CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 1281/2021
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1281/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13/12/2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025
d a
con l'avv. GABRIELE FAGNANI, del Parte_1 foro di Milano OGGETTO:
(deposito APPELLANTE CP_1
, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di credito bancario)
INTESA SANPAOLO SPA,., con il patrocinio dell'avv. SERGIO STRINGHINI, del foro di Bergamo
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 12/07/2021 n..1296/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 1296/2021 del 18 giugno – 12 luglio 2021 resa dal Tribunale di Bergamo, così giudicare:
- nel merito: previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla responsa bilità della (successivamente ed oggi Controparte_2 CP_3
in ordine alla negoziazione degli assegni di cui in Controparte_4
pagina 1 di 13 narrativa, condannare la in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, e per essa in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore della , quantificato nella somma complessiva Controparte_6 di euro 23.200,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo via via rivalutato dalla data di pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo;
- con la rifusione di competenze e spese di causa del primo e del se condo grado del giudizio.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamati, cosi giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato da e Parte_1 ogni altra domanda proposta nei confronti di INTESA SANPAOLO SPA, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa,
- confermare la sentenza n.1296/21 emessa in data 18.06.2021 dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Mazzoni, pubblicata il 12.07.2021;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, dichiararsi la colpa concorrente di in persona Parte_1 del procuratore speciale pro tempore, ai sensi dell'art.1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento del danno nella misura del 50% o in quella, maggiore o inferiore, ritenuta conforme a diritto e giustizia
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 innanzi al Tribunale di Bergamo, Controparte_5 offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<1) copia dell'assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00 intestato a , e incassato da persona Persona_1 diversa dal prenditore (a. denuncia innanzi in CC di Corropori, TE;
b) documentazione di secondo pagamento); 2) copia dell'assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00 e incassato da persona diversa dal prenditore (a. denuncia innanzi in CC di Castelmaggiore, BO;
b) documentazione di secondo pagamento)>>, ed esponendo in pagina 2 di 13 linea di fatto:
1) che in data 4/07/2014 la società attrice aveva emesso assegno di traenza non trasferibile n.8202022983-1 di € 18.000,00 tratto su Banco Popolare in favore di
, quale rimborso dovuto per un sinistro;
Persona_1 che, nonostante la presenza di clausola di non trasferibilità, l'assegno, inviato al ma non pervenuto a quest'ultimo, era stato posto all'incasso presso l'agenzia di Per_1 Brescia della da persona diversa dal legittimo beneficiario;
Controparte_2 che di tale circostanza la compagnia assicuratrice era venuta a conoscenza per essersi il lamentato della mancata ricezione dell'importo dovuto, del quale l'attrice Per_1 richiedeva copia;
che a seguito di verifiche poste in essere dall'attrice, il in data 5/09/2014 Per_1 sporgeva denuncia ai CC di PO (TE) nella quale riferiva la falsificazione della propria firma sull'assegno negoziato dalla convenuta e ne disconosceva la sottoscrizione;
che l'attrice, in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta nella negoziazione dell'assegno, da essa ritenuta negligente, imprudente ed imperita, doveva effettuare un secondo pagamento del medesimo importo in favore di , questa Persona_1 volta a mezzo di bonifico bancario;
2) che in data 4/07/2014 la società attrice aveva emesso assegno di traenza non trasferibile n.8202024063-12 di € 5.200,00 tratto su Banco Popolare in favore di quale rimborso dovuto per un sinistro;
Persona_2 che, nonostante la presenza di clausola di non trasferibilità, l'assegno, inviato al ma non pervenuto a quest'ultimo, era stato posto all'incasso presso Per_2 l'agenzia di Brescia della da persona diversa dal legittimo Controparte_2 beneficiario;
che di tale circostanza la compagnia assicuratrice era venuta a conoscenza per essersi il lamentato della mancata ricezione dell'importo dovuto, del quale l'attrice Per_2 richiedeva copia;
che a seguito di verifiche poste in essere dall'attrice, il in data 18/09/2014 Per_2 sporgeva denuncia ai CC di Castelmaggiore (BO) nella quale riferiva la falsificazione della propria firma sull'assegno negoziato dalla convenuta e ne disconosceva la sottoscrizione;
che l'attrice, in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta nella negoziazione dell'assegno, da essa ritenuta negligente, imprudente ed imperita, doveva effettuare un secondo pagamento del medesimo importo in favore di questa Persona_2 volta a mezzo di bonifico bancario;
3) che con atto di fusione 2/02/2017 la veniva incorporata Controparte_2 pagina 3 di 13 nella CP_5
Tanto premesso, l'attrice ha fatto richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità della banca per il pagamento di assegni contraffatti a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, in forza della quale alla è imposto un grado di diligenza superiore a quello ordinario, riconducibile CP_2 all'art. 1176, 2° comma c.c..
Sulla base di tale orientamento nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14712/2007, risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali manifestatisi anche all'interno della stessa Corte, ha sancito il principio secondo il quale, riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della Banca, quest'ultima, nel momento in cui provvede alla identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile ed al pagamento di esso, assume un obbligo “professionale e di protezione”, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione sottostante l'emissione dell'assegno, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Di lì l'imputazione alla del rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in CP_2 conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale “la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo (…)” (Cass. Civ. Sezioni Unite 14712/2007).
Poiché aveva pagato gli assegni non trasferibili sopra elencati in favore CP_7 di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, essa non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò. a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore.
L'attrice pertanto concludeva: << Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità della (oggi in ordine Controparte_2 CP_3 alla negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 risarcimento del danno in favore della , quantificato nella Parte_1 somma complessiva di euro 23.200,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo via via rivalutato dalla data di pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo, con la rifusione di competenze e spese di causa>>.
***
costituendosi in giudizio, ed offrendo in comunicazione i seguenti Controparte_5 documenti: <<
1. Assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00 intestato a;
2. Persona_3 Assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00 intestato a 3. Carta di Persona_2 identità e tessera sanitaria 4. Specimen firme 5. Persona_2 Persona_2
pagina 4 di 13 Modulo identificazione e verifica clientela;
6. Carta di identità e tessera Persona_4 sanitaria;
7. Specimen firme;
8. Esiti verifica C.F. Venturoli Persona_4 Persona_4 e protesti;
9. Esiti verifica documento Ricci e protesti>>, ha replicato affermando in fatto:
1) che in data 13/08/2014 la Banca della Valle Camonica, filiale di Coccaglio, aveva negoziato l'assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00 intestato a;
Persona_3
2) che in data 1/08/2014 la Banca della Valle Camonica, filiale di Brescia, aveva negoziato l'assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00 intestato a Persona_2
3) che in entrambe le occasioni i funzionari delle filiali della banca avevano provveduto diligentemente ad identificare i soggetti che avevano presentato all'incasso gli assegni come legittimati cartolarmente e, in assenza di falsificazioni/alterazioni visibili dei titoli, in seguito alla regolare apposizione della firma per traenza e per incasso, avevano pagato gli assegni ai beneficiari in stanza di compensazione;
4) che, in particolare, in data 1/08/2017 il signor titolare del c/c Persona_2 Contr m.18727 acceso presso la filiale della di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, aveva presentato all'incasso l'assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00;
5) che il funzionario della filiale di Brescia aveva esaminato diligentemente il titolo, che indicava, quale beneficiario, il signor non rilevando alcuna anomalia CP_9 e/o contraffazione, ed aveva verificato la corrispondenza tra il soggetto legittimato cartolarmente ed il prenditore dell'assegno, che veniva identificato nella persona del signor già correntista della banca, che, in occasione dell'apertura del Persona_2 rapporto ne aveva acquisito i dati anagrafici, la copia del documento di identità e della tessera sanitaria nonché lo specimen di firma;
6) che il funzionario aveva pertanto provveduto all'operazione di versamento dell'importo portato dall'assegno sul conto corrente;
7) che in data 13/08/2014 il signor , titolare del c/c n.18416, acceso Persona_1 Contr presso la filiale della di Coccaglio (BS), aveva presentato all'incasso l'assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00;
8) che il funzionario della filiale di Coccaglio aveva esaminato diligentemente il titolo, che indicava, quale beneficiario, il signor non rilevando alcuna anomalia Per_1 e/o contraffazione, ed aveva verificato la corrispondenza tra il soggetto legittimato cartolarmente ed il prenditore dell'assegno, che veniva identificato nella persona del signor , già correntista della banca, che, in occasione dell'apertura del Persona_4 rapporto ne aveva acquisito i dati anagrafici, la copia del documento di identità e della tessera sanitaria nonché lo specimen di firma;
9) che il funzionario aveva pertanto provveduto all'operazione di versamento dell'importo portato dall'assegno sul conto corrente.
Tanto premesso in punto di fatto, la convenuta, per quanto qui rileva, ha affermato di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione degli assegni de quibus: né nell'attività di identificazione del cliente, né
pagina 5 di 13 nell'esame del titolo di credito esibitole e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l'inadempimento attribuitole – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
In diritto la convenuta ha affermato essere ormai jus receptum che la responsabilità della banca negoziatrice ha natura esclusivamente contrattuale, ex art.1173 cc (Cass. 10534/2015), ed ha fatto richiamo a recente giurisprudenza secondo cui “La speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell'importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l'intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l'incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l'eventuale condotta colpevole di quest'ultimo soggetto.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 05/04/2016), con la conseguenza di poter esser chiamata a rispondere solo per diligenza professionale, ex art.1176, comma 2, cc, con prova liberatoria a suo carico, ex art.1218 c.c. (Cass. 10534/2015), per due sole attività professionali esercitate: a) identificazione del cliente, girante per l'incasso; b) esame della genuinità del titolo giratole per procura.
Tanto premesso, ha osservato: che, essendo incontestato che i titoli non avevano subito alcuna alterazione o contraffazione, l'unico onere probatorio cui andava incontro era costituito dalla dimostrazione di aver impiegato la massima diligenza nell'attività di accertamento dell'identità dei giranti per l'incasso; che a tale incombente essa aveva provveduto identificando i presentatori dei titoli come e mediante i rispettivi documenti di identità e Persona_4 Persona_2 tessere sanitarie (che non erano oggetto di segnalazioni o denunce e non presentavano Contr segni di alterazione e/o contraffazione) ed erano correntisti delle filiali della che relativamente al la banca si era addirittura premunita di verificare la Per_2 validità del codice fiscale e l'assenza di protesti e che analogamente essa aveva svolto accertamenti sulla validità del documento presentato dal e sull'assenza di Per_1 protesti a suo nome;
che, inoltre, la firma di traenza apposta sui titoli all'atto della relativa presentazione era stata confrontata con lo specimen depositato e dal riscontro era risultata conforme, né era agevolmente rilevabile e percepibile all'esame visivo e/o tattile degli assegni alcuna falsificazione e/o alterazione;
che pertanto la banca non aveva pagato ad un soggetto diverso dal beneficiario bensì ad un soggetto che, eseguiti tutti gli opportuni accertamenti, appariva esserne il beneficiario.
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree col favore pagina 6 di 13 delle spese.
***
Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, nonché con l'ammissione e l'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti, in esito alla quale ha trovato conferma da un lato l'assunto circa la ripetizione del pagamento del dovuto in favore dei beneficiari e Per_1 Per_2 dall'altro lato l'avvenuta effettuazione da parte dei funzionari della banca degli adempimenti sopra indicati, finalizzati all'accertamento della corrispondenza tra il soggetto che si era presentato in banca quale prenditore dell'assegno di traenza e l'effettivo titolare del credito nei confronti di CP_6
***
Il tribunale di Bergamo, nella sentenza impugnata, ha premesso, in punto di diritto, che in tema di responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, nella sentenza 12477/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando il precedente contrato giurisprudenziale, hanno affermato che “Ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo prenditore del titolo – del pagamento dell'assegno bancari, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c.”.
Ne ha dedotto che l'obbligato deve pertanto ritenersi abilitato a fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa.
Tanto premesso in punto di diritto, il giudice di prime cure è passato all'esame della condotta di al fine di verificare se questa, Controparte_2 nell'identificazione del soggetto beneficiario del pagamento dell'assegno, avesse oppure no adempiuto agli obblighi su di essa gravanti e, pertanto, se la condotta da essa serbata debba oppure no ritenersi tanto diligente da escludere anche la colpa lieve.
Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si poteva evincere che l'addetto di Controparte_2 aveva identificato i soggetti portatori dei titoli mediante carta di identità o patente di guida e tesserino del codice fiscale, fotocopiati e conservati agli atti dell'ufficio e che gli assegni non presentavano segni particolari di alterazione o contraffazione. Ha rilevato inoltre non essersi riscontrati ulteriori indici sintomatici di potenziale commissione di attività criminosa (ad esempio, luoghi di residenza molto lontani dalle filiali presso le quali i soggetti si erano rivolti,
pagina 7 di 13 ovvero apertura contestuale del c/c, volta unicamente alla realizzazione dell'operazione di incasso). Infine ha accertato, sulla scorta delle risultanze istruttorie (testi e ), che i funzionari della Testimone_1 Testimone_2 banca avevano provveduto a verificare la corrispondenza tra la firma di traenza apposta dai correntisti all'atto della presentazione dei titoli all'incasso e quella raccolta al momento dell'apertura dei conti correnti. Ha infine escluso potersi attribuire rilevanza all'affermata difformità delle firme apposte sui titoli dai soggetti prenditori rispetto a quelle di cui alle denunce sporte dagli effettivi beneficiari, e ciò in quanto il controllo a cui erano tenuti gli impiegati bancari atteneva al raffronto tra le firme di cui agli specimen raccolti e le sottoscrizioni apposte sui titoli, il che era nella specie regolarmente avvenuto.
Ciò posto, ha inoltre ritenuto di non poter ravvisare la responsabilità della banca in ragione del fatto che l'impiegato aveva richiesto esclusivamente un documento di identità, mentre la Circolare ABI 7.5.2001, tra le altre indicazioni, segnala altresì l'opportunità di identificare il beneficiario di assegno non trasferibile, ove non conosciuto, sulla base di due documenti muniti di fotografia.
Il Tribunale ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione con tre motivi di gravame , la quale, riproponendo le tesi già sostenute in Parte_1 primo grado e disattese dal Tribunale, ha chiesto che, in riforma della pronuncia appellata, venisse disposta la condanna dell'appellata al Controparte_10 risarcimento del danno nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.
, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle Controparte_10 spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante, facendo richiamo all'ordinanza 9842/2021 della Cassazione, pone in evidenza il fatto che nella specie si è in presenza di due c/c aperti da clienti nuovi, apparentemente residenti ad oltre mezz'ora dalla filiale, i quali avevano agito espressamente per versare i due assegni di traenza (il sedicente Per_1 apriva il conto il 12 e versava l'assegno il 13 agosto;
il sedicente apriva il Per_2 contro il 30 luglio e versava il 1 agosto). Assume pertanto doversi richiedere l'esame anche di un secondo documento di identità, sostenendo che se ABI aveva suggerito quel comportamento ai propri associati “per minimizzare il rischio, per la banca stessa, di subire condanne a titolo di responsabilità oggettiva”, tale cautela a maggior ragione avrebbe dovuto ritenersi efficace in un momento in cui la responsabilità era passata da oggettiva a soggettiva. Ne ha dedotto che l'attività svolta nel caso in esame dalla banca per l'identificazione dei due sedicenti clienti era stata insufficiente. pagina 8 di 13 Col secondo motivo l'appellante lamenta errata valutazione delle prove documentali, per aver la banca prodotto fotocopie di bassissima qualità della carta di identità e delle tessere sanitarie: inoltre i documenti del e del a suo dire Per_1 Per_2 riportano la medesima fotografia nella quale sul documento del sono stati Per_2 aggiunti gli occhiali, in maniera tanto grossolana da rendersi evidente nonostante la pessima qualità della fotografia. Quanto all'efficacia delle verifiche di validità, esse si sono sostanziate nella verifica della validità del codice fiscale, di nessuna rilevanza trattandosi di dato meramente formale (significa che la lettera di controllo, e cioè l'ultima della stringa alfanumerica, è corretta) e nella ricerca del documento sulla banca dati del al fine di verificare se sia stato segnalato come Parte_2 smarrito o rubato, risultando tale ricerca inutile perché in ogni caso la banca dati risponde negativamente a qualsiasi richiesta (o meglio stringa alfanumerica) che non trovi la propria corrispondenza nell'elenco.
Col terzo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione delle prove testimoniali ritenute inattendibili, rilevando che mentre la teste aveva confermato Tes_1 l'identificazione del al momento dell'apertura del conto corrente il teste Per_1
non aveva potuto confermare tale circostanza (perché non era stato lui Testimone_3 ad aprire il conto); l'affermazione, poi, che l'apertura del conto si sarebbe fatta sulla base degli originali dei documenti, perché solo questi vengono accettati, sarebbe scarsamente credibile, essendosi qui in presenza di due carte di identità su cui era riportata la medesima fotografia. Con ciò non si sarebbe riscontrata la presenza nel caso in esame della fattispecie nota come “furto di identità”, in cui il malfattore genera documenti di identità falsi in cui egli appare come beneficiario.
***
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente.
***
Il tribunale, dato atto dell'assenza sui titoli di qualsiasi segno di contraffazione, ha anzitutto evidenziato non esservi contestazione in ordine alle circostanze di fatto – quindi ritenute incontroverse - indicate dalla convenuta (poi Controparte_2 ed infine Intesa Sanpaolo spa) quali altrettante misure finalizzate alla CP_5 corretta identificazione della persona che chiedeva di aprire un conto corrente o un deposito a risparmio.
Si trattava: della richiesta di esibizione della carta di identità o della patente, e quindi di un documento recante fotografia, normativamente ritenuto idoneo all'identificazione della persona;
della richiesta di esibizione del tesserino recante il codice fiscale;
della fotocopiatura di tali documenti e della relativa archiviazione;
solo a seguito di tali adempimenti veniva consentita l'apertura a nome del richiedente del conto corrente di corrispondenza sul quale egli avrebbe in un secondo momento versato l'assegno bancario di traenza.
Il giudice di prime cure, con la motivazione sopra riportata, ha con ogni evidenza espresso un giudizio di idoneità delle anzidette misure quali mezzi per l'accertamento dell'identità della persona richiedente, con ciò inequivocabilmente manifestando una valutazione in termini affermativi in ordine al rispetto del canone della diligenza pagina 9 di 13 professionale, di cui all'art.1376, secondo comma, cc.
Osserva, poi, il collegio che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non avesse intrattenuto in precedenza rapporti negoziali (“clienti occasionali”); una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
per la medesima considerazione non può costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine;
che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.
Quanto, infine, alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente, trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge.
La normativa in tema di identificazione personale da parte delle banche e di qualunque intermediario finanziario è costituita dal DM n.142/2006 (“regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari”) e dal d.lgs n.231/2007 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”) e, più precisamente,
- dell'art.6 (identificazione diretta) del DM n.142/2006, che recita: “Salvo quanto previsto negli articoli 7[identificazione indiretta} e 8 [identificazione a distanza] del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto”,
- e dell'art.19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) del d.lgs. n.231/2007, che così dispone: “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del
pagina 10 di 13 cliente…mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione”, con l'ulteriore precisazione che ai sensi del citato allegato tecnico
“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ” DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.
Si riporta, di seguito, il testo del predetto art.19, d.lgs 231/2007:
<<
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.>>
Atteso il contenuto delle disposizioni normative di cui sopra, e tenuto conto del fatto che l'addebito è relativo ad una condotta negativa, ritiene il collegio che l'omessa richiesta di un secondo documento di identificazione non possa assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione. pagina 11 di 13 Conclusivamente, essendo pacifico, per tutte le operazioni in discorso, che i singoli uffici bancari avevano controllato l'identità del richiedente, all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, ed essendo incontroverso – nel dibattito processuale di primo grado, da ritenersi sul punto vincolante, in relazione agli effetti del principio di non contestazione - che il documento di identità esibito non presentava segni che potessero indurre a supporne la falsificazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del conto corrente di corrispondenza. Non può invece attribuirsi rilievo alcuno alle considerazioni espresse in atto d'appello, ma non presenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, circa la pessima qualità della fotografia e la grossolana falsificazione del documento mediante apposizione della medesima fotografia sulle carte di identità riferite a due distinte persone.
Una volta accertata la regolarità dell'apertura del contratto di conto corrente non vi era più alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo delle somme portate dagli assegni di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità e dallo specimen formatosi sulla base di quest'ultimo e della sottoscrizione del neo-correntista. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata Intesa Sanpaolo spa.
La sentenza impugnata n.1296/2021 del Tribunale di Bergamo va pertanto integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità a quanto esposto nella nota spese di parte appellata, redatta sulla base dei criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5201,01 sino ad euro 26000,00).
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1296/2021 del tribunale di Bergamo.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 919,00 per la “fase di studio”, euro 777,00 per la “fase introduttiva” euro 1.680,00 per “fase trattazione” ed euro 1.701,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 12 di 13 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe Magnoli
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel. Cron. N.
Dott. Cesare Massetti Consigliere Rep. N.
Dott. Maura Mancini Consigliere R. Gen. N. 1281/2021
Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1281/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 13/12/2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12/02/2025
d a
con l'avv. GABRIELE FAGNANI, del Parte_1 foro di Milano OGGETTO:
(deposito APPELLANTE CP_1
, cassetta di c o n t r o sicurezza, apertura di credito bancario)
INTESA SANPAOLO SPA,., con il patrocinio dell'avv. SERGIO STRINGHINI, del foro di Bergamo
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 12/07/2021 n..1296/2021
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 1296/2021 del 18 giugno – 12 luglio 2021 resa dal Tribunale di Bergamo, così giudicare:
- nel merito: previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla responsa bilità della (successivamente ed oggi Controparte_2 CP_3
in ordine alla negoziazione degli assegni di cui in Controparte_4
pagina 1 di 13 narrativa, condannare la in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, e per essa in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno in favore della , quantificato nella somma complessiva Controparte_6 di euro 23.200,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo via via rivalutato dalla data di pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo;
- con la rifusione di competenze e spese di causa del primo e del se condo grado del giudizio.
Per parte appellata:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le domande, richieste, deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato negli atti di primo grado da intendersi quivi integralmente richiamati, cosi giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato da e Parte_1 ogni altra domanda proposta nei confronti di INTESA SANPAOLO SPA, perché infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa,
- confermare la sentenza n.1296/21 emessa in data 18.06.2021 dal Tribunale di Bergamo, dott.ssa Mazzoni, pubblicata il 12.07.2021;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello, dichiararsi la colpa concorrente di in persona Parte_1 del procuratore speciale pro tempore, ai sensi dell'art.1227 c.c. e, per l'effetto, diminuire il risarcimento del danno nella misura del 50% o in quella, maggiore o inferiore, ritenuta conforme a diritto e giustizia
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ha convenuto in giudizio la società Parte_1 innanzi al Tribunale di Bergamo, Controparte_5 offrendo in comunicazione i seguenti documenti: <<1) copia dell'assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00 intestato a , e incassato da persona Persona_1 diversa dal prenditore (a. denuncia innanzi in CC di Corropori, TE;
b) documentazione di secondo pagamento); 2) copia dell'assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00 e incassato da persona diversa dal prenditore (a. denuncia innanzi in CC di Castelmaggiore, BO;
b) documentazione di secondo pagamento)>>, ed esponendo in pagina 2 di 13 linea di fatto:
1) che in data 4/07/2014 la società attrice aveva emesso assegno di traenza non trasferibile n.8202022983-1 di € 18.000,00 tratto su Banco Popolare in favore di
, quale rimborso dovuto per un sinistro;
Persona_1 che, nonostante la presenza di clausola di non trasferibilità, l'assegno, inviato al ma non pervenuto a quest'ultimo, era stato posto all'incasso presso l'agenzia di Per_1 Brescia della da persona diversa dal legittimo beneficiario;
Controparte_2 che di tale circostanza la compagnia assicuratrice era venuta a conoscenza per essersi il lamentato della mancata ricezione dell'importo dovuto, del quale l'attrice Per_1 richiedeva copia;
che a seguito di verifiche poste in essere dall'attrice, il in data 5/09/2014 Per_1 sporgeva denuncia ai CC di PO (TE) nella quale riferiva la falsificazione della propria firma sull'assegno negoziato dalla convenuta e ne disconosceva la sottoscrizione;
che l'attrice, in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta nella negoziazione dell'assegno, da essa ritenuta negligente, imprudente ed imperita, doveva effettuare un secondo pagamento del medesimo importo in favore di , questa Persona_1 volta a mezzo di bonifico bancario;
2) che in data 4/07/2014 la società attrice aveva emesso assegno di traenza non trasferibile n.8202024063-12 di € 5.200,00 tratto su Banco Popolare in favore di quale rimborso dovuto per un sinistro;
Persona_2 che, nonostante la presenza di clausola di non trasferibilità, l'assegno, inviato al ma non pervenuto a quest'ultimo, era stato posto all'incasso presso Per_2 l'agenzia di Brescia della da persona diversa dal legittimo Controparte_2 beneficiario;
che di tale circostanza la compagnia assicuratrice era venuta a conoscenza per essersi il lamentato della mancata ricezione dell'importo dovuto, del quale l'attrice Per_2 richiedeva copia;
che a seguito di verifiche poste in essere dall'attrice, il in data 18/09/2014 Per_2 sporgeva denuncia ai CC di Castelmaggiore (BO) nella quale riferiva la falsificazione della propria firma sull'assegno negoziato dalla convenuta e ne disconosceva la sottoscrizione;
che l'attrice, in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta nella negoziazione dell'assegno, da essa ritenuta negligente, imprudente ed imperita, doveva effettuare un secondo pagamento del medesimo importo in favore di questa Persona_2 volta a mezzo di bonifico bancario;
3) che con atto di fusione 2/02/2017 la veniva incorporata Controparte_2 pagina 3 di 13 nella CP_5
Tanto premesso, l'attrice ha fatto richiamo alla giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di responsabilità della banca per il pagamento di assegni contraffatti a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, in forza della quale alla è imposto un grado di diligenza superiore a quello ordinario, riconducibile CP_2 all'art. 1176, 2° comma c.c..
Sulla base di tale orientamento nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi secondo la natura dell'attività esercitata.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14712/2007, risolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali manifestatisi anche all'interno della stessa Corte, ha sancito il principio secondo il quale, riconosciuto il carattere contrattuale della responsabilità della Banca, quest'ultima, nel momento in cui provvede alla identificazione del presentatore dell'assegno non trasferibile ed al pagamento di esso, assume un obbligo “professionale e di protezione”, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della operazione sottostante l'emissione dell'assegno, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Di lì l'imputazione alla del rischio dell'irregolare pagamento del titolo, in CP_2 conformità al disposto di cui all'art. 43 legge assegni (r.d. 1736/33), per il quale “la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata della propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo (…)” (Cass. Civ. Sezioni Unite 14712/2007).
Poiché aveva pagato gli assegni non trasferibili sopra elencati in favore CP_7 di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, essa non poteva ritenersi liberata dalla originaria obbligazione, e ciò. a prescindere dalla sussistenza o meno dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore.
L'attrice pertanto concludeva: << Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria in ordine alla responsabilità della (oggi in ordine Controparte_2 CP_3 alla negoziazione degli assegni di cui in narrativa, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_5 risarcimento del danno in favore della , quantificato nella Parte_1 somma complessiva di euro 23.200,00 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sull'importo via via rivalutato dalla data di pagamento di ogni singolo assegno al saldo effettivo, con la rifusione di competenze e spese di causa>>.
***
costituendosi in giudizio, ed offrendo in comunicazione i seguenti Controparte_5 documenti: <<
1. Assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00 intestato a;
2. Persona_3 Assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00 intestato a 3. Carta di Persona_2 identità e tessera sanitaria 4. Specimen firme 5. Persona_2 Persona_2
pagina 4 di 13 Modulo identificazione e verifica clientela;
6. Carta di identità e tessera Persona_4 sanitaria;
7. Specimen firme;
8. Esiti verifica C.F. Venturoli Persona_4 Persona_4 e protesti;
9. Esiti verifica documento Ricci e protesti>>, ha replicato affermando in fatto:
1) che in data 13/08/2014 la Banca della Valle Camonica, filiale di Coccaglio, aveva negoziato l'assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00 intestato a;
Persona_3
2) che in data 1/08/2014 la Banca della Valle Camonica, filiale di Brescia, aveva negoziato l'assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00 intestato a Persona_2
3) che in entrambe le occasioni i funzionari delle filiali della banca avevano provveduto diligentemente ad identificare i soggetti che avevano presentato all'incasso gli assegni come legittimati cartolarmente e, in assenza di falsificazioni/alterazioni visibili dei titoli, in seguito alla regolare apposizione della firma per traenza e per incasso, avevano pagato gli assegni ai beneficiari in stanza di compensazione;
4) che, in particolare, in data 1/08/2017 il signor titolare del c/c Persona_2 Contr m.18727 acceso presso la filiale della di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, aveva presentato all'incasso l'assegno n.8202024063-12 di € 5.200,00;
5) che il funzionario della filiale di Brescia aveva esaminato diligentemente il titolo, che indicava, quale beneficiario, il signor non rilevando alcuna anomalia CP_9 e/o contraffazione, ed aveva verificato la corrispondenza tra il soggetto legittimato cartolarmente ed il prenditore dell'assegno, che veniva identificato nella persona del signor già correntista della banca, che, in occasione dell'apertura del Persona_2 rapporto ne aveva acquisito i dati anagrafici, la copia del documento di identità e della tessera sanitaria nonché lo specimen di firma;
6) che il funzionario aveva pertanto provveduto all'operazione di versamento dell'importo portato dall'assegno sul conto corrente;
7) che in data 13/08/2014 il signor , titolare del c/c n.18416, acceso Persona_1 Contr presso la filiale della di Coccaglio (BS), aveva presentato all'incasso l'assegno n.8202022983-1 di € 18.000,00;
8) che il funzionario della filiale di Coccaglio aveva esaminato diligentemente il titolo, che indicava, quale beneficiario, il signor non rilevando alcuna anomalia Per_1 e/o contraffazione, ed aveva verificato la corrispondenza tra il soggetto legittimato cartolarmente ed il prenditore dell'assegno, che veniva identificato nella persona del signor , già correntista della banca, che, in occasione dell'apertura del Persona_4 rapporto ne aveva acquisito i dati anagrafici, la copia del documento di identità e della tessera sanitaria nonché lo specimen di firma;
9) che il funzionario aveva pertanto provveduto all'operazione di versamento dell'importo portato dall'assegno sul conto corrente.
Tanto premesso in punto di fatto, la convenuta, per quanto qui rileva, ha affermato di non poter essere tenuta responsabile di alcunché, in relazione al suo operato nella negoziazione degli assegni de quibus: né nell'attività di identificazione del cliente, né
pagina 5 di 13 nell'esame del titolo di credito esibitole e versato sul rapporto intestato al portatore, né nel successivo accredito e pagamento della relativa somma, avendo essa in tutti i casi oggetto di giudizio posto in essere ogni cautela legittimamente esigibile e dovendosi quindi giudicare l'inadempimento attribuitole – ove ritenuto sussistente – come determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
In diritto la convenuta ha affermato essere ormai jus receptum che la responsabilità della banca negoziatrice ha natura esclusivamente contrattuale, ex art.1173 cc (Cass. 10534/2015), ed ha fatto richiamo a recente giurisprudenza secondo cui “La speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell'importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l'intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l'incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l'eventuale condotta colpevole di quest'ultimo soggetto.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 05/04/2016), con la conseguenza di poter esser chiamata a rispondere solo per diligenza professionale, ex art.1176, comma 2, cc, con prova liberatoria a suo carico, ex art.1218 c.c. (Cass. 10534/2015), per due sole attività professionali esercitate: a) identificazione del cliente, girante per l'incasso; b) esame della genuinità del titolo giratole per procura.
Tanto premesso, ha osservato: che, essendo incontestato che i titoli non avevano subito alcuna alterazione o contraffazione, l'unico onere probatorio cui andava incontro era costituito dalla dimostrazione di aver impiegato la massima diligenza nell'attività di accertamento dell'identità dei giranti per l'incasso; che a tale incombente essa aveva provveduto identificando i presentatori dei titoli come e mediante i rispettivi documenti di identità e Persona_4 Persona_2 tessere sanitarie (che non erano oggetto di segnalazioni o denunce e non presentavano Contr segni di alterazione e/o contraffazione) ed erano correntisti delle filiali della che relativamente al la banca si era addirittura premunita di verificare la Per_2 validità del codice fiscale e l'assenza di protesti e che analogamente essa aveva svolto accertamenti sulla validità del documento presentato dal e sull'assenza di Per_1 protesti a suo nome;
che, inoltre, la firma di traenza apposta sui titoli all'atto della relativa presentazione era stata confrontata con lo specimen depositato e dal riscontro era risultata conforme, né era agevolmente rilevabile e percepibile all'esame visivo e/o tattile degli assegni alcuna falsificazione e/o alterazione;
che pertanto la banca non aveva pagato ad un soggetto diverso dal beneficiario bensì ad un soggetto che, eseguiti tutti gli opportuni accertamenti, appariva esserne il beneficiario.
La convenuta ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree col favore pagina 6 di 13 delle spese.
***
Concessi i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc, la causa è stata istruita con l'acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, nonché con l'ammissione e l'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti, in esito alla quale ha trovato conferma da un lato l'assunto circa la ripetizione del pagamento del dovuto in favore dei beneficiari e Per_1 Per_2 dall'altro lato l'avvenuta effettuazione da parte dei funzionari della banca degli adempimenti sopra indicati, finalizzati all'accertamento della corrispondenza tra il soggetto che si era presentato in banca quale prenditore dell'assegno di traenza e l'effettivo titolare del credito nei confronti di CP_6
***
Il tribunale di Bergamo, nella sentenza impugnata, ha premesso, in punto di diritto, che in tema di responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile, nella sentenza 12477/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, superando il precedente contrato giurisprudenziale, hanno affermato che “Ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo prenditore del titolo – del pagamento dell'assegno bancari, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per avere essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c.”.
Ne ha dedotto che l'obbligato deve pertanto ritenersi abilitato a fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa.
Tanto premesso in punto di diritto, il giudice di prime cure è passato all'esame della condotta di al fine di verificare se questa, Controparte_2 nell'identificazione del soggetto beneficiario del pagamento dell'assegno, avesse oppure no adempiuto agli obblighi su di essa gravanti e, pertanto, se la condotta da essa serbata debba oppure no ritenersi tanto diligente da escludere anche la colpa lieve.
