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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/10/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ADONCECCHI GIROLAMO
ATTRICE contro
C.F. , nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Francesco Donati C.F._2
CONVENUTA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , in persona del CP_2 C.F._3
Curatore Speciale Avv. , C.F. nominata Controparte_3 C.F._4 con decreto del Tribunale di Livorno n. cron. 6088/2025 del 16.05. 2025,
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025: per l'attrice “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) condannare la Parte_1 convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 120.000,00 Controparte_1 per tutte le ragioni esposte o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda;
2) dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di vendita a rogito del notaio del 24.01.2022 rep. n. 7369 nella parte Per_1 pagina 1 di 8 della dichiarazione/stipulazione effettuata dalla convenuta in favore della FI Controparte_1
; Persona_2 per la convenuta “CHIEDE che il Tribunale di Livorno Voglia accogliere Controparte_1 le seguenti CONCLUSIONI revocare ordinanza 22.1. 2025 in quanto l'atto di citazione notificato, in riferimento alla minore, a soggetto ritenuto dal Giudice in conflitto, potenziale d'interessi con la minore stessa, disponendo la regressione del procedimento con riapertura dei termini per memorie art.171 ter cpc;
revocare, in caso di diniego della suddetta richiesta, in considerazione dell'assenza di un effettivo conflitto d'interessi, ritenuto il solo rilevante dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/04/2018, n.8438) e ammettere le prove richieste dalla esponente risultando le stesse formulate tempestivamente;
rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di causa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto notificato a in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 FI minore , nata a [...] il 03 giugno 2011, in data [...], Persona_2 Pt_1 itava la predetta convenuta dinanzi al Tribunale di Livorno e deduceva che:
[...] coniuge di decedeva a Livorno il giorno 11 ottobre 2023 e Persona_3 Parte_1 lasciava come erede universale l'attrice;
e , vendevano, Persona_4 Controparte_4 Persona_5 Controparte_5 con contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio
[...]
a , al prezzo di euro 120.000,00, un appartamento in Livorno Per_6 Controparte_1
Piazza Dante n.80; acquistava l'immobile a favore della FI Controparte_1 Per_2
ai sensi dell'art. 1411 cc;
[...] la somma di euro 120.000,00 usata per il pagamento del prezzo di acquisto era stata versata da
[...] la provenienza del denaro da era attestata dall'art. 4 del citato Per_7 Persona_7 contratto di compravendita;
la dazione della somma di euro 120.000,00 non integrava una donazione indiretta dell'immobile, ma un mutuo alla Controparte_1 la convenuta doveva essere condannata alla restituzione della somma di denaro a titolo di mutuo o ai sensi dell'art. 2033 cc;
il contratto di compravendita, che prevedeva l'acquisto dell'immobile in favore di Persona_2 integrava una donazione indiretta dell'immobile e doveva essere dichiarata inefficace nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 cc. pagina 2 di 8 II. Con comparsa depositata in data 2 ottobre 2024 si costituiva in giudizio in Controparte_1 proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale della FI minore con gli Persona_2 avv.ti Barbara Luceri e Ettore Puppo, e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice, deducendo che aveva donato l'immobile alla minore in quanto era legato a Persona_3 Persona_2
a un rapporto di familiarità e amicizia, mentre era separato da Controparte_1 Pt_1 che invece conviveva con
[...] Persona_8
III. Con memoria depositata in data 29 ottobre 2024, l'attrice eccepiva la nullità Parte_1 della procura conferita da agli avv.ti Barbara Luceri e Ettore Puppo per Controparte_1 conflitto di interessi in quanto la posizione di erano in Controparte_1 Persona_2 conflitto alla luce del fatto che l'eventuale accoglimento della domanda di condanna alla restituzione dell'importo mutuato e della revocatoria della donazione dell'immobile avrebbe pregiudicato la posizione patrimoniale della a causa del debito della madre Persona_2 [...] rimasto inadempiuto, con configurabilità del diritto al risarcimento del danno nei CP_1 confronti della donante Controparte_6
IV. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2024 si costituiva in giudizio
[...] con l'avv. Francesco Donati. La convenuta revocava la nomina dei precedenti CP_1 difensori.
