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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2024, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.sa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel.
nella causa civile iscritta al ruolo generale al nr. 3358/2021, promossa da:
) rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Guerriero ( e dall'avv. Lucia Bonavita C.F._2
( ), come da procura in calce all'atto appello, con i quali C.F._3
elett.te domicilia in Avellino alla via Tagliamento, 237.
APPELLANTE
Contro
), Società soggetta ad attività di Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. –
Parigi – Gruppo BNP Paribas, in persona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti registrata a Firenze 1 il 03/11/2011 al n. 22275 serie IT (Rep. 77366, Fasc. 12889) per Notar di Firenze, dall'avv. Giuseppina Tuoro Persona_1
( ), con la quale elett.te dom.lia in Torre del Greco (NA) C.F._4
alla III Trav. Viale degli Incisori n. 15.
APPELLATA
Conclusioni
Pag. 1 a 8 Per l'appellante: a - dichiarato che la appellante ha disconosciuto tutte le firme sul contratto di finanziamento e mai ha riconosciuto le firme, non avendo restituito parzialmente le somme, né le ha mai ricevute,
b - dichiarato che l'appellata/opposta non ha svolto il giudizio di verificazione ex art. 216 cpc delle firme disconosciute ex artt. 214 e 215 c.p.c.,
- con ulteriore dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti recanti le firme disconosciute,
d - e pertanto accogliere l'opposizione a d.i. con revoca di quest'ultimo, di conseguenza, accogliere il proposto appello e revocare la impugnata sentenza, con declaratoria di rigetto dell'intera domanda proposta dall'odierna appellata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Per l'appellata:
1. Rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2. Rigettare tutte le richieste ed eccezioni sollevate nell'atto di appello da intendersi qui per integralmente trascritte e ripetute perché inammissibili ed infondate.
3. Confermare la sentenza n. 943/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data
25/05/2021 e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 798/2019 reso dal
Tribunale di Avellino, con il quale è stato ingiunto alla sig.ra il Parte_1
pagamento della somma di € 18.457,67 oltre interessi come richiesti e spese;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre
IVA e CPA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con decreto ingiuntivo n. 798/2019, in accoglimento del ricorso proposto da , il Tribunale di Avellino ingiunse a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 18.457,67, oltre interessi e le spese del
Pag. 2 a 8 procedimento monitorio, a titolo di saldo del finanziamento in suo favore erogato.
1.1. L'ingiunta si oppose, rassegnando le seguenti conclusioni:
“preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente e dell'opposto; - dichiarare la improponibilità, la inammissibilità e la nullità del
d.i. opposto;
- nel merito dichiarare nulli, illegittimi, annullati, revocati, ingiusti, infondati il ricorso e la domanda dell'opposto poiché inesistente il credito azionato, dichiarando l'inesistenza del credito asserito e richiesto dall'opposto; - dichiarando nullo, annullato, inefficace, revocato, ingiusto il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso dichiarare ed accertare la inesistenza della creditoria vantata dall'opposto. Con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di competenza del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
1.2. Costituitasi, chiese il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziandone la pretestuosità ed infondatezza.
1.3. Il Tribunale, senza espletare istruttoria, decise la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in quanto ritenne: che il disconoscimento, che aveva effettuato della sottoscrizione Parte_1
apposta al contratto di finanziamento, non fosse specifico, poiché nel contratto erano presenti cinque sottoscrizioni, mentre lei aveva disconosciuto una sola firma;
che, in ogni caso, il disconoscimento delle sottoscrizioni era privo di effetti, poiché incompatibile con l'avere effettuato un implicito Parte_1
riconoscimento del debito, desumibile dalla documentazione in atti, e con l'avere ella in parte onorato il debito, avendo effettuato il pagamento di alcune rate del finanziamento.
E così decise: “Rigetta l'opposizione; Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1
Pag. 3 a 8 rappresentante p.t., che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge”..
§.
2. La sentenza n. 943/2021 del 25/05/2021 del Tribunale di Avellino è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante con un unico articolato motivo di gravame lamenta che il
Tribunale non abbia ritenuto idoneo il disconoscimento della propria sottoscrizione e, conseguentemente, in assenza di istanza di verificazione, non abbia accolto l'opposizione e revocato il DI opposto.
Sostiene di avere specificamente ed efficacemente disconosciuto tutte le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e che non aveva mai riconosciuto il proprio debito. Afferma di avere sempre sostenuto di non aver mai ricevuto il finanziamento in questione;
di non aver restituito alcuna somma;
di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento.
Conclude, pertanto che, avendo disconosciuto le firme del contratto di finanziamento, questo non era utilizzabile, in mancanza di istanza di verificazione e, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta e il DI avrebbe dovuto essere revocato.
2.2. Costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito ne ha chiesto il rigetto, in quanto la prova del credito era emersa dalla documentazione complessivamente depositata (estratto conto, lettera di decadenza dal beneficio del termine, ordine di consolidamento del finanziamento, conteggio di anticipata estinzione, corrispondenza con il difensore di Pt_1
. Evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
[...]
essa aveva tempestivamente avanzato istanza di verificazione a seguito del disconoscimento effettuato da istanza che aveva poi sempre Parte_1
reiterato in tutti i propri scritti difensivi, sino alla precisazione delle conclusioni.
Pag. 4 a 8 In ogni caso l'appellata evidenzia che non aveva mai Parte_1
specificamente disconosciuto l'ulteriore documentazione da essa prodotta ed in particolare l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e il Modulo di
Richiesta di Consolidamento Mediante Prestito Bancoposta, sottoscritto in data 07/06/2016, con il quale aveva impartito disposizioni in Parte_1
merito all'erogazione del finanziamento.
§.
3. La Corte all'udienza del 05.06.2024 ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di ci all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Nell'atto di opposizione a aveva negato di avere ricevuto il Parte_2
finanziamento in questione, provvedendo a disconoscere “i documenti nn 1,
2 e 4 affoliati alla produzione dell'opposto”, provvedendo altresì a disconosce la firma “presente sul contrato del 07.06.02016 ed ogni altra riferita all'opponente presenti sugli stessi documenti, segnatamente sul contratto di finanziamento”.
Il disconoscimento effettuato da in definitiva riguardava i Parte_1
documenti affoliati ai nn 1, 2 e 4 dell'avversa produzione e le sottoscrizioni ad essi apposte, specialmente al contratto di finanziamento.
Dunque, al fine di verificare l'efficacia e la portata del disconoscimento, onde valutare se questo risulti effettivamente inefficace, come ha statuito il primo giudice, occorre verificare in relazione a quali documenti sia stato operato.
Oltre al contratto di finanziamento, in relazione al quale effettivamente Pt_1
ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni ad esso relative, come si evince
[...]
dal tenore letterale del passaggio, dell'atto di citazione, sopra riportato, risultano disconosciute anche le sottoscrizioni di cui ai documenti affoliati ai nn 1, 2 e 4. Orbene benchè non abbia specificato a quale Parte_1
affoliazione si riferisse, deve presumersi che ella si riferisse all'indice del ricorso monitorio, unico atto processuale antecedente alla citazione in opposizione, in seguito all'accoglimento dello stesso. Premesso che agli atti Pag. 5 a 8 non è presente il ricorso monitorio, tuttavia , in calce all'atto Controparte_1
di costituzione nel giudizio di primo grado ha provveduto ad indicare, al fine di attestarne la conformità, i documenti prodotti con il ricorso monitorio e ridepositati con l'atto di costituzione. Si riporta di seguito il passaggio:
Da ciò si evince che i documenti disconosciuti sono: 1) Il contratto di finanziamento;
2) L'estratto conto;
3) La Procura Generale alle liti.
