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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1598/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10016/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200096143789501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste sulle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 09720200096143789501, notificata il 04.03.2025, con la quale la Regione Lazio, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 288,35 a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 ed il diritto camerale dell'anno 2017.
Con memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione comunica di aver provveduto alla sospensione della cartella di pagamento impugnata che, per tale motivo, non sarà oggetto di procedure cautelari e/o esecutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce della sospensione della cartella di pagamento disposta dall'agente della riscossione con effetto di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese a carico dell'Ufficio in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 270,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocratico
AN EN
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10016/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200096143789501 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste sulle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone alla cartella di pagamento n. 09720200096143789501, notificata il 04.03.2025, con la quale la Regione Lazio, tramite l'agente della riscossione, chiede la somma di € 288,35 a titolo di omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017 ed il diritto camerale dell'anno 2017.
Con memoria di costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione comunica di aver provveduto alla sospensione della cartella di pagamento impugnata che, per tale motivo, non sarà oggetto di procedure cautelari e/o esecutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce della sospensione della cartella di pagamento disposta dall'agente della riscossione con effetto di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese a carico dell'Ufficio in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 270,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 13.01.2026
Il Giudice monocratico
AN EN