Sentenza 29 marzo 1989
Massime • 2
L'audizione di tutti i creditori prima della emanazione della ordinanza di conversione del pignoramento, a norma del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., non è prescritta a pena di nullità rilevabile d'ufficio e la relativa inosservanza può essere fatta valere, secondo il principio generale di cui al primo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., soltanto dai soggetti interessati e, cioè, dagli stessi creditori pretermessi, nel cui interesse l'audizione è prevista. ( V 5867/82, mass n 423620; ( V 2342/80, mass n 406035).*
A norma dell'art. 495, quarto comma, cod. proc. civ. (integrato e modificato dalla legge n. 358 del 1976) il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la conversione del pignoramento e fissa la somma da versare, può disporre, "se ricorrono giustificati motivi", che il debitore versi tale somma con una certa dilazione senza che il debitore abbia diritto oltre che alla conversione anche alla conversione rateale, la cui concessione rientra nei poteri discrezionali ed insindacabili del giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando l'entità della somma fissata e le eventuali difficoltà materiali del pagamento immediato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/1989, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1989 |
Testo completo
L'audizione di tutti i creditori prima della emanazione della ordinanza di conversione del pignoramento, a norma del secondo comma dell'art. 495 cod. proc. civ., non è prescritta a pena di nullità rilevabile d'ufficio e la relativa inosservanza può essere fatta valere, secondo il principio generale di cui al primo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., soltanto dai soggetti interessati e, cioè, dagli stessi creditori pretermessi, nel cui interesse l'audizione è prevista. ( V 5867/82, mass n 423620; ( V 2342/80, mass n 406035).*