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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 4882/2020, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 05/08/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Barbara Baratto
Vogliano (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
UN;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusto mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione, dagli avv.ti
AN Nardini (C.F. ) e Mariagabriella Giacca (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in UN;
C.F._5
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/09/2006 in
NZ (TV) tra i signori nato a [...]à di Piave il 27/07/1968 e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...] e trascritto nei registri dello stato civile dello stesso
[...]
Comune, ordinando l'annotazione della sentenza nei relativi registri dello Stato Civile;
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 2) La figlia , divenuta maggiorenne l'11/1/2005, continuerà ad avere la residenza PE anagrafica presso il padre in UN (TV), via Belvedere 2, assumendosi il padre l'onere di provvedere in via esclusiva al suo mantenimento nonché alle spese straordinarie necessarie alla stessa, come da protocollo del Tribunale di Treviso, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
La madre potrà vedere la figlia con preavviso in qualsiasi momento, compatibilmente con PE
i suoi impegni scolastici, o secondo modalità da concordarsi, previa comunicazione telefonica nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, almeno due settimane anche non consecutive.
3) La figlia minore AN continuerà a rimanere affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in UN (TV) via Belvedere 2, anche ai fini della residenza anagrafica. Il padre si assumerà in via esclusiva l'onere di provvedere al suo mantenimento nonché alle spese straordinarie necessarie alla stessa, come da protocollo del Tribunale di
Treviso, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
La madre potrà vedere la figlia AN con preavviso in qualsiasi momento, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, previo accordo con il signor a mezzo comunicazione telefonica, CP_1
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, almeno due settimane anche non consecutive;
4) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in UN, via Belvedere 2, al signor , affinché vi abiti con le figlie;
CP_1
5) Ordinarsi al sig. di corrispondere alla signora a titolo di assegno di divorzio la CP_1 Pt_1 somma di € 650,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
6) Disporsi a carico del sig. il versamento di € 500,00 mensili o quella minore o maggiore CP_1
somma per una nuova, idonea e dignitosa collocazione-locazione abitativa nell'hinterland di
Treviso o nel luogo più vicino a quello delle figlie, non disponendo la signora allo stato di Pt_1 una risorsa economica per farvi fronte, avendo rinunciato all'abitazione coniugale;
7) Autorizzarsi i coniugi a darsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente con iscrizione della figlia minore AN nei documenti di entrambi i genitori.
Spese e compenso professionale rifusi, con il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 Per parte resistente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9.09.2006 tra i signori e in NZ (TV) e trascritto nei registri dello stato CP_1 Parte_1
civile dello stesso Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza.
2) Disporsi l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con Persona_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso il padre in UN (TV), via Belvedere n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) La figlia , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non ancora economicamente PE
autosufficiente, continuerà ad abitare con e presso il padre sempre in UN, Via Belvedere
n. 2.
4) Disporre che la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia AN per due pomeriggi alla settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di relazione della stessa. AN, inoltre, trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e con ciascun genitore. Quanto alle vacanze estive la figlia AN potrà trascorrere un Per_3
periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che sarà previamente concordato dagli stessi entro il mese di aprile di ogni anno.
4) Il Sig. continuerà a farsi carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, CP_1
necessarie alle AN e . PE
5) Respingersi le domande tutte di natura economica avanzate dalla Sig. nei confronti del Pt_1
Sig. per i motivi tutti di cui ai precedenti atti dimessi nonché ai motivi illustrati nelle note di CP_1
trattazione scritta, disponendo che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo.
6) Autorizzarsi, sin d'ora, i genitori all'inserimento della figlia minore AN nei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti valevoli per l'espatrio. Qualora i genitori decidano di effettuare viaggi all'estero con la figlia minore dovranno, previamente e reciprocamente, ottenere il consenso scritto da parte dell'altro genitore.
7) Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 09/09/2006 contraeva Parte_1 matrimonio con il;
che dall'unione nascevano due figlie: nel 2005 e AN CP_1 PE
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 nel 2007; che venuto meno l'accordo tra i coniugi, gli stessi decidevano di separarsi di comune accordo;
che quindi in data 13/12/2018 il Tribunale di Treviso omologava la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi;
che erano dunque decorsi i tempi per chiedere la pronuncia di divorzio.
