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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO IC, Presidente
LU NC, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2485/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Kennedy - Condom. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220004542878000 CONTR. MOD UNIC 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.04.2023 a mezzo pec, il sig. Ricorrente_1
adiva la Corte di giustizia tributaria di Vibo Valentia al fine di sentire annullare la cartella di pagamento n.
13920220004542878000 recante l'iscrizione a ruolo di carichi tributari scaduti e non pagati dovuti a titolo di Iva (interessi e sanzioni) anno 2018, per un importo complessivo di euro 4.734,49.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva
In data 30.01.2024 la Corte di Giustizia di I grado di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello notificato in data 1 agosto 2024, Ricorrente_1
adiva l'On.le Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria al fine di vedere riformare integralmente le sentenza n. 92/2024 in quanto asseritamente erronea ed illegittima.
Si costituiva ER
Il contribuente ritiene che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui non riconosce la presunta illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica della Comunicazione di irregolarità quale atto presupposto.
Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, l'eccezione di illegittimità della cartella per omessa notifica della comunicazione di irregolarità è infondata
“Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “L'emissione della cartella di pagamento con le modalita' previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d. P.R. n. 633 del 1972 ,non richiede di regola la preventiva comunicazione dell' esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000...” Cass. Ord. 1711/2018.
Ancora: "L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997" Cass. Ord. 18405/21” (cfr. pag. 2 sent. n.
92/2024 Cgt Vibo Valentia sez. II).
Con il secondo motivo di appello il contribuente ripropone pedissequamente l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per carenza di motivazione sotto il profilo del calcolo degli interessi già sollevata in I grado.
Il Giudice di prime cure ha infatti correttamente citato la seguente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi....” Cass. Ord.
6812/19.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella,
e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
P.Q.M.
la corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 400 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO AN FRANCESCO IC, Presidente
LU NC, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2485/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Viale Kennedy - Condom. Villa Paola 89900 Vibo Valentia VV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 92/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220004542878000 CONTR. MOD UNIC 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.04.2023 a mezzo pec, il sig. Ricorrente_1
adiva la Corte di giustizia tributaria di Vibo Valentia al fine di sentire annullare la cartella di pagamento n.
13920220004542878000 recante l'iscrizione a ruolo di carichi tributari scaduti e non pagati dovuti a titolo di Iva (interessi e sanzioni) anno 2018, per un importo complessivo di euro 4.734,49.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva
In data 30.01.2024 la Corte di Giustizia di I grado di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello notificato in data 1 agosto 2024, Ricorrente_1
adiva l'On.le Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria al fine di vedere riformare integralmente le sentenza n. 92/2024 in quanto asseritamente erronea ed illegittima.
Si costituiva ER
Il contribuente ritiene che la sentenza impugnata vada riformata nella parte in cui non riconosce la presunta illegittimità della cartella di pagamento per l'omessa notifica della Comunicazione di irregolarità quale atto presupposto.
Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, l'eccezione di illegittimità della cartella per omessa notifica della comunicazione di irregolarità è infondata
“Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “L'emissione della cartella di pagamento con le modalita' previste dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d. P.R. n. 633 del 1972 ,non richiede di regola la preventiva comunicazione dell' esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000...” Cass. Ord. 1711/2018.
Ancora: "L'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del
1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997" Cass. Ord. 18405/21” (cfr. pag. 2 sent. n.
92/2024 Cgt Vibo Valentia sez. II).
Con il secondo motivo di appello il contribuente ripropone pedissequamente l'eccezione di illegittimità della cartella impugnata per carenza di motivazione sotto il profilo del calcolo degli interessi già sollevata in I grado.
Il Giudice di prime cure ha infatti correttamente citato la seguente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi....” Cass. Ord.
6812/19.
Quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella,
e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, che tuttavia resta sempre destinatario di tali importi, va detto che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa. Si tratta infatti di accessori solo eventuali.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di Cassazione (sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613) ha affermato che il tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
P.Q.M.
la corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 400 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.