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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2269 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta 9 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 28 agosto 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali preliminarmente chiede di dare atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (come si evince dalle ricevute di accettazione e di consegna già depositate nel fascicolo telematico) e pertanto si chiede che sia dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
.
[...]
Orbene, nel riportarsi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, in relazione alla documentazione CP_ depositata dall' espone le seguenti osservazioni: in relazione agli avvisi di addebito n. 599 2016 0000380616000, 599 2016 0001951710000, 599 2017 0000894624000, 599 2017 0001841709000, 599 2018 0000539482000, 599 2018 0002706483000, 599 2018 0003220112000. non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. In particolare le raccomandate recano la dicitura consegnata alla ovvero AL MITTENTE - PER Pt_1
COMPIUTA GIACENZA non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo INVIO del prescritto avviso (C.A.D.) né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la consegna alla “moglie” ovvero la notifica per "compiuta giacenza" si palesano del tutto irregolari per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro. La Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro;
pertanto il plico è stato depositato presso l'ufficio postale ove l'interessato potrà ritirarlo. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 –esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che “ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Da ultimo la Suprema Corte con l'Ordinanza 27 maggio 2024, n. 14717 ha interamente confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto. CP_ Nel caso che ci occupa l' ha prodotto esclusivamente la busta con l'indicazione di mancato recapito e restituzione al mittente per compiuta giacenza senza dare prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e che malgrado la ricezione di quest'ultima il destinatario non abbia ritirato il plico entro il termine di 10 giorni. Appare evidente la nullità di tutti gli avvisi di addebito come sopra indicati.
- Ebbene, fermo quanto sopra, risulta ampiamente maturata la prescrizione per tutti gli atti contestati con le presenti note. In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note si chiede: Voglia il Tribunale di Marsala In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note si chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese del giudizio delle resistenti da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato all'interno del fascicolo telematico la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2269 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. FAZIO ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con sede legale in 00142 Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14 – pec: – t;
Email_1 Email_3
-resistente-contumace-
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_4
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_4
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale sospendere l'intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000, inaudita altera parte, sussistendone i requisiti di legge e stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave danno che verrebbe arrecato al ricorrente dalla esecuzione forzata sui propri beni;
nel merito ritenere e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 per mancata e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito presupposti;
ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell'agente della riscossione a richiedere il pagamento delle somme di cui alla intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 per superamento del termine quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 335/95; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi e rigettare la sospensione;
disporre esibizione atti ritenere e dichiarare la valida notifica degli CP_5
avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi con vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP_2 CP_5
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 notificatagli in Parte_2
data 26.06.2025 contestandone la legittimità limitatamente ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito
CP_2
1) avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, presuntivamente notificato in data 13/05/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.771,95;
2) avviso di addebito n. 599 2016 0001951710000, presuntivamente notificato in data 07/11/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.751,72;
3) avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, presuntivamente notificato in data 29/12/2017 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2016 – importo € 5.530,61
4) avviso di addebito n. 599 2017 0001841709000, presuntivamente notificato in data 03/01/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2011 – importo € 657,40;
5) avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000, presuntivamente notificato in data 09/08/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2017 – importo € 4.164,64; 6) avviso di addebito n. 599 2018 0002706483000, presuntivamente notificato in data 08/02/2019 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2017 – importo € 1.378,02;
7) avviso di addebito n. 599 2018 0003220112000, presuntivamente notificato in data 18/02/2019 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2014 – importo € 17.257,41.
Asserisce di non aver mai ricevuto alcuna pregressa notifica relativa agli atti presupposti all'intimazione impugnata e, conseguentemente l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione a richiedere le somme indicate nella impugnata intimazione di pagamento in ragione della decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
In ogni caso eccepisce l'avvenuta prescrizione dei crediti per mancanza di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione dall'eventuale data di notifica degli avvisi di intimazione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Nella contumacia del resistente regolarmente vocato in ius e non costituitosi, l' si è CP_5 CP_2
costituito, già in sede di discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, contestando le avverse deduzioni e richiamando e producendo gli avvisi di addebito, unitamente ai documenti probanti le avvenute notifiche.
Ha eccepito l'inammissibilità/irrilevanza/infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi,
poiché tardivamente sollevati, invocando, con riferimento all'eccepita prescrizione, l'applicazione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale emessa nel periodo pandemico e chiedendo, previa esibizione da parte di degli atti interruttivi posti in essere, il rigetto del ricorso. CP_5
Il procedimento, rigettata l'istanza cautelare, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e viene accolto per i motivi e nei limiti di seguito esplicitati.
Va innanzitutto confermata la contumacia del resistente mai costituitosi in giudizio. CP_5 Va poi rilevato, sempre nel merito, che il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte dell' per l'udienza del 9 ottobre 2025, equivale a mancata comparizione in udienza, con implicito CP_2
abbandono di tale richiesta.
Fatte queste brevi precisazioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, va accolta l'eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti, sollevata da parte ricorrente, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, presuntivamente notificato in data 13/05/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.771,95;
2) avviso di addebito n. 599 2016 0001951710000, presuntivamente notificato in data 07/11/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.751,72;
3) avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, presuntivamente notificato in data 29/12/2017 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2016 – importo € 5.530,61
4) avviso di addebito n. 599 2017 0001841709000, presuntivamente notificato in data 03/01/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2011 – importo € 657,40;
5) avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000, presuntivamente notificato in data 09/08/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2017 – importo € 4.164,64.
Infatti, seppur parte resistente abbia debitamente e correttamente documentato l'avvenuta notifica CP_2
degli AVA, non vi è prova alcuna di successivi atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, posti in essere dall'ente creditore e/o dall'Agente di Riscossione.
Né l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale da covid 19 è idonea a superare l'eccezione di avvenuta prescrizione.
Di contro, con riferimento agli avvisi di addebito n. 599 2018 0002706483000, notificato in data
08/02/2019 e avviso di addebito n. 599 2018 0003220112000, notificato in data 18/02/2019, il termine quinquennale di prescrizione, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021 per effetto delle disposizioni emergenziale da covid 19, non è mai maturato e, dunque, l'eccezione sollevata da parte ricorrente è infondata. Per completezza, basti infine evidenziare che ogni doglianza afferente alla regolarità delle notifiche è oltremodo inconferente con riguardo a tali avvisi di addebito, notificati a mani del ricorrente.
Concludendo, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, limitatamente alle somme portate negli avvisi di addebito meglio individuati in ricorso dal n. 1 al n. 5, per avvenuta prescrizione del relativo diritto di credito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2269/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle posizioni creditorie portate nei seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, avviso di addebito n. 599
2016 0001951710000, avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, avviso di addebito n. 599 2017
0001841709000, avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000.
Dichiara l'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato nei seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, avviso di addebito n. 599 2016 0001951710000, avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, avviso di addebito n. 599 2017 0001841709000, avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000; rigetta per il resto il ricorso;
condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate, tenuto conto del valore della controversia, in € 2.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2269 /2025 R.G.
Scadenza termine note di trattazione scritta 9 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 28 agosto 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc.., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza; parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali preliminarmente chiede di dare atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (come si evince dalle ricevute di accettazione e di consegna già depositate nel fascicolo telematico) e pertanto si chiede che sia dichiarata la contumacia dell' Controparte_1
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[...]
Orbene, nel riportarsi a quanto dedotto nel ricorso introduttivo, in relazione alla documentazione CP_ depositata dall' espone le seguenti osservazioni: in relazione agli avvisi di addebito n. 599 2016 0000380616000, 599 2016 0001951710000, 599 2017 0000894624000, 599 2017 0001841709000, 599 2018 0000539482000, 599 2018 0002706483000, 599 2018 0003220112000. non risulta adeguatamente provata la regolarità della notifica. In particolare le raccomandate recano la dicitura consegnata alla ovvero AL MITTENTE - PER Pt_1
COMPIUTA GIACENZA non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato né dell'avvenuto effettivo INVIO del prescritto avviso (C.A.D.) né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la consegna alla “moglie” ovvero la notifica per "compiuta giacenza" si palesano del tutto irregolari per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro. La Comunicazione di Avvenuto Deposito, cd. CAD, è la raccomandata, con ricevuta di ritorno, inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto giudiziario o stragiudiziale la cui notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e il cui tentativo di consegna sia risultato vano per l'assenza del destinatario e delle altre persone idonee al ritiro;
pertanto il plico è stato depositato presso l'ufficio postale ove l'interessato potrà ritirarlo. La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:” In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 –esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che “ in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.” (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Da ultimo la Suprema Corte con l'Ordinanza 27 maggio 2024, n. 14717 ha interamente confermato l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto. CP_ Nel caso che ci occupa l' ha prodotto esclusivamente la busta con l'indicazione di mancato recapito e restituzione al mittente per compiuta giacenza senza dare prova di aver inviato la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e che malgrado la ricezione di quest'ultima il destinatario non abbia ritirato il plico entro il termine di 10 giorni. Appare evidente la nullità di tutti gli avvisi di addebito come sopra indicati.
- Ebbene, fermo quanto sopra, risulta ampiamente maturata la prescrizione per tutti gli atti contestati con le presenti note. In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note si chiede: Voglia il Tribunale di Marsala In ragione dei motivi esposti in ricorso e le contestazioni sollevate con le presenti note si chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese del giudizio delle resistenti da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il g.l. Esaminate le note su richiamate, si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio il giudice, ha depositato all'interno del fascicolo telematico la sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2269 /2025 R.G.
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 vertente tra nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. FAZIO ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, con sede legale in 00142 Roma, nella Via Giuseppe Grezar n. 14 – pec: – t;
Email_1 Email_3
-resistente-contumace-
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_4
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_4
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale sospendere l'intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000, inaudita altera parte, sussistendone i requisiti di legge e stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il grave danno che verrebbe arrecato al ricorrente dalla esecuzione forzata sui propri beni;
nel merito ritenere e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 per mancata e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito presupposti;
ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto dell'agente della riscossione a richiedere il pagamento delle somme di cui alla intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 per superamento del termine quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 335/95; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare inammissibili i motivi di opposizione agli atti esecutivi e rigettare la sospensione;
disporre esibizione atti ritenere e dichiarare la valida notifica degli CP_5
avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi, rigettando il ricorso, non essendovi prescrizione dei contributi con vittoria di spese di lite;
in subordine spese a carico di CP_2 CP_5
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE impugna l'intimazione di pagamento n. 299 2025 9007329065000 notificatagli in Parte_2
data 26.06.2025 contestandone la legittimità limitatamente ai crediti portati nei seguenti avvisi di addebito
CP_2
1) avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, presuntivamente notificato in data 13/05/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.771,95;
2) avviso di addebito n. 599 2016 0001951710000, presuntivamente notificato in data 07/11/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.751,72;
3) avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, presuntivamente notificato in data 29/12/2017 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2016 – importo € 5.530,61
4) avviso di addebito n. 599 2017 0001841709000, presuntivamente notificato in data 03/01/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2011 – importo € 657,40;
5) avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000, presuntivamente notificato in data 09/08/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2017 – importo € 4.164,64; 6) avviso di addebito n. 599 2018 0002706483000, presuntivamente notificato in data 08/02/2019 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2017 – importo € 1.378,02;
7) avviso di addebito n. 599 2018 0003220112000, presuntivamente notificato in data 18/02/2019 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2014 – importo € 17.257,41.
Asserisce di non aver mai ricevuto alcuna pregressa notifica relativa agli atti presupposti all'intimazione impugnata e, conseguentemente l'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente impositore e del concessionario per la riscossione a richiedere le somme indicate nella impugnata intimazione di pagamento in ragione della decorrenza del termine quinquennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
In ogni caso eccepisce l'avvenuta prescrizione dei crediti per mancanza di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione dall'eventuale data di notifica degli avvisi di intimazione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.
Nella contumacia del resistente regolarmente vocato in ius e non costituitosi, l' si è CP_5 CP_2
costituito, già in sede di discussione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, contestando le avverse deduzioni e richiamando e producendo gli avvisi di addebito, unitamente ai documenti probanti le avvenute notifiche.
Ha eccepito l'inammissibilità/irrilevanza/infondatezza dei motivi di opposizione agli atti esecutivi,
poiché tardivamente sollevati, invocando, con riferimento all'eccepita prescrizione, l'applicazione della sospensione prevista dalla normativa emergenziale emessa nel periodo pandemico e chiedendo, previa esibizione da parte di degli atti interruttivi posti in essere, il rigetto del ricorso. CP_5
Il procedimento, rigettata l'istanza cautelare, è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
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Il ricorso è parzialmente fondato e viene accolto per i motivi e nei limiti di seguito esplicitati.
Va innanzitutto confermata la contumacia del resistente mai costituitosi in giudizio. CP_5 Va poi rilevato, sempre nel merito, che il mancato deposito di note di trattazione scritta da parte dell' per l'udienza del 9 ottobre 2025, equivale a mancata comparizione in udienza, con implicito CP_2
abbandono di tale richiesta.
Fatte queste brevi precisazioni, in applicazione del principio della ragione più liquida, va accolta l'eccezione di avvenuta prescrizione dei crediti, sollevata da parte ricorrente, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, presuntivamente notificato in data 13/05/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.771,95;
2) avviso di addebito n. 599 2016 0001951710000, presuntivamente notificato in data 07/11/2016 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2015 – importo € 2.751,72;
3) avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, presuntivamente notificato in data 29/12/2017 – contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2016 – importo € 5.530,61
4) avviso di addebito n. 599 2017 0001841709000, presuntivamente notificato in data 03/01/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2011 – importo € 657,40;
5) avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000, presuntivamente notificato in data 09/08/2018 - contributi ivs, somme aggiuntive per l'anno 2017 – importo € 4.164,64.
Infatti, seppur parte resistente abbia debitamente e correttamente documentato l'avvenuta notifica CP_2
degli AVA, non vi è prova alcuna di successivi atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione, posti in essere dall'ente creditore e/o dall'Agente di Riscossione.
Né l'applicazione della sospensione dei termini prescrizionali disposta dalla normativa emergenziale da covid 19 è idonea a superare l'eccezione di avvenuta prescrizione.
Di contro, con riferimento agli avvisi di addebito n. 599 2018 0002706483000, notificato in data
08/02/2019 e avviso di addebito n. 599 2018 0003220112000, notificato in data 18/02/2019, il termine quinquennale di prescrizione, sospeso dall'8 marzo 2020 al 31.08.2021 per effetto delle disposizioni emergenziale da covid 19, non è mai maturato e, dunque, l'eccezione sollevata da parte ricorrente è infondata. Per completezza, basti infine evidenziare che ogni doglianza afferente alla regolarità delle notifiche è oltremodo inconferente con riguardo a tali avvisi di addebito, notificati a mani del ricorrente.
Concludendo, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta, limitatamente alle somme portate negli avvisi di addebito meglio individuati in ricorso dal n. 1 al n. 5, per avvenuta prescrizione del relativo diritto di credito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2269/2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle posizioni creditorie portate nei seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, avviso di addebito n. 599
2016 0001951710000, avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, avviso di addebito n. 599 2017
0001841709000, avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000.
Dichiara l'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato nei seguenti avvisi di addebito: avviso di addebito n. 599 2016 0000380616000, avviso di addebito n. 599 2016 0001951710000, avviso di addebito n. 599 2017 0000894624000, avviso di addebito n. 599 2017 0001841709000, avviso di addebito n. 599 2018 0000539482000; rigetta per il resto il ricorso;
condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate, tenuto conto del valore della controversia, in € 2.500,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Marsala in data 29/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.