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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10366/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
20883 Mezzago (MB), via Concordia n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Martuscelli
(C.F. ); C.F._2
ATTORE
contro
:
(C.F. e P.I. ), con gli avv.ti Gennaro Melchiorre, Stefania Di Controparte_1 P.IVA_1
Cresce e Daniela Maddaloni
CONVENUTA CONTUMACE
INTESA già ; Controparte_2 CP_3
CONTUMACE Parte_2 nonché nei confronti di:
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
[...]
Gianelli (C.F. ) dell'Avvocatura regionale C.F._3
INTERVENIENTE EX ART. 105 C.P.C.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. In via pregiudiziale: - dichiarare la propria giurisdizione, per tutti i motivi richiamati nelle memorie e nei scritti difensivi, avendo la depositato la notifica delle Controparte_6 ingiunzioni di pagamento.
2. Nel merito: accogliere il ricorso, perché fondato in fatto e in diritto, e conseguentemente dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento, essendo insussistente la pretesa creditoria di;
Controparte_4
3. Accogliere il ricorso e dichiarare prescritte le tasse automobilistiche e le ingiunzioni di pagamento, nonché la decadenza dell'azione di riscossione;
4. Dichiarare l'insussistenza dei crediti in merito all'avvenuta demolizione del veicolo, oggetto delle illegittime ingiunzioni di pagamento e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate a titolo di risarcimento dei danni.
5. Con vittoria di spese e competenze legali, direttamente attribuite” Per parte intervenuta : Controparte_4
1 “In via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda attorea.
- dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso per i motivi suesposti
Nel merito, in ogni caso, respingere tutte le domande proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento di e della sottesa pretesa creditoria di . Controparte_1 Controparte_4
Con vittoria di spese e onorari;
” La presente sentenza viene depositata in data 15 marzo 2023, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza in cui è stata trattenuta la causa in decisione. In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato a in data 2 dicembre 20221, concessionaria della Controparte_1 per la riscossione, il sig. ha introdotto la fase di merito Controparte_4 Parte_1 del procedimento di opposizione ex art. 617 e 615 comma II c.p.c. avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, notificato da CP_1 ed avente ad oggetto per la somma di € 1.355,81 relativa a ingiunzioni di pagamento per
[...] tasse automobilistiche.
Il sig. ha allegato che: Pt_1
- in data 1 aprile 2022 notificava l'atto di pignoramento al Controparte_1 debitore e ad Unione Banche Italiane SpA;
- in conseguenza di ciò il suo conto corrente, presso Intesa San Paolo S.p.A., veniva pignorato;
- in data 7 luglio 2022 il sig. depositava ricorso in opposizione all'atto di Pt_1 pignoramento, con istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di pagamento;
- si costituiva con gli avv.ti Gennaro Melchiorre, Stefania Di Cresce e Controparte_1
Daniela Maddaloni;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.10.2022, rigettava l'istanza di sospensione per difetto di giurisdizione e assegnava termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il sig. ha dedotto, anche nella presente fase di merito, le seguenti doglianze Pt_1
❖ da qualificarsi come opposizione agli atti, poiché involgenti vizi del procedimento di riscossione e, in via derivata, dell'atto di pignoramento: A. la nullità dell'atto di pignoramento per mancata o irregolare o invalida notifica degli atti prodromici, ossia le ordinanze ingiunzioni e l'intimazione di pagamento n. 55622100007110; B. la mancata notifica dell'avviso di accertamento prima delle ordinanze ingiunzione;
C. la nullità dell'atto di pignoramento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000. violazione dell'art. 24 Cost.; D. la nullità del pignoramento per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori integrante difetto di motivazione;
E. la nullità del pignoramento per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi integrante difetto di motivazione.