V. All'udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice dichiarava la nullità della procura alle liti conferita da in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_1 FI MI , agli avv.ti Barbara Luceri ed Ettore Puppo e di tutti gli atti successivi Persona_2 relativi alla minore , e dichiarava la contumacia di . Persona_2 Persona_2
Occorre osservare che il Codice Deontologico Forense, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16/10/2014
n.241, statuisce all'art. 24 che:
1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una pagina 3 di 8 parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Ricorre un'ipotesi di possibile conflitto di interesse tra la posizione processuale della
[...] attinta dalla domanda di restituzione della somma di euro 120.000,00, e la posizione CP_1 della FI attinta dalla domanda revocatoria della stipula in suo favore della vendita Per_2 immobiliare del 24 gennaio 2022 per il debito della madre CP_1
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018: “nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti”.
L'interesse della minore è confliggente rispetto a quello della madre in Per_2 CP_1 considerazione del fatto che, in caso di accoglimento della revocatoria, la minore perderebbe l'attribuzione patrimoniale per la possibile azione esecutiva immobiliare per il debito della madre, con conseguente diritto al risarcimento del danno, e che la madre potrebbe avere interesse a estinguere il debito nei confronti dell'attrice attraverso la cessione o vendita dell'immobile, già attribuito in sede di acquisto alla FI minore Per_2
Venivano anche respinte le istanze di prova dedotte dall'Avv. Francesco Donati con la comparsa depositata in data 8 novembre 2024 in quanto le allegazioni dei fatti posti a sostegno della difesa dovevano essere dedotti dalla on oltre la scadenza del termine perentorio Controparte_1 dettato dall'art. 171 ter n.1 cpc di 40 giorni prima dell'udienza del 12 dicembre 2024.
pagina 4 di 8 Tutte le deduzioni precedenti sono inutilizzabili in quanto svolte con gli avv.ti Barbara Luceri e Ettore
Puppo in virtù di procura nulla per conflitto di interessi.
VI. Con comparsa depositata in data 17 luglio 2025 si costituiva in giudizio in CP_2 persona del Curatore Speciale avv. , con l'avv. Barbara Del Controparte_3
PP, la quale eccepiva la nullità della citazione introduttiva e degli atti successivi per omessa notifica al padre della minore e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici.
VII. Con memoria depositata in data 22 luglio 2025 l'attrice eccepiva la nullità della procura conferita dal Curatore Speciale all'avv. Barbara Del PP in quanto nel corpo della procura mancava la nomina dell'avv. Barbara Del PP.
VIII. L'eccezione di nullità della procura relativa alla comparsa di è fondata in CP_2 quanto effettivamente manca la nomina dell'avv. Barbara Del PP.
La comparsa è, quindi, nulla per difetto di procura alle liti.
Successivamente, con nota depositata in data 22 luglio 2025, autorizzata all'udienza del 22 gennaio
2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 I comma n.1 cpc, l'Avv. Barbara Del
PP depositava una nuova procura speciale da lei autenticata in data 22 luglio 2025.
Si tratta, anche questa volta, di procura speciale nulla in quanto la procura speciale può essere conferita al nuovo difensore solo con il deposito della memoria di nomina di nuovo difensore ai sensi dell'art. 83
III comma cpc.
Non può essere concesso il termine per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 cpc in quanto parte attrice ha eccepito sin dall'inizio della costituzione dell'avv. Barbara Del PP la nullità della procura.
Quando l'eccezione di nullità della procura viene sollevata dalla parte non può operare il meccanismo della sanatoria previsto dall'art. 182 II comma cpc (“Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021: “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la
S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito)”.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è, comunque, infondata.
pagina 5 di 8 La difesa processuale di un minore avverso una domanda giudiziale costituisce un atto di ordinaria amministrazione, che non richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 320 IV comma cc e che può essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore ai sensi dell'art. 320 I comma cc;
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione,
l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria”;
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria”.
Non solo, ma dall'allegato C all'atto di compravendita oggetto di impugnazione (doc. 4 della citazione), nel ricorso al G.T. per essere autorizzata all'acquisto in nome della minore, la madre CP_1 ha chiesto di essere autorizzata da sola “in quanto il padre della minore risulta a
[...] Persona_2 tutt'oggi irreperibile, come già risultava dalla sentenza di scioglimento del matrimonio”.
IX. Venendo infine alla decisione sul merito delle domande giudiziali, le stesse vengono accolte.
Il contenuto e l'interpretazione del contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio portano a ritenere che la dazione di euro 120.000,00 da Persona_6 parte di a per l'acquisto immobiliare abbia costituito Persona_3 Controparte_1
pagina 6 di 8 un mutuo gratuito ai sensi dell'art. 1813 cc in quanto l'immobile non è stato acquistato da
[...] ma dalla FI minore in virtù della clausola del contratto a favore di CP_1 Persona_2 terzo ai sensi dell'art. 1411 cc espressamente citata all'art. 1 del contratto dove si legge: “vendono alla signora che accetta e acquista a favore della FI , sopra Controparte_1 Persona_2 generalizzata, ai sensi dell'art. 1411 cc il diritto di piena proprietà”.
Ne consegue che deve essere condannata a restituire ad Controparte_1 Pt_1 quale erede universale di la somma di euro 120.000,00 con gli interessi ai
[...] Persona_3 sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 14 giugno 2024.
Trattandosi di mutuo gratuito senza indicazione del termine di restituzione, il termine viene d'ufficio individuato ai sensi dell'art. 1817 cc con la data di notifica dell'atto di citazione.
Viene dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 2901 I comma n.1 cc nei confronti di il Parte_1 contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio
[...] nella parte in cui attribuisce alla minore la proprietà dell'immobile sito nel Per_6 Persona_2
Comune di Livorno, avente accesso da Piazza Dante n.80 e descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 21, particella 2990, sub 9.
La debitrice mutuataria era a conoscenza del pregiudizio arrecato alle Controparte_1 ragioni dei creditori di ivi inclusi gli eredi, e per tale ragione l'immobile è stato Persona_3 attribuito alla minore . Persona_2 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1 delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Parte_1
759,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la contumace e Persona_2 Pt_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Controparte_7 Persona_2 disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare ad la somma di euro 120.000,00 Controparte_1 Parte_1 con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 14 giugno 2024 al saldo effettivo;
dichiara inefficace nei confronti di i sensi dell'art. 2901 I comma n.1 cc Controparte_1 il contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio Per_6
pagina 7 di 8 intervenuto tra , , Per_1 Persona_4 Controparte_4 [...]
, E Parte_2 Parte_3 CP_8 CP_5
, da un lato, e , dall'altro lato, nella parte in cui attribuisce alla
[...] Controparte_1 minore la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Livorno, avente accesso da Persona_2
Piazza Dante n.80 e descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 21, particella 2990, sub 9. condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a Controparte_1 la somma di euro 759,00 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di Parte_1 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra la contumace e Persona_2 Parte_1
Livorno, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1491/2024 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ADONCECCHI GIROLAMO
ATTRICE contro
C.F. , nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Francesco Donati C.F._2
CONVENUTA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , in persona del CP_2 C.F._3
Curatore Speciale Avv. , C.F. nominata Controparte_3 C.F._4 con decreto del Tribunale di Livorno n. cron. 6088/2025 del 16.05. 2025,
CONVENUTA CONTUMACE
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025: per l'attrice “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) condannare la Parte_1 convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 120.000,00 Controparte_1 per tutte le ragioni esposte o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre interessi dal giorno del pagamento o, in subordine, dalla domanda;
2) dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di vendita a rogito del notaio del 24.01.2022 rep. n. 7369 nella parte Per_1 pagina 1 di 8 della dichiarazione/stipulazione effettuata dalla convenuta in favore della FI Controparte_1
; Persona_2 per la convenuta “CHIEDE che il Tribunale di Livorno Voglia accogliere Controparte_1 le seguenti CONCLUSIONI revocare ordinanza 22.1. 2025 in quanto l'atto di citazione notificato, in riferimento alla minore, a soggetto ritenuto dal Giudice in conflitto, potenziale d'interessi con la minore stessa, disponendo la regressione del procedimento con riapertura dei termini per memorie art.171 ter cpc;
revocare, in caso di diniego della suddetta richiesta, in considerazione dell'assenza di un effettivo conflitto d'interessi, ritenuto il solo rilevante dalla più recente giurisprudenza della Cassazione (ex multis Cassazione civile sez. VI, 05/04/2018, n.8438) e ammettere le prove richieste dalla esponente risultando le stesse formulate tempestivamente;
rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di causa”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto notificato a in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 FI minore , nata a [...] il 03 giugno 2011, in data [...], Persona_2 Pt_1 itava la predetta convenuta dinanzi al Tribunale di Livorno e deduceva che:
[...] coniuge di decedeva a Livorno il giorno 11 ottobre 2023 e Persona_3 Parte_1 lasciava come erede universale l'attrice;
e , vendevano, Persona_4 Controparte_4 Persona_5 Controparte_5 con contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio
[...]
a , al prezzo di euro 120.000,00, un appartamento in Livorno Per_6 Controparte_1
Piazza Dante n.80; acquistava l'immobile a favore della FI Controparte_1 Per_2
ai sensi dell'art. 1411 cc;
[...] la somma di euro 120.000,00 usata per il pagamento del prezzo di acquisto era stata versata da
[...] la provenienza del denaro da era attestata dall'art. 4 del citato Per_7 Persona_7 contratto di compravendita;
la dazione della somma di euro 120.000,00 non integrava una donazione indiretta dell'immobile, ma un mutuo alla Controparte_1 la convenuta doveva essere condannata alla restituzione della somma di denaro a titolo di mutuo o ai sensi dell'art. 2033 cc;
il contratto di compravendita, che prevedeva l'acquisto dell'immobile in favore di Persona_2 integrava una donazione indiretta dell'immobile e doveva essere dichiarata inefficace nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2901 cc. pagina 2 di 8 II. Con comparsa depositata in data 2 ottobre 2024 si costituiva in giudizio in Controparte_1 proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale della FI minore con gli Persona_2 avv.ti Barbara Luceri e Ettore Puppo, e chiedeva il rigetto delle domande dell'attrice, deducendo che aveva donato l'immobile alla minore in quanto era legato a Persona_3 Persona_2
a un rapporto di familiarità e amicizia, mentre era separato da Controparte_1 Pt_1 che invece conviveva con
[...] Persona_8
III. Con memoria depositata in data 29 ottobre 2024, l'attrice eccepiva la nullità Parte_1 della procura conferita da agli avv.ti Barbara Luceri e Ettore Puppo per Controparte_1 conflitto di interessi in quanto la posizione di erano in Controparte_1 Persona_2 conflitto alla luce del fatto che l'eventuale accoglimento della domanda di condanna alla restituzione dell'importo mutuato e della revocatoria della donazione dell'immobile avrebbe pregiudicato la posizione patrimoniale della a causa del debito della madre Persona_2 [...] rimasto inadempiuto, con configurabilità del diritto al risarcimento del danno nei CP_1 confronti della donante Controparte_6
IV. Con comparsa depositata in data 8 novembre 2024 si costituiva in giudizio
[...] con l'avv. Francesco Donati. La convenuta revocava la nomina dei precedenti CP_1 difensori.
V. All'udienza del 22 gennaio 2025 il Giudice dichiarava la nullità della procura alle liti conferita da in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla Controparte_1 FI MI , agli avv.ti Barbara Luceri ed Ettore Puppo e di tutti gli atti successivi Persona_2 relativi alla minore , e dichiarava la contumacia di . Persona_2 Persona_2
Occorre osservare che il Codice Deontologico Forense, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16/10/2014
n.241, statuisce all'art. 24 che:
1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una pagina 3 di 8 parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.
5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Ricorre un'ipotesi di possibile conflitto di interesse tra la posizione processuale della
[...] attinta dalla domanda di restituzione della somma di euro 120.000,00, e la posizione CP_1 della FI attinta dalla domanda revocatoria della stipula in suo favore della vendita Per_2 immobiliare del 24 gennaio 2022 per il debito della madre CP_1
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 7363 del 23/03/2018: “nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di "simultaneus processus", dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti”.
L'interesse della minore è confliggente rispetto a quello della madre in Per_2 CP_1 considerazione del fatto che, in caso di accoglimento della revocatoria, la minore perderebbe l'attribuzione patrimoniale per la possibile azione esecutiva immobiliare per il debito della madre, con conseguente diritto al risarcimento del danno, e che la madre potrebbe avere interesse a estinguere il debito nei confronti dell'attrice attraverso la cessione o vendita dell'immobile, già attribuito in sede di acquisto alla FI minore Per_2
Venivano anche respinte le istanze di prova dedotte dall'Avv. Francesco Donati con la comparsa depositata in data 8 novembre 2024 in quanto le allegazioni dei fatti posti a sostegno della difesa dovevano essere dedotti dalla on oltre la scadenza del termine perentorio Controparte_1 dettato dall'art. 171 ter n.1 cpc di 40 giorni prima dell'udienza del 12 dicembre 2024.
pagina 4 di 8 Tutte le deduzioni precedenti sono inutilizzabili in quanto svolte con gli avv.ti Barbara Luceri e Ettore
Puppo in virtù di procura nulla per conflitto di interessi.
VI. Con comparsa depositata in data 17 luglio 2025 si costituiva in giudizio in CP_2 persona del Curatore Speciale avv. , con l'avv. Barbara Del Controparte_3
PP, la quale eccepiva la nullità della citazione introduttiva e degli atti successivi per omessa notifica al padre della minore e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attrici.
VII. Con memoria depositata in data 22 luglio 2025 l'attrice eccepiva la nullità della procura conferita dal Curatore Speciale all'avv. Barbara Del PP in quanto nel corpo della procura mancava la nomina dell'avv. Barbara Del PP.
VIII. L'eccezione di nullità della procura relativa alla comparsa di è fondata in CP_2 quanto effettivamente manca la nomina dell'avv. Barbara Del PP.
La comparsa è, quindi, nulla per difetto di procura alle liti.
Successivamente, con nota depositata in data 22 luglio 2025, autorizzata all'udienza del 22 gennaio
2025 per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 I comma n.1 cpc, l'Avv. Barbara Del
PP depositava una nuova procura speciale da lei autenticata in data 22 luglio 2025.
Si tratta, anche questa volta, di procura speciale nulla in quanto la procura speciale può essere conferita al nuovo difensore solo con il deposito della memoria di nomina di nuovo difensore ai sensi dell'art. 83
III comma cpc.
Non può essere concesso il termine per la sanatoria ai sensi dell'art. 182 cpc in quanto parte attrice ha eccepito sin dall'inizio della costituzione dell'avv. Barbara Del PP la nullità della procura.
Quando l'eccezione di nullità della procura viene sollevata dalla parte non può operare il meccanismo della sanatoria previsto dall'art. 182 II comma cpc (“Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021: “in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la
S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase di merito)”.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è, comunque, infondata.
pagina 5 di 8 La difesa processuale di un minore avverso una domanda giudiziale costituisce un atto di ordinaria amministrazione, che non richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 320 IV comma cc e che può essere compiuto disgiuntamente da ciascun genitore ai sensi dell'art. 320 I comma cc;
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 10930 del 05/04/2022: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione,
l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado che abbia accolto la domanda dell'attore di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., trattandosi di un atto di difesa diretto a resistere all'azione avversaria”;
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012: “In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggiano ad atti di ordinaria amministrazione, per i quali non è necessaria la predetta autorizzazione, tanto l'azione di rivendica finalizzata ad accrescere o a tutelare in senso migliorativo il patrimonio dell'incapace, quanto l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come l'intervento volontario in giudizio per contrastare la domanda dell'attore di riconoscimento di un diritto di proprietà, giacché il provvedimento del giudice tutelare è richiesto solo quando il minore assuma la veste di attore in primo grado, ma non per le difese e gli atti diretti a resistere all'azione avversaria”.
