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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3051/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Pandolfi Elettrico e Antonella Rosolia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
INTERDICENDA
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. ); (C.F. CP_5 C.F._6 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Pandolfi Elettrico e Antonella C.F._7
Rosolia giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
INTERVENTORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2021 in qualità di parente di terzo grado in linea Parte_1
collaterale di generalizzata in atti, avanzava domanda di interdizione nei Controparte_1
suoi confronti deducendo a tal fine che la medesima era affetta da una grave patologia tale da renderla totalmente incapace di provvedere autonomamente e personalmente alla cura dei propri interessi personali ed economici. Chiedeva, pertanto, al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale adìto affinché, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art.712 C.P.C., dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del
, nata a [...] il [...] C.F.: e residente in [...]C.F._2
AN (SA) alla Via Giudici, 42 - (CAP:84012) con ogni conseguenza di legge.”.
Con comparsa di intervento volontario del 13.9.2021 si costituivano i sigg.ri CP_2 [...]
e , nella qualità di parenti di terzo CP_3 Controparte_6 Parte_2
e quarto grado in linea collaterale della interdicenda, i quali aderivano alle richieste della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Disposti plurimi rinvii di udienza per la verifica della corretta integrazione del contraddittorio, fissata l'udienza domiciliare per l'audizione dell'interdicenda, veniva conferito incarico peritale per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Depositata la c.t.u. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti i termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (50+20).
Tanto premesso e richiamato, ad avviso del Collegio, dalla disamina della documentazione offerta ed in atti, non appare necessario procedere alla interdizione del soggetto debole, potendo i suoi interessi essere adeguatamente tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, non elimina radicalmente la capacità di agire, ma consente di ritagliare sulla persona incapace
(o parzialmente incapace) un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Quanto ai criteri distintivi tra gli istituti di protezione, il Tribunale condivide, appieno, i principi espressi nella sentenza n. 13584/2006 dalla Suprema Corte, che, partendo dalla finalità della legge n. 9/2004, secondo quanto indicato dall'art. 1 (“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”), individua nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il fulcro degli istituti di protezione a tutela del disabile, mentre attribuisce all'interdizione e all'inabilitazione un ruolo ed un'applicazione nettamente residuali (cfr. art. 414 c.c., in base al quale, in presenza di una abituale infermità di mente tale da determinare una incapacità di provvedere ai propri interessi i soggetti “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”).
L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "devono" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "possono" essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando ciò non sia "necessario" ad assicurare alla persona una "adeguata protezione" e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno. Tali ultime considerazioni valgono anche quanto all'art. 415 c.c., 1° comma, a proposito del maggiore di età infermo di mente il cui stato non sia
"talmente grave da far luogo all'interdizione": anche l'inabilitazione, infatti, determina una limitazione della capacità di agire (cfr. l'art. 1, l. 9 gennaio 2004, n. 9).
Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è necessità di applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c., in quanto gli interessi dell'interdicenda possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo sia alle condizioni di vita del soggetto, sia a quelle patrimoniali.
Considerato che, pur in presenza delle patologie da cui è affetta l'interdicenda – diagnosi di disturbo bipolare in trattamento farmacologico continuativo (come attestato dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale Inps di Nocera Inferiore del 10.12.2020, prodotto in atti), con compromissione delle capacità intellettive e volitive tali da impedirle un consapevole rapporto con la realtà, gli interessi dell'interdicenda possono essere adeguatamente salvaguardati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, il quale, in conformità alla ratio della normativa di riferimento, consente di assicurare alla persona fragile il necessario supporto senza determinarne una totale privazione della capacità di agire.
Ravvisandosi, quindi, nel caso di specie, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute, appare, pertanto, necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3
e 405, comma 4 c.c., da individuarsi nella persona di nata ad [...] il [...] Controparte_7 nella qualità di parente di quarto grado in linea collaterale della beneficianda, disponibile a ricoprire l'incarico nell'interesse della propria congiunta.
Il ricorso di interdizione deve, pertanto, essere rigettato e deve essere disposta la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 418 comma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza.
Spese di lite compensate.
I compensi da riconoscere in favore del c.t.u., richiesti in calce alla perizia medico legale (“Per la liquidazione dell'onorario mi rimetto al giudizio di congruità del Signor Giudice Dott. Simone
Iannone”), si liquidano come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di nata Controparte_1
a Milano il 26/05/1979, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 coma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza;
nomina amministratore di sostegno provvisorio nata ad [...] il [...] CP_7 Pt_2
affinché la stessa ponga in essere gli atti urgenti relativi alla gestione – in nome e per conto della beneficiaria – dei rapporti con gli istituti di cura della salute dell'amministrata, nonché sulle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie della predetta;
spese compensate.
Liquida i compensi del c.t.u., richiesti in calce alla perizia medico legale, come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 3051/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Parte_1 C.F._1
Pandolfi Elettrico e Antonella Rosolia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
INTERDICENDA
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5 [...]
