Ordinanza presidenziale 25 novembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03531/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01342/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2025, proposto da
ZI PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Catania - Sez. Lavoro n° 1777/2024, nella causa iscritta al n°12218/2023 R.G., in data 29/03/2024, notificata in forma esecutiva nelle modalità del novellato art. 475 c.p.c. il 3/04/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato del 9/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. CR MA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 23.6.2025 è stato rappresentato che con la sentenza in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla medesima parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
La sentenza è stata asseritamente notificata in forma esecutiva in data 3.4.2024 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da attestazione rilasciata dalla competente cancelleria in data 27.5.2025).
Con ordinanza presidenziale n. 343 del 25.11 2025, è stato disposto il deposito della notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione al domicilio dell’amministrazione intimata, con l’avvertenza che tale carenza documentale avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso.
In data 25.11.2025 la parte ricorrente ha ridepositato copia della ricevuta di consegna, datata 3.4.2024, della notifica della predetta decisione questa volta indirizzata correttamente a Ufficio Centrale del Ministero (urp@postacert.istruzione.it).
Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza camerale del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La ricorrente lamenta che a oggi il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha provveduto ad eseguire la sentenza in epigrafe, mentre avrebbe dovuto rilasciarle la carta docente, accreditando la somma di € 1.000,00.
Inoltre, osserva la deducente, è abbondantemente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A..
Conseguentemente, ha chiesto a questo Tribunale, ai sensi ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d) cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta al fine compiere tutti gli atti necessari per dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine che sarà fissato e, comunque, di adottare tutti gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della richiesta esecuzione.
Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (all’indirizzo proprio) della detta sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, con esclusione delle spese processuali, distratte nei confronti del procuratore, non costituito nel presente giudizio.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratisi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza, al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi Euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore della ricorrente, dichiaratisi anticipatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR MA AV, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CR MA AV |
IL SEGRETARIO