Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1950, n. 923
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16 dicembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

A decorrere dal 1 gennaio 1948 e nell'attesa che siano stabiliti gli organici definitivi degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, gli organici degli anzidetti ufficiali sono fissati nella consistenza risultante dall'annessa tabella.
Gli organici provvisori di cui al precedente comma possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, ma le eventuali variazioni non potranno in nessun caso comportare aumenti di spesa. La facolta' puo' essere esercitata fino al 31 dicembre 1950.

Entrata in vigore il 16 dicembre 1950