Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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20 gennaio 2004
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- 2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2024, n. 331Provvedimento: N. R.G. 1233/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1233/2021 promossa da: e n proprio e quali genitori esercenti la potestà sul Parte_1 Parte_2 figlio con il patrocinio dell'avv. PERSIO PENNESI FRANCESCO Persona_1 ( ) elettivamente domiciliato C/O AVV. GIGANTE VIA MARSALA N. 21 C.F._1 BOLOGNA APPELLANTI contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. …Leggi di più...
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