(C.F. ); (C.F. CP_5 C.F._6 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Pandolfi Elettrico e Antonella C.F._7
Rosolia giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
INTERVENTORI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da atti e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.6.2021 in qualità di parente di terzo grado in linea Parte_1
collaterale di generalizzata in atti, avanzava domanda di interdizione nei Controparte_1
suoi confronti deducendo a tal fine che la medesima era affetta da una grave patologia tale da renderla totalmente incapace di provvedere autonomamente e personalmente alla cura dei propri interessi personali ed economici. Chiedeva, pertanto, al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Tribunale adìto affinché, svolti gli opportuni accertamenti, anche di carattere medico legale, Voglia ai sensi dell'art.712 C.P.C., dichiarare l'interdizione (ex art. 414 e ss. c.c.) del
, nata a [...] il [...] C.F.: e residente in [...]C.F._2
AN (SA) alla Via Giudici, 42 - (CAP:84012) con ogni conseguenza di legge.”.
Con comparsa di intervento volontario del 13.9.2021 si costituivano i sigg.ri CP_2 [...]
e , nella qualità di parenti di terzo CP_3 Controparte_6 Parte_2
e quarto grado in linea collaterale della interdicenda, i quali aderivano alle richieste della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Disposti plurimi rinvii di udienza per la verifica della corretta integrazione del contraddittorio, fissata l'udienza domiciliare per l'audizione dell'interdicenda, veniva conferito incarico peritale per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Depositata la c.t.u. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti i termini ridotti ex art. 190 c.p.c. (50+20).
Tanto premesso e richiamato, ad avviso del Collegio, dalla disamina della documentazione offerta ed in atti, non appare necessario procedere alla interdizione del soggetto debole, potendo i suoi interessi essere adeguatamente tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, non elimina radicalmente la capacità di agire, ma consente di ritagliare sulla persona incapace
(o parzialmente incapace) un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Quanto ai criteri distintivi tra gli istituti di protezione, il Tribunale condivide, appieno, i principi espressi nella sentenza n. 13584/2006 dalla Suprema Corte, che, partendo dalla finalità della legge n. 9/2004, secondo quanto indicato dall'art. 1 (“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”), individua nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il fulcro degli istituti di protezione a tutela del disabile, mentre attribuisce all'interdizione e all'inabilitazione un ruolo ed un'applicazione nettamente residuali (cfr. art. 414 c.c., in base al quale, in presenza di una abituale infermità di mente tale da determinare una incapacità di provvedere ai propri interessi i soggetti “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”).
L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "devono" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "possono" essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando ciò non sia "necessario" ad assicurare alla persona una "adeguata protezione" e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno. Tali ultime considerazioni valgono anche quanto all'art. 415 c.c., 1° comma, a proposito del maggiore di età infermo di mente il cui stato non sia
"talmente grave da far luogo all'interdizione": anche l'inabilitazione, infatti, determina una limitazione della capacità di agire (cfr. l'art. 1, l. 9 gennaio 2004, n. 9).
Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è necessità di applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c., in quanto gli interessi dell'interdicenda possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo sia alle condizioni di vita del soggetto, sia a quelle patrimoniali.
Considerato che, pur in presenza delle patologie da cui è affetta l'interdicenda – diagnosi di disturbo bipolare in trattamento farmacologico continuativo (come attestato dal verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale Inps di Nocera Inferiore del 10.12.2020, prodotto in atti), con compromissione delle capacità intellettive e volitive tali da impedirle un consapevole rapporto con la realtà, gli interessi dell'interdicenda possono essere adeguatamente salvaguardati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, il quale, in conformità alla ratio della normativa di riferimento, consente di assicurare alla persona fragile il necessario supporto senza determinarne una totale privazione della capacità di agire.
Ravvisandosi, quindi, nel caso di specie, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute, appare, pertanto, necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3
e 405, comma 4 c.c., da individuarsi nella persona di nata ad [...] il [...] Controparte_7 nella qualità di parente di quarto grado in linea collaterale della beneficianda, disponibile a ricoprire l'incarico nell'interesse della propria congiunta.
Il ricorso di interdizione deve, pertanto, essere rigettato e deve essere disposta la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 418 comma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza.
Spese di lite compensate.
I compensi da riconoscere in favore del c.t.u., richiesti in calce alla perizia medico legale (“Per la liquidazione dell'onorario mi rimetto al giudizio di congruità del Signor Giudice Dott. Simone
Iannone”), si liquidano come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di nata Controparte_1
a Milano il 26/05/1979, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 coma 3 c.c. per le ulteriori determinazioni di competenza;
nomina amministratore di sostegno provvisorio nata ad [...] il [...] CP_7 Pt_2
affinché la stessa ponga in essere gli atti urgenti relativi alla gestione – in nome e per conto della beneficiaria – dei rapporti con gli istituti di cura della salute dell'amministrata, nonché sulle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie della predetta;
spese compensate.
Liquida i compensi del c.t.u., richiesti in calce alla perizia medico legale, come da separato decreto, allegato alla presente pronuncia.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire