Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/06/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 13/2024 R.G.C. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Laura Piacenti Consigliere on. Dott. Luigi Giovanni Sermenato Consigliere on.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello n. 13/24 Reg. V.G. avente per oggetto: appello avverso la sentenza n. 309/2023 emessa in data 06.12.2023 (dep.19.12.2023) dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento alla minore
, nata ad [...] il [...], della quale è stato dichiarato lo stato di RSona_1 adottabilità; appello proposto da: (madre), rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dall'Avv. Beatrice Reteuna CONTIN e dall'Avv. Giovanni PAPOTTI del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CONTIN in Torino, via Luigi Cibrario n. 12, in forza di procura in atti, PARTE APPELLANTE nei confronti di:
(padre) RSona_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE nonché nei confronti del CURATORE SPECIALE della minore, in persona dell'Avv. Laura DUTTO, giusta nomina del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta con provvedimento del14/08/2019, ammessa a patrocinio a spese dello Stato, e del TUTORE PROVVISORIO della minore, in persona dell'Assessore pro tempore alle Politiche Sociali del Comune di Asti;
PARTI APPELLATE e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA nella persona del Sost. Dott. Marcello Tatangelo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Difesa GN : Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere … il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 309/2023 emessa in data 6 dicembre 2023 dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta nel proc. N. 80000101/2019 M.D.D.A., comunicata alle parti in data 19 dicembre 2023, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dello stato di adottabilità della minore , nata il [...] ad [...], accogliere le conclusioni RSona_1 avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
disporre non luogo a provvedere in ordine alla dichiarazione di adottabilità della minore , in quanto insussistenti i presupposti in fatto ed in diritto;
RSona_1
disporre la collocazione della minore presso la mamma RSona_1 [...]
e, confermare la presa in carico al servizio sociale territorialmente Parte_1 competente, ordinare di predisporre adeguato progetto di rientro in famiglia della minore, in via di principalità presso il nucleo materno della GN Parte_1 ovvero, in subordine, previo ricollocamento in comunità mamma-bimbo, o di semi- autonomia o autonomia, o in gruppo appartamento, prevedendo, se occorre, i supporti educativi ritenuti più adeguati;
dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre, nei confronti della figlia minore , con divieto di incontri, fatta salva la rivalutazione RSona_1 laddove il genitore ritenga di aderire fattivamente ad un percorso di recupero della genitorialità e ciò risulti utile e non pregiudizievole nell'interesse della bimba e per la sua sana crescita psico-fisica, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle altre parti dinanzi al giudice di prime cure ... IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già presentate in primo grado, per tutte le ragioni esposti nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
disporre l'intensificazione degli incontri madre-figlia, nel numero che nella durata sino alla progressiva liberalizzazione degli stessi e sino alla realizzazione del rientro della minore presso il nucleo materno, qualsivoglia sia la collocazione abitativa ritenuta più opportuna;
disporre la presa in carico del nucleo madre-figlia al servizio NPI, nell'interesse della minore e prevedere l'attivazione di un supporto psicologico adeguato RSona_1 alle vittime di sfruttamento sessuale con intervento etno-psichiatrico nei confronti della madre.
disporre udienza di audizione della mediatrice culturale del PIAMM, Sig.ra Pt_2
(richiesta presentata all'udienza del 12 ottobre 2022);
[...]
IN LINEA DI SUBORDINE Nella denegata ipotesi in cui Codesta Autorità ritenesse di non accogliere le domande in principalità suesposte, si formula sin d'ora richiesta affinché voglia disporre ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983 ovvero l'adozione aperta al fine di consentire la prosecuzione degli incontri madre-figlio, con progressiva intensificazione e liberalizzazione degli stessi non appena ve ne saranno le condizioni con valutazione a cura del servizio sociale territoriale.
2 Curatore speciale, Avv. Laura DUTTO, e Tutore: conferma integrale della sentenza appellata.
Procuratore Generale: conferma della sentenza di primo grado, ma senza interruzione dei rapporti con la madre.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente procedimento trae origine dal ricorso del Pubblico Ministero del 13.08.2019, con il quale si segnalava una possibile situazione di abbandono della minore RSona_1
(alla nascita, prima del riconoscimento del padre, si chiamava , che
[...] RSona_2 richiedeva la necessità dell'apertura di una procedura valutativa di adottabilità. La minore era stata segnalata alla nascita, perché la madre – unico genitore ad averla riconosciuta – di nazionalità nigeriana, era da anni in carico ai Servizi sociali, con progetti mirati a sostenerla rispetto alla sua storia di vittima di tratta e poi, una volta maggiorenne, con sostegni a bassa soglia, tutti progetti falliti, che non riuscivano ad indurla ad una stabilizzazione abitativa, lavorativa e in generale di vita. Gli operatori segnalavano che la GN pareva avere dei limiti cognitivi, che non si era sottoposta ai controlli per la gravidanza e che aveva chiesto di poter tenere la bambina con sé per tre mesi, per poi affidarla ad una famiglia presso la quale sarebbe andata a trovarla. Con provvedimento del 14.08.2019, il Tribunale per i minorenni, preso atto delle criticità segnalate dagli operatori e dalla Procura, ordinava l'apertura del procedimento per Per_ dichiarare eventualmente lo stato di adottabilità di ordinava gli opportuni accertamenti e approfondimenti da parte dei Servizi sociali e della Psicologia/NPI; disponeva che una volta dimissibile dall'ospedale, la minore fosse inserita con la madre in idonea comunità, dove la GN avrebbe potuto seguire un programma di Pt_1 approfondimento e di sostegno rispetto alle capacità genitoriali;
disponeva che in caso di rifiuto all'ingresso o in caso di allontanamento dalla comunità da parte della madre, la minore sarebbe stata temporaneamente inserita in una famiglia avente i requisiti per la sua eventuale futura adozione;
sospendeva la responsabilità genitoriale materna;
nominava il Tutore provvisorio e il Curatore speciale;
disponeva CTU (Dottoresse Per_3
valutativa delle capacità genitoriali materne, della personalità materna e del
[...] rapporto madre/figlia. L'inserimento in comunità avveniva in data 16.08.2019. In data 19 agosto, il padre biologico della minore la riconosceva, cambiandole le generalità e manifestando interesse a poterla incontrare. Il OR si presentava privo RSona_1 di documenti di identità, motivo per il quale il riconoscimento della figlia avveniva grazie a due testimoni. L'unico documento esibito era un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dal Prefetto di Modena in data 25.11.2017 dovuto all'arresto per spaccio di stupefacenti ed alla condanna a otto mesi di reclusione e divieto di dimora nel territorio della provincia di Modena.
