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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 29/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ASCARI DAVIDE, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in Via Begarelli n. 13, Modena;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la moglie e, premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con quest'ultima in data 17/04/1996 a San Prospero (MO), e che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, chiedeva, con domanda congiunta, dichiararsi la separazione personale dalla stessa e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio,
pagina 1 di 2 domandando pertanto contestualmente con lo stesso ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di separazione e la pronuncia di divorzio.
La convenuta, dichiarata irreperibile a far data dal 02/12/2017 e con ultima residenza nota a Reggio
Emilia, non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia all'udienza di comparizione del 29/05/2025.
All'esito di quest'ultima udienza, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo resa evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dalla irreperibilità della moglie contumace, la quale già di per sé dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
Si ritiene infine che l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio svolta in questo giudizio non possa essere ora decisa, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed il decorso del termine, previsto dalla legge, che renda procedibile la domanda di divorzio.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio, ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 17/04/1994 a San Prospero (MO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Prospero (MO) (Atto n. 2, Parte 1, Anno 1994);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prospero (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 196/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ASCARI DAVIDE, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in Via Begarelli n. 13, Modena;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio la moglie e, premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con quest'ultima in data 17/04/1996 a San Prospero (MO), e che dall'unione matrimoniale non erano nati figli, chiedeva, con domanda congiunta, dichiararsi la separazione personale dalla stessa e, decorsi i termini di legge, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio,
pagina 1 di 2 domandando pertanto contestualmente con lo stesso ricorso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di separazione e la pronuncia di divorzio.
La convenuta, dichiarata irreperibile a far data dal 02/12/2017 e con ultima residenza nota a Reggio
Emilia, non si costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza, e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia all'udienza di comparizione del 29/05/2025.
All'esito di quest'ultima udienza, la causa veniva assegnata al collegio per la decisione.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., essendo resa evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dalla irreperibilità della moglie contumace, la quale già di per sé dimostra la irreversibile crisi del rapporto coniugale e la impossibilità di una sua ricostituzione.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva non doversi assumere provvedimento alcuno, in assenza di domanda e di prole da tutelare.
Si ritiene infine che l'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio svolta in questo giudizio non possa essere ora decisa, dovendosi attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed il decorso del termine, previsto dalla legge, che renda procedibile la domanda di divorzio.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
In merito alle spese del giudizio, ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 17/04/1994 a San Prospero (MO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di San Prospero (MO) (Atto n. 2, Parte 1, Anno 1994);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Prospero (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
pagina 2 di 2