Non solo, ma dall'allegato C all'atto di compravendita oggetto di impugnazione (doc. 4 della citazione), nel ricorso al G.T. per essere autorizzata all'acquisto in nome della minore, la madre CP_1 ha chiesto di essere autorizzata da sola “in quanto il padre della minore risulta a
[...] Persona_2 tutt'oggi irreperibile, come già risultava dalla sentenza di scioglimento del matrimonio”.
IX. Venendo infine alla decisione sul merito delle domande giudiziali, le stesse vengono accolte.
Il contenuto e l'interpretazione del contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio portano a ritenere che la dazione di euro 120.000,00 da Persona_6 parte di a per l'acquisto immobiliare abbia costituito Persona_3 Controparte_1
pagina 6 di 8 un mutuo gratuito ai sensi dell'art. 1813 cc in quanto l'immobile non è stato acquistato da
[...] ma dalla FI minore in virtù della clausola del contratto a favore di CP_1 Persona_2 terzo ai sensi dell'art. 1411 cc espressamente citata all'art. 1 del contratto dove si legge: “vendono alla signora che accetta e acquista a favore della FI , sopra Controparte_1 Persona_2 generalizzata, ai sensi dell'art. 1411 cc il diritto di piena proprietà”.
Ne consegue che deve essere condannata a restituire ad Controparte_1 Pt_1 quale erede universale di la somma di euro 120.000,00 con gli interessi ai
[...] Persona_3 sensi dell'art. 1284 IV comma cc dalla notifica dell'atto di citazione del 14 giugno 2024.
Trattandosi di mutuo gratuito senza indicazione del termine di restituzione, il termine viene d'ufficio individuato ai sensi dell'art. 1817 cc con la data di notifica dell'atto di citazione.
Viene dichiarata inefficace ai sensi dell'art. 2901 I comma n.1 cc nei confronti di il Parte_1 contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio
[...] nella parte in cui attribuisce alla minore la proprietà dell'immobile sito nel Per_6 Persona_2
Comune di Livorno, avente accesso da Piazza Dante n.80 e descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 21, particella 2990, sub 9.
La debitrice mutuataria era a conoscenza del pregiudizio arrecato alle Controparte_1 ragioni dei creditori di ivi inclusi gli eredi, e per tale ragione l'immobile è stato Persona_3 attribuito alla minore . Persona_2 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_1 delle spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro Parte_1
759,00 per spese ed euro 9.887,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra la contumace e Persona_2 Pt_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Controparte_7 Persona_2 disattesa e respinta, così provvede: condanna a pagare ad la somma di euro 120.000,00 Controparte_1 Parte_1 con gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma cc dal 14 giugno 2024 al saldo effettivo;
dichiara inefficace nei confronti di i sensi dell'art. 2901 I comma n.1 cc Controparte_1 il contratto di compravendita del 24 gennaio 2022 rep.n.7369 racc.n.5468 ai rogiti del Notaio Per_6
pagina 7 di 8 intervenuto tra , , Per_1 Persona_4 Controparte_4 [...]
, E Parte_2 Parte_3 CP_8 CP_5
, da un lato, e , dall'altro lato, nella parte in cui attribuisce alla
[...] Controparte_1 minore la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Livorno, avente accesso da Persona_2
Piazza Dante n.80 e descritto al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 21, particella 2990, sub 9. condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a Controparte_1 la somma di euro 759,00 per spese anticipate ed euro 9.887,00 per onorari di Parte_1 avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese processuali tra la contumace e Persona_2 Parte_1
Livorno, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
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