Ne discende che, come ha evidenziato l'appellata, non ha Parte_1
disconosciuto il Modulo di Richiesta di Consolidamento Mediante Prestito
Bancoposta, il quale risulta sottoscritto da in data 07/06/2016. Parte_1
Modulo che non può ritenersi compreso nel contratto di finanziamento, composto da quattordici pagine, in quanto presenta una propria autonomia documentale rispetto al contratto di finanziamento, del quale, peraltro, non segue la numerazione delle pagine ed in quanto non risulta nemmeno indicato nel sopra riportato indice,.
Sicchè deve escludersi che il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento possa essere riferito anche a tale
Modulo che è autonomo rispetto al contratto.
Pag. 6 a 8 Orbene, con tale modulo ZZ ha dato disposizione a Pt_1 Controparte_1
di erogare parte del finanziamento di € 17.000,00, per un importo pari ad €
12.797,71, direttamente a Compass Gruppo Mediobanca, al fine di estinguere il finanziamento con quest'ultima in essere.
La circostanza, che abbia con tale ordine dato disposizione a Parte_1
in merito alla destinazione del finanziamento da essa Controparte_1
erogato, costituisce senza dubbio un riconoscimento dell'avvenuta erogazione del finanziamento in suo favore e, quindi, dell'avvenuta stipula del contratto, sicché, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, agli atti vi è un implicito riconoscimento del finanziamento, discendente dalla presenza di un ordine impartito da di disposizione degli importi Parte_1
erogati in ragione di quel finanziamento, incompatibile con il disconoscimento del finanziamento stesso.
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, confermata, sebbene con motivazione integrata, come sopra indicato.
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, nello scaglione di riferimento per valore, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 943/2021 del 25/05/2021del Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
Pag. 7 a 8
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 09.10.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.sa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel.
nella causa civile iscritta al ruolo generale al nr. 3358/2021, promossa da:
) rapp.ta e difesa dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Guerriero ( e dall'avv. Lucia Bonavita C.F._2
( ), come da procura in calce all'atto appello, con i quali C.F._3
elett.te domicilia in Avellino alla via Tagliamento, 237.
APPELLANTE
Contro
), Società soggetta ad attività di Controparte_1 P.IVA_1
direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Personal Finance S.A. –
Parigi – Gruppo BNP Paribas, in persona dell'Amministratore Delegato e l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti registrata a Firenze 1 il 03/11/2011 al n. 22275 serie IT (Rep. 77366, Fasc. 12889) per Notar di Firenze, dall'avv. Giuseppina Tuoro Persona_1
( ), con la quale elett.te dom.lia in Torre del Greco (NA) C.F._4
alla III Trav. Viale degli Incisori n. 15.
APPELLATA
Conclusioni
Pag. 1 a 8 Per l'appellante: a - dichiarato che la appellante ha disconosciuto tutte le firme sul contratto di finanziamento e mai ha riconosciuto le firme, non avendo restituito parzialmente le somme, né le ha mai ricevute,
b - dichiarato che l'appellata/opposta non ha svolto il giudizio di verificazione ex art. 216 cpc delle firme disconosciute ex artt. 214 e 215 c.p.c.,
- con ulteriore dichiarazione di inutilizzabilità dei documenti recanti le firme disconosciute,
d - e pertanto accogliere l'opposizione a d.i. con revoca di quest'ultimo, di conseguenza, accogliere il proposto appello e revocare la impugnata sentenza, con declaratoria di rigetto dell'intera domanda proposta dall'odierna appellata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Per l'appellata:
1. Rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto;
2. Rigettare tutte le richieste ed eccezioni sollevate nell'atto di appello da intendersi qui per integralmente trascritte e ripetute perché inammissibili ed infondate.
