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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4485 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4485/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso il 22.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in US, VIALE ITALIA N.
282, presso lo studio dell'avv. SCHERMI LAURA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] de Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in US, VIA
MONTELLO N. 1, presso lo studio dell'avv. SAVAGLIA SILVIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 15/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 21.4.2001.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.4.2001 in Comune di Augusta (atto iscritto nel registro ufficiale stato civile n. 12, P.II, serie A, Uff. I, anno 2001);
- che dall'unione nasceva la figlia il 19.9.2001; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 20.3.2019, omologato con decreto n. 173/2019, emesso da questo Tribunale in data 16.5.2019, depositato in data 22.5.2019, acquisita efficacia il
27.5.2019, (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
I coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi si danno reciprocamente atto di avere interamente regolato tutti i loro rapporti patrimoniali
e personali scaturenti dal matrimonio e dalla comunione legale dei beni e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad esclusione delle pattuizioni di seguito concordate.
Al fine di regolare e compensare definitivamente i rapporti economici tra i coniugi, il sig. Pt_2 riconosce la somma omnicomprensiva di € 8.000,00 (ottomila/00), da versare alla sig.ra Parte_1
, che accetta, secondo le modalità già concordate con separato atto di transazione.
[...]
I ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro e con la piena libertà di fissare ovunque la propria residenza, in Italia o anche all'estero; pertanto deve intendersi prestato fin da adesso il consenso da parte di ciascuno dei ricorrenti al rilascio dei rispettivi passaporti.
Con ulteriori pronunce accessorie e secondo legge,
All'esito dell'udienza del 21.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto e del verbale di comparizione innanzi al Presidente
(20 marzo 2019), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti il giorno 21.4.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 2001
(Anno 2001 – n. 12 – Parte II – Serie A – Ufficio 1); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4485/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto emesso il 22.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in US, VIALE ITALIA N.
282, presso lo studio dell'avv. SCHERMI LAURA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato ad [...] il [...] de Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in US, VIA
MONTELLO N. 1, presso lo studio dell'avv. SAVAGLIA SILVIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 15/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 21.4.2001.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.4.2001 in Comune di Augusta (atto iscritto nel registro ufficiale stato civile n. 12, P.II, serie A, Uff. I, anno 2001);
- che dall'unione nasceva la figlia il 19.9.2001; Per_1
- di essersi separati consensualmente con verbale del 20.3.2019, omologato con decreto n. 173/2019, emesso da questo Tribunale in data 16.5.2019, depositato in data 22.5.2019, acquisita efficacia il
27.5.2019, (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
I coniugi rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi si danno reciprocamente atto di avere interamente regolato tutti i loro rapporti patrimoniali
e personali scaturenti dal matrimonio e dalla comunione legale dei beni e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad esclusione delle pattuizioni di seguito concordate.
Al fine di regolare e compensare definitivamente i rapporti economici tra i coniugi, il sig. Pt_2 riconosce la somma omnicomprensiva di € 8.000,00 (ottomila/00), da versare alla sig.ra Parte_1
, che accetta, secondo le modalità già concordate con separato atto di transazione.
[...]
I ricorrenti vivranno separati, con l'obbligo per entrambi di rispettarsi reciprocamente e di non interferire ognuno nella vita privata dell'altro e con la piena libertà di fissare ovunque la propria residenza, in Italia o anche all'estero; pertanto deve intendersi prestato fin da adesso il consenso da parte di ciascuno dei ricorrenti al rilascio dei rispettivi passaporti.
Con ulteriori pronunce accessorie e secondo legge,
All'esito dell'udienza del 21.1.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto e del verbale di comparizione innanzi al Presidente
(20 marzo 2019), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
pagina 2 di 3 Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto tra le parti il giorno 21.4.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Augusta dell'anno 2001
(Anno 2001 – n. 12 – Parte II – Serie A – Ufficio 1); prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di US di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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