Sentenza 9 febbraio 2010
Massime • 1
L'ipotesi di cui all'art. 353, comma secondo, cod. pen., relativa al reato di turbata libertà degli incanti commesso da una persona che vi è "preposta dalla legge o dall'autorità", ha natura di circostanza aggravante del reato, per la quale trova applicazione la disciplina ordinaria del concorso di circostanze di cui all'art. 69 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2010, n. 24427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24427 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE RO Giovanni - Presidente - del 09/02/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 263
Dott. FAZIO Anna MA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 41118/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA RO, N. IL 25/05/1952;
2) EL AR MARIA, N. IL 09/01/1957;
avverso la sentenza n. 18/2006 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 14/06/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Giangi G. (per CI), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque per l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione;
avv. Grosso C.F. e avv. Ventura G. (per RE), che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e comunque per l'annullamento della sentenza per essere il reato estinto per prescrizione. FATTO
1- La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza 14/6/2007, confermava quella in data 17/11/2004 del Gup del Tribunale di Gela che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato CI BE e AR MA RE colpevoli del reato di turbata libertà degli incanti, aggravato ai sensi dell'art. 353 c.p., comma 2 e art. 112 c.p., comma 1, n. 1, e li aveva condannati,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a dette aggravanti, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno, nonché alle correlative pene accessorie, con il beneficio della sospensione condizionale.
La turbativa, secondo l'ipotesi accusatoria, aveva avuto ad oggetto l'espletamento di una gara, svoltasi nella forma del pubblico incanto nel mese di dicembre dell'anno 1999, per l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'esecuzione di lavori pubblici fognari per conto del Comune di Gela. La procedura di aggiudicazione era stata quella all'epoca dettata dalla L.R. n. 21 del 1998, la cui disciplina prevedeva una serie complessa di passaggi: preliminare esclusione dei concorrenti privi dei richiesti requisiti soggettivi di partecipazione;
apertura delle buste ed esclusione dalla gara di quelle imprese concorrenti che, pur essendo in possesso dei requisiti soggettivi, avevano fatto un'offerta ritenuta "anomala" (ribasso superiore a quello medio di tutte le offerte presentate ed ammesse, aumentato del 20%); compilazione di una graduatoria provvisoria, da cui venivano escluse, in ragione del 25%, le imprese che avevano effettuato i ribassi maggiori e, nella stessa percentuale, quelle che avevano effettuato i ribassi minori;
tra le imprese che residuavano, la gara era vinta da quella la cui offerta coincideva o era più prossima per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara.
La gara si era svolta sotto la presidenza dello CI, capo ripartizione della divisione Lavori Pubblici del Comune di Gela. La ditta US Angelo spa", rappresentata dalla RE, era risultata aggiudicataria, grazie ad una serie di iniziative fraudolente poste in essere e così ricostruite dalla sentenza di merito: a) una delle ditte in gara, l'A.T.I. "Saieva Costruzioni-Edil A/Z", previo accordo criminoso con l'impresa US Angelo spa", si era resa disponibile a presentare un'offerta di favore, al solo fine di alterare il calcolo delle medie, consentire l'esclusione di alcune delle offerte più competitive e favorire così la US Angelo spa"; b) determinante, per la realizzazione di tale disegno illecito, era stato il contributo dello CI che, nel corso della seduta del 21/12/1999 in cui si era pervenuti all'aggiudicazione provvisoria della gara al "Consorzio Cooperative Costruzioni", aveva pretestuosamente aggiornato il completamento delle operazioni al successivo giorno 23, onde consentire, nelle more, all'A.T.I. "Saieva Costruzioni-Edil A/Z", alla quale erano state consegnate le copie fotostatiche di tutte le offerte pervenute, la sostituzione dell'offerta originariamente presentata con altra appositamente predisposta per incidere sul gioco delle medie, si da determinare l'aggiudicazione in favore della US IO spa", obiettivo - questo - effettivamente raggiunto nella seduta del 23/12/1999. Il giudizio di colpevolezza degli imputati era supportato, secondo la Corte territoriale, da "plurimi, univoci e concordanti" elementi indiziari, che, sulla base delle emergenze processuali, erano così individuati: a) macroscopici e ingiustificati errori di calcolo nell'offerta rielaborata dall'A.T.I., che avevano determinato una sostanziale modifica della percentuale di ribasso, rivelatasi assolutamente anomala (25%) rispetto ai ribassi solitamente praticati dalla stessa ditta in altre gare (0,5%-3%); b) l'espletata consulenza informatica aveva accertato la presenza nel computer in dotazione della citata ditta di un programma di calcolo che consentiva di individuare agevolmente la percentuale di ribasso da praticare per pilotare la media di aggiudicazione in favore di altra ditta predeterminata;
c) la fotocopiatura, disposta dallo CI, di tutte le offerte presentate dalle altre imprese concorrenti non poteva avere avuto, alla luce di quanto accertato dai consulenti informatici, altra finalità se non quella di mettere a disposizione dell'A.T.I. i relativi dati, onde consentirle di predisporre, utilizzando l'apposito programma informatico, la nuova offerta che avrebbe sostituito quella originariamente depositata;
d) lo CI era legato da rapporti, anche di natura economica (locazione di un immobile), con la ditta US", aggiudicataria dell'appalto, e tra i due v'erano stati numerosi contatti telefonici proprio nei giorni di svolgimento della gara;
e) la RE, quale legale rappresentante della US IO spa", aveva avuto, in tale veste, pregressi rapporti con lo CI (contratto di locazione) ed non poteva che essere ricondotta a lei l'attività illecita in contestazione.
2- Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. Lo CI ha dedotto: 1) violazione delle regole in tema di valutazione della prova (art. 192 c.p.p., commi 1 e 2), mancanza e illogicità della motivazione, considerato che gli elementi indiziari posti a base della pronuncia di condanna erano privi del requisito della gravità e legittimavano, al più, dei meri sospetti;
2) violazione della legge penale, con riferimento all'art. 353 c.p., e vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza, che, comparato con altri atti del processo espressamente richiamati, evidenziava un vero e proprio travisamento del fatto e della prova, con la conseguenza che la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito si rivelava priva di consistenza. La RE, dopo una premessa sui principi che regolano la valutazione della prova indiziaria, ha dedotto: 1) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli indizi concernenti il ritenuto coinvolgimento dell'A.T.I. "Saieva Costruzioni-Edil A/Z" nell'asserito accordo criminoso;
2) manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fotocopiatura delle offerte di altri partecipanti alla gara e alla consegna delle stesse all'A.T.I., per consentirle di rielaborare la propria e di incidere così sull'esito della gara;
3) manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non si era considerato che, se l'asserita finalità illecita di turbare la gara fosse stata effettivamente perseguita dagli agenti, la medesima si sarebbe potuta semplicemente realizzare attraverso la correzione dell'offerta dell'impresa risultata aggiudicataria, senza la necessità di coinvolgere altra impresa;
4) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità ratione muneris, senza avere tenuto conto che l'attività imprenditoriale era stata, di fatto, sempre gestita da suo marito. DIRITTO
1- La sentenza impugnata, a prescindere da ogni considerazione in ordine alle doglianze articolate dai ricorrenti, le quali non si rivelano prima facie inammissibili, deve essere annullata senza rinvio, perché il reato addebitato agli imputati è estinto per prescrizione.
2- Osserva, innanzi tutto, la Corte che, secondo la previsione tipica dell'art. 353 c.p., l'offesa del bene giuridico protetto da tale norma può essere realizzata da "chiunque". La qualità di "persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni", contemplata dal secondo comma del citato articolo, non determina una modificazione essenziale del fatto, perché la disposizione non ridescrive il tipo delittuoso, ma si limita a specificarne l'autore, introducendo così un plus rispetto alla previsione tipica, senza alcun riflesso sull'elemento materiale descritto nella medesima: si configura, quindi, una circostanza aggravante e non un titolo autonomo di reato.
Ciò significa che, ai fini della individuazione della misura della pena edittale prevista per il reato in esame, devono trovare applicazione le regole di cui all'art. 69 c.p. sul concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.
3- Tanto premesso, deve rilevarsi che, considerato che agli imputati sono state accordate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti (art. 69 c.p., comma 3), la pena edittale massima prevista per il reato loro contestato è
inferiore a cinque anni di reclusione, dovendosi avere riguardo a quella di cui all'art. 353 c.p., comma 1 (reclusione fino a due anni e multa).
Avuto riguardo, inoltre, all'epoca di consumazione del reato (21-23 dicembre 1999), il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157 c.p., comma 1, n. 4 e art. 160 c.p., comma 3 nel testo previgente), è - ad oggi - interamente decorso, pur tenuto conto dei periodi di sospensione dei dibattimenti di primo e secondo grado per impedimento degli imputati o dei loro difensori (complessivi mesi sei e giorni ventidue). 4 - È il caso di precisare che non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 c.p.p., tenuto conto della pregnante valenza accusatoria delle argomentazioni sviluppate, in stretta aderenza alle emergenze processuali, nella sentenza impugnata e considerato che le censure ad essa mosse dai ricorrenti implicherebbero - al limite - il rinvio al giudice di merito per una rivalutazione delle dette emergenze, il che sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa estintiva del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2010