3. Confermare la sentenza n. 943/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data
25/05/2021 e conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 798/2019 reso dal
Tribunale di Avellino, con il quale è stato ingiunto alla sig.ra il Parte_1
pagamento della somma di € 18.457,67 oltre interessi come richiesti e spese;
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, oltre
IVA e CPA.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con decreto ingiuntivo n. 798/2019, in accoglimento del ricorso proposto da , il Tribunale di Avellino ingiunse a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 18.457,67, oltre interessi e le spese del
Pag. 2 a 8 procedimento monitorio, a titolo di saldo del finanziamento in suo favore erogato.
1.1. L'ingiunta si oppose, rassegnando le seguenti conclusioni:
“preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione dell'opponente e dell'opposto; - dichiarare la improponibilità, la inammissibilità e la nullità del
d.i. opposto;
- nel merito dichiarare nulli, illegittimi, annullati, revocati, ingiusti, infondati il ricorso e la domanda dell'opposto poiché inesistente il credito azionato, dichiarando l'inesistenza del credito asserito e richiesto dall'opposto; - dichiarando nullo, annullato, inefficace, revocato, ingiusto il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso dichiarare ed accertare la inesistenza della creditoria vantata dall'opposto. Con la condanna dell'opposto al pagamento delle spese di competenza del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
1.2. Costituitasi, chiese il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziandone la pretestuosità ed infondatezza.
1.3. Il Tribunale, senza espletare istruttoria, decise la controversia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in quanto ritenne: che il disconoscimento, che aveva effettuato della sottoscrizione Parte_1
apposta al contratto di finanziamento, non fosse specifico, poiché nel contratto erano presenti cinque sottoscrizioni, mentre lei aveva disconosciuto una sola firma;
che, in ogni caso, il disconoscimento delle sottoscrizioni era privo di effetti, poiché incompatibile con l'avere effettuato un implicito Parte_1
riconoscimento del debito, desumibile dalla documentazione in atti, e con l'avere ella in parte onorato il debito, avendo effettuato il pagamento di alcune rate del finanziamento.
E così decise: “Rigetta l'opposizione; Condanna al pagamento delle Parte_1
spese di giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1
Pag. 3 a 8 rappresentante p.t., che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge”..
§.
2. La sentenza n. 943/2021 del 25/05/2021 del Tribunale di Avellino è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante con un unico articolato motivo di gravame lamenta che il
Tribunale non abbia ritenuto idoneo il disconoscimento della propria sottoscrizione e, conseguentemente, in assenza di istanza di verificazione, non abbia accolto l'opposizione e revocato il DI opposto.
Sostiene di avere specificamente ed efficacemente disconosciuto tutte le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e che non aveva mai riconosciuto il proprio debito. Afferma di avere sempre sostenuto di non aver mai ricevuto il finanziamento in questione;
di non aver restituito alcuna somma;
di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento.
Conclude, pertanto che, avendo disconosciuto le firme del contratto di finanziamento, questo non era utilizzabile, in mancanza di istanza di verificazione e, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta e il DI avrebbe dovuto essere revocato.
2.2. Costituitasi, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito ne ha chiesto il rigetto, in quanto la prova del credito era emersa dalla documentazione complessivamente depositata (estratto conto, lettera di decadenza dal beneficio del termine, ordine di consolidamento del finanziamento, conteggio di anticipata estinzione, corrispondenza con il difensore di Pt_1
. Evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante,
[...]
essa aveva tempestivamente avanzato istanza di verificazione a seguito del disconoscimento effettuato da istanza che aveva poi sempre Parte_1
reiterato in tutti i propri scritti difensivi, sino alla precisazione delle conclusioni.
Pag. 4 a 8 In ogni caso l'appellata evidenzia che non aveva mai Parte_1
specificamente disconosciuto l'ulteriore documentazione da essa prodotta ed in particolare l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e il Modulo di
Richiesta di Consolidamento Mediante Prestito Bancoposta, sottoscritto in data 07/06/2016, con il quale aveva impartito disposizioni in Parte_1
merito all'erogazione del finanziamento.
§.