❖ da qualificarsi come motivi di opposizione all'esecuzione, poiché involgenti l'esistenza stessa del diritto di credito azionato, per errata quantificazione, ovvero fatti estintivi della pretesa creditoria:
F. eccessività delle somme a titolo di interessi, spese e compensi di riscossione. In particolare ha lamentato l'illegittimità dell'aggio per violazione del diritto eurounitario;
G. prescrizione triennale dei crediti.
❖ vizi attinenti al procedimento di formazione del titolo esecutivo, da qualificarsi come opposizione nel merito alla pretesa tributaria: H. l'insussistenza della pretesa in relazione al veicolo tg.to Bt919VL, poiché lo stesso sarebbe stato oggetto di furto nel 2009, come da denuncia presentata il 29/12/2009. Non sarebbe quindi dovuta la tassa automobilistica relativa all'annualità 2016 e sarebbe nulla l'ordinanza ingiunzione n. 638084741814 di €. 271,25, oltre interessi. I. La decadenza dall'azione di riscossione per violazione dell'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ha dunque chiesto nel merito dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento, dichiarare prescritte le tasse automobilistiche e le ingiunzioni di pagamento, nonché la decadenza dell'azione di riscossione. Ha altresì chiesto dichiararsi l'insussistenza dei crediti in merito all'avvenuta demolizione del veicolo, oggetto delle illegittime ingiunzioni di pagamento e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate a titolo di risarcimento dei danni.
Con atto di intervento depositato il 24 maggio 2023 si è costituita in giudizio
[...]
contestando tutte le avversarie allegazioni e deduzioni ed allegando in fatto: CP_4
- la sopravvenuta cessazione dell'affidamento del servizio di riscossione a e CP_1 dunque la relativa carenza di interesse alla costituzione;
- che i titoli per cui ha notificato l'atto di pignoramento, ossia le ingiunzioni CP_1 di pagamento per il recupero della tassa automobilistica relativa a tre autoveicoli nel periodo 2016 – 2019 (docc.1-6), sono stati notificati entro la fine del terzo anno dell'annualità della tassa;
- l'intimazione di pagamento notificata da (doc. 7); CP_1
- la comparsa di nella fase sommaria (doc. 8). CP_1
In diritto ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento della nullità del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti prodromici e della prescrizione, perché connessa all'invalidità della notifica dell'atto prodromico. Ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/92 e, in ogni caso, la legittimità della procedura di riscossione sulla base di ingiunzioni fiscali e la corretta redazione dell'atto di pignoramento sulla base del modello ministeriale approvato.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. parte attrice, preso atto della prova delle notificazioni degli atti prodromici, ha dedotto in ordine alla sussistenza della competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione a decidere la fase sommaria delle opposizioni a pignoramento esattoriale ai sensi del c.p.c., fermo il riparto di giurisdizione sul merito, e ha ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento della prescrizione dei crediti;
ha insistito nella propria eccezione di inesistenza del credito relativo all'ordinanza ingiunzione n. 638084741814. Ha depositato tre documenti, ossia copia della denuncia di furto dell'autovettura, copia di ricevuta del costo sostenuto per la demolizione e istanza di dissequestro e restituzione della carcassa dell'autovettura rinvenuta bruciata. Parte intervenuta, nella memoria di replica a prova contraria, ha eccepito la tardività delle relative produzioni e ribadito le proprie eccezioni. Ha depositato documentazione volta a dimostrare la non opponibilità all'ente impositore delle vicende relative alla perdita di possesso, mai iscritte al PRA.
Parte attrice, nella memoria di replica a prova contraria, ha contestato la inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03000055622100007111, notificata al figlio del sig. Pt_1 in quanto mancherebbe la Comunicazione di avvenuta notifica (CAN) a terza persona. Il difensore ha aggiunto: “Nè la firma sottoposta nella ricevuta di ritorno della predetta intimazione di pagamento può essere attribuita al sig. , che la disconosce Parte_1 formalmente ai sensi di legge”. Ha dunque insistito nel ritenere che il pignoramento sia stato effettuato in mancanza di notifica dell'atto prodromico, ossia dell'intimazione di pagamento, e
3 che per tale motivo esso sia nullo, illegittimo e inesistente, e notificato sulla base di ingiunzioni prescritte. All'udienza del 5 ottobre 2023 le parti hanno reciprocamente contestato le avversarie allegazioni e istanze istruttorie e chiesto rinviarsi la causa a precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 16 gennaio 2024 il giudice istruttore ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e dichiarato di doversi astenere;
la causa veniva dunque riassegnata ad altro Giudice, poi sostituito dalla scrivente. A seguito di precisazione delle conclusioni dinanzi alla scrivente, con ordinanza del 20 gennaio
2025, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio per la necessaria integrazione del contraddittorio con la terza pignorata, Intesa San Paolo S.p.A.
Verificata la regolare citazione dell'istituto di credito, non costituitosi nonostante la regolarità della citazione, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, senza concessione di nuovi termini per scritti difensivi, stante la superfluità degli stessi in ragione del mancato deposito nelle more della precedente udienza di p.c. e l'immutato thema decidendum in ragione della contumacia della terza pignorata.
La presente sentenza viene depositata in data 15 marzo 2025.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia delle parti regolarmente citata in Controparte_1 giudizio con notifica a mezzo pec ai procuratori costituitisi nella fase sommaria, e della terza pignorata Intesa San Paolo s.p.a.
In limine va altresì rilevato che l'atto di citazione depositato nel fascicolo telematico è completamente privo di allegati. Non risulta depositata copia dell'atto di pignoramento, fascicolo di parte del procedimento dinanzi al G.E. nonché l'Ordinanza n. 1934/2022 R.G. del Tribunale di Monza emessa in data 03.10.2022. Né risulta mai avanzata istanza di rimessione in termini per eventuale rinnovazione del deposito.
È dunque possibile fondare la prospettazione attorea sulla sola base delle allegazioni e deduzioni come sopra ricostruite.
In diritto va premesso il richiamo al granitico orientamento di legittimità applicabile ai motivi di opposizione A., B. (relativi a nullità derivata del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti della riscossione anteriori al pignoramento aventi ad oggetto pretese tributarie), e G.
(prescrizione). Tale orientamento si confronta puntualmente con la competenza funzionale del G.E. sulla fase camerale e sommaria delle opposizioni agli atti e all'esecuzione, così confermando l'infondatezza della prospettazione attorea. Invero risulta pacifico e per tabulas (dal ricorso introduttivo del contribuente, dalla comparsa di costituzione dell'intervenuta e dagli atti notificati da quest'ultima prodotti) che la controversia ha per oggetto tributi (in particolare tasse automobilistiche), così iscrivendosi nell'ambito della giurisdizione tributaria, i cui confini sono determinati dall'art. 2 del D.Lgs. del 31 dicembre
1992, n. 546 il quale, per quanto qui interessa, al comma 1 dispone "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.".
Le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che ove l'esecuzione riguardi crediti tributari, la cognizione sulle opposizioni si declina sulla base dei seguenti principi: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto
4 esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cass. S.U., 14 aprile
2020, n. 7822).
In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito espressamente, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perchè la notifica della cartella
o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza".
Recentemente la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 17/09/2024) 16/10/2024,
n. 26817) ha ribadito che l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016). “Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del
1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
5 n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an"
o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione).
In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell' esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
3. Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022).
Orbene, iniziando dall'esame del motivo sub G. (prescrizione), si ritiene che la domanda di accertamento della prescrizione, rientri nella cognizione del giudice tributario. Parte attrice eccepisce genericamente la prescrizione del credito per tasse automobilistiche ma si guarda bene dal dedurla come maturata nell'arco temporale intercorrente tra la data della valida notifica dell'ultimo atto interruttivo -che ha tardivamente contestato nella terza memoria - e la data della notifica del pignoramento2. La parte infatti contesta la validità ed esistenza di tutte le notificazioni degli atti prodromici al pignoramento e, sulla base di tale accertamento, deduce l'intervenuta estinzione del diritto. La domanda, in sostanza, così come proposta, implica la valutazione di inesistenza, nullità o irregolarità di notificazione degli atti presupposti al pignoramento di natura tributaria, tra i quali l'ultima intimazione di pagamento, e, pertanto non attiene alla giurisdizione attribuita al giudice dell'esecuzione. Quanto alle altre censure, di cui ai motivi sub. A., B. (invalidità del pignoramento per omessa notifica di atti prodromici), esse concernono vizi procedimentali della fase antecedente all'avvio dell'esecuzione ovvero vizi degli atti prodromici idonei a viziare in via derivata il pignoramento involgenti il sindacato sulla legittimità di un atto tributario che, in quanto tali, tali spettano alla giurisdizione tributaria. In proposito, oltre al chiaro orientamento innanzi richiamato, è sufficiente citare la decisione di Cass. 13913 del 2017, confermata dalla successiva Cass. 32203 del 2019, che riconosce la giurisdizione tributaria in materia. L'orientamento innanzi citato conferma altresì la competenza cautelare sospensiva del giudice tributario in relazione al pignoramento esattoriale viziato per invalidità della notifica o inesistente notifica degli atti prodromici, non determinando la cognizione del giudice tributario alcun vulnus di tutela. Venendo ai motivi di cui ai punti H. ed I. (furto del veicolo, decadenza), essi introducono una contestazione l'uno sul presupposto d'imposta della specifica obbligazione tributaria oggetto dell'ingiunzione n. 638084741814, l'altro sulla tempestività di tutti gli accertamenti. Tali contestazioni sono inammissibili in sede di opposizione successiva all'esecuzione perché integrano opposizioni di merito afferenti la fattispecie costitutiva del diritto di credito da svolgersi dinanzi al giudice tributario, peraltro entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento. È dunque possibile esaminare nel merito unitariamente i rimanenti motivi sub. C., D., E., (nullità afferenti l'atto di pignoramento) ed F. (illegittimità della richiesta dell'aggio). Ebbene quanto ai motivi C., D. ed E. è dirimente osservare che, in mancanza di allegazione dell'atto di pignoramento contestato, non può ritenersi che l'attore abbia fornito prova alcuna delle proprie allegazioni. Quanto alla contestazione relativa all'applicazione dell'aggio, motivo F., si osserva che l'argomentazione in punto di contrarietà al diritto eurounitario della previsione dell'aggio rimane estremamente vaga, senza raggiungere il grado minimo di specificità tale da consentirne una delibazione compiuta in questa sede, anche considerando che la materia della riscossione non attiene a materia di competenza dell'Unione Europea. In ogni caso la Corte Costituzionale, pur rilevando l'irragionevolezza della disposizione che ne ha fondato per lungo tempo la pretesa (cfr. l. 234/2021 art. 1 comma 15 e ss.), ha escluso la sindacabilità della questione alla luce dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, in particolare la violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria, rientrando il tema della remunerazione del servizio di riscossione nella discrezionalità del legislatore (cfr. sent. n. 120 del 10.6.2021).
Alla luce delle suesposte ragioni deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore della corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, giudice competente sulla base del luogo di residenza del debitore, sulle domande di cui ai motivi di opposizione A., B., G., H. ed I.
Invece le domande di cui ai motivi di opposizione C., D., E., F. sono infondate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nell'ambito del solo rapporto processuale tra le parti costituite, in conformità ai parametri medi, considerato lo scaglione applicabile in relazione al credito da recuperare, ferma la compensazione già disposta dal G.E. nella fase cautelare, per la obiettiva difficoltà della questione di giurisdizione nella relativa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di Intesa San Paolo S.p.A.; Controparte_1
2. Dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nei limiti di cui in motivazione, in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tali domande;
3. Rigetta nel resto l'opposizione;
4. Conferma la disposta compensazione delle spese della fase cautelare;
5. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite della presente fase di merito in favore di parte intervenuta, spese che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p. ed iva, se dovuta.
Così deciso in Monza, il 15 marzo 2025.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La notifica si perfezionava regolarmente a mezzo pec nei confronti dei difensori costituitisi nella fase cautelare.
2 2 D'altra parte, nel caso di specie, la prescrizione non sarebbe integralmente maturata alla data della notifica del pignoramento, poichè dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento (19.1.2022) a quella del pignoramento (1.4.2022) sono decorsi meno di tre anni.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10366/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
20883 Mezzago (MB), via Concordia n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Martuscelli
(C.F. ); C.F._2
ATTORE
contro
:
(C.F. e P.I. ), con gli avv.ti Gennaro Melchiorre, Stefania Di Controparte_1 P.IVA_1
Cresce e Daniela Maddaloni
CONVENUTA CONTUMACE
INTESA già ; Controparte_2 CP_3
CONTUMACE Parte_2 nonché nei confronti di:
(P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2 CP_5
Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
[...]