3 Con provvedimento del 22.08.2019, il Tribunale minorile autorizzava gli incontri padre- figlia secondo le modalità individuate dal Servizio e alla presenza di un educatore;
disponeva inoltre la presa in carico del padre da parte della NPI;
sospendeva la responsabilità genitoriale del padre. Come si evince dalla relazione del 12.02.2020, in sede di incontri in luogo neutro Part dell'intero nucleo familiare, emergevano le criticità della GN la quale aveva grosse difficoltà comunicative (parlava solo un inglese stentato), nonché veniva definita dalla mediatrice culturale come “una ragazza arretrata, analfabeta e ignorante che proviene dei villaggi”. La GN non era in grado di leggere l'ora e ciò comportava delle difficoltà RS organizzative quotidiane. Il OR risultava essere residente presso la sorella, ma dichiarava di affittare una camera in un appartamento con altri connazionali a Giugliano (NA). Per le sue assenze nei luoghi neutri, si dichiarava dispiaciuto e chiedeva la sostituzione dei giorni, adducendo come ragione il timore di perdere il lavoro, non avendo tutele. Nella relazione sociale del 26.01.2021 si dava atto che la coppia genitoriale aveva sempre espresso la volontà di poter vivere insieme, anche con l'aiuto dei servizi, dando disponibilità all'inserimento in struttura SPRAR o casa-famiglia, strutture tuttavia non reperibili sul territorio. Nella prima fase dell'inserimento comunitario la GN faceva fatica a relazionarsi, anche per la barriera linguistica, e aveva chiesto di poter entrare in qualche progetto con connazionali nigeriane. La permanenza in struttura nel corso del tempo aveva permesso l'instaurarsi di un legame tra più intenso e la GN Parte_3
si mostrava collaborativa, propositiva, chiedendo più volte di poter studiare e Pt_1 lavorare dichiarando di annoiarsi, pur comprendendo le difficoltà organizzative legate alla pandemia. Il padre continuava a lavorare a Giugliano e telefonava quotidianamente alla GN e alla figlia. Pt_1
La prima CTU veniva depositata alla fine dicembre 2021 e dava atto delle seguenti circostanze: Per_
- presentava una scarsissima curiosità verso l'ambiente circostante, scarsa reattività agli stimoli ambientali e alle sollecitazioni a relazionarsi. Appariva come una bambina passiva, senza mimica espressiva. Tale comportamento appariva come una difesa all'inadeguata responsività materna. La madre appariva poco sintonica con i bisogni della figlia, forse perché non in grado di tollerare i segnali di disagio provenienti Per_ dalla piccola, con la conseguenza che attivava comportamenti di autoregolazione, consolidando nel tempo una qualità disfunzionale di regolazione affettiva dove l'espressione emozionale e i comportamenti di attaccamento erano ridotti, repressi, falsificati.
- La GN veniva rappresentata come una giovane donna (probabilmente Pt_1 di 21 anni), proveniente da un ambiente sociale e culturale che l'aveva esposta allo sfruttamento nell'ambito della prostituzione e alla soggiogazione psicologica a riti religiosi. La GN appariva in possesso di strumenti cognitivi e culturali estremamente deficitari;
si presentava alle consulenti in posizione difensiva, rimanendo invece più disponibile negli incontri con il mediatore. I numerosi tentativi di sostegno non avevano avuto esito favorevole per la tendenza della GN a fughe e riavvicinamenti a contesti devianti. Anche l'inserimento in comunità era stato vissuto con difficoltà, insofferenza, problemi di adattamento. Il disagio personale manifestato era attribuibile a una limitazione cognitiva, per ipostimolazione culturale, e agli effetti traumatici delle vicende vissute, che comportavano particolare fragilità e instabilità emotiva. Considerata la limitazione di base
4 e la grave difficoltà a lasciarsi aiutare, non era prevedibile un sostanziale miglioramento clinico in tempi compatibili con lo sviluppo della minore. RS
- Il OR non presentava deficit a livello cognitivo né problemi psichiatrici maggiori. Aveva affrontato un percorso migratorio accidentato e aveva avuto problemi con la giustizia italiana. Aveva assunto un atteggiamento di limitata collaborazione apparente e di sostanziale nascondimento, non consentendo una conoscenza di sé. Negli incontri con la CTU non emergeva un significativo rapporto tra i genitori.
- Considerazioni sulle funzioni genitoriali: la valutazione della comunità a distanza di un anno dall'inserimento evidenziava la non progressione di un'autonomia della madre nell'accudimento della figlia. La madre era stata esposta a gravissimi eventi traumatici che avevano interferito sulla sua capacità di prendersi cura di sé medesima in modo autonomo e di rispondere in modo continuativo alle esigenze primarie fisico ed emotivo- relazionali della figlia. Il deficit cognitivo, in un quadro di analfabetismo, la limitata risonanza emotiva che si presentava come un congelamento emozionale, esito delle sue esperienze traumatiche gravi e croniche, la mantenevano in uno stato di sudditanza RS emotivo-relazionale, di matrice culturale, dal OR , non permettendole di investire su di sé e sulla figlia.
