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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/03/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 4722 / 2016 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
(c.f. ), res.te a Nocera Inferiore alla Parte_1 C.F._1
Via Napoli I traversa n.6, rapp.to e difeso dagli avv.ti Rosa Bruno e Vincenzo
Calabrese, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE
contro
(p.iva ), con sede a Roma alla Via Cristoforo Controparte_1 P.IVA_1
Colombo 98, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Camillo
e Carlo De Felice Ernesto ed elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
nonché
(c.f. ), res.te ad Avellino alla Via Controparte_2 C.F._2
Circumvallazione 108, rapp.to e difeso dall'avv.to Ettore Freda, elett.te dom.to come in atti,
CONVENUTO
nonchè
(p.iva ), con sede ad Avellino alla Via CP_3 P.IVA_2
Circumvallazione 108, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Izzo, Tammaro Soprano e Marino Maffei, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
e
Pagina 1 (c.f. ), res.te a Trieste alla Via G. Reni 1 CP_4 C.F._3
Trieste,
CONVENUTO NT
Sig.ra (c.f. , res.te a Controparte_5 C.F._4
Boscoreale alla Via Sardoncelli 155,
CONVENUTA NT
(c.f. ), res.te a Salerno alla Via San Controparte_6 C.F._5
EO 51,
CONVENUTO NT
(c.f. ), res.te a Battipaglia alla Via Paolo CP_7 C.F._6
Baratta 110,
CONVENUTO NT
(c.f. ), res.te a Battipaglia alla Via Rosa Controparte_8 C.F._7
Jemma 2,
CONVENUTO NT
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore esponeva che sia la convenuta , per il tramite del quotidiano da essa detenuto Controparte_1
Pagina 2 all'epoca dei fatti “La Città di Salerno” diretto dal Sig. , e CP_4 successivamente dal Sig. , a mezzo di un articolo della sig.ra Controparte_6
, e sia i quotidiani on line “l'occhio di ” e per Controparte_5 Controparte_9 esso il convenuto sig. quale direttore responsabile e “ .it” CP_7 CP_10
e per quest'ultima sia il direttore responsabile che la Controparte_2 convenuta soc. quale società editrice, effettuando in data CP_3
22.03.2016 ed in varie date successive una illegittima pubblicazione di articoli contenenti notizie false e gravemente lesive della reputazione dell'odierno attore ovvero la pubblicazione di un articolo il titolo “Assunzioni pilotate all'Ateneo. Indagato il sindacalista , abbiano causato a quest'ultimo danni sia Parte_1 morali che psichici, patrimoniali e non, il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale la , Controparte_1 il sig. , il sig. , la sig.ra IA , il sig. CP_4 Controparte_6 CP_5
, il sig. e la soc. Approdo srl al fine di sentirli CP_7 Controparte_2 dichiarare unici ed esclusivi responsabili della illeicità delle condotte poste in essere dai convenuti per lo effetto condannarli, in solido, al pagamento dei danni patrimoniali e non, subiti dall'attore e da accertarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il giudizio la convenuta , la quale impugnava e Controparte_1 contestava la domanda eccependo tra l'altro sia la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, sia l'inutilizzabilità del rito e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio sia il sig. , quale direttore responsabile Controparte_2 della testata on line .it” che la convenuta quale CP_10 Controparte_11 società editrice di quest'ultima.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escusso il teste Tes_1
alla udienza del 23.05.2019, all'udienza del 28.10.2024 venivano
[...] precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va entro tali limiti accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei sigg. , Controparte_5 CP_6
, , e , che sebbene evocati
[...] CP_4 CP_7 Controparte_8 in giudizio non si sono costituiti.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della Pagina 3 responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. c.c. e, all'interno di questa, nello specifico campo di responsabilità extracontrattuale per illecito trattamento dei dati personali dell'istante.
Ebbene, la fattispecie concreta qui in esame trova il proprio referente normativo nella disciplina di cui alla legge 47/1948 cd. Legge Stampa, dal momento che l'odierno attore richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della summenzionata legge.
Nell'esaminare la posizione dei convenuti, dall'esame della documentazione esibita in giudizio, ovvero dalle copie delle pagine del quotidiano “La Città di Salerno” del 22.03.2016, (doc. n. 2 prod. attorea) e dalla pagina del quotidiano on line L'occhio di Salerno e Provincia del 22.03.2026 (doc. n. 3 prod. attorea) e del quotidiano Ottopagine.it del 20.07.2016 (doc. n. 3 prod. attorea), risulta confermato quanto dichiarato in citazione ovvero il coinvolgimento dell'odierno attore nel procedimento giudiziario quale componente della commissione deliberante la gara d'appalto.
Rilevato che agli atti di causa l'attore ha provato, con la documentazione rilasciata dalla Università degli Studi di Salerno, a seguito di accesso agli atti amministrativi, la sua mancata partecipazione in qualità di componente di commissione all'interno dell'Ateneo ed in particolare della gara per l'aggiudicazione di appalto per la ricerca di personale da impiegare all'UNISA.
Conseguentemente, la segnalazione e la relativa pubblicazione del nominativo dell'odierno attore, senza aver espletato, da parte di tutti i convenuti, dei relativi accertamenti, deve ritenersi illegittima e, pertanto, le società editrici in uno ai suoi direttori responsabili ed estensori dell'articolo, vanno condannati al pagamento dei danni non patrimoniali subiti dallo stesso.
Considerato che la parte, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, ed avendo l'attore allegato un danno alla propria sfera personale, costituzionalmente garantita, cosi come ricostruito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione del diritto al risarcimento del danno non occorre la prova dell'esistenza del reato commesso a mezzo stampa, trattandosi di ipotesi in cui il risarcimento è assicurato a prescindere dall'esistenza di un reato potendosi in tal caso procedere ad una liquidazione equitativa, non
Pagina 4 avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie, l'attore ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “grave senso di disagio e di turbamento”, senza alcun documento giustificativo, che inducono questo Giudice ad accogliere nei limiti di cui infra la domanda attorea, anche alla luce della diffusione solo locale del quotidiano.
Diverso discorso per la richiesta di “riparazione pecuniaria” ai sensi dell'art. 12 Legge 47/1948, a mente del quale occorre procedere all'accertamento del reato in esame.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di riparazione costituisce un eccezionale ipotesi di “pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato” e può essere riconosciuta a quest'ultimo solo qualora venga accertata la diffamazione a mezzo stampa.
Dai documenti prodotti, in realtà, il delitto di cui all'art 595 c.p. non risulta integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, in ragione del fatto che la struttura del reato richiede per il suo perfezionamento l'elemento soggettivo del dolo - almeno eventuale - il quale tuttavia non emerge nel caso in esame, in cui appare pacifica, la utilizzazione di notizie rinvenienti dalla iscrizione di un procedimento penale
(R.G.N.R. 103/2016 Procura Nocera Inferiore), sotto il profilo dell'omesso controllo. Ciò è dunque di per sè sufficiente a rigettare la domanda formulata dall'attore, ai sensi dell'art 12 L 47/1948.
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) condanna i convenuti, in solido, al pagamento dell'importo di € 5.000,00, all'attualità, a favore del sig. a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
- b) rigetta la domanda di risarcimento danni per riparazione pecuniaria ex art. 12
Legge Stampa;
- c) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50%
(ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli
Avvocati introdotte con D.M. n.55/14 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 1.582,00 di cui € 306,00 per spese, € 1.276,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/2014, oltre spese generali 15% , IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari per averne fatto espressa richiesta.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 12/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 4722 / 2016 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni.
tra
(c.f. ), res.te a Nocera Inferiore alla Parte_1 C.F._1
Via Napoli I traversa n.6, rapp.to e difeso dagli avv.ti Rosa Bruno e Vincenzo
Calabrese, elett.te dom.ti come in atti,
ATTORE
contro
(p.iva ), con sede a Roma alla Via Cristoforo Controparte_1 P.IVA_1
Colombo 98, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Camillo
e Carlo De Felice Ernesto ed elettivamente domiciliata come in atti,
CONVENUTA
nonché
(c.f. ), res.te ad Avellino alla Via Controparte_2 C.F._2
Circumvallazione 108, rapp.to e difeso dall'avv.to Ettore Freda, elett.te dom.to come in atti,
CONVENUTO
nonchè
(p.iva ), con sede ad Avellino alla Via CP_3 P.IVA_2
Circumvallazione 108, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Paolo Izzo, Tammaro Soprano e Marino Maffei, elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTA
e
Pagina 1 (c.f. ), res.te a Trieste alla Via G. Reni 1 CP_4 C.F._3
Trieste,
CONVENUTO NT
Sig.ra (c.f. , res.te a Controparte_5 C.F._4
Boscoreale alla Via Sardoncelli 155,
CONVENUTA NT
(c.f. ), res.te a Salerno alla Via San Controparte_6 C.F._5
EO 51,
CONVENUTO NT
(c.f. ), res.te a Battipaglia alla Via Paolo CP_7 C.F._6
Baratta 110,
CONVENUTO NT
(c.f. ), res.te a Battipaglia alla Via Rosa Controparte_8 C.F._7
Jemma 2,
CONVENUTO NT
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore esponeva che sia la convenuta , per il tramite del quotidiano da essa detenuto Controparte_1
Pagina 2 all'epoca dei fatti “La Città di Salerno” diretto dal Sig. , e CP_4 successivamente dal Sig. , a mezzo di un articolo della sig.ra Controparte_6
, e sia i quotidiani on line “l'occhio di ” e per Controparte_5 Controparte_9 esso il convenuto sig. quale direttore responsabile e “ .it” CP_7 CP_10
e per quest'ultima sia il direttore responsabile che la Controparte_2 convenuta soc. quale società editrice, effettuando in data CP_3
22.03.2016 ed in varie date successive una illegittima pubblicazione di articoli contenenti notizie false e gravemente lesive della reputazione dell'odierno attore ovvero la pubblicazione di un articolo il titolo “Assunzioni pilotate all'Ateneo. Indagato il sindacalista , abbiano causato a quest'ultimo danni sia Parte_1 morali che psichici, patrimoniali e non, il tutto con vittoria di spese come meglio specificate nell'atto introduttivo di lite.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi a questo Tribunale la , Controparte_1 il sig. , il sig. , la sig.ra IA , il sig. CP_4 Controparte_6 CP_5
, il sig. e la soc. Approdo srl al fine di sentirli CP_7 Controparte_2 dichiarare unici ed esclusivi responsabili della illeicità delle condotte poste in essere dai convenuti per lo effetto condannarli, in solido, al pagamento dei danni patrimoniali e non, subiti dall'attore e da accertarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il giudizio la convenuta , la quale impugnava e Controparte_1 contestava la domanda eccependo tra l'altro sia la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa, sia l'inutilizzabilità del rito e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio sia il sig. , quale direttore responsabile Controparte_2 della testata on line .it” che la convenuta quale CP_10 Controparte_11 società editrice di quest'ultima.
Espletata l'attività istruttoria con il deposito di memorie, escusso il teste Tes_1
alla udienza del 23.05.2019, all'udienza del 28.10.2024 venivano
[...] precisate le conclusioni ed assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va entro tali limiti accolta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei sigg. , Controparte_5 CP_6
, , e , che sebbene evocati
[...] CP_4 CP_7 Controparte_8 in giudizio non si sono costituiti.
Prima di passare all'esame del merito, occorre procedere alla qualificazione giuridica della domanda avanzata dall'attore.
Infatti, dalle argomentazioni di diritto svolte nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della Pagina 3 responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. c.c. e, all'interno di questa, nello specifico campo di responsabilità extracontrattuale per illecito trattamento dei dati personali dell'istante.
Ebbene, la fattispecie concreta qui in esame trova il proprio referente normativo nella disciplina di cui alla legge 47/1948 cd. Legge Stampa, dal momento che l'odierno attore richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della summenzionata legge.
Nell'esaminare la posizione dei convenuti, dall'esame della documentazione esibita in giudizio, ovvero dalle copie delle pagine del quotidiano “La Città di Salerno” del 22.03.2016, (doc. n. 2 prod. attorea) e dalla pagina del quotidiano on line L'occhio di Salerno e Provincia del 22.03.2026 (doc. n. 3 prod. attorea) e del quotidiano Ottopagine.it del 20.07.2016 (doc. n. 3 prod. attorea), risulta confermato quanto dichiarato in citazione ovvero il coinvolgimento dell'odierno attore nel procedimento giudiziario quale componente della commissione deliberante la gara d'appalto.
Rilevato che agli atti di causa l'attore ha provato, con la documentazione rilasciata dalla Università degli Studi di Salerno, a seguito di accesso agli atti amministrativi, la sua mancata partecipazione in qualità di componente di commissione all'interno dell'Ateneo ed in particolare della gara per l'aggiudicazione di appalto per la ricerca di personale da impiegare all'UNISA.
Conseguentemente, la segnalazione e la relativa pubblicazione del nominativo dell'odierno attore, senza aver espletato, da parte di tutti i convenuti, dei relativi accertamenti, deve ritenersi illegittima e, pertanto, le società editrici in uno ai suoi direttori responsabili ed estensori dell'articolo, vanno condannati al pagamento dei danni non patrimoniali subiti dallo stesso.
Considerato che la parte, infatti, non ha offerto alcuna prova del pregiudizio economico lamentato nè delle lesioni psico-fisiche subite, né in tal senso, sarebbe stato sufficiente far ricorso all'ausilio di un consulente d'ufficio, giacchè in ogni caso sarebbe difettata la dimostrazione del nesso di causalità tra il danno lamentato ed il fatto illecito dedotto in giudizio, va rimarcato che la domanda risarcitoria sia stata estesa ad ogni forma di danno e, quindi, anche alla lesione della reputazione, ed avendo l'attore allegato un danno alla propria sfera personale, costituzionalmente garantita, cosi come ricostruito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, per la configurazione del diritto al risarcimento del danno non occorre la prova dell'esistenza del reato commesso a mezzo stampa, trattandosi di ipotesi in cui il risarcimento è assicurato a prescindere dall'esistenza di un reato potendosi in tal caso procedere ad una liquidazione equitativa, non
Pagina 4 avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie, l'attore ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “grave senso di disagio e di turbamento”, senza alcun documento giustificativo, che inducono questo Giudice ad accogliere nei limiti di cui infra la domanda attorea, anche alla luce della diffusione solo locale del quotidiano.
Diverso discorso per la richiesta di “riparazione pecuniaria” ai sensi dell'art. 12 Legge 47/1948, a mente del quale occorre procedere all'accertamento del reato in esame.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale forma di riparazione costituisce un eccezionale ipotesi di “pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato” e può essere riconosciuta a quest'ultimo solo qualora venga accertata la diffamazione a mezzo stampa.
Dai documenti prodotti, in realtà, il delitto di cui all'art 595 c.p. non risulta integrato in tutti i suoi elementi costitutivi, in ragione del fatto che la struttura del reato richiede per il suo perfezionamento l'elemento soggettivo del dolo - almeno eventuale - il quale tuttavia non emerge nel caso in esame, in cui appare pacifica, la utilizzazione di notizie rinvenienti dalla iscrizione di un procedimento penale
(R.G.N.R. 103/2016 Procura Nocera Inferiore), sotto il profilo dell'omesso controllo. Ciò è dunque di per sè sufficiente a rigettare la domanda formulata dall'attore, ai sensi dell'art 12 L 47/1948.
Pagina 5 Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione del 50% delle spese giudiziali che per la residua parte vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- a) condanna i convenuti, in solido, al pagamento dell'importo di € 5.000,00, all'attualità, a favore del sig. a titolo di risarcimento danni;
Parte_1
- b) rigetta la domanda di risarcimento danni per riparazione pecuniaria ex art. 12
Legge Stampa;
- c) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida già nella misura del 50%
(ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli
Avvocati introdotte con D.M. n.55/14 tenuto conto del valore medio per scaglione di riferimento fino ad € 5.200,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 1.582,00 di cui € 306,00 per spese, € 1.276,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/2014, oltre spese generali 15% , IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari per averne fatto espressa richiesta.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 12/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 6