Decreto cautelare 16 settembre 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/09/2025, n. 7233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7233 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07233/2025REG.PROV.COLL.
N. 05097/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5097 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Ceci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 2 del 2 gennaio 2024, resa tra le parti, concernente un diniego di visto per motivi di studio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Meduri, su delega dell’avvocato Gianfranco Ceci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I genitori del minorenne -OMISSIS- hanno presentato domanda di visto per studio per frequentare un indirizzo liceale del Convitto Nazionale -OMISSIS- di Milano all’Ambasciata italiana in Armenia.
1.1. L’Ambasciata di -OMISSIS-ha negato il rilascio del visto innanzitutto sulla base della carenza dei requisiti di cui all'art. 44 bis , comma 2, ultimo capoverso, del d.P.R. n. 394 del 1999, che prevede l'ingresso in Italia dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, solo in presenza dei requisiti previsti dalla lettera a) dello stesso comma, tra cui la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, oltre che alla rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.
1.2. Il diniego si è anche fondato sull’assenza di certificazioni linguistiche da parte di enti certificatori e su un colloquio con l’interessato nel quale lo stesso ha dimostrato una carente conoscenza della lingua italiana.
1.3. Inoltre, il richiedente:
- non avrebbe avuto una posizione scolastica in Armenia, né ha saputo adeguatamente motivare la mancala iscrizione al corrente anno scolastico in loco (ante la presentazione della domanda di visto);
- non avrebbe prodotto alcuna giustificazione circa le motivazioni che lo hanno portato ad orientarsi verso una scuola con lezioni pomeridiane come quelle previste nel Convitto Nazionale -OMISSIS-.
2. I genitori del minore hanno quindi impugnato il provvedimento di diniego del visto (prot. 696 del 22 marzo 2023) dinanzi al Tar del Lazio, che, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 2 del 2024), ha in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il gravame, condannando le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha infatti rilevato come il diniego fosse intervenuto all’esito di una articolata e complessa istruttoria svolta dall’Ambasciata e si fosse fondato su diverse ed autonome ragioni. In particolare, il Tar ha evidenziato che ai sensi della legge armena era richiesta la frequenza scolastica fino ad almeno il dodicesimo anno del percorso formativo, mentre il minore si era fermato al nono anno, omettendo quindi di iscriversi al grado successivo della scuola armena, dando luogo con tale comportamento ad una situazione di abbandono volontario degli studi, in nessun caso imputabile alla mancata concessione tempestiva del visto. In tale contesto, era dunque palese l’assenza del presupposto richiesto dal d.P.R. n. 394 del 1999 della oggettiva coerenza tra i corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza (d’altra parte, in sede
procedimentale né il minore, né i suoi genitori avrebbero evidenziato ragioni specifiche, coerenti con la formazione già acquisita, che avevano portato alla scelta del corso di studio in Italia).
2.2. Il Tar ha poi ritenuto inammissibile il motivo di doglianza relativo alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 derivante dalla circostanza che l’Amministrazione, oltre all’indicazione dei motivi ostativi comunicati agli interessati, avrebbe aggiunto anche il riferimento al mancato accertamento dell’esistenza di misure di adeguata tutela del minore (nel dettaglio, secondo lo stesso giudice, tenuto conto dell’infondatezza delle altre ragioni del diniego, tale profilo di censura sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse).
3. Contro la suddetta decisione hanno proposto appello i signori -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-deducendo:
i) l’erroneità della sentenza in ragione della inadeguata valutazione del difetto di motivazione del provvedimento impugnato (il minore avrebbe avuto tutti i requisiti per ottenere il visto per studi anche con riferimento all’art. 44 bis del d.P.R. n. 394 del 1999. In ogni caso, gli interessati avrebbero fornito all’Ambasciata gli elementi necessari);
ii) la mancata considerazione della sussistenza della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in relazione all’assunzione di un provvedimento negativo in base a motivi differenti da quelli preventivamente comunicati.
4. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito per resistere in giudizio il 1° luglio 2024 ed ha depositato documenti il 4 luglio 2024.
5. Gli appellanti il 13 settembre 2024 hanno depositato domanda di misure monocratiche cautelari, respinta con decreto n. 3483 del 16 settembre 2024.
6. Con ordinanza cautelare n. 3679 del 3 ottobre 2024 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata anch’essa respinta con la seguente motivazione: “ Considerata l’articolata istruttoria svolta dall’Amministrazione appellata relativamente all’istanza presentata dalla parte ricorrente e la non evidente configurabilità di un danno grave ed irreparabile ”.
7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 5 giugno 2025.
8. L’appello non è fondato.
9. La materia del rilascio dei visti di studio è disciplinata dall’art. 39 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (testo unico sull’immigrazione) e dalle disposizioni del relativo regolamento di attuazione (d.P.R n. 394 del 1999). In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 44- bis dello stesso regolamento è consentito l’ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio a minori di età, sopra i 15 anni, che intendono seguire corsi di studio, a tempo pieno e di durata determinata, solo dopo aver verificato la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza.
9.1. Ciò premesso, dagli atti depositati dall’Amministrazione nel giudizio, emerge che l’Ambasciata italiana in Armenia ha compiuto un’articolata istruttoria i cui punti salienti, accertati anche mediante incontri che si sono svolti con rappresentati degli interessati, sono stati:
- l’aver appreso da un articolo di una rivista on line italiana, Zona Mista Magazine, che il minore, durante una sua precedente permanenza in Italia con visto turistico, era stato scoutato da due club calcistici di Serie A, LA e DO (lo stesso infatti è risultato giocatore regolarmente tesserato in una squadra giovanile di calcio registrata a -OMISSIS-e componente della Under 16 della nazionale armena);
- l’accertamento dell’assenza di coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel paese di provenienza e di altri requisiti necessari al rilascio del visto (oltre che l’assenza di certificazioni linguistiche attestate da enti certificatori e di una definita posizione scolastica in Armenia).
9.2. Nonostante ciò, l’Ambasciata ha continuato a svolgere accertamenti promuovendo anche ulteriori incontri, tra i quali ad esempio: “ il 24 febbraio 2023, il Sig. -OMISSIS-, a seguito di sua richiesta di incontro, veniva ricevuto dall'Ambasciatore -OMISSIS-, assistito dal Vice Capo Missione Dionisi, ed alla presenza del Militare dell'Arma dei Carabinieri, App. Sc. Q.S. Modano. II Sig. -OMISSIS-, dopo una introduzione sulla sua storia personale e familiare nonche' sulle sue attivita' lavorative presso societa' sportive italiane, faceva cosi' riferimento alla domanda di visto per studio in Italia presentata dal minore -OMISSIS-col quale sottolineava di avere legami di parentela. L'Ambasciatorc descriveva, ln termini generali, al Sig. -OMISSIS-, come già avvenuto in occasione dell'incontro del 06.02 2023 con il rappresentante italiano del gruppo dei genitori, Sig. -OMISSIS- illustrava la normativa sui Visti di studio per minori ex Art. 44bis del D.P.R. 394 del 1999, e ricordava altresi' che, in materia di visti, non essendo ammessa Intermediazione, non era possibile fornire dettagli ulteriori circa la pratica del minore -OMISSIS-. Il Sig. -OMISSIS-ringraziava per la disponibilità e assicurava, alla luce dell'informativa sulla normativa e relativa giurisprudenza, fornita dall'Ambasciatore, di aver compreso la questione e le problematiche rappresentate dalla domanda presentata da -OMISSIS-. Peraltro, a fine del colloquio, il Sig. -OMISSIS-chiedeva se un eventuale affidamento in suo favore del minore avrebbe potuto permettere la concessione del visto. L'Ambasciatore rispondeva che l’adeguata tutela del minore e' solo una delle condizioni richieste dalle norme, tra le quali resta fondamentale la coerenza dei corsi scolastici ” (cfr. memoria dell’Amministrazione depositata in primo grado l’8 maggio 2023).
9.3. Nel corso dell’istruttoria, in ogni caso, i richiedenti non hanno evidenziato ragioni specifiche, coerenti con la formazione già acquisita in Armenia, che hanno indotto alla scelta del percorso di studio in Italia ed in particolare presso il Convitto -OMISSIS-, né circostanze che abbiano potuto superare l’osservazione in ordine al fatto che non era in corso la frequenza di una scuola dopo il diploma ottenuto per la fine del nono anno scolastico. Risultanze che hanno di conseguenza legittimato l’Ambasciata ad adottare il diniego nel quadro della disciplina richiamata (in particolare, alla luce dell’art. 44- bis del d.P.R. n. 394 del 1999).
10. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, la stessa è evocata con riferimento alla circostanza che successivamente alla presentazione della documentazione integrativa da parte del richiedente, è stata rilevata dall’Amministrazione una contraddizione rispetto a quanto precedentemente indicato in ordine alla tutela del minore (prima presso il Convitto -OMISSIS-e, successivamente, presso il signor -OMISSIS-). Tale contraddizione è stata necessariamente evidenziata agli interessati ed in ogni caso tale profilo non può dar luogo, come rilevato dal Tar, ad un aspetto che possa giustificare l’annullamento del provvedimento impugnato in relazione ai plurimi e legittimi motivi che ne hanno comunque fondato il rigetto.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti private indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.