- Risposte ai quesiti: per la madre, “considerata la limitazione di base e la grave difficoltà a lasciarsi aiutare, non è prevedibile un sostanziale miglioramento clinico in tempi compatibili con lo sviluppo della bambina”. Per il padre “Al verbalizzato interesse per la bambina non sembrava corrispondere un quadro di comportamenti coerenti, stante l'insufficiente collaborazione, non erano allo stato possibili interventi volti al miglioramento della situazione.” Per_
- all'età di sei mesi, presentava un attaccamento insicuro disorganizzato riconducibile a un modello disfunzionale dello stesso che si era sviluppato all'interno della relazione con la madre, che non le aveva permesso di sperimentare e strutturare un senso di sicurezza interno. Presentava un quadro di sviluppo caratterizzato da iporeattività agli stimoli ambientali, ritardo nell'utilizzo-esplorazione dell'oggetto, scarsa intenzionalità esplorativa dell'ambiente e relazionale con l'adulto che non era desiderato-ricercato attraverso il “sorriso sociale”. “Appariva un oggetto passivo nelle mani adulte”. Il tutto era l'esito di un accudimento ipostimolante e carente nelle cure primarie nelle prime fasi di vita.
- Nel corso della CTU si era osservata un'incapacità materna di rispondere con
Per_ sensibilità empatica a non intesa esclusivamente in senso comportamentale come risposta ai bisogni contingenti della figlia, bensì in riferimento alla comunicazione affettiva
Per_ Per_ tra la madre e L'incoerenza dei comportamenti materni faceva sperimentare a una relazione disorganizzata con un adulto che a sua volta aveva vissuto esperienze
Per_ traumatiche. Il mantenimento della relazione con la madre avrebbe esposto a
Per_ comportamenti materni non sintonici e non di sostegno nelle sue tappe evolutive: aveva 14 mesi, presentava acquisizione della deambulazione autonoma e completamento dello svezzamento. Nonostante ciò, la madre tendeva a portarla in braccio e allattarla al seno (relazione della comunità novembre 2020).
- Le caratteristiche personologiche e le modalità relazionali della GN Pt_1 facevano ritenere che la madre, benché nutrisse verso la figlia sentimenti amorevoli, non Per_ rappresentava una figura tutelante e protettiva nel percorso evolutivo di che avrebbe potuto essere esposta a situazioni di vittimizzazione. L'esperienza comunitaria non si era rilevata un'esperienza trasformativa a causa dell'importante difficoltà della madre a
5 rielaborare le indicazioni che riceveva. Il padre aveva invece mostrato una limitata comprensione dei bisogni della figlia, espressa dalla sua discontinuità agli incontri in luogo neutro unita a una mancata adesione alle indicazioni degli operatori.
In data 5/2/2022, la GN si allontanava di nascosto dalla comunità unitamente alla figlia, rendendosi irreperibile. In data 16.06.2022, la GN (cfr. relazione sociale Pt_1
21.06.2022) faceva ritorno in Italia, spiegando di essersi allontanata per motivi sanitari e per un'operazione chirurgica che si era tenuta in Francia, in quanto gli educatori della comunità non credevano alle sue problematiche cliniche (la GN consegnava documentazione sanitaria). Riferiva che, durante il periodo all'estero, aveva vissuto con il RS OR , riportando però una relazione caratterizzata da frequenti litigi, motivo per il quale aveva optato per un allontanamento dall'uomo. Riferiva di vivere presso un nuovo compagno, il OR , persona con cui aveva Pt_4 Per_ avuto in passato una relazione e che la aiutava nell'accudimento di In occasione del colloquio con i servizi, si provvedeva d'urgenza all'inserimento della diade in comunità madre-bambino (16.06.2022). Nella relazione della comunità del 24.06.2022 si dava atto di una GN educata e sorridente, attenta e disponibile, collaborativa e pulita. Si era sempre dimostrata responsiva, affettuosa e attenta alle esigenze della bambina. Rispetto al futuro, riferiva di voler trovare un lavoro (aveva frequentato un corso per addetti alle pulizie con impegno) e di essere fidanzata con un ORe di origini pakistane. La minore dava atto di avere sviluppato un forte attaccamento alla madre, con cui aveva un buon legame affettivo e viveva con preoccupazione il distacco dalla madre. Si segnalava una capacità di espressione carente della minore. Successivamente, in esecuzione del decreto di apertura dell'adottabilità, la minore veniva inserita in famiglia affidataria, mentre la madre tornava ospite presso il OR . Pt_4
Il Tribunale minorile, con decreto 5-9/08/2022, autorizzava gli incontri madre/figlia.
La relazione del 9.9.2022 dava atto di un avvicinamento alla famiglia affidataria avvenuto Per_ positivamente. risultava essere una bambina affettuosa, dolce e spesso capricciosa, bisognosa di attenzioni in senso accuditivo-affettivo, cercando frequentemente il contatto fisico. All'inizio aveva chiesto frequentemente della madre, per poi smettere e chiamare i genitori affidatari MA e AP . Per_4 Per_5
La GN sembrava avere trovato una dimensione di stabilità per sé, nel vivere Pt_1 presso l'abitazione del nuovo compagno e nella ricerca di un'attività lavorativa per mantenersi. La GN continuava a mostrarsi collaborativa, presentandosi agli incontri con i Servizi e accogliendo le indicazioni degli operatori. Gli incontri in luogo neutro madre-figlia si erano svolti positivamente e, al momento del distacco, la bambina aveva patito la separazione della madre, piangendo per tutta l'ora successiva. La GN riferiva RS di non avere più contatti con il OR e anche i Servizi non erano più riusciti a contattarlo. In conclusione, i Servizi riferivano che appariva fondamentale una presa in carico della GN da parte del servizio di psicologia per adulti al fine di Parte_1 garantirle uno spazio ad hoc per l'elaborazione della situazione in essere. Allo stesso modo, si riteneva necessario l'intervento del Servizio di Neuropsichiatria infantile a favore della minore, considerata l'età e la delicata situazione familiare in essere. Per_ Nella relazione datata 6.10.2022, si confermava il buon inserimento di nella famiglia affidataria.
6 La GN continuava a presenziare a tutti gli incontri, ad essere collaborativa Pt_1 con i servizi, accettando consigli. Visto il positivo andamento degli incontri con la minore a cadenza quindicinale si riteneva di procedere ad un ampliamento. Emergeva un forte legame affettivo tra la diade che sembrava essere coltivato dalla madre durante gli Per_ incontri ed apprezzato da che trascorreva in serenità i momenti di condivisione con la madre, riuscendo contestualmente a gestire in maniera positiva il distacco dalla stessa.
La GN comunicava di aver reperito un lavoro presso un hotel di Milano che la Pt_1 impegnava dalle 6.00 alle 14.00 e di avere come riferimento il OR , con cui Pt_4 conviveva e che la aiutava anche dal punto di vista economico.
Con provvedimento del 14-15/11/2022, il Tribunale rilevava la necessità di esperire una nuova consulenza tecnica valutativa e nominava consulenti il dott. , RSona_6 medico psichiatra e psicoterapeuta, e la dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta. RSona_7
Dalla consulenza redatta il 14 settembre 2023 si evince che:
- rispetto alla personalità della madre, “dall' esame complessivo del soggetto non emergono elementi psicopatologici maggiori né strutturazioni patologiche della personalità. Emerge un quadro cognitivo limitato dalla carenza di stimoli e dalla assenza di studi anche solo di base e, soprattutto, una insicurezza di natura post-traumatica e una grande immaturità che la portano a strutturare rapporti di dipendenza, occorre nel merito tener conto del la giovanissima età in cui Ella si è allontanata dal proprio nucleo familiare e della estrema traumaticità del percorso di migrazione”.
- Quanto alla funzione genitoriale, era possibile riconoscere alla GN una Pt_1 certa evoluzione;
stava infatti imparando l'italiano, appariva più collaborativa con i Servizi Per_ facendo a meno dell'atteggiamento difensivo, anche nel rapporto con appariva più disponibile a cercare un contatto con la figlia attraverso il gioco, le parlava in italiano, evitava domande che potessero creare turbamento e si interessava del suo percorso scolastico. Appariva affettuosa e interessata alla figlia, in maniera istintiva, sebbene presentasse poca capacità a comprendere gli stati emotivi o a intuire il significato di certi atteggiamenti della minore, non riuscendo a rispondere alle domande circa la sfera emotiva, limitandosi a stare accanto alla minore per mezzo del gioco o attraverso le cure più concrete. Rispetto all'evoluzione riconosciuta alla GN, i Servizi rilevavano che non si potesse osservare una vera e propria autonomia, ma solo dei passi verso un maggiore equilibrio. La GN continuava a intrattenere un rapporto sentimentale di dipendenza, non avendo nessuna rete amicale o familiare personale. Rispetto alle capacità genitoriali, la GN era stata osservata solo in luogo neutro, quindi non era stato possibile valutare se ad oggi, la madre fosse migliorata o meno nelle capacità di prestare sufficiente attenzione alle cure di base da offrire alla figlia. Appariva ancora oggi una donna vulnerabile, confusa, poco critica, ingenua. Non era pertanto possibile esprimersi in maniera pienamente favorevole circa le capacità genitoriali della GN: si sottolineava un'assenza di abbandono, ma i tempi di maturazione della donna apparivano poco compatibili con le esigenze evolutive della minore, anche se supportata dal compagno e da figure specialistiche. Il legame di attaccamento osservato dalla minore verso la madre era di tipo insicuro e la minore pareva essersi ben inserita nel contesto affidatario, godendo delle opportunità da questo permesse, albergando in sé un forte senso di insicurezza e preoccupazione per un'ulteriore messa a repentaglio del suo equilibrio.
7 Per_
- Rispetto al rapporto madre- figlia, si ipotizza un rischio evolutivo qualora venisse a perdere il concetto di sicurezza che cominciava adesso a strutturare, funzione che la GN appariva poco capace di garantire in quanto anch'essa deprivata. La GN si muoveva con dolcezza e pazienza verso la figlia, proponendo uno stare insieme semplice e concreto, tuttavia poco abile nel cogliere e ampliare le comunicazioni affettive più sottili, dunque i bisogni affettivi complessi e simbolici della minore. Per_
- Infine, data l'affettività e l'interesse dimostrati nei confronti di si sottoponeva all'attenzione dell'Autorità giudiziaria la possibilità di una non completa rescissione del legame madre-figlia, ovvero la possibilità di mantenere il legame affettivo tra la diade, ponendo tuttavia la minore all'interno di un contesto familiare capace di prendersene cura in maniera idonea e stabile. La minore era apparsa positivamente legata alla coppia affidataria, nei confronti della madre era presente un affetto, ma lo stesso era contrassegnato da un sentimento di poca fiducia/sicurezza nei confronti del genitore.
Il Tribunale minorile, con la sentenza appellata, dichiarava lo stato di adottabilità della minore , confermava l'inserimento della medesima presso la famiglia RSona_8 affidataria che già la accoglieva, interrompeva i rapporti tra la minore e la famiglia di origine e dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva. Il Giudice di prime cure arrivava a tale conclusione in relazione alle criticità materne e alla totale irreperibilità della figura paterna:
“La madre della minore presenta plurime e profonde inadeguatezze genitoriali: oltre ad avere instaurato un legame insicuro con la figlia (come dettagliatamente evidenziato dalla prima CTU, ma anche confermato dalla reazione/comportamento della piccola all'allontanamento avvenuto dopo il rientro in Italia di e al suo facile ed CP_1 immediato positivo inserimento nella famiglia che l'ha accolta , e ancora riconfermato dalla secondo CTU) , l'ha sottratta alla tutela e al contesto protettivo previsto da questo Tribunale, esponendola a condizioni di vita precarie e di conflitto,, dimostrandosi così incapace di pensare al benessere della figlia , sintonizzarsi sui suoi bisogni, apparendo solo concentrata sui propri desideri (innanzitutto tale agito si colloca, caso strano, dopo il deposito del primo elaborato peritale che già forniva una valutazione negativa delle capacità genitoriale della madre, ed è stato giustificato dalla donna con il fatto che ella non si trovava bene in comunità e non si sentiva capita, anche se emergeva anche che ella volesse ricongiungersi Per_ con il padre di e pare alquanto verosimile che ella volesse sottrarsi alla decisone di questa AG). Anche il rientro in Italia deve essere letto in tale ottica, infatti la GN non ritorna per il bene della figlia, ma solo perché ha litigato con il OR e vuole RSona_1 raggiungere il nuovo compagno pakistano in Italia. Anche le capacità di accudimento, stimolo e attenzione rispetto alla piccola sono sempre state deficitarie (si pensi che tre anni la piccola ancora non parlava, nessuna lingua). Ebbene, anche se nel corso del tempo vi sono stati dei miglioramenti nella donna, chiare e profonde sono le difficoltà della madre nel far fronte ai bisogni affettivi-emotivi della figlia. Gli eventuali tempi di recupero sono del tutto non conciliabili con i tempi di una sana ed armonica crescita della minore. Il mantenimento Per_ del rapporto con esporrebbe la bambina ad un rischio psicoevolutivo. La piccola ha bisogno di un contesto stabile e sereno di crescita, che solo l'attuale famiglia affidataria in cui è inserita è in grado di darle. Il padre risulta persona ormai assente dalla vita della figlia
8 e senza contatti con i servizi. Nessuno dei parenti ha chiesto di potersi occupare della bambina.”
