Sentenza 15 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/11/2002, n. 16093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16093 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
elle g r o O L m L O B ) e 4 E E 7 REPUBBLICA ITALIANA 3 E C . L N N A O , P I 1 I Z 9 A D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 R 1 - T E 1 S I C 1 I - G 1 D E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 R U . I 16 093/02 Oggetto A L G D 9 E Offorizm 3 E T N E N . E T 6 S 4 S E I . ( 'Ill'esecuzione T T R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A R.G.N. 17764/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 19360/99 Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron.37828 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 09/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE DA e ZZ ER in proprio e nella qualità di esercenti la patRI potestà sulla figlia minore ZZ SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, difesi dall'avvocato GUGLIELMO GUERRA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
VITTORIA ASSIC SPA;
- intimata - 2002 e sul 2° ricorso n° 19360/99 proposto da: 1601 VITTORIA ASSIC SPA, con sede in Milano, in persona dell'Amministratore delegato rag. OB Guarena, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P S MANCINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MONTI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DE DA, MA RE;
- intimati avverso la sentenza n. 88/99 del Giudice di pace di RIMINI, emessa il 06/03/99 e depositata il 17/03/99 (R.G. 2074/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il per integrazione del rinvio a nuovo ruolo e nel merito per il rigetto dei contraddittorio ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CC OB e SA EL, entrami qua- li esercenti la potestà genitoRIle sulla figlia minore CC LI e la SA anche in proprio, premesso che la stessa SA e la CC LI erano rima- 2 ste danneggiate in un sinistro stradale provocato da un'autovettura condotta dal proprietario RL Andrea ed assicurata dalla OR NI spa, conven- nero in giudizio di danni l'RL e la OR di- nanzi al Giudice di pace di Rimini, che a titolo di ri- sarcimento condannò convenuti in solido al pagamento, in favore delle danneggiate, della somma di L. 10.945.000, oltre agli interessi legali "dalla domanda al saldo". Con atto di precetto il CC e la Casa- dei intimarono alla OR NI il pagamento della sorte capitale, come innanzi liquidata, e degli interessi legali decorsi dalla data della richiesta stragiudiziale di indennizzo. La OR corrispose agli intimanti la sorte capitale ed una ulteriore somma che affermò corrispondente agli interessi legali decor- si dalla data della domanda giudiziale. Con un ulterio- re atto di precetto il CC e la SA, insi- interessi stendo nel sostenere che gli legali dovessero farsi de- correre dalla richiesta stragiudiziale, intimarono alla OR il pagamento della somma di L. 556.704, a ti- tolo di differenza rispetto alla somma già pretesa per sorte capitale ed interessi. La OR convenne il CC e la SA dinanzi al Giudice di pace di Rimini in opposizione all'esecuzione. Con sentenza del 17.3.1999 il Giudice di pace, in accoglimento della op- 3 posizione, ha dichiarato "nullo" il secondo atto di precetto, osservando che in forza della sentenza attri- butiva del risarcimento alle danneggiate gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di sorte capitale dovevano intendersi decorrenti dalla data della domanda giudiziale. На integralmente compensato le spese del giudizio di opposizione. Ricorrono il CC e la SA con quattro motivi. La OR NI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenti denunziano vio- lazione degli artt. 1219, 1223 e 1224 cod. civ. e dell'art. 12 delle preleggi. Lamentano che, in conse- guenza di dette violazioni, il Giudice di pace abbia し erroneamente attribuito alla parola "domanda", contenu- ど ta nella sentenza attributiva del risarcimento alle danneggiate, il significato di domanda giudiziale, an- ziché quello di richiesta stragiudiziale di indennizzo. La doglianza è inammissibile perché, atteso il caratte- re equitativo ("ratione valoris") del giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di pace, la violazione di norme di diritto sostanziale non è nella specie censurabile con ricorso per cassazione (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). 4 Con secondo motivo i ricorrenti lamentano, inoltre, che il Giudice di pace abbia del tutto omesso di moti- vare la sua decisione. La doglianza non ha fondamento, giacchè il giudice "a quo" ha sufficientemente motivato la sua pronunzia con riferimento al contenuto della sentenza di condanna, che ha correttamente interpreta- to. Col terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 164 e 183 cod. proc. civ. Sostengono che l'assunto della OR, secondo cui in forza del giu- dicato esterno gli interessi legali avrebbero dovuto farsi decorrere dalla domanda giudiziale, non sarebbe stato prospettato dalla opponente con l'atto introdut- tivo del giudizio di opposizione, ma solo con foglio di deduzioni depositato all'ultima udienza di quel giudi- zio, onde non avrebbe potuto essere preso in esame dal giudice della opposizione. La doglianza è infondata, giacchè nel corso del giudizio di opposizione la VI RI ha soltanto illustrato ulteriormente il proprio as- sunto, che era stato già chiaramente enunciato nella citazione introduttiva e che, pertanto, è stato corret- tamente assunto in esame dal giudice della opposizione. Col quarto motivo i ricorrenti denunciano violazio- ne dell'art. 112 cod. proc. civ. Sostengono che la VI RI avrebbe corrisposto per interessi una somma infe- 5 riore a quella che essa stessa ammetteva di dover paga- re, onde il precetto intimato alla società avrebbe do- vuto ritenersi valido ed efficace almeno per la diffe- renza tra i due importi. La doglianza è inammissibile. Da un canto, infatti, il Giudice di pace, dichiarando la integrale nullità del precetto, ha accolto la oppo- sizione ad esecuzione proposta dalla OR e non ha, quindi, ecceduto i limiti della domanda, sicchè il vi- zio di ultrapetizione, enunciato nella intestazione del motivo in esame, non è, neppure astrattamente, configu- rabile. D'altro canto nello svolgimento del motivo i ricorrenti deducono in concreto che il Giudice di pace, per aver ritenuto che l'atto di precetto riguardasse un credito di importo inferiore a quello del creditore di cui in realtà era stato intimato il pagamento, sarebbe incorso in una errata percezione del contenuto dell'atto intimativo e cioè in una vera e propRI "svista", alla quale, di conseguenza, avrebbe potuto porsi riparo non già col proposto ricorso per cassazio- ne, bensì col diverso rimedio previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Col ricorso incidentale la OR denunzia viola- zione dell'art. 91 cod. proc. civ. Lamenta che il Giudice di pace, pur avendo accolto la opposizione ad esecuzio- ne, abbia, con motivazione illogica, compensato le spe- 6 se del giudizio. La doglianza è fondata. Il giudice di pace ha motivato la pronunzia di compensazione con ri- guardo al carattere equitativo del giudizio di opposi- zione e all'ingiustificato ritardo. con cui la società aveva adempiuto al suo debito di inden- assicuratrice con argomenti del tutto estranei a qual- nizzo e cioè siasi "ratio" assumibile a fondamento della disposta compensazione. Il ricorso principale va, dunque, rigettato, mentre va accolto quello incidentale. La impugnata sentenza va, pertanto, cassata limitatamente al capo investito dalla censura accolta, con rinvio ad altro giudice di pace di Rimini, che terrà conto del rilievo innanzi svolto e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principa- le ed accoglie quello incidentale. Cassa in relazione la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquida- zione delle spese, ad altro Giudice di pace di Rimini. Roma, 9.7.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Орибано Fidicccia IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 NOV, 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 7