3. La Corte all'udienza del 05.06.2024 ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di ci all'art. 190 c.p.c. (60+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Nell'atto di opposizione a aveva negato di avere ricevuto il Parte_2
finanziamento in questione, provvedendo a disconoscere “i documenti nn 1,
2 e 4 affoliati alla produzione dell'opposto”, provvedendo altresì a disconosce la firma “presente sul contrato del 07.06.02016 ed ogni altra riferita all'opponente presenti sugli stessi documenti, segnatamente sul contratto di finanziamento”.
Il disconoscimento effettuato da in definitiva riguardava i Parte_1
documenti affoliati ai nn 1, 2 e 4 dell'avversa produzione e le sottoscrizioni ad essi apposte, specialmente al contratto di finanziamento.
Dunque, al fine di verificare l'efficacia e la portata del disconoscimento, onde valutare se questo risulti effettivamente inefficace, come ha statuito il primo giudice, occorre verificare in relazione a quali documenti sia stato operato.
Oltre al contratto di finanziamento, in relazione al quale effettivamente Pt_1
ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni ad esso relative, come si evince
[...]
dal tenore letterale del passaggio, dell'atto di citazione, sopra riportato, risultano disconosciute anche le sottoscrizioni di cui ai documenti affoliati ai nn 1, 2 e 4. Orbene benchè non abbia specificato a quale Parte_1
affoliazione si riferisse, deve presumersi che ella si riferisse all'indice del ricorso monitorio, unico atto processuale antecedente alla citazione in opposizione, in seguito all'accoglimento dello stesso. Premesso che agli atti Pag. 5 a 8 non è presente il ricorso monitorio, tuttavia , in calce all'atto Controparte_1
di costituzione nel giudizio di primo grado ha provveduto ad indicare, al fine di attestarne la conformità, i documenti prodotti con il ricorso monitorio e ridepositati con l'atto di costituzione. Si riporta di seguito il passaggio:
Da ciò si evince che i documenti disconosciuti sono: 1) Il contratto di finanziamento;
2) L'estratto conto;
3) La Procura Generale alle liti.
Ne discende che, come ha evidenziato l'appellata, non ha Parte_1
disconosciuto il Modulo di Richiesta di Consolidamento Mediante Prestito
Bancoposta, il quale risulta sottoscritto da in data 07/06/2016. Parte_1
Modulo che non può ritenersi compreso nel contratto di finanziamento, composto da quattordici pagine, in quanto presenta una propria autonomia documentale rispetto al contratto di finanziamento, del quale, peraltro, non segue la numerazione delle pagine ed in quanto non risulta nemmeno indicato nel sopra riportato indice,.
Sicchè deve escludersi che il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento possa essere riferito anche a tale
Modulo che è autonomo rispetto al contratto.
Pag. 6 a 8 Orbene, con tale modulo ZZ ha dato disposizione a Pt_1 Controparte_1
di erogare parte del finanziamento di € 17.000,00, per un importo pari ad €
12.797,71, direttamente a Compass Gruppo Mediobanca, al fine di estinguere il finanziamento con quest'ultima in essere.
La circostanza, che abbia con tale ordine dato disposizione a Parte_1
in merito alla destinazione del finanziamento da essa Controparte_1
erogato, costituisce senza dubbio un riconoscimento dell'avvenuta erogazione del finanziamento in suo favore e, quindi, dell'avvenuta stipula del contratto, sicché, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, agli atti vi è un implicito riconoscimento del finanziamento, discendente dalla presenza di un ordine impartito da di disposizione degli importi Parte_1
erogati in ragione di quel finanziamento, incompatibile con il disconoscimento del finanziamento stesso.
La sentenza di primo grado deve essere, quindi, confermata, sebbene con motivazione integrata, come sopra indicato.
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, nello scaglione di riferimento per valore, seguono la soccombenza, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza n. 943/2021 del 25/05/2021del Tribunale di Avellino, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
Pag. 7 a 8
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
, che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre Controparte_1
iva, cpa e spese generali al 15%.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 09.10.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
Pag. 8 a 8