Avverso la suddetta pronuncia proponeva appello la GN , Parte_1 madre della minore, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellante lamentava, innanzitutto, la nullità della sentenza per erroneità della ricostruzione fattuale alla luce dei riscontri probatori in atti e in virtù della carente istruttoria svolta. Parte appellante rappresentava come erroneamente la sentenza impugnata riferisse unicamente carenze in capo alla madre, senza in alcun modo dare atto dell'importante evoluzione e crescita della GN, sotto un profilo personale e anche sotto un profilo di incremento delle competenze genitoriali implementate nel corso dei quattro anni in cui si era svolto il procedimento. La decisione era infatti stata assunta in relazione ad una CTU risalente al 2021 e a una relazione educativa della comunità, in Per_ occasione della quale gli operatori riconducevano le urla di in occasione degli allontanamenti della madre non tanto al buon attaccamento, ma al contrario, al sintomo di un'angoscia abbandonica in capo alla minore (contrariamente a quanto si deduceva dalla CTU, dove la relazione dell'ottobre 2020 rilevava un forte attaccamento tra madre e Part figlia, osservando in un atteggiamento più sicuro e interessato alla salute della bambina). Il Giudice di primo grado inoltre, secondo l'appellante, aveva errato nell'interpretare il viaggio della GN in Francia con la figlia, argomentando tale scelta con una presunta gravidanza e con il desiderio di ottenere più aiuti economici rispetto a quelli percepiti in Italia. Invece la GN, che non era mai risultata essere incinta, si era allontanata perché gli educatori della comunità non avevano compreso i suoi problemi di salute;
quindi, si era recata in Francia, dove veniva operata per dei calcoli e una volta ristabilita, ritornava in Italia, consapevole che la minore avrebbe ricevuto supporto per la sua crescita. Parte appellante si doleva pertanto, che nonostante la madre avesse chiesto autonomamente di riprendere il percorso genitoriale, mettendo in campo ogni risorsa personale per riparare la situazione nell'interesse della figlia, e nonostante il Servizio territoriale avesse valutato l'opportunità di un nuovo inserimento comunitario, l'Autorità giudiziaria aveva deciso per la separazione della diade. Tale determinazione dell'Autorità aveva avuto ulteriori conseguenze riverberando effetti nell'istruttoria carente, posto che le valutazioni successive si erano compiute unicamente mediante i luoghi neutri che, benché procedessero positivamente, erano stati ampliati solo minimamente e con estremo ritardo, nonostante il buon procedere della situazione e le evidenti risorse in capo alla madre. Come secondo motivo di appello, deduceva la violazione di legge e la nullità della sentenza per violazione in ordine alle norme di cui alla l. 184/1983 circa la decisione di dichiarare la minore adottabile. Parte appellante lamentava la contraddittorietà del ragionamento effettuato dal Giudicante, il quale nonostante riconoscesse i miglioramenti della GN, e pertanto non vi fossero i presupposti per intervenire con una soluzione così drastica come l'adozione, si limitava a prendere in considerazione le difficoltà della madre a far fronte ai bisogni affettivi della figlia, gli eventuali tempi di recupero inconciliabili con la sana ed armonica crescita, il rischio evolutivo in caso di mantenimento del rapporto, dimostrando di fondare il proprio convincimento unicamente sulla CTU in assenza di aggiornamenti tempestivi. Segnalava infatti che l'istruttoria si era svolta mediante due consulenze tecniche nel corso delle quali non solo non erano pervenute relazione di aggiornamento in
9 ordine all'andamento del percorso della diade, ma neanche in ordine al supporto della NPI. Era inoltre da evidenziare che il primo elaborato peritale perveniva agli atti ben oltre un anno dopo le sue conclusioni, con esiti evidentemente non aggiornati e inutilizzabili, che conducevano infatti il Tribunale ad una nuova valutazione come disposto dal provvedimento del 14/11/2022. In ordine alla carenza istruttoria, non erano pervenute relazioni di aggiornamento circa il percorso comunitario fino al 26 gennaio 2021, dove si dava atto di un andamento decisamente positivo e in data 8.02.2022, in cui si limitava a dare atto della separazione della diade. In ordine al periodo intermedio tra le due relazioni nulla risultava circa l'andamento complessivo della diade. Allo stesso modo non erano pervenute relazioni di aggiornamento del servizio sociale e della NPI, nemmeno in pendenza della seconda perizia svolta nel corso del 2023. La lacunosità di informazioni in tale istruttoria aveva comportato l'omissione nella valutazione da parte del Giudice dell'importanza del legame madre-figlia e della sua inscindibilità, così come confermata dalla descrizione dei luoghi neutri e dall'educatrice , tanto da introdurre RSona_9 un ampliamento dei medesimi. Rilevava inoltre che le conclusioni della CTU risultavano erronee in quanto incoerenti e incomplete, laddove non rilevavano l'assenza di abbandono e non rispondevano ai quesiti del giudice, inficiando l'istruttoria. Inoltre, mentre nella CTU non era prevista la rescissione del rapporto materno, in sentenza veniva dichiarato che il mantenimento del Per_ rapporto con avrebbe portato la bambina ad un rischio psicoevolutivo. Lamentava, infine, che nella sentenza non si desse atto del compagno della GN, il OR che costituiva per la GN un'importante risorsa. RSona_10
Come terzo motivo si doleva della violazione di legge e nullità della sentenza per non aver valutato l'attualità dello stato di abbandono. Nel caso in esame, le valutazioni del Tribunale non avevano rispettato in alcun modo i dettami della normativa in materia, né gli importanti dettami della giurisprudenza, volgendo ad un giudizio sommario, privo di elementi di fatto circa l'incapacità genitoriale della giovane madre, svolgendo una valutazione ove era assente un'obiettiva valutazione prognostica di recupero, omettendo di considerare che ciò doveva avvenire mediante interventi di sostegno concretamente rivolti a rimuovere o supportare le eventuali difficoltà genitoriali. Come quarto motivo rilevava la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della c.d. adozione aperta o adozione mite, ai sensi dell'art. 44, lett. D., legge 184/1983, il mantenimento dei rapporti affettivi tra genitori e figli. La GN evidenziava Pt_1 come non fosse stato preso in considerazione il primario interesse della minore, ovvero garantirle la presenza materna anche in futuro, anche in caso di dichiarazione di adottabilità, come d'altronde auspicato dalla CTU, in quanto l'interruzione definitiva dei Per_ rapporti tra e la madre avrebbe comportato fonte di ulteriori traumi.
Si costituiva il Curatore speciale della minore, chiedendo il rigetto del ricorso della madre della minore e per l'effetto, la conferma della sentenza del Tribunale per i Minorenni n.3098/1023 del 6-12/2023. Nel merito, il Curatore rilevava come gli approfondimenti svolti in primo grado sulle capacità genitoriali della GN e sulle conseguenze Pt_1 dell'eventuale rescissione del rapporto madre- figlia fossero puntali e avessero condotto a risultanze inequivocabili. Erano state infatti esperite due consulenze tecniche d'ufficio che avevano condotto alle stesse conclusioni: i tempi di recupero della madre della minore Per_ erano risultati incompatibili con le esigenze di sana e armoniosa crescita di Inoltre, nell'ambito del lungo percorso comunitario, l'equipe educativa aveva continuato ad
10 evidenziare la persistenza di criticità della GN nella gestione della Pt_1 quotidianità e della genitorialità. Segnalava inoltre come l'episodio dell'allontanamento non fosse l'unico elemento decisivo per la decisione di dichiarare l'adottabilità della minore e come fosse errata la circostanza per la quale la madre aveva deciso di fare ritorno in Italia per il benessere della minore. Rammentava infatti che in sede di audizione oltre a non chiarire le vere ragioni dell'allontanamento (incomprensioni con gli educatori, dolori addominali per cui non aveva ricevuto cure adeguate, desiderio di ricongiungersi al Per_ padre di , la GN affermava di essere tornata in seguito ai troppi litigi con Pt_1 Per_ il padre di e perché in Italia la aspettava non chiarendo mai in modo specifico CP_2 la natura della loro relazione e la durata. Concludeva infine il Curatore, rilevando che nel periodo dei luoghi neutri, era emerso come la minore avesse sviluppato un attaccamento insicuro nei confronti della madre, non manifestando alcun segnale preferenziale e Per_ nessun particolare legame nei confronti della stessa. Era emerso anzi che avesse vissuto l'allontanamento dalla comunità e l'inserimento in famiglia affidataria con animo tranquillo e sereno e che vi fosse un rischio evolutivo nell'ipotesi in cui la minore avesse perso la stabilità e la sicurezza raggiunta con la famiglia affidataria. Segnalava inoltre che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, i CTU non RSona_11 avevano rilevato un'assenza dello stato di abbandono, ma un'assenza di intento di abbandono da parte della madre, la quale, nonostante i progressi ottenuti nella sua vita, non era riuscita tuttavia a incrementare adeguatamente le sue capacità genitoriali. La minore pertanto risultava “in stato di abbandono”, stante l'inadeguatezza materna, l'assenza del padre e di parenti entro il quarto grado. Rispetto al mantenimento dei rapporti con la madre e la possibilità di un'adozione aperta, il Curatore richiamava le conclusioni di entrambe le perizie dalle quali emergeva in maniera evidente il rischio Per_ evolutivo di in caso di mantenimento dei rapporti con la madre.
All'udienza del 21.05.2024, la Corte, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del OR e rinviava la causa all'udienza del 21.11.2024 per RSona_1
l'ascolto della madre, che per un impedimento non si era presentata. La Corte si riservava sull'eventualità della nomina di una mediatrice culturale di origini nigeriane di lingua pidgin inglese, come richiesto dalla difesa materna.
Il 21.05.2024, il tutore depositava relazione sociale di aggiornamento che dava atto delle seguenti circostanze: Per_
- gli affidatari di riportavano una situazione di tranquillità e benessere della minore, che frequentava la scuola materna con potenziamento della lingua inglese e aveva socializzato con i compagni. Riferivano che da qualche tempo aveva iniziato a chiamare gli affidatari MA e AP” e i loro genitori “nonni”. Segnalavano che aveva fatto enormi progressi nell'utilizzo della lingua italiana pur continuando ad avere difficoltà nella pronuncia di alcune lettere, erano pertanto in lista d'attesa da un anno con la NPI per un percorso logopedico.
- La GN continuava a vivere presso il compagno sig. che si Pt_1 Pt_4 occupava delle spese quotidiane. La GN, dopo aver cambiato diversi lavori, era nuovamente alla ricerca di un'occupazione. Nel frattempo, aveva appena terminato un corso di formazione come magazziniera e frequentava il corso di lingua italiana due volte a Per_ settimana. Riferiva che il suo progetto era di vivere insieme al compagno con la quale era stata da lui trattata come una figlia nel periodo in cui avevano vissuto insieme e che il
11 OR le diceva di non piangere, di fare le cose bene e “mi spiega, tranquillo senza Pt_4 alzare le mani”.
- In conclusione, i Servizi riferivano che erano terminati gli interventi educativi di supporto alla genitorialità, ma che continuavano il monitoraggio di vita in quanto adulto fragile, attraverso un accompagnamento ed indirizzamento nell'ambito dell'inclusione lavorativa, finalizzato al raggiungimento dell'autodeterminazione della stessa: la GN permaneva in una condizione di fragilità per mancanza di una rete familiare e sociale di riferimento e per le difficoltà nel mantenere una stabilità economica e lavorativa, mentre pareva aver raggiunto un buon equilibrio a livello affettivo con il compagno convivente.
In data 11.11.2024, perveniva relazione sociale di aggiornamento in cui si dava atto che: Per_
- La situazione di era rimasta invariata, continuava a vivere serenamente presso la famiglia affidataria, che la descriveva come una bambina solare e intelligente. La minore non aveva mai chiesto direttamente agli affidatari notizie della mamma biologica, ma in occasione di un dialogo con un'amichetta, le aveva detto che “adesso c'è la mamma
, ma prima c'era un'altra mamma che ora non c'è più”. Per_12
- La GN continuava ad essere supportata dal servizio in quanto adulta Pt_1 in condizioni di fragilità: aveva svolto i tirocini lavorativi propostile, ma aveva smesso di frequentare il corso di italiano perché troppo stanca a causa dell'attività lavorativa. Si trovava in una condizione di precarietà lavorativa, in quanto cacciata di casa dal OR nel pieno della notte. Allo stato attuale viveva presso un connazionale e Pt_4 dichiarava di stare cercando una soluzione alternativa “adesso non si pensa più al fidanzato, ma si pensa solo al lavoro, dove vado a vivere e a mia figlia”.
All'udienza del 12.11.2024 veniva sentita la GN che confermava la propria Pt_1 situazione personale: svolgeva un tirocinio per 500 euro al mese e aveva lasciato la casa del OR . Non vedeva la figlia dal dicembre 2023. Pt_4
La Corte fissava l'udienza per l'ascolto degli affidatari al 6.5.2025 e richiedeva una relazione sociale aggiornata.
Nella relazione sociale di aggiornamento pervenuta il 28.04.2025 si dava atto che:
- in data 25.06.2024 la camera di consiglio adozioni aveva confermato l'inserimento della minore a scopo di adozione nella famiglia affidataria. Per_
- continuava a essere serena, ma rispetto al passato, aveva posto alcune domande sulle sue origini: in particolare voleva fare se era nata dalla pancia dell'affidataria e la sua storia di quando era piccola. L'affidataria le aveva ricordato gli incontri con la madre biologica e la bambina aveva chiesto perché non vedeva più la mamma e se l'affidataria la conoscesse.
- La GN , grazie ai Servizi, trovava una stanza in affitto in un'abitazione Pt_1 con una donna e due figli e vi si trasferiva il 19.04.2025. Continuava il tirocinio lavorativo presso il ristorante La Douja grazie al suo ottimo rendimento, che la impegnava per un totale di 20 ore settimanali, con una remunerazione economica pari a 400,00 euro, con scadenza dello stage a ottobre 2025. Continuava ad avere contatti con il OR , Pt_4 che la supportava economicamente nei momenti di difficoltà.
Per_ All'udienza del 6 maggio 2025 venivano ascoltati gli affidatari a rischio giuridico di accolta presso di loro il 21 giugno 2022. All'arrivo, la bambina non parlava né italiano né
12 inglese, ma si mostrava da subito affettuosa, serena e socievole, sebbene inizialmente un po' timida. Frequentava l'ultimo anno della scuola materna e parlava molto e correttamente, con un lieve difetto di pronuncia della consonante "C", in via di correzione grazie alla logopedia. L'affidataria riferiva di avere un impiego flessibile, che le permetteva di lavorare da casa. Per_ non manifestava paure né crisi notturne. Aveva posto domande sul colore della propria pelle e sulla madre biologica, che non vedeva da dicembre 2023. Talvolta chiedeva: “Raccontami dell'altra mamma”, senza mai farne il nome. Non faceva mai riferimento al padre. Dopo il primo incontro con la madre, piangeva al rientro, ma durante i successivi incontri, di cadenza quindicinale, non mostrava più turbamento. Gli affidatari, supportati dai rispettivi genitori e in costante confronto con i servizi sociali e l'équipe adozioni, si dicevano attenti nel rispondere alle domande della bambina sulle proprie origini, affrontandole con sensibilità e gradualità.
All'udienza medesima, le parti discutevano la causa, concludendo come riportato in epigrafe, e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'istruttoria condotta, delle risultanze peritali e delle relazioni sociali aggiornate, la Corte ritiene che, pur sussistendo le condizioni per l'adozione legittimante, debba essere accolto parzialmente l'appello, disponendosi un'adozione aperta per salvaguardare il mantenimento del legame affettivo tra la minore e la madre biologica. La situazione della madre, GN , è complessa e segnata da persistenti Parte_1 difficoltà: le due relazioni di CTU hanno rilevato gravi limiti nelle capacità genitoriali, dovuti a deficit cognitivi, insicurezze post-traumatiche, immaturità e una tendenza a instaurare legami di dipendenza. Dopo un lungo periodo in comunità, la madre non ha raggiunto un livello di autonomia compatibile con le esigenze evolutive della figlia, confermandosi figura affettivamente presente ma non sufficientemente tutelante. Il padre, , si è reso irreperibile. La sua responsabilità genitoriale è stata RSona_1 sospesa e la sua condotta è apparsa incoerente rispetto all'interesse dichiarato per la figlia. Per_ L'inserimento di nella famiglia affidataria è avvenuto in modo sereno e stabile: la bambina ha costruito con gli affidatari un solido legame affettivo e li considera ormai figure genitoriali, godendo di un ambiente affettivo, sociale e scolastico equilibrato. Tuttavia, nelle relazioni recenti e nelle sue stesse domande, emerge un bisogno di comprendere le proprie origini e dare un senso alla figura della madre biologica, identificata come "l'altra mamma". La madre, pur nelle sue fragilità, ha mostrato segnali concreti di miglioramento: ha iniziato a imparare l'italiano, ha intrapreso percorsi di formazione e lavoro, ha seguito regolarmente gli incontri con la figlia, manifestando interesse affettivo e maggiore collaborazione con i servizi. Gli incontri in luogo neutro si sono svolti in un clima sereno, Per_ con una progressiva accettazione del distacco da parte di La seconda CTU, pur confermando l'incompatibilità dei tempi di recupero materni con le esigenze della minore, ha lasciato spazio alla possibilità di non interrompere del tutto il
13 rapporto madre-figlia, evidenziando il rischio evolutivo connesso a una rottura netta delle radici affettive e identitarie della bambina.
La condizione di profonda deprivazione materiale e culturale della GN , Pt_1 segnata dall'analfabetismo, dagli effetti psichici dei traumi subìti, dalle persistenti difficoltà nel reperire un impiego stabile e dall'abbandono del percorso di apprendimento della lingua italiana, delinea un quadro di fragilità strutturale. La recente estromissione dall'abitazione da parte del compagno e la necessità di fare affidamento su relazioni con terzi soggetti per soddisfare i bisogni primari evidenziano l'assenza di autonomia e di un contesto di vita stabile e coerente. Tali elementi depongono per un'incapacità genitoriale non certo colpevole, ma grave e oggettiva, che impedisce alla madre di divenire un punto di riferimento solido e continuativo per la figlia in tempi compatibili con lo sviluppo affettivo ed evolutivo della minore, pur essendo innegabile il legame di affetto che le unisce. In una siffatta condizione, quindi, sussistendo “… radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità” (Corte cost., Sent., ud. 05/07/2023, dep. 28/09/2023, n. 183).
Per_ Tenuto conto della delicatezza dell'età evolutiva di delle sue origini culturali e della curiosità da lei manifestata per la visibile differenza dei suoi tratti somatici rispetto a quelli degli affidatari, appare fondamentale accompagnarla in un percorso di comprensione della propria storia personale, che non può prescindere dal contatto con la madre biologica. In questo quadro, si dispone l'adozione aperta della minore, con incarico ai Servizi territorialmente competenti di:
• predisporre un progetto educativo e psicologico individualizzato per accompagnare la bambina nel mantenimento del legame con la madre biologica, nel pieno rispetto del suo benessere psichico ed emotivo;
• organizzare incontri strutturati e monitorati, con la presenza di educatori o psicologi;
• sospendere o interrompere gli incontri qualora essi risultino contrari all'interesse della minore. In conclusione, una dichiarazione di adottabilità piena con rescissione definitiva del legame con la madre biologica risulterebbe, allo stato, eccessivamente lesiva dell'identità Per_ della minore. L'interesse preminente di richiede, invece, un approccio graduale e integrato, che consenta di consolidare il suo attuale benessere nel contesto affidatario, senza cancellare le proprie origini affettive e culturali. Corrisponde quindi all'interesse della minore conservare i rapporti con la madre, che seppur incolpevolmente inadeguata a svolgere il suo ruolo, costituisce un riferimento fondamentale per l'identità della bambina. La sua figura conserva, infatti, un valore nella Per_ narrazione identitaria della piccola e, proprio per questo, merita di essere preservata nella misura compatibile con il superiore interesse della minore. Gli incontri, se ben Per_ gestiti e accompagnati, possono rappresentare per uno spazio simbolico in cui ricomporre in modo non traumatico la complessità delle proprie origini, senza che ciò comprometta la sicurezza affettiva acquisita nel contesto affidatario.
14 Gli incontri tra madre e figlia dovranno avvenire all'interno di una cornice tutelante, Per_ rappresentata per dal supporto psicoterapeutico anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, gli incontri con la madre non abbiano luogo. L'apertura agli incontri, concessa, soprattutto all'inizio, in una cornice controllata, consentirà di sperimentare se ogni singolo incontro sia positivo per lo sviluppo psicofisico Per_ di e pertanto, in qualsiasi momento, il programma potrà essere rimodulato o sospeso, valutando l'interesse della minore.
In sintesi, ferma restando la conferma della sussistenza e permanenza dello stato di Per_ abbandono morale e materiale di (pur senza alcuna connotazione di colpevolizzazione della madre, vittima del proprio drammatico vissuto) e la consequenziale necessità della dichiarazione del suo stato di adottabilità, ritiene la Corte doversi parzialmente accogliere l'appello proposto dalla GN per quanto attiene alla domanda subordinata. Pt_1
La sentenza di primo grado dovrà, dunque, essere riformata prevedendo la conservazione dei rapporti tra la madre e la minore con le limitazioni e le garanzie meglio dettagliate in dispositivo. Le spese dell'appello, come quelle del primo grado, devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'interesse pubblico sotteso al procedimento e dell'inapplicabilità al caso in esame del concetto tecnico di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita e comunque fermo lo stato di adottabilità della minore, in parziale riforma della sentenza n. 309/2023 emessa in data 6 dicembre 2023 (dep. il 19 dicembre 2023) dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta con riferimento alla minore , nata ad [...] il [...], RSona_1
1) dispone che la madre sig.ra possa incontrare la figlia Parte_1 [...]
indicativamente ogni quattro mesi, inizialmente in luogo neutro e alla RSona_1 presenza di operatori e successivamente, quando l'età e le condizioni della minore e/o della madre lo consentano, anche più frequentemente, in contesti liberi e senza la presenza di operatori, salvo che gli incontri si rivelino pregiudizievoli per la minore, nel qual caso gli stessi dovranno essere sospesi;
2) dispone il supporto permanente dei Servizi, Sociali e di NPI (eventualmente anche con l'ausilio di interpreti linguistici), per relazionare sugli incontri, per monitorare la situazione di benessere psico-fisico della minore e per prepararla a gestire gli incontri con la madre oppure, se del caso, per aiutarla ad elaborare le ragioni dei mancati incontri;
3) raccomanda agli affidatari di collaborare con i Servizi;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dei due gradi.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello Il Consigliere est. Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
15