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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2841/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2841/2024/2024;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA C.F._1
ALESSIA MUSARRA;
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MILENA C.F._2
MARIA REGINA BARBAGALLO;
Congiuntamente e cumulativamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 e 49
c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 10/07/2004;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate nelle quali è documentata la conferma del loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di Catania n. 5474/2024 dell'11/10/2024 resa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) Assegnare la casa coniugale ivi compreso tutto l'arredo, di proprietà di entrambi i coniugi a
, presso la quale sono collocati i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
2) Confermare il diritto di vista del padre per il minore in due Per_2
pomeriggi settimanali ed a settimane alterne ininterrottamente dal sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alla domenica sera fino alle ore 20,00 il tutto compatibilmente con i turni ed orari di ufficio del padre, ovvero in base agli impegni, necessità, volontà e desideri di e comunque salvo diversi Per_2
e migliori accordi tra i genitori. Le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi in compagnia del padre, alternando il giorno di Natale con il Capodanno. Le vacanze pasquali per due giorni non consecutivi in compagnia di ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I compleanni e le festività di ciascun genitore (compleanno,
Festa del Papà o della mamma), rispettivamente con il genitore che si festeggia, sempreché ciò sia compatibile in base ai rispettivi impegni dei genitori. Le vacanze estive in compagnia del padre per sette giorni consecutivi, salvo possibilità di prolungamento sino a 15 giorni. A tal fine è
fatto obbligo per ciascun genitore di concordare il periodo di vacanza entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare. Per la figlia maggiorenne, i coniugi confermano il diritto della stessa di vedere il padre tutte le volte che lo vorrà, sia nei giorni feriali che durante le festività; è espressamente prevista per quest'ultima la facoltà di vedere il padre unitamente al fratello minore ovvero in tempi e modalità diverse, nel rispetto dei reciproci impegni familiari e lavorativi sia del padre che della figlia. Per il figlio minore e ove compatibile anche per la figlia maggiorenne, i genitori Per_2 prevedono l'ulteriore previsione del seguente PIANO GENITORIALE ai numeri da 3 e 4:
3) Il figlio continuerà a frequentare i corsi scolastici di routine nonché le successive attività predisposte dal liceo prescelto da quest'ultimo. Per le attività extrascolastiche i genitori prevedono che lo stesso continui ad esercitare uno sport, secondo le sue naturali inclinazioni. I genitori concordano per la figlia maggiorenne la prosecuzione sino al terzo anno del corso di accademia di ballo, canto e recitazione. Le riferite spese verranno sopportate in misura equale tra genitori.
4) Le attività extrascolastiche di istruzione ovvero gli stages di formazione culturale predisposti con l'ausilio delle istituzioni scolastiche ovvero del Miur, saranno consentite secondo le naturali inclinazioni della prole. Le medesime attività non ricomprese nel corso di studi ordinario saranno ulteriormente consentite purché rientranti nel limite di spesa annua, cui si farà carico ogni genitore, sino e non oltre la somma di euro 2.500,00
ciascuno; è fatta salva in tale ultima evenienza la possibilità di ulteriori o migliori statuizioni in merito da parte dei genitori solo se concordate da entrambi. In ogni caso le spese straordinarie verranno ripartite in misura pari al 50 per cento per ciascun genitore. Il tutto a condizione che gli stessi figli non siano divenuti già economicamente indipendenti.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro
350,00 mensili, così complessivamente euro 700,00 mensili, da corrispondere in via indiretta alla madre con gli stessi Parte_1
conviventi e collocataria del minore entro e non oltre il giorno 5 di Per_2
ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6) Le spese straordinarie verranno suddivise in misura pari a del 50 per cento per ciascun genitore secondo gli orientamenti e le disposizioni delle linee guida del Tribunale di Catania, alle quali i coniugi dichiarano espressamente di aderire. In caso di spese straordinarie mediche non coperte dal ssn ovvero di ulteriori spese straordinarie, è patto e condizione espressa che le stesse vengano precedute dalla comunicazione del preventivo di spesa e, in caso di dissenso, a parità di condizioni (luogo, durata e natura del servizio offerto), il coniuge che ha indicato un preventivo minore,
sopporterà la metà della spesa indicata del preventivo più basso.
7) Le rate di mutuo verranno sopportate dal marito Controparte_1
sino a quando la sig.ra non presterà attività
[...] Parte_1
lavorativa, anche a tempo non indeterminato con un reddito superiore ad euro 1000,00; solo in tale ultima evenienza la stessa contribuirà alle Pt_1
spese di mutuo in misura del 50 per cento.
8) L'assegno unico verrà percepito in misura pari al 50 per cento per ciascuno dei coniugi.
9) I coniugi si impegnano a prestare il consenso al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per se stessi e la prole ed anche ai fini del rilascio del passaporto valido per l'espatrio”.
