Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO0 2 842/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OR MERCURIO - Presidente R.G.N. 21286/99 Consigliere Cron. 6608 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Paolo STILE Rel. ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MA EA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 215, presso lo studio dell'avvocato LORENZO' DI BACCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.P.A., in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
2001 4911 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 1214/99 del Tribunale dil TORINO, depositata il 29/06/99 R.G.N.304/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DI BACCO;
udito l'avvocato GENTILE per delega PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 21286/99 ud. 11 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 17.5.96 e ritualmente notificato, RO EA evocava in giudizio, avanti il Pretore di Torino, 1'Ente Poste Italiane, alle dipendenze del quale lavorava sin dal 1984, per sentir accertare il proprio diritto ad essere inquadrato nell'area Quadri di I livello (già VII categoria) con decorrenza dal 1.7.95 i in subordine chiedeva riconoscersi il proprio diritto ad essere inquadrato nell'area Quadri di II livello (già VII categoria) a tutti gli effetti normativi ed economici con decorrenza 1.6.95 ed ai soli fini economici con decorrenza 27.11.95. Esponeva il ricorrente di essere entrato alle dipendenze dell'Ente convenuto quale operatore specializzato di VI categoria;
di essere attualmente inquadrato nell'area operativa;
di essere in possesso del diploma di perito industriale e della laurea in scienze economiche;
di essere iscritto all'albo dei p.i. ed abilitato all'esercizio della professione;
di essere stato addetto sin dalla data di assunzione alla assistenza, progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori relativi alla installazione di impianti tecnologici;
di essere stato incaricato, occasionalmente sino al 1994 e poi continuativamente, della direzione dei progetti per gli impianti di teleallarme, mansioni rapportabili rispettivamente alla ex VII categoria, ora area Q2, ed alla ex VIII cat., ora Q1; di essere stato incaricato 3 in data 16.12.1994 della direzione e contabilità lavori per l'installazione degli impianti di teleallarme negli uffici postali di Vercelli, succursali 1-2-3-4-5-6, incarico che si era protratto ininterrottamente sino al luglio 1995; di essere stato incaricato nel medesimo periodo del collaudo e della manutenzione degli impianti di teleallarme di diciotto uffici postali della provincia di Vercelli e di dieci uffici postali della provincia di Cuneo, nonché della progettazione e del collaudo degli impianti di condizionamento di c.d. "lieve entità" negli uffici di Torino e provincia;
di essersi protratta l'esecuzione di tali lavori ininterrottamente per tutto il corso dell'anno 1995; di ricevuto sempre nello stesso periodo diversi incarichi di avere lavori;
di essere collaborazione alla direzione e contabilità stato inquadrato a seguito della privatizzazione dell'Ente, nell'area operativa;
di essere stato trasferito dal 10.7.1995 al reparto sicurezza, dove tuttavia aveva continuato a svolgere le medesime mansioni di cui sopra sino al 31.12.1995, data in cui aveva terminato gli incarichi affidatigli ad eccezione dell'impianto all'ufficio postale di Torino via Issiglio non ancora terminato;
di avere pertanto diritto al superiore inquadramento oggetto della domanda. Si costituiva l'Ente convenuto, chiedendo respingersi tutte le domande perché infondate. All'udienza del 12.12.1997, esperita l'istruttoria ed esaurita la discussione orale delle parti, il Pretore pronunciava sentenza con la quale respingeva il ricorso compensando tra le parti le spese di lite. 4 Avverso tale sentenza, depositata in data 16.12.1997, proponeva appello il RO con ricorso depositato in data 19.2.1998 con il quale, mediante argomentazioni variamente articolate, riproponeva quanto esposto in primo grado e disatteso dal Pretore. Si costituiva 1 'Ente Poste Italiane che chiedeva la reiezione del gravame, con vittoria di spese. All'udienza del 1.3.1999 il Tribunale, in esito alla discussione delle parti, decideva la causa rigettando l'appello e condannando 1'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il RO con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria, la società Poste Italiane s.p.a. (già ente Poste italiane). MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omessa ed motivazione su un punto decisivo della insufficiente 1'erronea valutazione delle prove e 1'errata controversia, applicazione dell'art. 2103 c.c.. In particolare il ricorrente si duole della mancata valutazione delle attività ulteriori oltre la dedotta direzione dei lavori >>, della mancata valutazione complessiva degli incarichi acquisizione di prove documentalidirettivi e della mancata presso la società Poste Italiane. 5 5 2. Il ricorso è infondato. Il motivo di ricorso, ancorché formalmente denunci la violazione dell'art. 2103 C.C., è unicamente centrato sul vizio di motivazione della sentenza impugnata. Non infatti neppure dedotto che il tribunale abbia erroneamente applicato la citata disposizione nella parte in cui prevede la stabilizzazione nella più elevata qualifica del dipendente che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per una durata superiore a tre mesi o, trattandosi di una qualifica direttiva quale quella di quadro, a quella prevista dalla contrattazione collettiva.
3. Ciò posto deve considerarsi che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma 6 solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di laesaminare le prove, controllarne l'attendibilità e concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la di prova (cfr. ex plurimis prevalenza all'uno o all'altro mezzo Cass. 13 gennaio 1999, n. 287; 2 febbraio 1999, n. 3183; 3 agosto 1999, n.8383). dell'osservanzaQuindi il controllo in sede di legittimità dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una innammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, l'identificazione delil giudizio sarebbe potuto essere diverso quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e 7 onere delladel carattere limitato del mezzo di impugnazione, è parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e la motivo logico-giuridico ricostruzione del fatto per quale accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
4. Con riferimento poi al caso di specie deve in particolare considerarsi che la sentenza impugnata è rispettosa della struttura argomentativa tipica del giudizio avente ad oggetto il preteso riconoscimento della qualifica superiore. Questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 10 aprile 1999, n.3536) ha più volte affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art. 13 1. n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e nei testi contrattuali, definiscono ile declaratorie che, 8 singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata. La sentenza impugnata ha correttamente identificato la connotazione peculiare della qualifica rivendicata dal ricorrente e l'ha raffrontata con le mansioni dello stesso. C'è in vero da considerare che la sentenza impugnata è tutta centrata a verificare la dedotta attività di direzione dei lavori. E ciò fa esaminando in dettaglio e con puntualità tutte le risultanze istruttorie. Il tribunale quindi si concentra sulla direzione lavori e giunge alla conclusione che è provata solo la direzione lavori di Vercelli per breve tempo. In questa parte la sentenza impugnata è sorretta da motivazione ampia, circostanziata e nient'affatto contraddittoria. La doglianza del ricorrente secondo cui sarebbe mancata una valutazione complessiva degli incarichi direttivi è generica e comunque surrettiziamente invoca una inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Anche la doglianza della mancata acquisizione di prove documentali presso la società Poste Italiane è generica perché i documenti di cui i giudici di merito non sono indicati omesso di ordinare l'esibizione alla societàavrebbero resistente, né tanto meno è allegata la decisività dei documenti medesimi. 9 Lo stesso può dirsi del profilo di censura che vede il ricorrente dolersi della mancata valutazione delle attività ulteriori oltre la dedotta direzione dei lavori >>. La domanda originaria del ricorrente è fondata sul quid novi (asseritamente, l'assegnazione verificatosi a partire dadi incarichi di direzione lavori) mentre le mansioni di assistenza novembre-dicembre 1994, all'esecuzione dei lavori relativi all'installazione di impianti tecnologici sono ben più risalenti. Quindi non immotivatamente il tribunale, tenuto conto dell'impostazione della domanda, si è concentrato nella verifica della dedotta attività di direzione lavori.
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 11,95 oltre euro 1.300,00 per onorario d'avvocato. Così deciso in Roma, 1'11 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore finden. Durch (OR Mercurio)Тоя ТО (Giovanni Amoroso) ейсе 26 FEB. 2002 10Shille