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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati:
RI ES PA Presidente
NA RU Consigliere relatore
Grazia RI Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: somministrazione
Nella causa iscritta al n. 459 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da: con sede legale in Nuoro, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
Ing. elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Ancona n. Parte_2
3, presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti per atto a rogito del notaio dott.
del 22.10.2021 rep. n. 8625 racc. n. 5984; Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. Controparte_1
, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Quartu S. Elena Via Marconi n. 250, presso lo studio dell'avv. Marino Sarritzu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, b) annullare e riformare parzialmente la sentenza a verbale n. 2521/2022, notificata in data 16.11.2022, pronunciata all'udienza del
2.11.2022 dal Tribunale di Cagliari, Dott. Paolo Corso, nell'ambito del giudizio contraddistinto all'R.G. n. 2281/2017, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite;
per l'effetto, rigettate le avverse domande perché infondate tanto in fatto quanto in diritto, c) confermare la condanna al pagamento delle fatture ingiunte n. 2014/24147472 di € 1.528,76, n.
2015/150265927 di € 1331.53 (saldata in corso di causa) e n.
2015/502610945 di € 2137.63 (saldata in corso di causa), e condannare controparte al pagamento delle ulteriori fatture ingiunte n. 2013/13027571, per l'importo residuo di € 1.591,90 (parzialmente pagata in corso di causa) e n. 2014/402811606 di € 15.659,29, per il complessivo importo di €
18.779,95, oltre interessi da ritardato pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il proposto appello, d) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del Pt_1
Condominio via Lussu n.9/ Alghero 53/51 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato dalle fatture ingiunte, al netto dei pagamenti effettuati dall'opponente in data successiva alla notifica dell'ingiunzione fiscale n. 1294/2017, come da prospetto di riepilogo: PAGATO
FATTURE INGIUN DOPO RESIDUO TO ING.
13027571/2013 19.335, 17.744,04 1.591,90 94 402811606/201 15.659, 0.0 15659.29 4 29 24147472/2014 1.528,7 0.0 1528.76 6 150265297/201 1.331,5 1.331,53 0.00 5 3 50261094/5201 2.137,6 2.137,63 0.00 5 3
39.993,
18.779,95 15
per l'effetto, e) condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi da ritardato Parte_1 pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del Regolamento del
Servizio Idrico Integrato;
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta):
“si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
1) Rigettare, perché del tutto infondato in fatto e diritto, l'atto di appello proposto dalla nei confronti della sentenza n° 2521/2022 Parte_3 emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. Paolo Corso, in data
02/11/2022;
2) Confermare integralmente la sentenza impugnata e segnatamente:
a) dichiarare la prescrizione delle somme richieste da nella Parte_1 fattura n° 3013027571 del 31/12/2013, in ordine alle pretese avanzate per i cinque anni antecedenti la trasmissione della fattura e segnatamente per i canoni antecedenti il 15 settembre 2011;
b) dichiarare del tutto illegittima ed infondata l'ingiunzione opposta;
c) dichiarare che il non è Parte_4 debitore delle somme richieste nell'ingiunzione opposta per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di opposizione;
d) Vinte le spese ed i compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre 15 % rimborso spese gen., iva e cap come per legge.” IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 05.04.2017, il
[...] ha convenuto in giudizio davanti al Parte_5
Tribunale di Cagliari proponendo opposizione Parte_1 all'ingiunzione di pagamento n. 1294/2017 di euro 39.993,15 notificata il
09.03.2017, relativa ai consumi indicati nelle fatture n. 2013/13027571, n.
2014/402811606, n. 2014/24147472, n. 2015/150265927, n.
2015/502610945.
L'opponente ha lamentato:
- la nullità dell'ingiunzione di pagamento per i diversi profili specificamente indicati;
- la mancanza di un contratto di somministrazione con il Condominio;
- che gli importi indicati nelle fatture si riferivano a crediti prescritti o consumi meramente presunti, talché non vi era alcuna prova del credito azionato.
In merito alle singole fatture, ha esposto che:
- la fattura in acconto n. 2013/13027571 aveva ad oggetto un credito prescritto per i consumi anteriori al 17.09.2011 e indicava consumi presunti;
- le fatture in acconto n. 201402811606 del 18.04.2014, n. 20150265297 del
29.05.2015 e n. 201502610945 del 31.08.2015 indicavano consumi presunti;
- la fattura n. 2014024147472 del 06.10.2014 aveva ad oggetto un credito per deposito cauzionale, imposto unilateralmente dal gestore e pertanto illegittimo.
Tanto premesso, ha concluso in via principale per la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione dei consumi antecedenti al 17.09.2011, segnatamente indicati nella fattura n.
2013/13027571 o, in via subordinata, per accertare l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, in ogni caso con vittoria di spese.
costituitasi tardivamente con comparsa depositata in Parte_1 data 13.09.2017, ha contestato in fatto e diritto le avverse pretese.
Nel merito, ha esposto:
- di essere legittimata ad emettere le fatture in acconto nonché quella concernente il deposito cauzionale;
- che il Condominio aveva provveduto al saldo integrale delle fatture n.150265297 di euro 1.331,53 e n.502610945 di euro 2.137,63 e, in data successiva alla notifica dell'ingiunzione, al parziale pagamento della fattura n. 2013/13027571 di euro 19.335,94, riconoscendo così il proprio debito talché l'eccezione di prescrizione da esso formulata non poteva trovare accoglimento;
- che il credito residuo vantato nei confronti del ammontava a CP_1 complessivi euro 23.954,36.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale: a) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per
l'effetto, b) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del condominio via Lussu n.9/ Alghero 53/51 Parte_1 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle fatture contestate risultanti ancora insolute anche a fronte dei bonifici effetti dall'opponente in data successiva alla notifica dell'ingiunzione fiscale n. 1294/2017 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di Con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari.”
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa con la sentenza n. 2521/2022 pubblicata il 2 novembre 2022, con la quale il
Tribunale di Cagliari, ha così statuito: “definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca l'ingiunzione di pagamento in relazione ai consumi indicati nelle fatture n. 2013/13027571 di euro 19.335,94 e n. 2014/402811606 di euro 15.659,29, confermandola per la restante parte;
2. rigetta le ulteriori domande ed eccezioni dell'opponente;
3. dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di Pt_1
4. condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
l'importo complessivo di euro 3.522,50 (di cui
[...] euro 3.250,00 per competenze ed euro 272,50 per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, pari alla metà delle spese di lite rimanendo compensate le altre spese.” Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei seguenti termini.
I. Preliminarmente, rilevato che l'opposta si era costituita tardivamente, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di Pt_1 relativa all'accertamento del diverso credito e delle eccezioni
[...] processuali o di merito non rilevabili d'ufficio in applicazione del combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.;
II. Ha ritenuto infondate le eccezioni dell'opponente di nullità dell'ingiunzione di pagamento e della mancata stipula di un contratto di somministrazione con l'unico Condominio avente accesso dalla CP_1
9 e/o dalla via Alghero nn. 53-51;
[...]
III. Nel merito, ha ritenuto l'opposizione fondata in quanto Parte_1 non aveva provato l'esistenza del credito pari agli importi indicati nelle fatture n. 2013/13027571, n. 2014/402811606, n. 2014/24147472, n.
2015/150265927, n. 2015/502610945.
In particolare, ha rilevato che i crediti di si erano prescritti Pt_1
“relativamente ai consumi fino al 09.03.2012, non essendo documentati in causa atti interruttivi della prescrizione quinquennale all'epoca vigente”.
Quanto ai consumi successivi, ha ritenuto fondato quanto esposto dall'attore nell'atto introduttivo con riferimento all'incertezza del credito, atteso che i consumi indicati nelle fatture n. 2013/13027571 di euro
19.335,94 e n. 2014/402811606 di euro 15.659,29 erano stati fatturati in via presuntiva sulla base dell'ultima lettura in data 21.05.2007, pertanto risalente ad almeno un quinquennio prima della fatturazione, con palese violazione dell'art. B. 16, del RSII.
Tanto premesso, ha revocato l'ingiunzione di pagamento in relazione ai consumi indicati nelle fatture n. 2013/13027571 di euro 19.335,94 e n.
2014/402811606 di euro 15.659,29, confermandola per la restante parte.
IV. Tenuto conto dell'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'opponente e del parziale accoglimento della domanda, ha disposto la compensazione delle spese di lite per la metà, seguendo la regola della soccombenza parziale, con condanna di della restante parte. Parte_1
Con atto di citazione notificato il 15 dicembre 2022 propone appello
Parte_1 Costituitosi in giudizio il Controparte_2
, all'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata tenuta a decisione
[...] con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Primo motivo di appello: “Sulla violazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure del combinato disposto di cui agli articoli 99 e
112 c.p.c. e 2938 c.c in riferimento all'eccezione di prescrizione ex adverso formulata.”
L'appellante lamenta che il Tribunale non si fosse pronunciato sull'eccezione di avvenuto riconoscimento del debito formulata in giudizio in merito alla fattura n. 2013/13027571, omettendo di decidere una questione che avrebbe comportato, ove valutata, una diversa decisione su uno o più fatti principali della controversia e senza che vi fosse incompatibilità logico-giuridica tra quanto deciso e quanto invece non considerato, con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 161, 1° c., c.p.c., senza che si potesse, nel caso di specie, configurare un rigetto implicito dell'eccezione.
Passando al merito, doveva ritenersi che l'eccezione fosse fondata in quanto l'opponente aveva provveduto, sia prima che dopo la notifica dell'ingiunzione, ad effettuare molteplici pagamenti in acconto della fattura n. 2013/13027571: in particolare, in data 7.02.2017 aveva versato euro
10.765,47 e dopo la notifica dell'ingiunzione euro 17.744,04, per complessivi euro 28.509,51 per cui l'importo insoluto residuo era pari ad euro 1.591,90. Il non aveva eccepito tempestivamente la CP_1 prescrizione e non aveva formulato in giudizio una domanda di ripetizione dell'indebito pagamento, di talché aveva perso qualsiasi diritto di contestazione, mentre - al contrario - il Tribunale aveva dichiarato la parziale prescrizione delle somme portate nella fattura.
Al riguardo ha eccepito un ulteriore profilo di nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e112 c.p.c. e dell'art. 2938 c.c., con riferimento all'individuazione del perimetro entro il quale si era ritenuto fosse maturata la prescrizione, per essere viziata da ultrapetizione essendosi il Tribunale pronunciato oltre i limiti della domanda, con rilevazione d'ufficio di una prescrizione non opposta. Difatti, mentre l'opponente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del credito limitatamente al periodo di consumo dal 21/05/2007 al
17/09/2011, il Tribunale aveva dichiarato compiuta la prescrizione del credito “relativamente ai consumi fino al 09.03.2012”, così estendendo la prescrizione ad un periodo temporale più ampio di quello richiesto dall'attore.
Secondo motivo di appello: “ Sulla violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.: sulle fatture ingiunte n.
2013/13027571 e n. 2014/402811606 e sulla dichiarata presunta incertezza del credito vantato da ” Pt_1
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondato quanto esposto dall'opponente nell'atto introduttivo, con riferimento all'incertezza del credito azionato da esso gestore, rilevando che in giudizio era emerso che i consumi indicati nelle fatture n. 2013/13027571 di euro 19.335,94 e n. 2014/402811606 di euro 15.659,29 erano stati fatturati in via presuntiva sulla base dell'ultima lettura in data 21.05.2007, pertanto risalente ad almeno un quinquennio prima della fatturazione, con palese violazione dell'art. B. 16, del RSII.
Con la prima articolazione del motivo, lamenta che il Tribunale non avesse considerato che, dopo l'emissione delle fatture in acconto n.
2013/13027571 e n. 2014/402811606, il gestore aveva emesso il 26.8.2014 la fattura n. 20140266466 a saldo, di importo negativo pari a euro -
11.286,39, che indicava il reale consumo registrato dall'utenza al netto di tutti i consumi fatturati fino a quel momento in acconto, come dimostrato mediante produzione dell'estratto conto aggiornato al 6.02.2017.
Secondo l'appellante tale circostanza, da essa dedotta e mai contestata dal , avrebbe dovuto essere posta dal Giudice a CP_1 fondamento della decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.
Con la seconda articolazione del motivo, osserva che il ritardo del gestore nelle rilevazioni dei consumi non aveva arrecato all'utente alcun danno e non poteva “comportare l'inesigibilità della richiesta di pagamento collegata sinallagmaticamente all'erogazione del servizio idrico, essendo
l'utente comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei consumi realmente effettuati”, come da costante giurisprudenza. Terzo motivo di appello: Sul diritto di credito di e sulla domanda Pt_1 subordinata spiegata dal CP_3
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità della sua domanda relativa all'accertamento del diverso credito, in quanto, premessa la qualifica di domanda riconvenzionale, era stata proposta tardivamente.
Considerato che, alla luce dei principi giurisprudenziali espressi in materia, il giudice dell'opposizione è tenuto a statuire sul merito della pretesa erariale anche in assenza di espressa domanda dell'amministrazione opposta, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto esprimersi sulla sua domanda subordinata tesa all'accertamento del credito residuo vantato.
Tale domanda, difatti “concretizzatasi in una riduzione del petitum, lungi dal costituire domanda riconvenzionale, non comporta alcun mutamento della causa petendi, risultando confinata nel medesimo thema decidendum del giudizio di opposizione sul quale il Giudice è tenuto, in ogni caso, a statuire”.
*****
Deve in via preliminare essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello e delle domande nuove con esso formulate, non meglio specificate, non ravvisandosene gli estremi, essendo la sentenza stata censurata con specifici motivi di impugnazione.
In primo luogo deve evidenziarsi che, non essendo stato proposto appello incidentale da parte del oggetto del presente giudizio è CP_1 la debenza o meno da parte dell'opponente delle somme portate dalle fatture n. 2013/13027571 di euro 19.335,94 e n. 2014/402811606 di euro
15.659,29.
Sono pertanto inconferenti le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione laddove l'appellato ripropone la doglianza della mancata prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale con il . CP_1
Accertata la sussistenza di una utenza condominiale e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione, infatti, il Tribunale ha confermato quest'ultima laddove ha ingiunto il pagamento delle fatture n. 2014/24147472, n.
2015/150265927, n. 2015/502610945, revocandola in relazione alle suddette fatture. Con riguardo alle fatture n. 2013/13027571 e n. 2014/402811606 ha, infatti, ritenuto prescritti i crediti di relativi ai consumi Parte_1 fino al 9.3.2012 e ritenuti non dovuti i consumi successivi in quanto fatturati solo in via presuntiva e pertanto incerti.
I primi tre motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.
Le due fatture per cui è causa sono state emesse sulla base di consumi presunti, facoltà concessa al Gestore dall'art.
6.2 comma 3 e 4 della
Carta del Servizio Idrico Integrato, ma a seguito della effettiva lettura del contatore, sulla base dei consumi reali, esso ha emesso anche una fattura a saldo, la fattura n. 20140266466, di importo negativo pari a euro -
11.286,39. Tale circostanza, allegata da nella comparsa di Parte_1 costituzione, non è stata contestata dalla controparte.
La fattura n. 2013/13027571, emessa per la somma di 30.101,41 è stata azionata con l'ordinanza ingiunzione per la minore somma di euro
19.335,94 in quanto in data 7.02.2017 l'utente aveva versato euro
10.765,47.
Dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione il ha CP_1 versato ulteriori euro 17.744,04, somma che è stata imputata quale acconto dal Gestore alla fattura n. 2013/13027571 sebbene i bonifici prodotti nell'atto di appello recano nella causale che il pagamento era effettuato a titolo di acconto a fronte delle diverse fatture specificamente indicate.
L'imputazione effettuata da non è stata contestata Parte_1 dalla controparte ed è comunque legittima alla luce del risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui necessario presupposto per l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 1193 c.c. è la sussistenza di più crediti di uno stesso creditore nei confronti del medesimo debitore mentre nel caso di specie si è in presenza di un'obbligazione facente riferimento ad un'unica causa, il contratto di somministrazione, ancorché l'esecuzione continuata del rapporto determini, in genere, pagamenti frazionati nel tempo. Si richiamano in materia locativa, Cass. n.
4559/1983: “Nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo”; Cass., n.
12938/1993: “Le disposizioni dell'art. 1193 cod. civ., sull'individuazione del debito al quale riferire l'adempimento, presuppongono una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti ed hanno lo scopo di eliminare
l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. Ne deriva che la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile quando sussista un unico debito, perché l'adempimento di questo, se è totale, ne determina l'estinzione e, se è parziale, comporta la permanenza dell'obbligazione di eseguire la prestazione nella parte residua.”. Più recentemente si richiama Cass., n. 27076/2022: “La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193
c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora.”
Ad avviso della Corte, in disparte la qualificazione di avvenuto riconoscimento del debito del pagamento del debito prescritto effettuato dopo la notifica dell'ordinanza ingiunzione, è fondato il primo motivo di appello laddove il gestore lamenta la mancata considerazione da parte del
Tribunale del fatto che il debitore avesse parzialmente pagato il debito prescritto senza alcuna riserva di ripetizione. Detto pagamento, che costituisce un caso di adempimento di obbligazione naturale, esclude che possa dichiararsi la prescrizione del diritto di credito del Gestore relativamente alle somme già versate.
Letta la comparsa di costituzione del , deve evidenziarsi CP_1 che il suddetto pagamento è stato effettuato a fronte della fattura de qua emessa a suo carico e che è stata ormai definitivamente accertata l'esistenza di una utenza condominiale.
E' pure fondato l'appello laddove lamenta che il Parte_1
Tribunale, in violazione del principio della domanda e del principio dispositivo, avesse ritenuto prescritti i crediti relativi ai consumi fino al 9.3.2012 in quanto l'utente aveva eccepito la prescrizione di detti crediti per i consumi fino al 17.9.2011, ovvero per i crediti anteriori ai cinque anni precedenti la ricezione della fattura avvenuta in data 17.9.2016.
Con riguardo alla fattura ora scrutinata, fermo il pagamento di complessivi euro 28.509,51, l'importo insoluto residuo di cui alla fattura n.
2013/13027571 risulta pari ad euro 1.591,90, che sarebbe dovuta a titolo di acconto per consumi presunti, considerato che tale somma è inferiore all'importo indicato nella fattura de qua per il periodo 17.9.2011-
31.12.2011, periodo quindi non prescritto.
Il Condominio sarebbe altresì debitore a titolo di consumi presunti per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2013 di cui alla fattura n. 2014/402811606 di euro 15.659,29. ha dedotto che con la fattura a saldo n. 20140266466 Parte_1 del 26.8.2014, sulla base dei consumi effettivi, aveva riconosciuto, rispetto alle fatture in acconto, un importo negativo a favore dell'utente pari a euro -
11.286,39, ovvero che i consumi presunti fatturati erano superiori per euro 11.286,39 rispetto a quelli effettivi. Il Gestore non ha tuttavia comprovato di aver messo in compensazione detto importo con le fatture di emissione successiva.
Se così è, si ritiene che, sulla base dei consumi effettivi per il periodo dal 17.9.2011 al 31.12.2013, il credito residuo di sia pari ad Parte_1 euro 5.964,8 [(euro 1.591,90+ euro 15.659,29) - euro 11.286,39) al cui pagamento, oltre gli interessi da ritardato pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, il Condominio appellato deve essere condannato.
Letta la comparsa di costituzione dell'appellato, ai fini della prova del credito, si osserva che nessuna contestazione sulla funzionalità del contatore risulta essere stata sollevata dall'utente così come nessuna contestazione è stata sollevata riguardo alle letture di cui alla fattura a saldo a saldo n. 20140266466 del 26.8.2014.
Deve infatti ritenersi fondato l'appello avverso la statuizione del
Tribunale laddove ha qualificato come domanda riconvenzionale quella rivolta all'accertamento del diverso credito, dichiarandola inammissibile perché proposta con comparsa tardivamente depositata. Si richiama Cass., n. 22792/2011: “L'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto. (Principio enunciato in fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale).”
Al riguardo, letta la comparsa di costituzione dell'appellato, si osserva che diversamente da quanto in essa sostenuto, ha Parte_1 specificamente impugnato al capo 3) dell'atto di appello la statuizione del giudice laddove ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento del diverso credito.
Quarto motivo di appello: Sulla condanna di al pagamento delle Pt_1 spese del giudizio di primo grado.
L'appellante lamenta che il Tribunale, nonostante il rigetto di cinque eccezioni (quattro eccezioni di nullità dell'ordinanza ingiunzione e l'eccezione della mancanza di un contratto di somministrazione con il condominio) proposte dall'opponente e le comprovate circostanze oggettive che dimostravano l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione attorea, avesse condannato essa opposta al pagamento della metà delle spese di giustizia in favore del CP_1
Il motivo è assorbito dall'accoglimento dell'appello nel merito nei termini sopra esposti che impone una rivalutazione delle spese di lite.
Sulle spese La valutazione dell'esito complessivo della lite, l'accoglimento in misura minimale della domanda del e la peculiarità della CP_1 fattispecie, consigliano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che per il resto conferma:
1. Condanna il al pagamento Controparte_4 in favore di della somma di euro 5.964,8 oltre gli interessi Parte_1 da ritardato pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. B.22 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
2. Dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 14 ottobre 2025
Il Presidente
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Il Consigliere relatore
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