Gianelli (C.F. ) dell'Avvocatura regionale C.F._3
INTERVENIENTE EX ART. 105 C.P.C.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“
1. In via pregiudiziale: - dichiarare la propria giurisdizione, per tutti i motivi richiamati nelle memorie e nei scritti difensivi, avendo la depositato la notifica delle Controparte_6 ingiunzioni di pagamento.
2. Nel merito: accogliere il ricorso, perché fondato in fatto e in diritto, e conseguentemente dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento, essendo insussistente la pretesa creditoria di;
Controparte_4
3. Accogliere il ricorso e dichiarare prescritte le tasse automobilistiche e le ingiunzioni di pagamento, nonché la decadenza dell'azione di riscossione;
4. Dichiarare l'insussistenza dei crediti in merito all'avvenuta demolizione del veicolo, oggetto delle illegittime ingiunzioni di pagamento e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate a titolo di risarcimento dei danni.
5. Con vittoria di spese e competenze legali, direttamente attribuite” Per parte intervenuta : Controparte_4
1 “In via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sulla domanda attorea.
- dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso per i motivi suesposti
Nel merito, in ogni caso, respingere tutte le domande proposte dal ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento di e della sottesa pretesa creditoria di . Controparte_1 Controparte_4
Con vittoria di spese e onorari;
” La presente sentenza viene depositata in data 15 marzo 2023, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza in cui è stata trattenuta la causa in decisione. In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato a in data 2 dicembre 20221, concessionaria della Controparte_1 per la riscossione, il sig. ha introdotto la fase di merito Controparte_4 Parte_1 del procedimento di opposizione ex art. 617 e 615 comma II c.p.c. avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, notificato da CP_1 ed avente ad oggetto per la somma di € 1.355,81 relativa a ingiunzioni di pagamento per
[...] tasse automobilistiche.
Il sig. ha allegato che: Pt_1
- in data 1 aprile 2022 notificava l'atto di pignoramento al Controparte_1 debitore e ad Unione Banche Italiane SpA;
- in conseguenza di ciò il suo conto corrente, presso Intesa San Paolo S.p.A., veniva pignorato;
- in data 7 luglio 2022 il sig. depositava ricorso in opposizione all'atto di Pt_1 pignoramento, con istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di pagamento;
- si costituiva con gli avv.ti Gennaro Melchiorre, Stefania Di Cresce e Controparte_1
Daniela Maddaloni;
- il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3.10.2022, rigettava l'istanza di sospensione per difetto di giurisdizione e assegnava termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Il sig. ha dedotto, anche nella presente fase di merito, le seguenti doglianze Pt_1
❖ da qualificarsi come opposizione agli atti, poiché involgenti vizi del procedimento di riscossione e, in via derivata, dell'atto di pignoramento: A. la nullità dell'atto di pignoramento per mancata o irregolare o invalida notifica degli atti prodromici, ossia le ordinanze ingiunzioni e l'intimazione di pagamento n. 55622100007110; B. la mancata notifica dell'avviso di accertamento prima delle ordinanze ingiunzione;
C. la nullità dell'atto di pignoramento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000. violazione dell'art. 24 Cost.; D. la nullità del pignoramento per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori integrante difetto di motivazione;
E. la nullità del pignoramento per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi integrante difetto di motivazione.
❖ da qualificarsi come motivi di opposizione all'esecuzione, poiché involgenti l'esistenza stessa del diritto di credito azionato, per errata quantificazione, ovvero fatti estintivi della pretesa creditoria:
F. eccessività delle somme a titolo di interessi, spese e compensi di riscossione. In particolare ha lamentato l'illegittimità dell'aggio per violazione del diritto eurounitario;
G. prescrizione triennale dei crediti.
❖ vizi attinenti al procedimento di formazione del titolo esecutivo, da qualificarsi come opposizione nel merito alla pretesa tributaria: H. l'insussistenza della pretesa in relazione al veicolo tg.to Bt919VL, poiché lo stesso sarebbe stato oggetto di furto nel 2009, come da denuncia presentata il 29/12/2009. Non sarebbe quindi dovuta la tassa automobilistica relativa all'annualità 2016 e sarebbe nulla l'ordinanza ingiunzione n. 638084741814 di €. 271,25, oltre interessi. I. La decadenza dall'azione di riscossione per violazione dell'articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007). Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Ha dunque chiesto nel merito dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di pignoramento, dichiarare prescritte le tasse automobilistiche e le ingiunzioni di pagamento, nonché la decadenza dell'azione di riscossione. Ha altresì chiesto dichiararsi l'insussistenza dei crediti in merito all'avvenuta demolizione del veicolo, oggetto delle illegittime ingiunzioni di pagamento e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente pignorate a titolo di risarcimento dei danni.
Con atto di intervento depositato il 24 maggio 2023 si è costituita in giudizio
[...]
contestando tutte le avversarie allegazioni e deduzioni ed allegando in fatto: CP_4
- la sopravvenuta cessazione dell'affidamento del servizio di riscossione a e CP_1 dunque la relativa carenza di interesse alla costituzione;
- che i titoli per cui ha notificato l'atto di pignoramento, ossia le ingiunzioni CP_1 di pagamento per il recupero della tassa automobilistica relativa a tre autoveicoli nel periodo 2016 – 2019 (docc.1-6), sono stati notificati entro la fine del terzo anno dell'annualità della tassa;
- l'intimazione di pagamento notificata da (doc. 7); CP_1
- la comparsa di nella fase sommaria (doc. 8). CP_1
In diritto ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento della nullità del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti prodromici e della prescrizione, perché connessa all'invalidità della notifica dell'atto prodromico. Ha altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/92 e, in ogni caso, la legittimità della procedura di riscossione sulla base di ingiunzioni fiscali e la corretta redazione dell'atto di pignoramento sulla base del modello ministeriale approvato.
Con memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. parte attrice, preso atto della prova delle notificazioni degli atti prodromici, ha dedotto in ordine alla sussistenza della competenza funzionale del Giudice dell'esecuzione a decidere la fase sommaria delle opposizioni a pignoramento esattoriale ai sensi del c.p.c., fermo il riparto di giurisdizione sul merito, e ha ribadito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per l'accertamento della prescrizione dei crediti;
ha insistito nella propria eccezione di inesistenza del credito relativo all'ordinanza ingiunzione n. 638084741814. Ha depositato tre documenti, ossia copia della denuncia di furto dell'autovettura, copia di ricevuta del costo sostenuto per la demolizione e istanza di dissequestro e restituzione della carcassa dell'autovettura rinvenuta bruciata. Parte intervenuta, nella memoria di replica a prova contraria, ha eccepito la tardività delle relative produzioni e ribadito le proprie eccezioni. Ha depositato documentazione volta a dimostrare la non opponibilità all'ente impositore delle vicende relative alla perdita di possesso, mai iscritte al PRA.
Parte attrice, nella memoria di replica a prova contraria, ha contestato la inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 03000055622100007111, notificata al figlio del sig. Pt_1 in quanto mancherebbe la Comunicazione di avvenuta notifica (CAN) a terza persona. Il difensore ha aggiunto: “Nè la firma sottoposta nella ricevuta di ritorno della predetta intimazione di pagamento può essere attribuita al sig. , che la disconosce Parte_1 formalmente ai sensi di legge”. Ha dunque insistito nel ritenere che il pignoramento sia stato effettuato in mancanza di notifica dell'atto prodromico, ossia dell'intimazione di pagamento, e
3 che per tale motivo esso sia nullo, illegittimo e inesistente, e notificato sulla base di ingiunzioni prescritte. All'udienza del 5 ottobre 2023 le parti hanno reciprocamente contestato le avversarie allegazioni e istanze istruttorie e chiesto rinviarsi la causa a precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 16 gennaio 2024 il giudice istruttore ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio e dichiarato di doversi astenere;
la causa veniva dunque riassegnata ad altro Giudice, poi sostituito dalla scrivente. A seguito di precisazione delle conclusioni dinanzi alla scrivente, con ordinanza del 20 gennaio
2025, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo istruttorio per la necessaria integrazione del contraddittorio con la terza pignorata, Intesa San Paolo S.p.A.
