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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 938/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4108/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Vignadonica 19 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 25305617 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento atto, con vittoria di spese.
Resistenti: rigetto ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento in epigrafe, emesso ai sensi della L. n. 160/2019 per un importo pari ad € 609,04, relativo all'accertamento TARI anno 2018. Ne ha richiesto l'annullamento, contestando:
1. L'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero l'avviso di accertamento n. 2639 asseritamente notificato in data 17.01.2024 per il tributo TARI anno 2018, in quanto il contribuente aveva avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica dell'avviso qui impugnato, e di cui, anche qualora venisse prodotto in giudizio, occorreva valutare la regolarità del procedimento notificatorio.
2. L'intervenuta decadenza del credito azionato per violazione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 in materia di tributi locali che prevedeva la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati, nonchè la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 co. 4 del cod.civ. in materia di obbligazioni periodiche.
3. La mancanza di legittimazione della concessionaria Area Srl a richiedere il pagamento dei tributi, essendo l'emissione del sollecito di pagamento competenza del Comune.
Nel costituirsi in giudizio la concessionaria Area Srl ha preliminarmente difeso la propsira legittimazione attiva, in quanto mandataria del Comune di Giffoni Valle Piana per la riscossione dei tributi, avendo ricevuto l'incarico dall'Ente per il recupero del credito maturato a seguito del mancato pagamento dell'accertamento
TARI 2018, senza la comunicazione di alcun fatto impeditivo.
In merito alla contestata notifica degli atti pregressi ha prodotto relativa documentazione, facendo in ogni caso riferimento a quanto comunicato dall'ente impositore, competente per il merito degli atti pregressi e per la loro notifica, per cui la responsabilità di Area S.r.l. poteva essere riferita solamente ai vizi dei propri atti e delle proprie attività, chiedendo pertanto il rigetto del proposto ricorso o, in ogni caso, l'esclusione della propria responsabilità nella vicenda.
Il Comune di Giffoni Valle Piana ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente, producendo documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita memoria difensiva di parte ricorrente, all'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso appare meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va ritenuta la piena legittimazione della concessionaria Area Srl alla emissione dell'atto impugnato, quale legittima mandataria del Comune di Giffoni Valle Piana per la riscossione dei tributi, avendo ricevuto l'incarico dall'Ente per il recupero del credito maturato a seguito del mancato pagamento dell'accertamento TARI 2018, senza che le fosse comunicato alcun fatto impeditivo. Va quindi rilevato che, a fronte della contestazione del ricorrente in merito alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n. n. 2639 asseritamente notificato in data 17.01.2024 per il tributo TARI 2018, e posto a fondamento dell'atto impugnato, il Comune di Giffoni Valle Piana ha prodotto in giudizio. 1) copia di avviso di ricevimento della raccomandata n. 020610124000506467, con data di notifica 13.01.2025 e riferita ad accertamento Tari per l'anno 2019, anno cui non era riferito il contestato sollecito di pagamento, e 2) avviso di ricevimento della raccomandata n. SA2222005182, con data di notifica 23.12.2022 e indicazione quale destinataria della sig.ra Nominativo_1 anzichè dell'odierno ricorrente, pertanto documento ugualmente inconferente con la presente opposizione.
La mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto al sollecito impugnato assume pertanto rilievo sotto il duplice profilo del mancato rispetto della sequela procedimentale degli atti, necessaria negli atti a formazione progressiva in cui la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti i successivi atti della riscossione, nonchè della intervenuta prescrizione, essendo decorso il previsto termine quinquennale senza la dimostrazione della notifica al contribuente di atti interruttivi della stessa.
Va per tali ragioni accolto il proposto ricorso, e condannato il Comune resistente alla refusione delle spese di lite, tenendo esente il Concessionario della riscossione, cui nulla risulta addebitabile.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Giffoni Valle Piana alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 400,00 oltre esborsi e accessori di legge, con anticipo nei confronti dei procuratori antistatari.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUOCCO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4108/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giffoni Valle Piana - Via Vignadonica 19 84095 Giffoni Valle Piana SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG. n. 25305617 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento atto, con vittoria di spese.
Resistenti: rigetto ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento in epigrafe, emesso ai sensi della L. n. 160/2019 per un importo pari ad € 609,04, relativo all'accertamento TARI anno 2018. Ne ha richiesto l'annullamento, contestando:
1. L'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero l'avviso di accertamento n. 2639 asseritamente notificato in data 17.01.2024 per il tributo TARI anno 2018, in quanto il contribuente aveva avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica dell'avviso qui impugnato, e di cui, anche qualora venisse prodotto in giudizio, occorreva valutare la regolarità del procedimento notificatorio.
2. L'intervenuta decadenza del credito azionato per violazione dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 in materia di tributi locali che prevedeva la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati, nonchè la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 co. 4 del cod.civ. in materia di obbligazioni periodiche.
3. La mancanza di legittimazione della concessionaria Area Srl a richiedere il pagamento dei tributi, essendo l'emissione del sollecito di pagamento competenza del Comune.
Nel costituirsi in giudizio la concessionaria Area Srl ha preliminarmente difeso la propsira legittimazione attiva, in quanto mandataria del Comune di Giffoni Valle Piana per la riscossione dei tributi, avendo ricevuto l'incarico dall'Ente per il recupero del credito maturato a seguito del mancato pagamento dell'accertamento
TARI 2018, senza la comunicazione di alcun fatto impeditivo.
In merito alla contestata notifica degli atti pregressi ha prodotto relativa documentazione, facendo in ogni caso riferimento a quanto comunicato dall'ente impositore, competente per il merito degli atti pregressi e per la loro notifica, per cui la responsabilità di Area S.r.l. poteva essere riferita solamente ai vizi dei propri atti e delle proprie attività, chiedendo pertanto il rigetto del proposto ricorso o, in ogni caso, l'esclusione della propria responsabilità nella vicenda.
Il Comune di Giffoni Valle Piana ha contestato le argomentazioni di parte ricorrente, producendo documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita memoria difensiva di parte ricorrente, all'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso appare meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va ritenuta la piena legittimazione della concessionaria Area Srl alla emissione dell'atto impugnato, quale legittima mandataria del Comune di Giffoni Valle Piana per la riscossione dei tributi, avendo ricevuto l'incarico dall'Ente per il recupero del credito maturato a seguito del mancato pagamento dell'accertamento TARI 2018, senza che le fosse comunicato alcun fatto impeditivo. Va quindi rilevato che, a fronte della contestazione del ricorrente in merito alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n. n. 2639 asseritamente notificato in data 17.01.2024 per il tributo TARI 2018, e posto a fondamento dell'atto impugnato, il Comune di Giffoni Valle Piana ha prodotto in giudizio. 1) copia di avviso di ricevimento della raccomandata n. 020610124000506467, con data di notifica 13.01.2025 e riferita ad accertamento Tari per l'anno 2019, anno cui non era riferito il contestato sollecito di pagamento, e 2) avviso di ricevimento della raccomandata n. SA2222005182, con data di notifica 23.12.2022 e indicazione quale destinataria della sig.ra Nominativo_1 anzichè dell'odierno ricorrente, pertanto documento ugualmente inconferente con la presente opposizione.
La mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto al sollecito impugnato assume pertanto rilievo sotto il duplice profilo del mancato rispetto della sequela procedimentale degli atti, necessaria negli atti a formazione progressiva in cui la nullità della notifica dell'atto presupposto inficia tutti i successivi atti della riscossione, nonchè della intervenuta prescrizione, essendo decorso il previsto termine quinquennale senza la dimostrazione della notifica al contribuente di atti interruttivi della stessa.
Va per tali ragioni accolto il proposto ricorso, e condannato il Comune resistente alla refusione delle spese di lite, tenendo esente il Concessionario della riscossione, cui nulla risulta addebitabile.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Giffoni Valle Piana alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 400,00 oltre esborsi e accessori di legge, con anticipo nei confronti dei procuratori antistatari.