Il giudice di prime cure ha al riguardo affermato che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si poteva evincere che l'addetto di Controparte_2 aveva identificato i soggetti portatori dei titoli mediante carta di identità o patente di guida e tesserino del codice fiscale, fotocopiati e conservati agli atti dell'ufficio e che gli assegni non presentavano segni particolari di alterazione o contraffazione. Ha rilevato inoltre non essersi riscontrati ulteriori indici sintomatici di potenziale commissione di attività criminosa (ad esempio, luoghi di residenza molto lontani dalle filiali presso le quali i soggetti si erano rivolti,
pagina 7 di 13 ovvero apertura contestuale del c/c, volta unicamente alla realizzazione dell'operazione di incasso). Infine ha accertato, sulla scorta delle risultanze istruttorie (testi e ), che i funzionari della Testimone_1 Testimone_2 banca avevano provveduto a verificare la corrispondenza tra la firma di traenza apposta dai correntisti all'atto della presentazione dei titoli all'incasso e quella raccolta al momento dell'apertura dei conti correnti. Ha infine escluso potersi attribuire rilevanza all'affermata difformità delle firme apposte sui titoli dai soggetti prenditori rispetto a quelle di cui alle denunce sporte dagli effettivi beneficiari, e ciò in quanto il controllo a cui erano tenuti gli impiegati bancari atteneva al raffronto tra le firme di cui agli specimen raccolti e le sottoscrizioni apposte sui titoli, il che era nella specie regolarmente avvenuto.
Ciò posto, ha inoltre ritenuto di non poter ravvisare la responsabilità della banca in ragione del fatto che l'impiegato aveva richiesto esclusivamente un documento di identità, mentre la Circolare ABI 7.5.2001, tra le altre indicazioni, segnala altresì l'opportunità di identificare il beneficiario di assegno non trasferibile, ove non conosciuto, sulla base di due documenti muniti di fotografia.
Il Tribunale ha pertanto concluso per il rigetto delle domande attoree con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione con tre motivi di gravame , la quale, riproponendo le tesi già sostenute in Parte_1 primo grado e disattese dal Tribunale, ha chiesto che, in riforma della pronuncia appellata, venisse disposta la condanna dell'appellata al Controparte_10 risarcimento del danno nell'importo sopra indicato o in quello diverso ritenuto di giustizia.
, costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame col favore delle Controparte_10 spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante, facendo richiamo all'ordinanza 9842/2021 della Cassazione, pone in evidenza il fatto che nella specie si è in presenza di due c/c aperti da clienti nuovi, apparentemente residenti ad oltre mezz'ora dalla filiale, i quali avevano agito espressamente per versare i due assegni di traenza (il sedicente Per_1 apriva il conto il 12 e versava l'assegno il 13 agosto;
il sedicente apriva il Per_2 contro il 30 luglio e versava il 1 agosto). Assume pertanto doversi richiedere l'esame anche di un secondo documento di identità, sostenendo che se ABI aveva suggerito quel comportamento ai propri associati “per minimizzare il rischio, per la banca stessa, di subire condanne a titolo di responsabilità oggettiva”, tale cautela a maggior ragione avrebbe dovuto ritenersi efficace in un momento in cui la responsabilità era passata da oggettiva a soggettiva. Ne ha dedotto che l'attività svolta nel caso in esame dalla banca per l'identificazione dei due sedicenti clienti era stata insufficiente. pagina 8 di 13 Col secondo motivo l'appellante lamenta errata valutazione delle prove documentali, per aver la banca prodotto fotocopie di bassissima qualità della carta di identità e delle tessere sanitarie: inoltre i documenti del e del a suo dire Per_1 Per_2 riportano la medesima fotografia nella quale sul documento del sono stati Per_2 aggiunti gli occhiali, in maniera tanto grossolana da rendersi evidente nonostante la pessima qualità della fotografia. Quanto all'efficacia delle verifiche di validità, esse si sono sostanziate nella verifica della validità del codice fiscale, di nessuna rilevanza trattandosi di dato meramente formale (significa che la lettera di controllo, e cioè l'ultima della stringa alfanumerica, è corretta) e nella ricerca del documento sulla banca dati del al fine di verificare se sia stato segnalato come Parte_2 smarrito o rubato, risultando tale ricerca inutile perché in ogni caso la banca dati risponde negativamente a qualsiasi richiesta (o meglio stringa alfanumerica) che non trovi la propria corrispondenza nell'elenco.
Col terzo motivo l'appellante lamenta erronea valutazione delle prove testimoniali ritenute inattendibili, rilevando che mentre la teste aveva confermato Tes_1 l'identificazione del al momento dell'apertura del conto corrente il teste Per_1
non aveva potuto confermare tale circostanza (perché non era stato lui Testimone_3 ad aprire il conto); l'affermazione, poi, che l'apertura del conto si sarebbe fatta sulla base degli originali dei documenti, perché solo questi vengono accettati, sarebbe scarsamente credibile, essendosi qui in presenza di due carte di identità su cui era riportata la medesima fotografia. Con ciò non si sarebbe riscontrata la presenza nel caso in esame della fattispecie nota come “furto di identità”, in cui il malfattore genera documenti di identità falsi in cui egli appare come beneficiario.
***
I tre motivi vanno esaminati congiuntamente.
***
Il tribunale, dato atto dell'assenza sui titoli di qualsiasi segno di contraffazione, ha anzitutto evidenziato non esservi contestazione in ordine alle circostanze di fatto – quindi ritenute incontroverse - indicate dalla convenuta (poi Controparte_2 ed infine Intesa Sanpaolo spa) quali altrettante misure finalizzate alla CP_5 corretta identificazione della persona che chiedeva di aprire un conto corrente o un deposito a risparmio.
Si trattava: della richiesta di esibizione della carta di identità o della patente, e quindi di un documento recante fotografia, normativamente ritenuto idoneo all'identificazione della persona;
della richiesta di esibizione del tesserino recante il codice fiscale;
della fotocopiatura di tali documenti e della relativa archiviazione;
solo a seguito di tali adempimenti veniva consentita l'apertura a nome del richiedente del conto corrente di corrispondenza sul quale egli avrebbe in un secondo momento versato l'assegno bancario di traenza.
Il giudice di prime cure, con la motivazione sopra riportata, ha con ogni evidenza espresso un giudizio di idoneità delle anzidette misure quali mezzi per l'accertamento dell'identità della persona richiedente, con ciò inequivocabilmente manifestando una valutazione in termini affermativi in ordine al rispetto del canone della diligenza pagina 9 di 13 professionale, di cui all'art.1376, secondo comma, cc.
Osserva, poi, il collegio che non può in linea di principio considerarsi anomala l'apertura di un conto corrente, o di un libretto di deposito, da parte di un soggetto il quale con la banca cui si rivolge non avesse intrattenuto in precedenza rapporti negoziali (“clienti occasionali”); una siffatta affermazione si risolverebbe infatti nella negazione della libertà negoziale, riconosciuta dall'ordinamento giuridico;
per la medesima considerazione non può costituire ostacolo all'apertura del conto la residenza del richiedente in diverso comune (molteplici essendo le ragioni, lecite e non truffaldine;
che potrebbero giustificare tale decisione); la finalizzazione dell'apertura del conto o del deposito al successivo versamento di un importo portato da assegno di traenza è nella mente del richiedente, che non è tenuto ad estrinsecarla, e non è perciò necessariamente nota all'impiegato cui lo stesso si rivolge per l'apertura del conto;
non è pertanto in ogni caso possibile affermare come anomala l'apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito perché effettuata su richiesta di persona che non fosse già in precedenza cliente della banca, o che non fosse in precedenza già residente nel comune ove è ubicata la filiale presso cui intende chiedere l'apertura del conto, o che non si fosse reso disponibile ad esibire l'estratto conto relativo a suoi possibili altri precedenti rapporti di conto corrente.
Quanto, infine, alla richiesta di due documenti di identità recanti entrambi la fotografia del richiedente, trattasi di procedura di identificazione non imposta da alcuna norma di legge.
La normativa in tema di identificazione personale da parte delle banche e di qualunque intermediario finanziario è costituita dal DM n.142/2006 (“regolamento in materia di obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli intermediari finanziari”) e dal d.lgs n.231/2007 (“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”) e, più precisamente,
- dell'art.6 (identificazione diretta) del DM n.142/2006, che recita: “Salvo quanto previsto negli articoli 7[identificazione indiretta} e 8 [identificazione a distanza] del presente regolamento, l'identificazione deve essere effettuata dagli intermediari, anche attraverso il personale incaricato, volta per volta, in presenza del cliente, attraverso un documento valido per l'identificazione. Si considerano validi per l'identificazione i documenti di identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445. I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione. All'atto dell'identificazione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano. L'identificazione deve essere effettuata all'atto dell'operazione o dell'apertura del rapporto”,
- e dell'art.19 (modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela) del d.lgs. n.231/2007, che così dispone: “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del
pagina 10 di 13 cliente…mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione”, con l'ulteriore precisazione che ai sensi del citato allegato tecnico
“sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del ” DPR n. 445/2000, cioè la carta d'identità e gli altri documenti da considerarsi ad essa equipollenti, tra cui la patente di guida ed il passaporto.
Si riporta, di seguito, il testo del predetto art.19, d.lgs 231/2007:
<<
1. L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalità di seguito descritte:
a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1.>>
Atteso il contenuto delle disposizioni normative di cui sopra, e tenuto conto del fatto che l'addebito è relativo ad una condotta negativa, ritiene il collegio che l'omessa richiesta di un secondo documento di identificazione non possa assurgere ad elemento di dimostrazione dell'anomalia dell'operazione. pagina 11 di 13 Conclusivamente, essendo pacifico, per tutte le operazioni in discorso, che i singoli uffici bancari avevano controllato l'identità del richiedente, all'atto dell'apertura del contratto di conto corrente, mediante confronto tra le relative sembianze e quelle della fotografia annessa al documento di identità, ed essendo incontroverso – nel dibattito processuale di primo grado, da ritenersi sul punto vincolante, in relazione agli effetti del principio di non contestazione - che il documento di identità esibito non presentava segni che potessero indurre a supporne la falsificazione, deve ritenersi adeguata la diligenza prestata ai fini dell'apertura del conto corrente di corrispondenza. Non può invece attribuirsi rilievo alcuno alle considerazioni espresse in atto d'appello, ma non presenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, circa la pessima qualità della fotografia e la grossolana falsificazione del documento mediante apposizione della medesima fotografia sulle carte di identità riferite a due distinte persone.
Una volta accertata la regolarità dell'apertura del contratto di conto corrente non vi era più alcun ostacolo al successivo accredito su quest'ultimo delle somme portate dagli assegni di traenza, la cui sottoscrizione ad opera del richiedente veniva a corrispondere a quella risultante dal documento di identità e dallo specimen formatosi sulla base di quest'ultimo e della sottoscrizione del neo-correntista. Non ravvisandosi in ciò alcun profilo di anomalia, deve trovare conferma il giudizio espresso dal tribunale nel senso dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità al riguardo della società appellata Intesa Sanpaolo spa.
La sentenza impugnata n.1296/2021 del Tribunale di Bergamo va pertanto integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità a quanto esposto nella nota spese di parte appellata, redatta sulla base dei criteri di cui alla tabella approvata con decreto ministeriale 147/2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5201,01 sino ad euro 26000,00).
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1296/2021 del tribunale di Bergamo.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 919,00 per la “fase di studio”, euro 777,00 per la “fase introduttiva” euro 1.680,00 per “fase trattazione” ed euro 1.701,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge.
Con duplicazione del contributo unificato a carico di parte appellante.
pagina 12 di 13 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe Magnoli
pagina 13 di 13