Verificata la regolare citazione dell'istituto di credito, non costituitosi nonostante la regolarità della citazione, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, senza concessione di nuovi termini per scritti difensivi, stante la superfluità degli stessi in ragione del mancato deposito nelle more della precedente udienza di p.c. e l'immutato thema decidendum in ragione della contumacia della terza pignorata.
La presente sentenza viene depositata in data 15 marzo 2025.
Va innanzitutto dichiarata la contumacia delle parti regolarmente citata in Controparte_1 giudizio con notifica a mezzo pec ai procuratori costituitisi nella fase sommaria, e della terza pignorata Intesa San Paolo s.p.a.
In limine va altresì rilevato che l'atto di citazione depositato nel fascicolo telematico è completamente privo di allegati. Non risulta depositata copia dell'atto di pignoramento, fascicolo di parte del procedimento dinanzi al G.E. nonché l'Ordinanza n. 1934/2022 R.G. del Tribunale di Monza emessa in data 03.10.2022. Né risulta mai avanzata istanza di rimessione in termini per eventuale rinnovazione del deposito.
È dunque possibile fondare la prospettazione attorea sulla sola base delle allegazioni e deduzioni come sopra ricostruite.
In diritto va premesso il richiamo al granitico orientamento di legittimità applicabile ai motivi di opposizione A., B. (relativi a nullità derivata del pignoramento per omessa o invalida notifica degli atti della riscossione anteriori al pignoramento aventi ad oggetto pretese tributarie), e G.
(prescrizione). Tale orientamento si confronta puntualmente con la competenza funzionale del G.E. sulla fase camerale e sommaria delle opposizioni agli atti e all'esecuzione, così confermando l'infondatezza della prospettazione attorea. Invero risulta pacifico e per tabulas (dal ricorso introduttivo del contribuente, dalla comparsa di costituzione dell'intervenuta e dagli atti notificati da quest'ultima prodotti) che la controversia ha per oggetto tributi (in particolare tasse automobilistiche), così iscrivendosi nell'ambito della giurisdizione tributaria, i cui confini sono determinati dall'art. 2 del D.Lgs. del 31 dicembre
1992, n. 546 il quale, per quanto qui interessa, al comma 1 dispone "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.".
Le Sezioni Unite hanno da tempo precisato che ove l'esecuzione riguardi crediti tributari, la cognizione sulle opposizioni si declina sulla base dei seguenti principi: "Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto
4 esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)" (Cass. S.U., 14 aprile
2020, n. 7822).
In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito espressamente, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perchè la notifica della cartella
o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si potè verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo
"prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza".
Recentemente la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., (data ud. 17/09/2024) 16/10/2024,
n. 26817) ha ribadito che l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016). “Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento
e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario.
Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del
1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
5 n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an"
o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione).
In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell' esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
3. Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022).
Orbene, iniziando dall'esame del motivo sub G. (prescrizione), si ritiene che la domanda di accertamento della prescrizione, rientri nella cognizione del giudice tributario. Parte attrice eccepisce genericamente la prescrizione del credito per tasse automobilistiche ma si guarda bene dal dedurla come maturata nell'arco temporale intercorrente tra la data della valida notifica dell'ultimo atto interruttivo -che ha tardivamente contestato nella terza memoria - e la data della notifica del pignoramento2. La parte infatti contesta la validità ed esistenza di tutte le notificazioni degli atti prodromici al pignoramento e, sulla base di tale accertamento, deduce l'intervenuta estinzione del diritto. La domanda, in sostanza, così come proposta, implica la valutazione di inesistenza, nullità o irregolarità di notificazione degli atti presupposti al pignoramento di natura tributaria, tra i quali l'ultima intimazione di pagamento, e, pertanto non attiene alla giurisdizione attribuita al giudice dell'esecuzione. Quanto alle altre censure, di cui ai motivi sub. A., B. (invalidità del pignoramento per omessa notifica di atti prodromici), esse concernono vizi procedimentali della fase antecedente all'avvio dell'esecuzione ovvero vizi degli atti prodromici idonei a viziare in via derivata il pignoramento involgenti il sindacato sulla legittimità di un atto tributario che, in quanto tali, tali spettano alla giurisdizione tributaria. In proposito, oltre al chiaro orientamento innanzi richiamato, è sufficiente citare la decisione di Cass. 13913 del 2017, confermata dalla successiva Cass. 32203 del 2019, che riconosce la giurisdizione tributaria in materia. L'orientamento innanzi citato conferma altresì la competenza cautelare sospensiva del giudice tributario in relazione al pignoramento esattoriale viziato per invalidità della notifica o inesistente notifica degli atti prodromici, non determinando la cognizione del giudice tributario alcun vulnus di tutela. Venendo ai motivi di cui ai punti H. ed I. (furto del veicolo, decadenza), essi introducono una contestazione l'uno sul presupposto d'imposta della specifica obbligazione tributaria oggetto dell'ingiunzione n. 638084741814, l'altro sulla tempestività di tutti gli accertamenti. Tali contestazioni sono inammissibili in sede di opposizione successiva all'esecuzione perché integrano opposizioni di merito afferenti la fattispecie costitutiva del diritto di credito da svolgersi dinanzi al giudice tributario, peraltro entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento. È dunque possibile esaminare nel merito unitariamente i rimanenti motivi sub. C., D., E., (nullità afferenti l'atto di pignoramento) ed F. (illegittimità della richiesta dell'aggio). Ebbene quanto ai motivi C., D. ed E. è dirimente osservare che, in mancanza di allegazione dell'atto di pignoramento contestato, non può ritenersi che l'attore abbia fornito prova alcuna delle proprie allegazioni. Quanto alla contestazione relativa all'applicazione dell'aggio, motivo F., si osserva che l'argomentazione in punto di contrarietà al diritto eurounitario della previsione dell'aggio rimane estremamente vaga, senza raggiungere il grado minimo di specificità tale da consentirne una delibazione compiuta in questa sede, anche considerando che la materia della riscossione non attiene a materia di competenza dell'Unione Europea. In ogni caso la Corte Costituzionale, pur rilevando l'irragionevolezza della disposizione che ne ha fondato per lungo tempo la pretesa (cfr. l. 234/2021 art. 1 comma 15 e ss.), ha escluso la sindacabilità della questione alla luce dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente, in particolare la violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria, rientrando il tema della remunerazione del servizio di riscossione nella discrezionalità del legislatore (cfr. sent. n. 120 del 10.6.2021).
Alla luce delle suesposte ragioni deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore della corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, giudice competente sulla base del luogo di residenza del debitore, sulle domande di cui ai motivi di opposizione A., B., G., H. ed I.
Invece le domande di cui ai motivi di opposizione C., D., E., F. sono infondate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, nell'ambito del solo rapporto processuale tra le parti costituite, in conformità ai parametri medi, considerato lo scaglione applicabile in relazione al credito da recuperare, ferma la compensazione già disposta dal G.E. nella fase cautelare, per la obiettiva difficoltà della questione di giurisdizione nella relativa fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e di Intesa San Paolo S.p.A.; Controparte_1
2. Dichiara il parziale difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nei limiti di cui in motivazione, in favore della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tali domande;
3. Rigetta nel resto l'opposizione;
4. Conferma la disposta compensazione delle spese della fase cautelare;
5. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite della presente fase di merito in favore di parte intervenuta, spese che si liquidano in € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali,
c.p. ed iva, se dovuta.
Così deciso in Monza, il 15 marzo 2025.
Il Giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La notifica si perfezionava regolarmente a mezzo pec nei confronti dei difensori costituitisi nella fase cautelare.
2 2 D'altra parte, nel caso di specie, la prescrizione non sarebbe integralmente maturata alla data della notifica del pignoramento, poichè dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento (19.1.2022) a quella del pignoramento (1.4.2022) sono decorsi meno di tre anni.
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