Illustrate le vicende familiari e reddituali, evidenziando in particolare che a causa della propria situazione fisica la stessa non aveva mai lavorato e aveva quindi diritto ad un assegno divorzile a suo favore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 12/11/2020, tramite la quale non si CP_1
opponeva alla domanda di divorzio richiesta dalla ricorrente ma contestando tuttavia quanto dedotto dalla controparte in quanto non corrispondente al vero. Esponeva quindi la propria versione dei fatti e concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza presidenziale del 24/11/2020 comparivano personalmente le parti che venivano sentite, congiuntamente e quindi separatamente. Il Presidente, dato atto che non vi era possibilità di conciliazione tra i coniugi, si riservava.
Con ordinanza del 26/11/2020 a scioglimento della riserva assunta, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, il Presidente fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase istruttoria si costituivano entrambe le parti e alla prima udienza, vista la richiesta congiunta, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi di prova, all'esito della quale, veniva formulata proposta di conciliazione per un'eventuale definizione bonaria alle condizioni provvisorie e urgenti emesse in sede presidenziale.
Il Giudice, rilevato tuttavia che nessuna delle parti aderiva alla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. e ritenuta la necessità di approfondire la situazione delle figlie a mezzo dei Servizi Sociali, incaricava questi di prendere in carico il nucleo familiare e relazionare sulle minori AN e PE rinviando all'uopo all'udienza del 18/05/2023.
Pervenuta quindi la relazione dei Servizi Sociali competenti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisione delle conclusioni, la cui udienza si teneva in data
06/06/2024 mediante trattazione scritta.
Medio tempore, atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, la causa veniva riassegnata e, con ordinanza del 19/09/2024, veniva trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
La separazione personale dura, infatti, per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n.
898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in data
06/12/2018 e appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Si osserva tuttavia che, trattandosi di matrimonio civile come si evince dall'estratto di matrimonio, trascritto nella Parte I, la domanda viene riqualificata dal Collegio quale domanda di scioglimento del matrimonio.
2. Sull'affidamento e sul diritto di visita della figlia minore AN
2.1 Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso di AN (minorenne ma che compirà la maggiore età il 30/09/2025), con residenza anagrafica presso il padre in UN (TV), via
Belvedere 2.
Ne consegue quindi che non ci sono elementi tali da giustificare una deroga all'affidamento congiunto e pertanto la figlia AN deve essere collocata presso il padre, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile.
2.2 Quanto al diritto di visita della madre, si stabilisce che debba esercitarsi, tenendo conto delle esigenze e degli impegni di AN, secondo quanto richiesto dal resistente e quindi secondo le modalità di seguito riportate.
La madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia AN per due pomeriggi alla settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di relazione della stessa.
AN, inoltre, trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e con ciascun genitore. Quanto alle Per_3
vacanze estive la figlia AN potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che sarà previamente concordato dagli stessi entro il mese di aprile di ogni anno.
Tuttavia, tenuto conto dell'età di AN e di quanto emerso dalla relazione del 19/04/2023 depositata dai Servizi Sociali (v. pag. 1) secondo la quale la minore si sentirebbe costretta rispetto ad una regolamentazione fissa delle visite, si suggerisce di mantenere una flessibilità negli incontri madre- figlia.
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
3. Sul mantenimento di AN e PE
3.1 Come noto l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie le parti sono d'accordo nel senso che il sig. continuerà a farsi CP_1
carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, necessarie alla figlia minore AN e alla figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. PE
4. Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente
4.1 Al fine di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile chiesto da parte ricorrente è necessario comprendere le finalità e le condizioni legittimanti il diritto al suddetto assegno.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la corresponsione dell'assegno si richiede da un lato l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dall'altro, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della dell'art. 5, comma
6, l. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia. In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici, l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 In primo luogo, quindi, il giudizio dovrà essere espresso, in primo luogo, alla luce dell'analisi delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emerse dagli atti di causa. Dopodiché sarà necessario verificare se, l'eventuale riscontrato squilibrio reddituale e patrimoniale fra le parti derivi dal fatto che la ricorrente si sia dedicata, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia e alla crescita delle figlie, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa.
4.2 Nel caso di specie è emerso che la ricorrente, non svolge alcun lavoro e gode pertanto unicamente dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Il resistente, agente di commercio nel settore delle consulenze in materia di efficienza energetica nell'edilizia, ha rappresentato di non avere un reddito stabile, che all'incirca si attesta intorno ai €
22.000/24.000 annui lordi. Lo stesso deve far fronte al proprio mantenimento e totalmente a quello, ordinario e straordinario, delle figlie.
Tanto premesso, si osserva che per il riconoscimento dell'assegno divorzile di tipo assistenziale è, quindi, necessario che il richiedente l'assegno fornisca la prova della mancanza di autosufficienza o indipendenza economica e dell'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non sia economicamente autosufficiente, ma malgrado nell'atto introduttivo (e nei successivi atti) la medesima descrive la propria situazione fisica come “estremamente fragile”, in sede presidenziale, è emerso che la stessa è certamente abile al lavoro. Infatti nell'ordinanza del 26/11/2020 si legge che “la signora ha dimesso Pt_1 certificazione medica da cui risulta, oltre che un generico stato d'ansia, una artrosi bilaterale alle ginocchia con necessità di interventi chirurgici e un periodo di riabilitazione;
tali patologie non dimostrano che le sia impedito di esercitare una qualche attività lavorativa: invero nel referto del
18-6-2020, rilasciato dall'Ospedale di Negrar dopo l'intervento al ginocchio sx, si parla di
“Lesione cartilaginea di grado 1” ed è previsto un ciclo di riabilitazione piuttosto breve e riposo per soli 30 giorni”.
Inoltre, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato dapprima come estetista e babysitter nel
2018/2019 e all'epoca dell'udienza presidenziale era impiegata come badante.
Negli atti depositati ex art. 190 cod. proc. civ., la sig.ra ha infine riportato di aver svolto Pt_1
attività lavorativa quale guardia giurata in prova, con esito tuttavia negativo, dal 02/04/2024 al
21/08/2024 (v. doc. allegato alla memoria di replica ricorrente).
Ebbene, da ciò si evince da un lato che la ricorrente possiede quindi le possibilità per trovare un'occupazione, essendo perfettamente in grado di lavorare, malgrado quanto affermato nel corso del giudizio circa le sue condizioni fisiche precarie, secondo cui le era impedito di stare tutto il giorno in piedi (scegliendo peraltro di intraprendere un percorso come guardia giurata che
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 presumibilmente non consente di stare gran parte del tempo seduti).
Dall'altro lato, tuttavia ciò dimostra che la ricorrente si sia concretamente attivata nella ricerca di un'occupazione (apprezzabile in quanto totalmente nuova rispetto alle attività di babysitter, estetista e badante svolte negli anni) che le consentisse di reinserirsi nel mercato del lavoro.
D'altro canto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Ord. n. 1643 del 19 gennaio 2022) l'incapacità di procurarsi redditi propri è ritenuta incolpevole quando l'ex coniuge: ha un'età avanzata (considerata tale un'età maggiore di 50 anni, come nel caso di specie) che le preclude un efficace inserimento nel mondo del lavoro;
è affetto da forme di disabilità e inabilità, che impediscono la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa remunerata;
è infine privo di titoli di studio o professionali.
Pertanto, sulla base di quanto premesso, non è dunque ravvisabile una colpevole inerzia ascrivibile alla ricorrente nel reperire un'occupazione e per tale ragione deve essere riconosciuto alla stessa un assegno divorzile di tipo assistenziale.
Tenuto conto, tuttavia, della nuova relazione instaurata dalla sig.ra e soprattutto del Pt_1
collocamento delle figlie presso il padre con onere esclusivo a carico del resistente del pagamento di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, per e AN, il Collegio ritiene congruo porre a PE carico del resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi in favore della ricorrente, con decorrenza dalla presente decisione in quanto solo dall'esame degli atti di causa è emerso chiaramente il presupposto per l'accoglimento della domanda.
4.3 Quanto invece alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile di tipo perequativo/compensativo, fondata sullo squilibrio reddituale e patrimoniale fra i coniugi originatosi dalla circostanza – genericamente allegata dalla ricorrente – di essersi dedicata, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia e alla crescita delle figlie, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa, va osservato quanto segue.
In merito alla prova dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda, la giurisprudenza afferma che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. civ. ord. 13 ottobre 2022, n. 29920).
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 Nel caso di specie la prova dei sacrifici di aspettative professionali e reddituali da parte della resistente non è stata fornita, essendosi la medesima limitata ad allegare genericamente tali fatti.
La sig.ra non ha infatti adeguatamente provato di aver sacrificato realistiche Parte_1
occasioni di lavoro o ambizioni professionali per essersi dedicata all'accudimento delle figlie, limitandosi ad affermare, nel corso del procedimento, di versare in condizioni di salute precarie che non le consentono di prestare alcuna attività lavorativa e proprio per tale ragione di non aver mai lavorato.
Poste tali premesse, il Collegio rigetta quindi la domanda della resistente di riconoscimento a suo favore dell'assegno divorzile di tipo compensativo/perequativo, non sussistendone i presupposti.
5. Sulla richiesta della ricorrente di pagamento di un canone locatizio a suo favore
Quanto, infine, alla domanda avanzata dalla ricorrente relativa al versamento di € 500,00 mensili o della minore o maggiore somma per una nuova, idonea e dignitosa collocazione-locazione abitativa nell'hinterland di Treviso o nel luogo più vicino a quello delle figlie, si osserva quanto segue.
Già in sede presidenziale con ordinanza del 26/11/2020 erano stati ritenuti non sussistenti i presupposti per obbligare il sig. a sostenere le spese di locazione della sig.ra e ciò ha CP_1 Pt_1
trovato conferma nel corso del giudizio.
Difatti, dalla relazione dei Servizi Sociali depositata nel fascicolo, relativamente alla situazione abitativa della sig. , si legge che la medesima “… vive in un appartamento in affitto con il Pt_2 compagno a Gardigiano di Scorzè (VE)”, circostanza questa tuttavia non prospettata e omessa negli atti della ricorrente. Ad ogni modo, la medesima, sentita dal Presidente all'udienza del 24/11/2020, riferiva di avere da circa un anno una relazione con un conoscente di Jesolo.
Malgrado non sia dato sapere se ci sia corrispondenza tra le due relazioni sentimentali emerse, è tuttavia chiaro che la ricorrente ha instaurato con un terzo una convivenza more uxorio, dalla quale discendono inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale.
D'altro canto, la formazione di una nuova famiglia di fatto costituisce fattore impeditivo all'accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente e ciò anche nell'eventualità in cui non ci sia una stabile coabitazione.
Per le ragioni sopra esposte la domanda della ricorrente va quindi rigettata.
6. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti, rilevata la reciproca soccombenza: in punto assegno divorzile per il resistente e in punto richiesta di pagamento delle spese locatizie per la ricorrente.
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9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/09/2006 da nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
DONÀ DI PIAVE (VE) il 27/07/1968 e trascritto al n. 12, Parte I, Ufficio 1, Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con Persona_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso il padre in
UN (TV), via Belvedere n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) dispone che, fatta salva la flessibilità negli incontri madre-figlia, la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia AN per due pomeriggi alla settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di relazione della stessa. AN, inoltre, trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e con ciascun genitore. Quanto alle vacanze estive Per_3
la figlia AN potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che sarà previamente concordato dagli stessi entro il mese di aprile di ogni anno;
3) il padre continuerà a farsi carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, CP_1
necessarie alle figlie AN e;
PE
4) pone a carico di l'obbligo di versare a a decorrere dalla data di CP_1 Parte_1 deposito della presente sentenza, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
5) rigetta la domanda della ricorrente di versamento a suo favore delle spese di locazione;
6) spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 03/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile R.G. n. 4882/2020, promossa con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data 05/08/2020 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Barbara Baratto
Vogliano (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
UN;
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusto mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione, dagli avv.ti
AN Nardini (C.F. ) e Mariagabriella Giacca (C.F. C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in UN;
C.F._5
– RESISTENTE –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/09/2006 in
NZ (TV) tra i signori nato a [...]à di Piave il 27/07/1968 e CP_1 Pt_1
nata a [...] il [...] e trascritto nei registri dello stato civile dello stesso
[...]
Comune, ordinando l'annotazione della sentenza nei relativi registri dello Stato Civile;
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 2) La figlia , divenuta maggiorenne l'11/1/2005, continuerà ad avere la residenza PE anagrafica presso il padre in UN (TV), via Belvedere 2, assumendosi il padre l'onere di provvedere in via esclusiva al suo mantenimento nonché alle spese straordinarie necessarie alla stessa, come da protocollo del Tribunale di Treviso, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
La madre potrà vedere la figlia con preavviso in qualsiasi momento, compatibilmente con PE
i suoi impegni scolastici, o secondo modalità da concordarsi, previa comunicazione telefonica nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, almeno due settimane anche non consecutive.
3) La figlia minore AN continuerà a rimanere affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in UN (TV) via Belvedere 2, anche ai fini della residenza anagrafica. Il padre si assumerà in via esclusiva l'onere di provvedere al suo mantenimento nonché alle spese straordinarie necessarie alla stessa, come da protocollo del Tribunale di
Treviso, fino a quando non sarà economicamente autosufficiente;
La madre potrà vedere la figlia AN con preavviso in qualsiasi momento, compatibilmente con i suoi impegni scolastici, previo accordo con il signor a mezzo comunicazione telefonica, CP_1
nonché la metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, almeno due settimane anche non consecutive;
4) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in UN, via Belvedere 2, al signor , affinché vi abiti con le figlie;
CP_1
5) Ordinarsi al sig. di corrispondere alla signora a titolo di assegno di divorzio la CP_1 Pt_1 somma di € 650,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
6) Disporsi a carico del sig. il versamento di € 500,00 mensili o quella minore o maggiore CP_1
somma per una nuova, idonea e dignitosa collocazione-locazione abitativa nell'hinterland di
Treviso o nel luogo più vicino a quello delle figlie, non disponendo la signora allo stato di Pt_1 una risorsa economica per farvi fronte, avendo rinunciato all'abitazione coniugale;
7) Autorizzarsi i coniugi a darsi reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente con iscrizione della figlia minore AN nei documenti di entrambi i genitori.
Spese e compenso professionale rifusi, con il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 Per parte resistente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 9.09.2006 tra i signori e in NZ (TV) e trascritto nei registri dello stato CP_1 Parte_1
civile dello stesso Comune, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza.
2) Disporsi l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con Persona_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso il padre in UN (TV), via Belvedere n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica.
3) La figlia , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non ancora economicamente PE
autosufficiente, continuerà ad abitare con e presso il padre sempre in UN, Via Belvedere
n. 2.
4) Disporre che la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia AN per due pomeriggi alla settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di relazione della stessa. AN, inoltre, trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e con ciascun genitore. Quanto alle vacanze estive la figlia AN potrà trascorrere un Per_3
periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che sarà previamente concordato dagli stessi entro il mese di aprile di ogni anno.
4) Il Sig. continuerà a farsi carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, CP_1
necessarie alle AN e . PE
5) Respingersi le domande tutte di natura economica avanzate dalla Sig. nei confronti del Pt_1
Sig. per i motivi tutti di cui ai precedenti atti dimessi nonché ai motivi illustrati nelle note di CP_1
trattazione scritta, disponendo che nulla è dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile e/o a qualsiasi altro titolo.
6) Autorizzarsi, sin d'ora, i genitori all'inserimento della figlia minore AN nei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti valevoli per l'espatrio. Qualora i genitori decidano di effettuare viaggi all'estero con la figlia minore dovranno, previamente e reciprocamente, ottenere il consenso scritto da parte dell'altro genitore.
7) Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 09/09/2006 contraeva Parte_1 matrimonio con il;
che dall'unione nascevano due figlie: nel 2005 e AN CP_1 PE
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 nel 2007; che venuto meno l'accordo tra i coniugi, gli stessi decidevano di separarsi di comune accordo;
che quindi in data 13/12/2018 il Tribunale di Treviso omologava la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi;
che erano dunque decorsi i tempi per chiedere la pronuncia di divorzio.
Illustrate le vicende familiari e reddituali, evidenziando in particolare che a causa della propria situazione fisica la stessa non aveva mai lavorato e aveva quindi diritto ad un assegno divorzile a suo favore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva con memoria difensiva depositata il 12/11/2020, tramite la quale non si CP_1
opponeva alla domanda di divorzio richiesta dalla ricorrente ma contestando tuttavia quanto dedotto dalla controparte in quanto non corrispondente al vero. Esponeva quindi la propria versione dei fatti e concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
All'udienza presidenziale del 24/11/2020 comparivano personalmente le parti che venivano sentite, congiuntamente e quindi separatamente. Il Presidente, dato atto che non vi era possibilità di conciliazione tra i coniugi, si riservava.
Con ordinanza del 26/11/2020 a scioglimento della riserva assunta, emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, il Presidente fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase istruttoria si costituivano entrambe le parti e alla prima udienza, vista la richiesta congiunta, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ. e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi di prova, all'esito della quale, veniva formulata proposta di conciliazione per un'eventuale definizione bonaria alle condizioni provvisorie e urgenti emesse in sede presidenziale.
Il Giudice, rilevato tuttavia che nessuna delle parti aderiva alla proposta ex art. 185 bis cod. proc. civ. e ritenuta la necessità di approfondire la situazione delle figlie a mezzo dei Servizi Sociali, incaricava questi di prendere in carico il nucleo familiare e relazionare sulle minori AN e PE rinviando all'uopo all'udienza del 18/05/2023.
Pervenuta quindi la relazione dei Servizi Sociali competenti, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisione delle conclusioni, la cui udienza si teneva in data
06/06/2024 mediante trattazione scritta.
Medio tempore, atteso il trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, la causa veniva riassegnata e, con ordinanza del 19/09/2024, veniva trattenuta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda avanzata dalla ricorrente – alla quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
La separazione personale dura, infatti, per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n.
898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in data
06/12/2018 e appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Si osserva tuttavia che, trattandosi di matrimonio civile come si evince dall'estratto di matrimonio, trascritto nella Parte I, la domanda viene riqualificata dal Collegio quale domanda di scioglimento del matrimonio.
2. Sull'affidamento e sul diritto di visita della figlia minore AN
2.1 Entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso di AN (minorenne ma che compirà la maggiore età il 30/09/2025), con residenza anagrafica presso il padre in UN (TV), via
Belvedere 2.
Ne consegue quindi che non ci sono elementi tali da giustificare una deroga all'affidamento congiunto e pertanto la figlia AN deve essere collocata presso il padre, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile.
2.2 Quanto al diritto di visita della madre, si stabilisce che debba esercitarsi, tenendo conto delle esigenze e degli impegni di AN, secondo quanto richiesto dal resistente e quindi secondo le modalità di seguito riportate.
La madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia AN per due pomeriggi alla settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di relazione della stessa.
AN, inoltre, trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e con ciascun genitore. Quanto alle Per_3
vacanze estive la figlia AN potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che sarà previamente concordato dagli stessi entro il mese di aprile di ogni anno.
Tuttavia, tenuto conto dell'età di AN e di quanto emerso dalla relazione del 19/04/2023 depositata dai Servizi Sociali (v. pag. 1) secondo la quale la minore si sentirebbe costretta rispetto ad una regolamentazione fissa delle visite, si suggerisce di mantenere una flessibilità negli incontri madre- figlia.
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
3. Sul mantenimento di AN e PE
3.1 Come noto l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, pur successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove la non autosufficienza economica non dipenda da colpa dei figli, come nel caso di specie.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie le parti sono d'accordo nel senso che il sig. continuerà a farsi CP_1
carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, necessarie alla figlia minore AN e alla figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. PE
4. Sull'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente
4.1 Al fine di pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile chiesto da parte ricorrente è necessario comprendere le finalità e le condizioni legittimanti il diritto al suddetto assegno.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/18) ha individuato una duplice funzione dell'assegno divorzile: quella perequativo-compensativa e quella assistenziale.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la corresponsione dell'assegno si richiede da un lato l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dall'altro, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della dell'art. 5, comma
6, l. 898/1970, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno.
Ciò significa che l'assegno divorzile, di norma, può essere riconosciuto solo a fronte di un rilevante divario della posizione economica delle parti e sempre che tale squilibrio sia la conseguenza anche dei sacrifici effettuati dal richiedente nell'interesse della famiglia. In mancanza di prova di un divario economico o della riconducibilità dello stesso ai richiamati sacrifici, l'assegno nondimeno potrà essere riconosciuto in considerazione della residuale funzione assistenziale, sempre che il richiedente non abbia i mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli.
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 In primo luogo, quindi, il giudizio dovrà essere espresso, in primo luogo, alla luce dell'analisi delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali delle parti emerse dagli atti di causa. Dopodiché sarà necessario verificare se, l'eventuale riscontrato squilibrio reddituale e patrimoniale fra le parti derivi dal fatto che la ricorrente si sia dedicata, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia e alla crescita delle figlie, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa.
4.2 Nel caso di specie è emerso che la ricorrente, non svolge alcun lavoro e gode pertanto unicamente dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Il resistente, agente di commercio nel settore delle consulenze in materia di efficienza energetica nell'edilizia, ha rappresentato di non avere un reddito stabile, che all'incirca si attesta intorno ai €
22.000/24.000 annui lordi. Lo stesso deve far fronte al proprio mantenimento e totalmente a quello, ordinario e straordinario, delle figlie.
Tanto premesso, si osserva che per il riconoscimento dell'assegno divorzile di tipo assistenziale è, quindi, necessario che il richiedente l'assegno fornisca la prova della mancanza di autosufficienza o indipendenza economica e dell'impossibilità di procurarsele per ragioni oggettive.
Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente non sia economicamente autosufficiente, ma malgrado nell'atto introduttivo (e nei successivi atti) la medesima descrive la propria situazione fisica come “estremamente fragile”, in sede presidenziale, è emerso che la stessa è certamente abile al lavoro. Infatti nell'ordinanza del 26/11/2020 si legge che “la signora ha dimesso Pt_1 certificazione medica da cui risulta, oltre che un generico stato d'ansia, una artrosi bilaterale alle ginocchia con necessità di interventi chirurgici e un periodo di riabilitazione;
tali patologie non dimostrano che le sia impedito di esercitare una qualche attività lavorativa: invero nel referto del
18-6-2020, rilasciato dall'Ospedale di Negrar dopo l'intervento al ginocchio sx, si parla di
“Lesione cartilaginea di grado 1” ed è previsto un ciclo di riabilitazione piuttosto breve e riposo per soli 30 giorni”.
Inoltre, la ricorrente ha rappresentato di aver lavorato dapprima come estetista e babysitter nel
2018/2019 e all'epoca dell'udienza presidenziale era impiegata come badante.
Negli atti depositati ex art. 190 cod. proc. civ., la sig.ra ha infine riportato di aver svolto Pt_1
attività lavorativa quale guardia giurata in prova, con esito tuttavia negativo, dal 02/04/2024 al
21/08/2024 (v. doc. allegato alla memoria di replica ricorrente).
Ebbene, da ciò si evince da un lato che la ricorrente possiede quindi le possibilità per trovare un'occupazione, essendo perfettamente in grado di lavorare, malgrado quanto affermato nel corso del giudizio circa le sue condizioni fisiche precarie, secondo cui le era impedito di stare tutto il giorno in piedi (scegliendo peraltro di intraprendere un percorso come guardia giurata che
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 presumibilmente non consente di stare gran parte del tempo seduti).
Dall'altro lato, tuttavia ciò dimostra che la ricorrente si sia concretamente attivata nella ricerca di un'occupazione (apprezzabile in quanto totalmente nuova rispetto alle attività di babysitter, estetista e badante svolte negli anni) che le consentisse di reinserirsi nel mercato del lavoro.
D'altro canto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Ord. n. 1643 del 19 gennaio 2022) l'incapacità di procurarsi redditi propri è ritenuta incolpevole quando l'ex coniuge: ha un'età avanzata (considerata tale un'età maggiore di 50 anni, come nel caso di specie) che le preclude un efficace inserimento nel mondo del lavoro;
è affetto da forme di disabilità e inabilità, che impediscono la possibilità di trovare un'occupazione lavorativa remunerata;
è infine privo di titoli di studio o professionali.
Pertanto, sulla base di quanto premesso, non è dunque ravvisabile una colpevole inerzia ascrivibile alla ricorrente nel reperire un'occupazione e per tale ragione deve essere riconosciuto alla stessa un assegno divorzile di tipo assistenziale.
Tenuto conto, tuttavia, della nuova relazione instaurata dalla sig.ra e soprattutto del Pt_1
collocamento delle figlie presso il padre con onere esclusivo a carico del resistente del pagamento di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, per e AN, il Collegio ritiene congruo porre a PE carico del resistente, a titolo di assegno divorzile, la somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi in favore della ricorrente, con decorrenza dalla presente decisione in quanto solo dall'esame degli atti di causa è emerso chiaramente il presupposto per l'accoglimento della domanda.
4.3 Quanto invece alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile di tipo perequativo/compensativo, fondata sullo squilibrio reddituale e patrimoniale fra i coniugi originatosi dalla circostanza – genericamente allegata dalla ricorrente – di essersi dedicata, durante il matrimonio, in via prevalente alla famiglia e alla crescita delle figlie, sacrificando quindi le occasioni di crescita professionale e lavorativa, va osservato quanto segue.
In merito alla prova dei presupposti necessari ai fini dell'accoglimento della domanda, la giurisprudenza afferma che “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. civ. ord. 13 ottobre 2022, n. 29920).
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020 Nel caso di specie la prova dei sacrifici di aspettative professionali e reddituali da parte della resistente non è stata fornita, essendosi la medesima limitata ad allegare genericamente tali fatti.
La sig.ra non ha infatti adeguatamente provato di aver sacrificato realistiche Parte_1
occasioni di lavoro o ambizioni professionali per essersi dedicata all'accudimento delle figlie, limitandosi ad affermare, nel corso del procedimento, di versare in condizioni di salute precarie che non le consentono di prestare alcuna attività lavorativa e proprio per tale ragione di non aver mai lavorato.
Poste tali premesse, il Collegio rigetta quindi la domanda della resistente di riconoscimento a suo favore dell'assegno divorzile di tipo compensativo/perequativo, non sussistendone i presupposti.
5. Sulla richiesta della ricorrente di pagamento di un canone locatizio a suo favore
Quanto, infine, alla domanda avanzata dalla ricorrente relativa al versamento di € 500,00 mensili o della minore o maggiore somma per una nuova, idonea e dignitosa collocazione-locazione abitativa nell'hinterland di Treviso o nel luogo più vicino a quello delle figlie, si osserva quanto segue.
Già in sede presidenziale con ordinanza del 26/11/2020 erano stati ritenuti non sussistenti i presupposti per obbligare il sig. a sostenere le spese di locazione della sig.ra e ciò ha CP_1 Pt_1
trovato conferma nel corso del giudizio.
Difatti, dalla relazione dei Servizi Sociali depositata nel fascicolo, relativamente alla situazione abitativa della sig. , si legge che la medesima “… vive in un appartamento in affitto con il Pt_2 compagno a Gardigiano di Scorzè (VE)”, circostanza questa tuttavia non prospettata e omessa negli atti della ricorrente. Ad ogni modo, la medesima, sentita dal Presidente all'udienza del 24/11/2020, riferiva di avere da circa un anno una relazione con un conoscente di Jesolo.
Malgrado non sia dato sapere se ci sia corrispondenza tra le due relazioni sentimentali emerse, è tuttavia chiaro che la ricorrente ha instaurato con un terzo una convivenza more uxorio, dalla quale discendono inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale.
D'altro canto, la formazione di una nuova famiglia di fatto costituisce fattore impeditivo all'accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente e ciò anche nell'eventualità in cui non ci sia una stabile coabitazione.
Per le ragioni sopra esposte la domanda della ricorrente va quindi rigettata.
6. Spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti, rilevata la reciproca soccombenza: in punto assegno divorzile per il resistente e in punto richiesta di pagamento delle spese locatizie per la ricorrente.
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9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/09/2006 da nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
DONÀ DI PIAVE (VE) il 27/07/1968 e trascritto al n. 12, Parte I, Ufficio 1, Anno 2006, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PREGANZIOL alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con Persona_2
esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso il padre in
UN (TV), via Belvedere n. 2, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) dispone che, fatta salva la flessibilità negli incontri madre-figlia, la madre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia AN per due pomeriggi alla settimana ed un fine settimana ogni quindici giorni compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di relazione della stessa. AN, inoltre, trascorrerà metà delle vacanze Natalizie e con ciascun genitore. Quanto alle vacanze estive Per_3
la figlia AN potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che sarà previamente concordato dagli stessi entro il mese di aprile di ogni anno;
3) il padre continuerà a farsi carico di tutte le spese, ordinarie e straordinarie, CP_1
necessarie alle figlie AN e;
PE
4) pone a carico di l'obbligo di versare a a decorrere dalla data di CP_1 Parte_1 deposito della presente sentenza, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
5) rigetta la domanda della ricorrente di versamento a suo favore delle spese di locazione;
6) spese di lite compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 03/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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10 Tribunale di Treviso – R.G. n. 4882/2020