- con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni già formulate in seno al ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo,
sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 10/07/2004 tra Parte_2
alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (comune di
CATANIA, ATTO N. 375, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2004).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2841/2024/2024;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA C.F._1
ALESSIA MUSARRA;
E
, nato in [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. MILENA C.F._2
MARIA REGINA BARBAGALLO;
Congiuntamente e cumulativamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 e 49
c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 10/07/2004;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate nelle quali è documentata la conferma del loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di Catania n. 5474/2024 dell'11/10/2024 resa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) Assegnare la casa coniugale ivi compreso tutto l'arredo, di proprietà di entrambi i coniugi a
, presso la quale sono collocati i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
2) Confermare il diritto di vista del padre per il minore in due Per_2
pomeriggi settimanali ed a settimane alterne ininterrottamente dal sabato pomeriggio dalle ore 16.00 alla domenica sera fino alle ore 20,00 il tutto compatibilmente con i turni ed orari di ufficio del padre, ovvero in base agli impegni, necessità, volontà e desideri di e comunque salvo diversi Per_2
e migliori accordi tra i genitori. Le festività natalizie per sette giorni anche non consecutivi in compagnia del padre, alternando il giorno di Natale con il Capodanno. Le vacanze pasquali per due giorni non consecutivi in compagnia di ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I compleanni e le festività di ciascun genitore (compleanno,
Festa del Papà o della mamma), rispettivamente con il genitore che si festeggia, sempreché ciò sia compatibile in base ai rispettivi impegni dei genitori. Le vacanze estive in compagnia del padre per sette giorni consecutivi, salvo possibilità di prolungamento sino a 15 giorni. A tal fine è
fatto obbligo per ciascun genitore di concordare il periodo di vacanza entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno solare. Per la figlia maggiorenne, i coniugi confermano il diritto della stessa di vedere il padre tutte le volte che lo vorrà, sia nei giorni feriali che durante le festività; è espressamente prevista per quest'ultima la facoltà di vedere il padre unitamente al fratello minore ovvero in tempi e modalità diverse, nel rispetto dei reciproci impegni familiari e lavorativi sia del padre che della figlia. Per il figlio minore e ove compatibile anche per la figlia maggiorenne, i genitori Per_2 prevedono l'ulteriore previsione del seguente PIANO GENITORIALE ai numeri da 3 e 4:
3) Il figlio continuerà a frequentare i corsi scolastici di routine nonché le successive attività predisposte dal liceo prescelto da quest'ultimo. Per le attività extrascolastiche i genitori prevedono che lo stesso continui ad esercitare uno sport, secondo le sue naturali inclinazioni. I genitori concordano per la figlia maggiorenne la prosecuzione sino al terzo anno del corso di accademia di ballo, canto e recitazione. Le riferite spese verranno sopportate in misura equale tra genitori.
4) Le attività extrascolastiche di istruzione ovvero gli stages di formazione culturale predisposti con l'ausilio delle istituzioni scolastiche ovvero del Miur, saranno consentite secondo le naturali inclinazioni della prole. Le medesime attività non ricomprese nel corso di studi ordinario saranno ulteriormente consentite purché rientranti nel limite di spesa annua, cui si farà carico ogni genitore, sino e non oltre la somma di euro 2.500,00
ciascuno; è fatta salva in tale ultima evenienza la possibilità di ulteriori o migliori statuizioni in merito da parte dei genitori solo se concordate da entrambi. In ogni caso le spese straordinarie verranno ripartite in misura pari al 50 per cento per ciascun genitore. Il tutto a condizione che gli stessi figli non siano divenuti già economicamente indipendenti.
5) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro
350,00 mensili, così complessivamente euro 700,00 mensili, da corrispondere in via indiretta alla madre con gli stessi Parte_1
conviventi e collocataria del minore entro e non oltre il giorno 5 di Per_2
ogni mese a mezzo bonifico bancario.
6) Le spese straordinarie verranno suddivise in misura pari a del 50 per cento per ciascun genitore secondo gli orientamenti e le disposizioni delle linee guida del Tribunale di Catania, alle quali i coniugi dichiarano espressamente di aderire. In caso di spese straordinarie mediche non coperte dal ssn ovvero di ulteriori spese straordinarie, è patto e condizione espressa che le stesse vengano precedute dalla comunicazione del preventivo di spesa e, in caso di dissenso, a parità di condizioni (luogo, durata e natura del servizio offerto), il coniuge che ha indicato un preventivo minore,
sopporterà la metà della spesa indicata del preventivo più basso.
7) Le rate di mutuo verranno sopportate dal marito Controparte_1
sino a quando la sig.ra non presterà attività
[...] Parte_1
lavorativa, anche a tempo non indeterminato con un reddito superiore ad euro 1000,00; solo in tale ultima evenienza la stessa contribuirà alle Pt_1
spese di mutuo in misura del 50 per cento.
8) L'assegno unico verrà percepito in misura pari al 50 per cento per ciascuno dei coniugi.
9) I coniugi si impegnano a prestare il consenso al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative per se stessi e la prole ed anche ai fini del rilascio del passaporto valido per l'espatrio”.
- con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni già formulate in seno al ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo,
sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 10/07/2004 tra Parte_2
alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (comune di
CATANIA, ATTO N. 375, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2004).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu