Articolo 180 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 179Articolo 181
Versione
20 settembre 1975
Art. 180.
L' articolo 544 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 544 - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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