un errore di diritto della decisione, il quale non può essere denunciato con il motivo di omessa motivazione, semmai di falsa applicazione di norme di diritto, che dovevano essere puntualmente indicate dalla ricorrente.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34, ed omessa motivazione.
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di considerare le seguenti circostanze: che alla convenuta era stata pagata la buonuscita (probabilmente: l'indennità per la perdita dell'avviamento), dalla quale si doveva ricavare la sua legittimazione ad agire, invece negata;
che nella decisione non è indicata la data in cui si era verificata l'estinzione del rapporto principale di locazione;
che non è neppure giustificato il titolo legittimante la presenza della sub locatrice nell'immobile. La censura è inammissibile, come quella che contiene riferimenti a circostanze che, secondo la sentenza impugnata, non sono state indicate nel giudizio di merito e, quindi non possono essere fatte valere in questo giudizio di legittimità.
5. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007