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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in alla via Parte_1 Pt_1
Scalo dell'Oriente n. 3 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Arpino per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
con sede in alla via del Brigantino n. 11 (c.f. Controparte_2 CP_2
; P.IVA_2 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3865/2024, pubblicata il 22/07/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 3130/2015 del 3.12.2015 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 13.734,00 in favore della società Controparte_2
1 oltre interessi e rimborso di spese Parte_1 processuali, per quattro rifornimenti di carburante effettuati alle motonavi di proprietà della società ingiunta presso il distributore di benzina per imbarcazioni sito sul porto di Pt_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunta Controparte_2 veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento (capo a) e, previa compensazione dei rispettivi debiti-crediti, condannava al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 8.367,85 oltre interessi legali dalla Controparte_2 pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo (capo b); accoglieva la domanda di manleva proposta da Parte_1 nei confronti di (già e Controparte_1 Controparte_3 per l'effetto condannava l'assicurazione chiamata in causa a tenere indenne l'opposta di quanto sarà tenuta a pagare a nei limiti della somma Controparte_2 di € 1.529,85 (capo c).
Il giudice di primo grado esponeva che Parte_1 ha provato di aver effettuato una serie di rifornimenti sulle imbarcazioni
[...] della per l'importo complessivo di € 13.734,15 rimasto insoluto (fatture CP_2
e schede di trasporto); che il rifornimento di gasolio non è contestato, salvo quello del giorno 11.9.2015 per € 4.392,00 per il quale la aveva eccepito Controparte_2 il vizio del carburante che aveva causato avaria ai motori, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di al risarcimento dei danni Parte_1 nella misura di € 41.555,33; che, espunta la somma di € 4.392,00 contestata, residua un credito di di € 9.342,15 (€ 13.734,15 - € 4.392,00); che il difetto Parte_1 di conformità del carburante fornito in data 11.9.2015 e la prova del nesso di causalità con i danni lamentati dall'opponente hanno trovato ampio riscontro nelle testimonianze assunte ( , , ) e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nella Ctu espletata;
che la risoluzione contrattuale giustifica, in primo luogo, il mancato pagamento del corrispettivo della fornitura dell'11.9.2015; che i danni risarcibili, accertati dal Ctu, ammontano ad € 8.470,00 (operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento del gasolio contaminato, ripristino dell'imbarcazione), a cui vanno aggiunti i mancati guadagni per il periodo di fermo della motonave quantificati in € 6.338,00; che, pertanto, il credito risarcitorio in favore di CP_2
[... ammonta ad € 14.808,00 (8.470,00 + 6.338,00), somma rivalutata all'attualità in
€ 17.710,00; che, operata la compensazione tra i rispettivi debiti/crediti, in
2 definitiva, il credito spettante all'opponente può quantificarsi nella Controparte_2 somma di € 8.367,85 (€ 17.710,00 - € 9.342,15) oltre interessi legali.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla nei confronti CP_4 della sua assicuratrice chiamata in causa, espone il giudice di prime cure che è fondata l'eccezione di esclusione parziale della garanzia con riguardo al danno da lucro cessante, in virtù di clausola delle condizioni di assicurazione (art.
5.7A); che la clausola in questione costituisce applicazione del criterio legale stabilito dall'art. 1905, comma 2, c.c., secondo cui l'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato;
che la domanda di manleva va dunque accolta, tenuto altresì conto della franchigia per € 500,00, limitatamente alla sola somma residua di
€ 1.529,85 (€ 8.367,85 - € 6.338,00 – € 500); che, pertanto, Controparte_1 deve tenere indenne di quanto questa sarà tenuta a pagare nei limiti Parte_1 della somma di € 1.529,85.
L'appello propone appello avverso la sentenza, che impugna solo nella Parte_1 parte in cui riduce il suo diritto ad essere manlevata da Controparte_1 all'importo di € 1.529,85 per il danno emergente accertato in sentenza, anziché €
9.579,54 (€ 8.470,00 di danno emergente – € 500,00 di franchigia = € 7.970,00 che rivalutato all'attualità sono € 9.579,94), estendendo erroneamente la compensazione dei crediti tra e anche alle somme dovute dalla Parte_1 CP_2
a titolo di manleva. CP_1
Specifica che la compensazione tra e non può CP_4 CP_2 estendersi al rapporto assicurativo con essendo quest'ultimo di Controparte_1 natura contrattuale e autonomo rispetto ai rapporti tra le parti;
che la manleva è esclusa per la parte del lucro cessante pari a € 6.338,00 da rivalutare, ma deve comprendere l'intera somma di € 9.579,94 che l'assicurata è tenuta a pagare a per il risarcimento del danno emergente, ridotto della franchigia, Controparte_2 senza alcuna compensazione con il controcredito di nei confronti Parte_1 di che, altrimenti, il credito di verso Positano jet, CP_2 CP_4 derivante dalla fornitura di carburante, sarebbe tutto a vantaggio della CP_5
che l'errore commesso dal giudice di prime cure è quello di indicare la
[...] somma di € 8.367,85 (derivante dalla compensazione del credito di € 17.710,00 di con il credito di € 9.342,42 di ) quale somma dalla CP_2 Parte_1 quale decurtare il lucro cessante di € 6.338,00 ( non coperto dalla polizza oggetto di
3 causa e 500,00 franchigia prevista dalla polizza ), invece avrebbe dovuto indicare la somma di € 17.710,00 che è il danno subito da CP_2
La società appellata conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di a tenerla indenne nei limiti della somma di € Controparte_1
9.579,94 (€ 8.470,00 per il danno emergente - € 500,00 per la franchigia = €
7.970,00 + rivalutazione all'attualità = € 9.579,94),oltre al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
costituitasi, risponde che l'effettiva perdita patrimoniale Controparte_1 sofferta dalla non è altro che quella calcolata dal giudice di prime Parte_1 cure, il quale ha sottratto il lucro cessante dalla somma complessiva dovuta dall'assicurato al danneggiato e ha individuato la somma spettante in adempimento della polizza, al netto della franchigia contrattuale di € 500,00; che le doglianze dell'appellante porterebbero lo stesso assicurato a percepire un guadagno in conseguenza dell'adempimento del contratto assicurativo, circostanza questa inammissibile in virtù del principio indennitario che è immanente alla materia (art. 1905 c.c.). Conclude per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo grado la (ora, Controparte_6 [...]
non ha contestato la sussistenza della sua obbligazione di tenere CP_1 indenne l'assicurata di quanto Parte_1 questa dovrà pagare al terzo ( per il risarcimento del danno, in Controparte_2 dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto assicurativo (art. 1917 c.c.).
Ha escluso solo la garanzia assicurativa per il risarcimento del lucro cessante, ritenendola sussistente solo per il danno emergente, detratta la franchigia.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la tesi difensiva secondo cui la società di assicurazioni è tenuta a manlevare l'assicurata solo per il risarcimento del danno emergente in favore del terzo danneggiato. Tuttavia, non ha liquidato la copertura assicurativa per il danno emergente accertato in sentenza (in € 8.470,00 oltre rivalutazione), ma ha liquidato (in € 1.529,85) solo quello che risulta dalla somma residua dovuta dall'assicurato al terzo (€ 8.367,85 risultante dalla compensazione del credito dell'assicurato per la fornitura di carburante di €
9.342,15 con il maggior credito risarcitorio spettante al terzo di € 17.710,00), sottratta sia la franchigia (€ 500,00) che la componente del lucro cessante (€
6.338,00).
4 Questa parte della sentenza viene impugnata dall'assicurata, che lamenta di non essere stata manlevata per l'intero danno emergente liquidato nella sentenza, dedotta la franchigia, ma solo per quanto non è stato compensato dal suo credito verso la società danneggiata. Secondo la società appellante, la garanzia assicurativa copre l'intero danno emergente liquidato al terzo danneggiato (€ 8.470,00), sottratta solo la franchigia (di € 500,00), per cui la società di assicurazioni deve tenerla indenne di quanto dovrà pagare al terzo fino all'importo di € 7.970,00 (oltre rivalutazione all'attualità, per € 9.579,94). Dalla copertura assicurativa non può essere sottratto anche il suo credito nei confronti del terzo danneggiato.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Il giudice di primo grado ha liquidato il danno cagionato dal difetto di conformità del carburante rifornito in data 11.9.2015 e l'ha parzialmente compensato con il controcredito per il pagamento di altre forniture di carburante.
Trattandosi di contrapposti crediti e debiti che non risultano originati da un unico rapporto obbligatorio (costituito con un contratto di somministrazione), bensì da distinti rapporti obbligatori (distinte vendite di carburante), quella operata dal giudice di prime cure non è una compensazione impropria, ma una vera e propria compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c., ossia un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento. In particolare, è un mezzo estintivo dell'obbligazione a carattere satisfattivo che realizza, al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito.
In sostanza, anche il debito dell'assicurato di risarcire il danno emergente al terzo danneggiato (così come l'obbligo di risarcire il lucro cessante) è stato parzialmente adempiuto dallo stesso assicurato con un mezzo diverso dall'adempimento, ma allo stesso modo satisfattivo del terzo danneggiato. Ciò vuol dire che l'assicurato ha in parte già pagato il terzo danneggiato (con la compensazione di un suo credito).
Questa parte, già pagata con la compensazione di un controcredito, non può essere esclusa dall'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi ha già pagato e/o deve pagare al terzo per il risarcimento del danno emergente, detratta la franchigia. La garanzia assicurativa comprende l'intero debito risarcitorio da danno emergente, non solo la parte ancora da pagare, ma anche la parte che è già estinta per compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c.
5 Pertanto, la società assicurata ( Parte_1 ha diritto ad essere tenuta indenne dall'intero risarcimento del danno emergente liquidato dal primo giudice (in 8.470,00), detratta solo la franchigia (di € 500,00), per un ammontare di € 7.970,00 oltre rivalutazione fino alla data della sentenza di primo grado.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dall'assicurato già parzialmente vittorioso in primo grado rispetto alla domanda di manleva, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado tra l'assicurato e l'assicurazione, fermo restando il regolamento di primo grado, anche se la sentenza impugnata è riformata in senso più favorevole alla parte già parzialmente vittoriosa, non formando oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n.
27606; Cass., 7.1.2004, n. 58). Il regolamento delle spese di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di al rimborso delle Controparte_1 spese e degli onorari di difesa di secondo grado in favore dell'appellante
[...]
che si liquidano come in dispositivo, Parte_1 tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore entro lo scaglione di € 26 mila). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore. Nulla per le spese rispetto alla Controparte_2 citata ai soli fini della litis denuntiatio e rimasta contumace.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 160/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo c) della sentenza di primo grado, ridetermina in € 7.970,00 oltre rivalutazione dal 11.9.2015 fino alla data della sentenza di primo grado il limite della condanna di a Controparte_1 tenere indenne la società di Parte_1 quanto questa è tenuta a pagare alla Controparte_2
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Controparte_1 appello in favore di che Parte_1 liquida in € 382,00 per spese vive ed € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva
6 come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Luigi Arpino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 160 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in alla via Parte_1 Pt_1
Scalo dell'Oriente n. 3 (c.f. ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Arpino per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa n. 14; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Losco per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
con sede in alla via del Brigantino n. 11 (c.f. Controparte_2 CP_2
; P.IVA_2 contumace;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3865/2024, pubblicata il 22/07/2024.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 3130/2015 del 3.12.2015 il Tribunale di Salerno ingiungeva a il pagamento della somma di € 13.734,00 in favore della società Controparte_2
1 oltre interessi e rimborso di spese Parte_1 processuali, per quattro rifornimenti di carburante effettuati alle motonavi di proprietà della società ingiunta presso il distributore di benzina per imbarcazioni sito sul porto di Pt_1
L'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta dall'ingiunta Controparte_2 veniva accolta parzialmente con la sentenza in oggetto, che revocava l'ingiunzione di pagamento (capo a) e, previa compensazione dei rispettivi debiti-crediti, condannava al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 8.367,85 oltre interessi legali dalla Controparte_2 pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo (capo b); accoglieva la domanda di manleva proposta da Parte_1 nei confronti di (già e Controparte_1 Controparte_3 per l'effetto condannava l'assicurazione chiamata in causa a tenere indenne l'opposta di quanto sarà tenuta a pagare a nei limiti della somma Controparte_2 di € 1.529,85 (capo c).
Il giudice di primo grado esponeva che Parte_1 ha provato di aver effettuato una serie di rifornimenti sulle imbarcazioni
[...] della per l'importo complessivo di € 13.734,15 rimasto insoluto (fatture CP_2
e schede di trasporto); che il rifornimento di gasolio non è contestato, salvo quello del giorno 11.9.2015 per € 4.392,00 per il quale la aveva eccepito Controparte_2 il vizio del carburante che aveva causato avaria ai motori, spiegando domanda riconvenzionale per la condanna di al risarcimento dei danni Parte_1 nella misura di € 41.555,33; che, espunta la somma di € 4.392,00 contestata, residua un credito di di € 9.342,15 (€ 13.734,15 - € 4.392,00); che il difetto Parte_1 di conformità del carburante fornito in data 11.9.2015 e la prova del nesso di causalità con i danni lamentati dall'opponente hanno trovato ampio riscontro nelle testimonianze assunte ( , , ) e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 nella Ctu espletata;
che la risoluzione contrattuale giustifica, in primo luogo, il mancato pagamento del corrispettivo della fornitura dell'11.9.2015; che i danni risarcibili, accertati dal Ctu, ammontano ad € 8.470,00 (operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento del gasolio contaminato, ripristino dell'imbarcazione), a cui vanno aggiunti i mancati guadagni per il periodo di fermo della motonave quantificati in € 6.338,00; che, pertanto, il credito risarcitorio in favore di CP_2
[... ammonta ad € 14.808,00 (8.470,00 + 6.338,00), somma rivalutata all'attualità in
€ 17.710,00; che, operata la compensazione tra i rispettivi debiti/crediti, in
2 definitiva, il credito spettante all'opponente può quantificarsi nella Controparte_2 somma di € 8.367,85 (€ 17.710,00 - € 9.342,15) oltre interessi legali.
Quanto alla domanda di manleva proposta dalla nei confronti CP_4 della sua assicuratrice chiamata in causa, espone il giudice di prime cure che è fondata l'eccezione di esclusione parziale della garanzia con riguardo al danno da lucro cessante, in virtù di clausola delle condizioni di assicurazione (art.
5.7A); che la clausola in questione costituisce applicazione del criterio legale stabilito dall'art. 1905, comma 2, c.c., secondo cui l'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato;
che la domanda di manleva va dunque accolta, tenuto altresì conto della franchigia per € 500,00, limitatamente alla sola somma residua di
€ 1.529,85 (€ 8.367,85 - € 6.338,00 – € 500); che, pertanto, Controparte_1 deve tenere indenne di quanto questa sarà tenuta a pagare nei limiti Parte_1 della somma di € 1.529,85.
L'appello propone appello avverso la sentenza, che impugna solo nella Parte_1 parte in cui riduce il suo diritto ad essere manlevata da Controparte_1 all'importo di € 1.529,85 per il danno emergente accertato in sentenza, anziché €
9.579,54 (€ 8.470,00 di danno emergente – € 500,00 di franchigia = € 7.970,00 che rivalutato all'attualità sono € 9.579,94), estendendo erroneamente la compensazione dei crediti tra e anche alle somme dovute dalla Parte_1 CP_2
a titolo di manleva. CP_1
Specifica che la compensazione tra e non può CP_4 CP_2 estendersi al rapporto assicurativo con essendo quest'ultimo di Controparte_1 natura contrattuale e autonomo rispetto ai rapporti tra le parti;
che la manleva è esclusa per la parte del lucro cessante pari a € 6.338,00 da rivalutare, ma deve comprendere l'intera somma di € 9.579,94 che l'assicurata è tenuta a pagare a per il risarcimento del danno emergente, ridotto della franchigia, Controparte_2 senza alcuna compensazione con il controcredito di nei confronti Parte_1 di che, altrimenti, il credito di verso Positano jet, CP_2 CP_4 derivante dalla fornitura di carburante, sarebbe tutto a vantaggio della CP_5
che l'errore commesso dal giudice di prime cure è quello di indicare la
[...] somma di € 8.367,85 (derivante dalla compensazione del credito di € 17.710,00 di con il credito di € 9.342,42 di ) quale somma dalla CP_2 Parte_1 quale decurtare il lucro cessante di € 6.338,00 ( non coperto dalla polizza oggetto di
3 causa e 500,00 franchigia prevista dalla polizza ), invece avrebbe dovuto indicare la somma di € 17.710,00 che è il danno subito da CP_2
La società appellata conclude per la riforma della sentenza di primo grado e la condanna di a tenerla indenne nei limiti della somma di € Controparte_1
9.579,94 (€ 8.470,00 per il danno emergente - € 500,00 per la franchigia = €
7.970,00 + rivalutazione all'attualità = € 9.579,94),oltre al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
costituitasi, risponde che l'effettiva perdita patrimoniale Controparte_1 sofferta dalla non è altro che quella calcolata dal giudice di prime Parte_1 cure, il quale ha sottratto il lucro cessante dalla somma complessiva dovuta dall'assicurato al danneggiato e ha individuato la somma spettante in adempimento della polizza, al netto della franchigia contrattuale di € 500,00; che le doglianze dell'appellante porterebbero lo stesso assicurato a percepire un guadagno in conseguenza dell'adempimento del contratto assicurativo, circostanza questa inammissibile in virtù del principio indennitario che è immanente alla materia (art. 1905 c.c.). Conclude per il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo grado la (ora, Controparte_6 [...]
non ha contestato la sussistenza della sua obbligazione di tenere CP_1 indenne l'assicurata di quanto Parte_1 questa dovrà pagare al terzo ( per il risarcimento del danno, in Controparte_2 dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto assicurativo (art. 1917 c.c.).
Ha escluso solo la garanzia assicurativa per il risarcimento del lucro cessante, ritenendola sussistente solo per il danno emergente, detratta la franchigia.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la tesi difensiva secondo cui la società di assicurazioni è tenuta a manlevare l'assicurata solo per il risarcimento del danno emergente in favore del terzo danneggiato. Tuttavia, non ha liquidato la copertura assicurativa per il danno emergente accertato in sentenza (in € 8.470,00 oltre rivalutazione), ma ha liquidato (in € 1.529,85) solo quello che risulta dalla somma residua dovuta dall'assicurato al terzo (€ 8.367,85 risultante dalla compensazione del credito dell'assicurato per la fornitura di carburante di €
9.342,15 con il maggior credito risarcitorio spettante al terzo di € 17.710,00), sottratta sia la franchigia (€ 500,00) che la componente del lucro cessante (€
6.338,00).
4 Questa parte della sentenza viene impugnata dall'assicurata, che lamenta di non essere stata manlevata per l'intero danno emergente liquidato nella sentenza, dedotta la franchigia, ma solo per quanto non è stato compensato dal suo credito verso la società danneggiata. Secondo la società appellante, la garanzia assicurativa copre l'intero danno emergente liquidato al terzo danneggiato (€ 8.470,00), sottratta solo la franchigia (di € 500,00), per cui la società di assicurazioni deve tenerla indenne di quanto dovrà pagare al terzo fino all'importo di € 7.970,00 (oltre rivalutazione all'attualità, per € 9.579,94). Dalla copertura assicurativa non può essere sottratto anche il suo credito nei confronti del terzo danneggiato.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Il giudice di primo grado ha liquidato il danno cagionato dal difetto di conformità del carburante rifornito in data 11.9.2015 e l'ha parzialmente compensato con il controcredito per il pagamento di altre forniture di carburante.
Trattandosi di contrapposti crediti e debiti che non risultano originati da un unico rapporto obbligatorio (costituito con un contratto di somministrazione), bensì da distinti rapporti obbligatori (distinte vendite di carburante), quella operata dal giudice di prime cure non è una compensazione impropria, ma una vera e propria compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c., ossia un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento. In particolare, è un mezzo estintivo dell'obbligazione a carattere satisfattivo che realizza, al pari del pagamento, un incremento nella sfera patrimoniale del creditore mediante liberazione da un corrispondente suo debito.
In sostanza, anche il debito dell'assicurato di risarcire il danno emergente al terzo danneggiato (così come l'obbligo di risarcire il lucro cessante) è stato parzialmente adempiuto dallo stesso assicurato con un mezzo diverso dall'adempimento, ma allo stesso modo satisfattivo del terzo danneggiato. Ciò vuol dire che l'assicurato ha in parte già pagato il terzo danneggiato (con la compensazione di un suo credito).
Questa parte, già pagata con la compensazione di un controcredito, non può essere esclusa dall'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto questi ha già pagato e/o deve pagare al terzo per il risarcimento del danno emergente, detratta la franchigia. La garanzia assicurativa comprende l'intero debito risarcitorio da danno emergente, non solo la parte ancora da pagare, ma anche la parte che è già estinta per compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c.
5 Pertanto, la società assicurata ( Parte_1 ha diritto ad essere tenuta indenne dall'intero risarcimento del danno emergente liquidato dal primo giudice (in 8.470,00), detratta solo la franchigia (di € 500,00), per un ammontare di € 7.970,00 oltre rivalutazione fino alla data della sentenza di primo grado.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dall'assicurato già parzialmente vittorioso in primo grado rispetto alla domanda di manleva, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado tra l'assicurato e l'assicurazione, fermo restando il regolamento di primo grado, anche se la sentenza impugnata è riformata in senso più favorevole alla parte già parzialmente vittoriosa, non formando oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n.
27606; Cass., 7.1.2004, n. 58). Il regolamento delle spese di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di al rimborso delle Controparte_1 spese e degli onorari di difesa di secondo grado in favore dell'appellante
[...]
che si liquidano come in dispositivo, Parte_1 tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore entro lo scaglione di € 26 mila). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore. Nulla per le spese rispetto alla Controparte_2 citata ai soli fini della litis denuntiatio e rimasta contumace.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 160/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo c) della sentenza di primo grado, ridetermina in € 7.970,00 oltre rivalutazione dal 11.9.2015 fino alla data della sentenza di primo grado il limite della condanna di a Controparte_1 tenere indenne la società di Parte_1 quanto questa è tenuta a pagare alla Controparte_2
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Controparte_1 appello in favore di che Parte_1 liquida in € 382,00 per spese vive ed € 3.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva
6 come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Luigi Arpino, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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