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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 27/08/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.481 /2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/06/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Tommaso n. 23/A, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco Brambatti e Romina Pecci ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Bastia Umbra (PG), P.zza Cavour n. 18
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...] , residente in [...] , CP_1 rappresentata e difesa dall' Silvia Stancati ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in
Foligno (PG), Via G. Mazzini n.106
-RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Svolgimento del fatto e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, esponeva che con sentenza n. 454/2021, Parte_1 depositata il 15.07.2021 , il Tribunale di Spoleto aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra lo stesso e;
che con la stessa sentenza era stato disposto a suo carico un contributo al CP_1
pagina 1 di 5 mantenimento per i tre figli minori ( nato in data [...]) , ( nato in [...] Per_1 Per_2
19.11.2012) , ( nato in data [...]) di complessivi euro 400.00 da versarsi entro il giorno 5 Per_3 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, arrivato attualmente ad euro 438.65
, oltre al pagamento del 50%, delle spese straordinarie , con assegni familiari interamente percepiti dalla predetta , che con l'introduzione dell'assegno unico familiare la aveva adito il CP_1 CP_1
Giudice per vedersi riconosciuto per intero tale assegno ed il Tribunale di Spoleto con sentenza n. n.
583/2024, nella sua contumacia, aveva riconosciuto interamente a favore della sig.ra l'assegno CP_1 unico universale ammontante ad € 1.000,00 ; che nel frattempo lo stesso aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale erano nati altri due figli (nata Per_4 in data 13.11.2022) e ( nato in data [...]) ; che il suo reddito era rimasto immutato Per_5 attestandosi sui 1.700.00 euro mensili circa, che a suo carico era anche il pagamento di un mutuo fondiario con una rata pari ad euro 300.00 mensili;
deve contribuire al mantenimento di cinque figli anziché di tre, oltre al pagamento di un mutuo fondiario contratto nell'anno 2019 pari ad € 300,00 mensili;
chiedeva, pertanto , la riduzione del contributo al mantenimento per i tre figli avuti dal primo matrimonio ad euro 250.00 mensili tenuto conto che la aveva a sua disposizione l'intero CP_1 assegno unico pari ad euro 1000.00 mensili .
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati a che si costituiva in CP_1 giudizio con memoria depositata in data 20 maggio 2025 ; in via preliminare chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ed improponibile per omesso deposito dei documenti ex art. 473 bis
12 cpc e, comunque, per tardività della domanda in quanto il l'avrebbe dovuta proporre nel Pt_1 giudizio dalla medesima promosso nel gennaio 2024 e conclusosi con sentenza pubblicata il 28 giugno
2024 , avente ad oggetto, il riconoscimento per intero dell'assegno unico universale;
precisava che da quel momento le condizioni delle parti non si erano modificate per cui non sussistevano i presupposti chiedere, in questa sede alcuna modifica delle statuizioni di cui ai precedenti provvedimenti;
nel merito faceva rilevare che dalle certificazioni anagrafiche prodotte dal emergeva che i due Pt_1 figli e nati dalla relazione con , non vivevano e risiedevano con il Per_4 Per_5 Persona_6 ma con la sua compagna e madre dei bambini, la quale lavorava e percepiva un assegno Pt_1 unico di oltre euro 700,00 mensili per i due figli e;
evidenziava, inoltre , che per i Per_4 Per_5 tre figli , rispettivamente di 16, 12 e 8 anni, il versava una somma pro capite pari a 145.00 Pt_1 euro mensili , già molto esigua rispetto alle loro esigenze e che, pertanto, non vi erano spazi per ulteriori riduzioni;
chiedeva, pertanto , il rigetto del ricorso , con vittoria di spese .
All'udienza del 25 giugno 2025 il insisteva nella richiesta riduzione, facendo anche rilevare Pt_1 che il figlio stava lavorando con un contratto a tempo determinato;
la dichiarava che Per_1 CP_1
pagina 2 di 5 il contributo al mantenimento di euro 438.00 mensili e l'assegno unico di euro 800.00 mensili non erano sufficienti per affrontare le esigenze dei tre figli e che aveva sempre usufruito dell'aiuto dei suoi genitori;
che i tre figli stavano con il padre soltanto un pomeriggio a settimana e i fine settimana alternati dal sabato alle 14,30 fino alla domenica a sera alle 21.00 , che la stressa percepiva un reddito mensile di euro 1000.00 mentre il aveva un reddito che era il doppio rispetto al suo ed era Pt_1 proprietario di quattro fabbricati nonché di terreni coltivati a tartufi;
che, pertanto, non vi erano i presupposti per ridurre il contributo al mantenimento dei tre figli .
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini, su richiesta delle parti .
L'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla inammissibilità ed improponibilità del ricorso per mancata e tardiva produzione della documentazione attestante la effettiva situazione patrimoniale ed economica del deve essere rigettata, in quanto lo stesso con memoria depositata in data Pt_1
20.05.2025 ha integrato la documentazione, producendo le ultime tre dichiarazioni dei redditi, una visura catastale attestante le sue proprietà immobiliari ed un estratto conto dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti dal predetto , documentazione pienamente utilizzabile al fine di verificare le condizioni economiche e patrimoniali dello stesso nella prospettiva della determinazione del contributo al mantenimento per i figli .
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di tardività della domanda dal momento che il giudizio introdotto dalla al fine di farsi assegnare per intero l'assegno unico , non aveva ad oggetto la CP_1 modifica di precedenti provvedimenti ma soltanto il loro adeguamento rispetto alla nuova normativa che aveva sostituito gli assegni familiari con l'assegno unico .
Da ciò deriva che sicuramente fatto nuovo e sopravvenuto rispetto al momento del divorzio è la nascita dei due figli nati dalla relazione sentimentale tra il e , e , Pt_1 Persona_6 Per_4 Per_5 mentre non può essere “fatto nuovo e sopravvenuto” il mutuo fondiario già esistente al momento del divorzio quando le parti avevano stabilito l'importo del contributo del mantenimento. Ne deriva, pertanto, che deve essere valutata l'incidenza del mantenimento degli altri due figli sulla situazione patrimoniale del richiedente tenendo conto che la nascita di altri figli non determina automaticamente la riduzione del mantenimento per i figli nati da una precedente relazione ma deve essere valutata la situazione complessiva anche del nuovo nucleo familiare .
Per quanto attiene il , dall'analisi delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni , risulta che il Pt_1 suo reddito medio mensile , derivante da lavoro dipendente , si attesta intorno ai 2492,00 euro ed è , inoltre, proprietario di immobili e terreni;
che, pertanto, il contributo al mantenimento versato per i tre figli nell'importo complessivo di euro 438.00 mensili , gli consente di continuare ad avere a disposizione un importo senza dubbio adeguato anche per il mantenimento degli altri due figli;
che, tra pagina 3 di 5 l'altro, i tempi di frequentazione tra il e i tre figli , , e , sono molto Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 ridotti con la conseguenza che l'intero carico di questi ultimi è esclusivamente sulla madre che si trova a gestire le loro esigenze di vita quotidiane .
Rispetto alla dalle sue denunce dei redditi emerge che la stessa ha un reddito mensile che si CP_1 attesta intorno ad euro 1327.00 , quindi notevolmente inferiore a quello del con l'evidente Pt_1 conseguenza delle sue difficoltà rispetto al mantenimento dei tre figli.
Occorre, precisare che il contributo al mantenimento rappresenta il contributo economico che il genitore non collocatario versa per adempiere all'obbligo di mantenere i figli, nel caso in cui non possa provvedere direttamente ai loro bisogni quotidiani mentre l'Assegno unico universale, è una misura statale volta a sostenere il nucleo familiare e non si configura come sostitutivo del contributo al mantenimento che non può essere ridotto in funzione dell'assegno unico che deve essere utilizzato unicamente nell'interesse dei figli .
La giurisprudenza della Suprema Corte , nel tempo , ha chiarito che gli assegni familiari ( oggi sostituiti dall'assegno unico) non devono essere considerati nel calcolo del mantenimento ( Cass. Civ.
n. 12012/2019) e che, comunque , l'assegno unico è vincolato all'interesse dei figli ( Cass. Civ. n.
24140/2023)
Da ciò deriva che l'assegno unico non si cumula né si detrae dall'assegno di mantenimento e il mantenimento resta un obbligo autonomo, anche se il genitore collocatario percepisce l'assegno unico.
Non vi sono, pertanto, i presupposti per ridurre il contributo al mantenimento per i figli , Per_1
e , così come richiesto da . Per_2 Per_3 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
RIGETTA il ricorso proposto da;
Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi euro 2500,00 oltre spese forfettarie al 15% , IVA e CAP come per legge.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 4 di 5 Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n.481 /2025 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 25/06/2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Tommaso n. 23/A, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco Brambatti e Romina Pecci ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Bastia Umbra (PG), P.zza Cavour n. 18
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...] , residente in [...] , CP_1 rappresentata e difesa dall' Silvia Stancati ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in
Foligno (PG), Via G. Mazzini n.106
-RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Svolgimento del fatto e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 26.03.2025, esponeva che con sentenza n. 454/2021, Parte_1 depositata il 15.07.2021 , il Tribunale di Spoleto aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra lo stesso e;
che con la stessa sentenza era stato disposto a suo carico un contributo al CP_1
pagina 1 di 5 mantenimento per i tre figli minori ( nato in data [...]) , ( nato in [...] Per_1 Per_2
19.11.2012) , ( nato in data [...]) di complessivi euro 400.00 da versarsi entro il giorno 5 Per_3 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, arrivato attualmente ad euro 438.65
, oltre al pagamento del 50%, delle spese straordinarie , con assegni familiari interamente percepiti dalla predetta , che con l'introduzione dell'assegno unico familiare la aveva adito il CP_1 CP_1
Giudice per vedersi riconosciuto per intero tale assegno ed il Tribunale di Spoleto con sentenza n. n.
583/2024, nella sua contumacia, aveva riconosciuto interamente a favore della sig.ra l'assegno CP_1 unico universale ammontante ad € 1.000,00 ; che nel frattempo lo stesso aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale dalla quale erano nati altri due figli (nata Per_4 in data 13.11.2022) e ( nato in data [...]) ; che il suo reddito era rimasto immutato Per_5 attestandosi sui 1.700.00 euro mensili circa, che a suo carico era anche il pagamento di un mutuo fondiario con una rata pari ad euro 300.00 mensili;
deve contribuire al mantenimento di cinque figli anziché di tre, oltre al pagamento di un mutuo fondiario contratto nell'anno 2019 pari ad € 300,00 mensili;
chiedeva, pertanto , la riduzione del contributo al mantenimento per i tre figli avuti dal primo matrimonio ad euro 250.00 mensili tenuto conto che la aveva a sua disposizione l'intero CP_1 assegno unico pari ad euro 1000.00 mensili .
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati a che si costituiva in CP_1 giudizio con memoria depositata in data 20 maggio 2025 ; in via preliminare chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ed improponibile per omesso deposito dei documenti ex art. 473 bis
12 cpc e, comunque, per tardività della domanda in quanto il l'avrebbe dovuta proporre nel Pt_1 giudizio dalla medesima promosso nel gennaio 2024 e conclusosi con sentenza pubblicata il 28 giugno
2024 , avente ad oggetto, il riconoscimento per intero dell'assegno unico universale;
precisava che da quel momento le condizioni delle parti non si erano modificate per cui non sussistevano i presupposti chiedere, in questa sede alcuna modifica delle statuizioni di cui ai precedenti provvedimenti;
nel merito faceva rilevare che dalle certificazioni anagrafiche prodotte dal emergeva che i due Pt_1 figli e nati dalla relazione con , non vivevano e risiedevano con il Per_4 Per_5 Persona_6 ma con la sua compagna e madre dei bambini, la quale lavorava e percepiva un assegno Pt_1 unico di oltre euro 700,00 mensili per i due figli e;
evidenziava, inoltre , che per i Per_4 Per_5 tre figli , rispettivamente di 16, 12 e 8 anni, il versava una somma pro capite pari a 145.00 Pt_1 euro mensili , già molto esigua rispetto alle loro esigenze e che, pertanto, non vi erano spazi per ulteriori riduzioni;
chiedeva, pertanto , il rigetto del ricorso , con vittoria di spese .
All'udienza del 25 giugno 2025 il insisteva nella richiesta riduzione, facendo anche rilevare Pt_1 che il figlio stava lavorando con un contratto a tempo determinato;
la dichiarava che Per_1 CP_1
pagina 2 di 5 il contributo al mantenimento di euro 438.00 mensili e l'assegno unico di euro 800.00 mensili non erano sufficienti per affrontare le esigenze dei tre figli e che aveva sempre usufruito dell'aiuto dei suoi genitori;
che i tre figli stavano con il padre soltanto un pomeriggio a settimana e i fine settimana alternati dal sabato alle 14,30 fino alla domenica a sera alle 21.00 , che la stressa percepiva un reddito mensile di euro 1000.00 mentre il aveva un reddito che era il doppio rispetto al suo ed era Pt_1 proprietario di quattro fabbricati nonché di terreni coltivati a tartufi;
che, pertanto, non vi erano i presupposti per ridurre il contributo al mantenimento dei tre figli .
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con rinuncia ai termini, su richiesta delle parti .
L'eccezione preliminare di parte convenuta relativa alla inammissibilità ed improponibilità del ricorso per mancata e tardiva produzione della documentazione attestante la effettiva situazione patrimoniale ed economica del deve essere rigettata, in quanto lo stesso con memoria depositata in data Pt_1
20.05.2025 ha integrato la documentazione, producendo le ultime tre dichiarazioni dei redditi, una visura catastale attestante le sue proprietà immobiliari ed un estratto conto dei rapporti bancari e finanziari intrattenuti dal predetto , documentazione pienamente utilizzabile al fine di verificare le condizioni economiche e patrimoniali dello stesso nella prospettiva della determinazione del contributo al mantenimento per i figli .
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di tardività della domanda dal momento che il giudizio introdotto dalla al fine di farsi assegnare per intero l'assegno unico , non aveva ad oggetto la CP_1 modifica di precedenti provvedimenti ma soltanto il loro adeguamento rispetto alla nuova normativa che aveva sostituito gli assegni familiari con l'assegno unico .
Da ciò deriva che sicuramente fatto nuovo e sopravvenuto rispetto al momento del divorzio è la nascita dei due figli nati dalla relazione sentimentale tra il e , e , Pt_1 Persona_6 Per_4 Per_5 mentre non può essere “fatto nuovo e sopravvenuto” il mutuo fondiario già esistente al momento del divorzio quando le parti avevano stabilito l'importo del contributo del mantenimento. Ne deriva, pertanto, che deve essere valutata l'incidenza del mantenimento degli altri due figli sulla situazione patrimoniale del richiedente tenendo conto che la nascita di altri figli non determina automaticamente la riduzione del mantenimento per i figli nati da una precedente relazione ma deve essere valutata la situazione complessiva anche del nuovo nucleo familiare .
Per quanto attiene il , dall'analisi delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni , risulta che il Pt_1 suo reddito medio mensile , derivante da lavoro dipendente , si attesta intorno ai 2492,00 euro ed è , inoltre, proprietario di immobili e terreni;
che, pertanto, il contributo al mantenimento versato per i tre figli nell'importo complessivo di euro 438.00 mensili , gli consente di continuare ad avere a disposizione un importo senza dubbio adeguato anche per il mantenimento degli altri due figli;
che, tra pagina 3 di 5 l'altro, i tempi di frequentazione tra il e i tre figli , , e , sono molto Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3 ridotti con la conseguenza che l'intero carico di questi ultimi è esclusivamente sulla madre che si trova a gestire le loro esigenze di vita quotidiane .
Rispetto alla dalle sue denunce dei redditi emerge che la stessa ha un reddito mensile che si CP_1 attesta intorno ad euro 1327.00 , quindi notevolmente inferiore a quello del con l'evidente Pt_1 conseguenza delle sue difficoltà rispetto al mantenimento dei tre figli.
Occorre, precisare che il contributo al mantenimento rappresenta il contributo economico che il genitore non collocatario versa per adempiere all'obbligo di mantenere i figli, nel caso in cui non possa provvedere direttamente ai loro bisogni quotidiani mentre l'Assegno unico universale, è una misura statale volta a sostenere il nucleo familiare e non si configura come sostitutivo del contributo al mantenimento che non può essere ridotto in funzione dell'assegno unico che deve essere utilizzato unicamente nell'interesse dei figli .
La giurisprudenza della Suprema Corte , nel tempo , ha chiarito che gli assegni familiari ( oggi sostituiti dall'assegno unico) non devono essere considerati nel calcolo del mantenimento ( Cass. Civ.
n. 12012/2019) e che, comunque , l'assegno unico è vincolato all'interesse dei figli ( Cass. Civ. n.
24140/2023)
Da ciò deriva che l'assegno unico non si cumula né si detrae dall'assegno di mantenimento e il mantenimento resta un obbligo autonomo, anche se il genitore collocatario percepisce l'assegno unico.
Non vi sono, pertanto, i presupposti per ridurre il contributo al mantenimento per i figli , Per_1
e , così come richiesto da . Per_2 Per_3 Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Spoleto in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
RIGETTA il ricorso proposto da;
Parte_1
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi euro 2500,00 oltre spese forfettarie al 15% , IVA e CAP come per legge.
Spoleto 5.8.2025
Il Presidente
Claudia Matteini
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