TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in persona del giudice Ettore Di Roberto, all'udienza del 28.5.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2298/2023 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Del Carratore
PARTE RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alessandro Panico
PARTE RESISTENTE
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, dichiarare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Pomigliano D'Arco Via Passariello 184 responsabile dei danni arrecati all'appartamento del Sig. sito in Arcola Via Parte_1
Provinciale 308M e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 2.800,00, o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare provata in corso di causa, da cui andrà detratto l'importo di € 800,00 relativo alla quota di deposito cauzionale rilasciato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione. Con vittoria di spese del presente giudizio e della precedente fase di mediazione.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
- NEL MERITO, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonchè inammissibile ed improcedibile per i motivi esposti in narrativa. - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto di causa è il contratto di locazione ad uso foresteria avente ad oggetto l'immobile sito in
Arcola, frazione TO AG, Via Provinciale 308M.
odierno ricorrente, è subentrato in tale contratto in data 15.7.2021, quale nuovo proprietario Pt_1
del bene.
Il rapporto è cessato il giorno 1.4.2023, quando un dipendente della società conduttrice, Parte_2
, ha riconsegnato le chiavi dell'appartamento nelle mani del rappresentante del locatore,
[...]
, sottoscrivendo apposito verbale. Persona_1 lamenta una serie di danni materiali riscontrati all'interno dell'appartamento all'atto del ritiro Pt_1
delle chiavi, deducendo: di aver fatto effettuare i ripristini del caso, mediante operazioni durate tutto il mese di aprile 2023 che avrebbero comportato l'esborso di 3.989,40 euro;
di aver inoltre dovuto procedere con la nuova pitturazione degli interni, nonché con la disinfestazione dei locali in quanto pieni di scarafaggi;
di aver richiesto bonariamente a il risarcimento dei danni così Controparte_1
patiti, ricevendo inizialmente una manifestazione di disponibilità, rimasta, però, inadempiuta;
di aver infine formalizzato le proprie pretese tramite difensore, con PEC del 19.05.2023, rimasta senza riscontro;
di aver da ultimo adito la procedura di mediazione, conclusasi negativamente.
La parte ha quindi formulato domanda risarcitoria, stante la violazione da parte di Controparte_1
degli obblighi di cui agli artt. 1588 e 1590 c.c.
La società convenuta, già dichiarata contumace in sede di prima udienza, si è costituita tardivamente con memoria dell'11.4.2024, contestando la documentazione prodotta da (“anche ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'art. 2719 c.c.”) ed osservando: che il ricorrente non avrebbe fornito prova delle lavorazioni di ripristino effettivamente eseguite e dei costi conseguentemente sostenuti;
che le somme richieste sarebbe in ogni caso esorbitanti;
che peraltro si sarebbe trattato del normale deterioramento della cosa locata, dovuto al quotidiano utilizzo dell'immobile, non addebitabile al conduttore.
All'udienza del 17.4.2024 il ricorrente ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 2719 c.c. di controparte;
comunque esibendo gli originali dei documenti prodotti sub 3 e 5.
All'udienza del 26.6.2024 è stato sentito quale testimone . Persona_1
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, senza necessità di sentire l'ulteriore teste
( ) dedotto dalla difesa di Parte_2 Pt_1
La causa viene ora in decisione a seguito di rituale discussione.
Va preliminarmente ritenuta la tardività e comunque la genericità della contestazione sollevata in comparsa da in merito alle copie dei documenti allegati al ricorso. Controparte_1
Si richiama la costante giurisprudenza in materia, secondo cui: da un lato (cfr. Cass. Ord. n.
5755/2023), “il disconoscimento di conformità … deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”; dall'altro (cfr. Cass. sent. n. 16557/2019), “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco … gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.
Nel merito, i danni provocati all'immobile da parte conduttrice possono ritenersi provati, in considerazione:
- della testimonianza resa da : “Io per conto di seguo i suoi immobili in Per_1 Pt_1
TO AG … Confermo che le chiavi dell'appartamento in questione sono state riconsegnate a me da questo;
in quel frangente riscontrammo le cattive condizioni del Pt_2
bene e quindi abbiamo fatto questo verbale che mi viene rammostrato e che confermo.
- del contenuto del verbale di riconsegna allegato sub 3 al ricorso e confermato dal teste suddetto, dove sono appunto elencati i danni riscontrati, nei seguenti termini: “persiana in alluminio entrata cucina rotta;
meccanica della porta finestra lato cucina rotta;
chiavistello porta blindata rotta (da sostituire tutta la meccanica); filtri della cappa da sostituire;
80% della cucina da sostituire, da buttare;
cabina doccia da sostituire, sifone e manichetta;
4 sedie da buttare;
porta della sala e del bagno da sostituire completamente;
4 materassi da portare in discarica insieme alla cucina;
pitturazione completa dell'intero appartamento;
scarpiera da buttare in discarica”;
- delle foto prodotte sub 4 (rispetto alle quali ha dichiarato: “Le foto in atti le ho Per_1
scattate io alla presenza di;
mi vengono rammostrate e confermo che si tratta delle Pt_2 foto appunto che scattai nell'occasione”).
Può senz'altro ritenersi che i danni così riscontrati sul bene eccedano il degrado dovuto al normale uso dello stesso, essendo piuttosto da imputare alla negligenza del conduttore (responsabile ai sensi di legge anche dei deterioramenti derivanti dalla condotta dei soggetti che egli abbia ammesso al godimento della cosa).
Venendo alla relativa quantificazione, è risultato all'esito dell'istruttoria svolta che i lavori di ripristino sono stati in realtà effettuati in economia dal solito (che per l'incombente, Per_1
secondo quanto dichiarato, si è avvalso di due operai).
Il ricorrente ha da ultimo limitato la propria pretesa al riguardo, facendo riferimento ai 2.800,00 euro indicati dal testimone per i costi così sostenuti.
Si ritiene che tale importo costituisca un parametro congruo, tenuto conto di tutti gli elementi del caso e anche del maggior prezzo preventivato dalla ditta (Nuova Edilizia s.r.l.) inizialmente incaricata dalla proprietà (cfr. doc. 5), per procedere mediante liquidazione equitativa. Dalla somma suddetta vanno detratti gli 800,00 euro pacificamente consegnati al momento della stipula del contratto dalla società a titolo di deposito cauzionale.
Concludendo, parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di l'importo 2.000,00 Pt_1 euro, in equità, oltre interessi dall'odierna sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis del succitato D.M.) delle spese per la mediazione obbligatoria, considerata la sola fase di attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo di cui in parte motiva, della somma di 2.000,00 euro, in equità; oltre interessi dall'odierno provvedimento al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in 125,00 euro per esborsi e 1.417,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 28.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in persona del giudice Ettore Di Roberto, all'udienza del 28.5.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa iscritta al n. 2298/2023 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Del Carratore
PARTE RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alessandro Panico
PARTE RESISTENTE
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza reietta, dichiarare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore corrente in Pomigliano D'Arco Via Passariello 184 responsabile dei danni arrecati all'appartamento del Sig. sito in Arcola Via Parte_1
Provinciale 308M e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 2.800,00, o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare provata in corso di causa, da cui andrà detratto l'importo di € 800,00 relativo alla quota di deposito cauzionale rilasciato all'atto della sottoscrizione del contratto di locazione. Con vittoria di spese del presente giudizio e della precedente fase di mediazione.”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
- NEL MERITO, previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonchè inammissibile ed improcedibile per i motivi esposti in narrativa. - Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuirsi al procuratore antistatario”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto di causa è il contratto di locazione ad uso foresteria avente ad oggetto l'immobile sito in
Arcola, frazione TO AG, Via Provinciale 308M.
odierno ricorrente, è subentrato in tale contratto in data 15.7.2021, quale nuovo proprietario Pt_1
del bene.
Il rapporto è cessato il giorno 1.4.2023, quando un dipendente della società conduttrice, Parte_2
, ha riconsegnato le chiavi dell'appartamento nelle mani del rappresentante del locatore,
[...]
, sottoscrivendo apposito verbale. Persona_1 lamenta una serie di danni materiali riscontrati all'interno dell'appartamento all'atto del ritiro Pt_1
delle chiavi, deducendo: di aver fatto effettuare i ripristini del caso, mediante operazioni durate tutto il mese di aprile 2023 che avrebbero comportato l'esborso di 3.989,40 euro;
di aver inoltre dovuto procedere con la nuova pitturazione degli interni, nonché con la disinfestazione dei locali in quanto pieni di scarafaggi;
di aver richiesto bonariamente a il risarcimento dei danni così Controparte_1
patiti, ricevendo inizialmente una manifestazione di disponibilità, rimasta, però, inadempiuta;
di aver infine formalizzato le proprie pretese tramite difensore, con PEC del 19.05.2023, rimasta senza riscontro;
di aver da ultimo adito la procedura di mediazione, conclusasi negativamente.
La parte ha quindi formulato domanda risarcitoria, stante la violazione da parte di Controparte_1
degli obblighi di cui agli artt. 1588 e 1590 c.c.
La società convenuta, già dichiarata contumace in sede di prima udienza, si è costituita tardivamente con memoria dell'11.4.2024, contestando la documentazione prodotta da (“anche ai sensi e Pt_1 per gli effetti dell'art. 2719 c.c.”) ed osservando: che il ricorrente non avrebbe fornito prova delle lavorazioni di ripristino effettivamente eseguite e dei costi conseguentemente sostenuti;
che le somme richieste sarebbe in ogni caso esorbitanti;
che peraltro si sarebbe trattato del normale deterioramento della cosa locata, dovuto al quotidiano utilizzo dell'immobile, non addebitabile al conduttore.
All'udienza del 17.4.2024 il ricorrente ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 2719 c.c. di controparte;
comunque esibendo gli originali dei documenti prodotti sub 3 e 5.
All'udienza del 26.6.2024 è stato sentito quale testimone . Persona_1
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, senza necessità di sentire l'ulteriore teste
( ) dedotto dalla difesa di Parte_2 Pt_1
La causa viene ora in decisione a seguito di rituale discussione.
Va preliminarmente ritenuta la tardività e comunque la genericità della contestazione sollevata in comparsa da in merito alle copie dei documenti allegati al ricorso. Controparte_1
Si richiama la costante giurisprudenza in materia, secondo cui: da un lato (cfr. Cass. Ord. n.
5755/2023), “il disconoscimento di conformità … deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”; dall'altro (cfr. Cass. sent. n. 16557/2019), “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco … gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”.
Nel merito, i danni provocati all'immobile da parte conduttrice possono ritenersi provati, in considerazione:
- della testimonianza resa da : “Io per conto di seguo i suoi immobili in Per_1 Pt_1
TO AG … Confermo che le chiavi dell'appartamento in questione sono state riconsegnate a me da questo;
in quel frangente riscontrammo le cattive condizioni del Pt_2
bene e quindi abbiamo fatto questo verbale che mi viene rammostrato e che confermo.
- del contenuto del verbale di riconsegna allegato sub 3 al ricorso e confermato dal teste suddetto, dove sono appunto elencati i danni riscontrati, nei seguenti termini: “persiana in alluminio entrata cucina rotta;
meccanica della porta finestra lato cucina rotta;
chiavistello porta blindata rotta (da sostituire tutta la meccanica); filtri della cappa da sostituire;
80% della cucina da sostituire, da buttare;
cabina doccia da sostituire, sifone e manichetta;
4 sedie da buttare;
porta della sala e del bagno da sostituire completamente;
4 materassi da portare in discarica insieme alla cucina;
pitturazione completa dell'intero appartamento;
scarpiera da buttare in discarica”;
- delle foto prodotte sub 4 (rispetto alle quali ha dichiarato: “Le foto in atti le ho Per_1
scattate io alla presenza di;
mi vengono rammostrate e confermo che si tratta delle Pt_2 foto appunto che scattai nell'occasione”).
Può senz'altro ritenersi che i danni così riscontrati sul bene eccedano il degrado dovuto al normale uso dello stesso, essendo piuttosto da imputare alla negligenza del conduttore (responsabile ai sensi di legge anche dei deterioramenti derivanti dalla condotta dei soggetti che egli abbia ammesso al godimento della cosa).
Venendo alla relativa quantificazione, è risultato all'esito dell'istruttoria svolta che i lavori di ripristino sono stati in realtà effettuati in economia dal solito (che per l'incombente, Per_1
secondo quanto dichiarato, si è avvalso di due operai).
Il ricorrente ha da ultimo limitato la propria pretesa al riguardo, facendo riferimento ai 2.800,00 euro indicati dal testimone per i costi così sostenuti.
Si ritiene che tale importo costituisca un parametro congruo, tenuto conto di tutti gli elementi del caso e anche del maggior prezzo preventivato dalla ditta (Nuova Edilizia s.r.l.) inizialmente incaricata dalla proprietà (cfr. doc. 5), per procedere mediante liquidazione equitativa. Dalla somma suddetta vanno detratti gli 800,00 euro pacificamente consegnati al momento della stipula del contratto dalla società a titolo di deposito cauzionale.
Concludendo, parte convenuta va condannata a corrispondere in favore di l'importo 2.000,00 Pt_1 euro, in equità, oltre interessi dall'odierna sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis del succitato D.M.) delle spese per la mediazione obbligatoria, considerata la sola fase di attivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo di cui in parte motiva, della somma di 2.000,00 euro, in equità; oltre interessi dall'odierno provvedimento al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che si liquidano in 125,00 euro per esborsi e 1.417,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 28.5.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto