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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1 All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
2 N.R.G.1768 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1768 /2024 tra
( ), nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Avola (SR), via Dante n. 11, presso lo studio dell'Avv. IACONO Rita, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
- ricorrente
Contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo n. 2 e rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, per mandato generale alle liti del 18.12.2018, rep. n. 711, racc. n. 551, notaio di Palermo;
Persona_1
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 22.04.2024, premettendo Parte_1 di essere dipendente del Comune di Avola con mansioni di “operatore generico”, esponeva di aver subito, in data 13.08.2022, un infortunio sul lavoro, riportando una “frattura del calcagno sinistro”, che ne rendeva necessario il ricovero, in data 16.08.2022, presso l'Ospedale di Avola ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per l'applicazione di un fissatore esterno per frattura.
3 Deduceva che, in seguito al suddetto infortunio, presentava formale denuncia alla sede competente che, con nota del 02.02.2023, disponeva il rientro del ricorrente sul posto di lavoro in data CP_1
06.02.2023 e, con provvedimento del 10.02.2023, avendo accertato la presenza di “esiti anatomici di frattura composta corpo calcaneare sin;
limitazione funzionale collo-piede (TT ed SA); edema plantare con disturbi di circolo collo-piede; cicatrici puntiformi da infissione, fissatori esterni senza apprezzabile incidenza fisiognomica”, riconosceva al periziando un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 17.08.2022 all'11.11.2022 e dal 12.11.2022 al 05.02.2023, con menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva opposizione, in data 07.04.2023, ritenendo che le menomazioni riportate in conseguenza dell'infortunio avessero determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 14% di danno biologico e contestando, altresì, la durata dell'inabilità temporanea assoluta CP_ riconosciutagli, senza ricevere alcun riscontro da parte dell' resistente.
A seguito della riapertura della pratica di infortunio disposta con certificato medico del 03.04.2023
a firma del dott. , l' resistente, con nota del 04.05.2023, comunicava che Persona_2 CP_1
“per il periodo sopra indicato non può essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto è da attribuire a malattia comune”; anche avverso tale provvedimento il Parte_1 proponeva opposizione, senza ricevere tuttavia alcun riscontro da parte dell' . CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire Controparte_1 accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente in data 13 agosto 2022 subiva un infortunio lavorativo secondo le modalità e dinamiche di cui alle superiori premesse;
- accertare e dichiarare, giusto certificato medico del dott. , la Persona_2 riammissione in temporanea dal 2 maggio 2023 all'1 giugno 2023, con conseguente rideterminazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro del ricorrente;
-accertare e dichiarare che il sig. , a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data Parte_1 dell'infortunio, un grado di menomazione psicofisica pari al 14% o in quell'altra percentuale, maggiore o minore, che sarà riconosciuta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto rideterminare l'indennità ed il rimborso spese ed ogni altro indennizzo dovuto al ricorrente e condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo che risulterà dovuto a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dell' avv. Rita Iacono”.
4 Si costituiva l' contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
e, in subordine, rammentando il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e la decorrenza degli interessi sui ratei arretrati solo a partire dalla fine della procedura amministrativa.
La causa veniva istruita attraverso espletamento di C.T.U. medico legale e, all'udienza del
21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Nella vicenda in esame, il ricorrente esponendo di aver subito, in data Parte_1
13.08.2022, un infortunio sul lavoro, ha chiesto la revisione del giudizio espresso in sede amministrativa dall' che aveva valutato la sussistenza nel soggetto di una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica nella percentuale dell'8%, ritenendo sussistente, nella specie, un'invalidità nella misura non inferiore al 14%; contesta, altresì, il periodo di inabilità lavorativa riconosciutagli ed in particolare la certificazione dell' con la quale veniva disposto il rientro al lavoro in data CP_1
06.02.2023 e la nota con la quale non veniva riconosciuta la “riammissione in temporanea” del periodo compreso tra il 03.04.2023 ed il 02.05.2023.
Il CTU nominato in corso di causa, Dott. , sulla scorta della documentazione sanitaria e Persona_3
a seguito di un'accurata indagine medico – legale, ha accertato che è Parte_1 affetto da: “Esiti frattura calcagno sinistro con lieve affossamento già trattata con osteosintesi con fissatore esterno”, concludendo nel senso di ritenere che: ”le lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea lavorativa dal giorno dell'infortunio 13.08.2022 al 05.02.2023 e dal 03.04.2023 al 02.05.2023 per una giustificabile riammissione in temporanea di quest'ultimo periodo (come da certificazione del medico curante del 03.04.2023) per un totale di gg. 207 (gg. Duecentosette, al lordo della franchigia di gg. 3 prevista dall' ); la richiesta di parte attrice dell'ulteriore riammissione in CP_1 temporanea del periodo compreso dal 03.05.2023 al 01.06.2023 non appare accettabile in quanto, salvo errori di ricerca, non vi è allegata al fascicolo elettronico (anche se descritta negli atti) alcuna documentazione sanitaria comprovante e/o giustificante tale istanza. Le menomazioni sopra descritte, quali conseguenze dell'infortunio per cui è causa, in base ai criteri valutativi di cui al
D.M. del 12.07.2000 ex Dlgs. 38/2000, determinano un danno biologico permanente pari al 10%
(dieci%)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il
5 giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Sulla base delle condivisibili conclusioni del CTU, pertanto, deve riconoscersi un danno biologico permanente nella misura del 10% dalla data del 13.08.2022. Per l'effetto l' deve essere CP_1 condannato all'indennizzo in capitale nella maggior somma corrispondente al 10% (rispetto all'8% già riconosciuto) spettante dal 13.08.2022. Sulle somme spettanti a titolo di maggiore indennizzo in conto capitale sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal dì del dovuto.
Non può trovare accoglimento, poi, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento da parte dell'istituto convenuto alla riammissione in temporanea nel periodo 3.5.2023 – 1.6.2023.
Sul punto si osserva che bel caso di astensione dal lavoro successivo alla definizione della prima inabilità temporanea assoluta, cioè successivamente alla data della prima ripresa del lavoro, il lavoratore, che incorre nuovamente in uno stato di inabilità al lavoro, dovuta a seguito dell'infortunio già denunciato, deve farsi rilasciare da un medico il relativo certificato di riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio.
Qualora il suddetto periodo venga considerato regolare, l' corrisponde al lavoratore, o al datore CP_1 di lavoro che anticipa la retribuzione, l'importo della nuova indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per riammissione in temporanea.
Qualora, invece, il nuovo periodo venga considerato non regolare, l' per le categorie di CP_1 lavoratori che usufruiscono del trattamento previdenziale di malattia, segnala il caso di dubbia competenza all'Inps, così come da convenzione stipulata tra i due Istituti (Tribunale Bari sez. lav., 08/07/2024, n.2807 ).
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti non si evince che il medico curante abbia trasmesso all' certificato idoneo alla riammissione in temporanea, come rilevato anche CP_1 dal CTU, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del riconoscimento di una percentuale di lesione dell'integrità psicofisica
(10%) inferiore a quella richiesta (14%).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1768/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'erogazione dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.L.vo 38/2000, in misura corrispondente al 10% spettante dal 13.08.2022 e per l'effetto, condanna l' , in persona CP_1
6 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo in capitale per differenza tra il 10% e l'8% già riconosciuto in sede amministrativa, oltre interessi legali a far data dal 13.08. 2022;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Siracusa, 21/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
2 N.R.G.1768 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1768 /2024 tra
( ), nato ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Avola (SR), via Dante n. 11, presso lo studio dell'Avv. IACONO Rita, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
- ricorrente
Contro
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo n. 2 e rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, per mandato generale alle liti del 18.12.2018, rep. n. 711, racc. n. 551, notaio di Palermo;
Persona_1
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 22.04.2024, premettendo Parte_1 di essere dipendente del Comune di Avola con mansioni di “operatore generico”, esponeva di aver subito, in data 13.08.2022, un infortunio sul lavoro, riportando una “frattura del calcagno sinistro”, che ne rendeva necessario il ricovero, in data 16.08.2022, presso l'Ospedale di Avola ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per l'applicazione di un fissatore esterno per frattura.
3 Deduceva che, in seguito al suddetto infortunio, presentava formale denuncia alla sede competente che, con nota del 02.02.2023, disponeva il rientro del ricorrente sul posto di lavoro in data CP_1
06.02.2023 e, con provvedimento del 10.02.2023, avendo accertato la presenza di “esiti anatomici di frattura composta corpo calcaneare sin;
limitazione funzionale collo-piede (TT ed SA); edema plantare con disturbi di circolo collo-piede; cicatrici puntiformi da infissione, fissatori esterni senza apprezzabile incidenza fisiognomica”, riconosceva al periziando un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 17.08.2022 all'11.11.2022 e dal 12.11.2022 al 05.02.2023, con menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva opposizione, in data 07.04.2023, ritenendo che le menomazioni riportate in conseguenza dell'infortunio avessero determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 14% di danno biologico e contestando, altresì, la durata dell'inabilità temporanea assoluta CP_ riconosciutagli, senza ricevere alcun riscontro da parte dell' resistente.
A seguito della riapertura della pratica di infortunio disposta con certificato medico del 03.04.2023
a firma del dott. , l' resistente, con nota del 04.05.2023, comunicava che Persona_2 CP_1
“per il periodo sopra indicato non può essere riconosciuto il diritto ad alcuna prestazione in quanto è da attribuire a malattia comune”; anche avverso tale provvedimento il Parte_1 proponeva opposizione, senza ricevere tuttavia alcun riscontro da parte dell' . CP_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire Controparte_1 accogliere dal Tribunale le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente in data 13 agosto 2022 subiva un infortunio lavorativo secondo le modalità e dinamiche di cui alle superiori premesse;
- accertare e dichiarare, giusto certificato medico del dott. , la Persona_2 riammissione in temporanea dal 2 maggio 2023 all'1 giugno 2023, con conseguente rideterminazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro del ricorrente;
-accertare e dichiarare che il sig. , a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data Parte_1 dell'infortunio, un grado di menomazione psicofisica pari al 14% o in quell'altra percentuale, maggiore o minore, che sarà riconosciuta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto rideterminare l'indennità ed il rimborso spese ed ogni altro indennizzo dovuto al ricorrente e condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento dell'importo che risulterà dovuto a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dell' avv. Rita Iacono”.
4 Si costituiva l' contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
e, in subordine, rammentando il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e la decorrenza degli interessi sui ratei arretrati solo a partire dalla fine della procedura amministrativa.
La causa veniva istruita attraverso espletamento di C.T.U. medico legale e, all'udienza del
21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Nella vicenda in esame, il ricorrente esponendo di aver subito, in data Parte_1
13.08.2022, un infortunio sul lavoro, ha chiesto la revisione del giudizio espresso in sede amministrativa dall' che aveva valutato la sussistenza nel soggetto di una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica nella percentuale dell'8%, ritenendo sussistente, nella specie, un'invalidità nella misura non inferiore al 14%; contesta, altresì, il periodo di inabilità lavorativa riconosciutagli ed in particolare la certificazione dell' con la quale veniva disposto il rientro al lavoro in data CP_1
06.02.2023 e la nota con la quale non veniva riconosciuta la “riammissione in temporanea” del periodo compreso tra il 03.04.2023 ed il 02.05.2023.
Il CTU nominato in corso di causa, Dott. , sulla scorta della documentazione sanitaria e Persona_3
a seguito di un'accurata indagine medico – legale, ha accertato che è Parte_1 affetto da: “Esiti frattura calcagno sinistro con lieve affossamento già trattata con osteosintesi con fissatore esterno”, concludendo nel senso di ritenere che: ”le lesioni riportate in occasione dell'infortunio sul lavoro per cui è causa, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea lavorativa dal giorno dell'infortunio 13.08.2022 al 05.02.2023 e dal 03.04.2023 al 02.05.2023 per una giustificabile riammissione in temporanea di quest'ultimo periodo (come da certificazione del medico curante del 03.04.2023) per un totale di gg. 207 (gg. Duecentosette, al lordo della franchigia di gg. 3 prevista dall' ); la richiesta di parte attrice dell'ulteriore riammissione in CP_1 temporanea del periodo compreso dal 03.05.2023 al 01.06.2023 non appare accettabile in quanto, salvo errori di ricerca, non vi è allegata al fascicolo elettronico (anche se descritta negli atti) alcuna documentazione sanitaria comprovante e/o giustificante tale istanza. Le menomazioni sopra descritte, quali conseguenze dell'infortunio per cui è causa, in base ai criteri valutativi di cui al
D.M. del 12.07.2000 ex Dlgs. 38/2000, determinano un danno biologico permanente pari al 10%
(dieci%)”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il
5 giudicante di dover effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale.
Sulla base delle condivisibili conclusioni del CTU, pertanto, deve riconoscersi un danno biologico permanente nella misura del 10% dalla data del 13.08.2022. Per l'effetto l' deve essere CP_1 condannato all'indennizzo in capitale nella maggior somma corrispondente al 10% (rispetto all'8% già riconosciuto) spettante dal 13.08.2022. Sulle somme spettanti a titolo di maggiore indennizzo in conto capitale sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dal dì del dovuto.
Non può trovare accoglimento, poi, la domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento da parte dell'istituto convenuto alla riammissione in temporanea nel periodo 3.5.2023 – 1.6.2023.
Sul punto si osserva che bel caso di astensione dal lavoro successivo alla definizione della prima inabilità temporanea assoluta, cioè successivamente alla data della prima ripresa del lavoro, il lavoratore, che incorre nuovamente in uno stato di inabilità al lavoro, dovuta a seguito dell'infortunio già denunciato, deve farsi rilasciare da un medico il relativo certificato di riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio.
Qualora il suddetto periodo venga considerato regolare, l' corrisponde al lavoratore, o al datore CP_1 di lavoro che anticipa la retribuzione, l'importo della nuova indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per riammissione in temporanea.
Qualora, invece, il nuovo periodo venga considerato non regolare, l' per le categorie di CP_1 lavoratori che usufruiscono del trattamento previdenziale di malattia, segnala il caso di dubbia competenza all'Inps, così come da convenzione stipulata tra i due Istituti (Tribunale Bari sez. lav., 08/07/2024, n.2807 ).
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione in atti non si evince che il medico curante abbia trasmesso all' certificato idoneo alla riammissione in temporanea, come rilevato anche CP_1 dal CTU, con la conseguenza che non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del riconoscimento di una percentuale di lesione dell'integrità psicofisica
(10%) inferiore a quella richiesta (14%).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 1768/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'erogazione dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.L.vo 38/2000, in misura corrispondente al 10% spettante dal 13.08.2022 e per l'effetto, condanna l' , in persona CP_1
6 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennizzo in capitale per differenza tra il 10% e l'8% già riconosciuto in sede amministrativa, oltre interessi legali a far data dal 13.08. 2022;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Siracusa, 21/10/2025
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