Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 147
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della comunicazione di irregolarità

    La Corte ritiene infondata l'eccezione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'emissione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54 bis, comma 3, del d. P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo casi specifici non ricorrenti nella fattispecie.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione sul calcolo degli interessi

    La Corte ritiene la motivazione congrua, poiché il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato normativamente e costituisce una mera operazione matematica. Gli interessi menzionati in cartella sono considerati accessori eventuali e il loro tasso è conoscibile normativamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 147
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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