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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio nel procedimento iscritto al n. 1964/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]. 46 FORLI', con il patrocinio C.F._1 dell'avv. VERSARI FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]. 46 FORLI', con il patrocinio dell'avv. VERSARI
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA J. ALLEGRETTI N. 17
47100 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alla memoria depositata in data
14.5.2025, e confermate all'udienza del 12/6/2025, in cui, come di seguito integralmente trascritto, si chiedeva “che l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta voglia omologare con sentenza la separazione consensuale tra i IG.ri
[...]
e alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi, Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Forlì dell'anno
2001 Atto n. 98 P. 1 anno 2001). 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non intromettersi in alcun modo l'uno nella vita dell'altro. 3) Dichiarare i
IG.ri economicamente indipendente e pertanto entrambi rinuncianti al mantenimento. 4) Le spese di gestione della casa coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, in comproprietà al 50% in capo ad entrambi i coniugi fino a quando non sarà posta in vendita con successiva divisione del ricavato al 50% ai rispettivi coniugi ossia bollette, utenze, rate del mutuo saranno interamente a carico del IG. ma nel frattempo verrà assegnata alla IG.ra Controparte_1
mentre il IG. si impegnerà a spostare la residenza e a Parte_1 Controparte_1 trasferirsi entro il 05/06/2026 o comunque entro la fine naturale del mutuo che avverrà il
15/08/2031 o comunque se l'immobile venisse venduto.. 5) La figlia già Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente continuerà ad abitare nella casa coniugale unitamente alla madre IG.ra , assegnataria dell'immobile stesso sino alla Parte_1 vendita dell'immobile o sino alla fine naturale del mutuo che avverrà il 15/08/2031. 6)
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale di Forlì, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i IG.ri e alle seguenti condizioni: a) Parte_1 Controparte_1
Pronunciare sentenza di divorzio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Forlì. b) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto. c) Dichiarare i IG.ri economicamente indipendente e pertanto entrambi rinuncianti al mantenimento. d) Il IG. si impegnerà a pagare la rata del mutuo della casa Controparte_1 coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, nonché le spese quali bollette, utenze, etc etc sino alla fine naturale del mutuo che avverrà il 15/08/20231 o sino alla vendita dell'immobile stesso. e) Il IG. si impegnerà a trasferire la propria residenza Controparte_1
dalla casa coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, entro il 05/06/2026 o nel caso di vendita dell'immobile stesso. f) La casa coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, verrà assegnata alla IG.ra che l'abiterà unitamente alla figlia sino alla Parte_2 Per_1 fine naturale del mutuo che avverrà il 15/08/2031 o sino alla stessa vendita. SPESE LEGALI
COMPENSATE TRA LE PARTI”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/09/2024, riferiva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Forlì il 3.11.2001 (Anno 2001, n. 98, Parte I); che Controparte_1 dall'unione coniugale era nata il [...] la figlia , ormai maggiorenne e Per_1
autosufficiente; che negli ultimi tempi i rapporti tra i coniugi si erano irrimediabilmente deteriorati, rendendo intollerabile ogni ulteriore tentativo di convivenza. Chiedeva pertanto la separazione giudiziale e, con atto del 24.4.2025, chiedeva anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 28.4.2025 Controparte_1
aderendo pienamente alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 12/6/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti ribadivano le conclusioni congiunte e il Giudice, preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalle parti e delle circostanze fattuali emerse dagli atti e tali da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la comunione sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Le condizioni di separazione indicate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
La causa deve poi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, come da separata ordinanza, per la parte relativa al divorzio, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, cioè trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi. Le spese sono rinviate alla definizione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
Dominicana il 15/01/1972, e , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio il 3.11.2001 in Forlì, ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2001 Atto n. 98 Parte I recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità; dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per la parte relativa al divorzio;
Spese alla definizione complessiva del giudizio, manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI N. R.G. 1964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 1964/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. VERSARI FRANCESCA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. VERSARI FRANCESCA;
Controparte_1
resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emanata da questo Collegio;
rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Serena
Chimichi; fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato con acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione l'udienza del
28.1.2026 ore 9,30;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio nel procedimento iscritto al n. 1964/2024 tra
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]. 46 FORLI', con il patrocinio C.F._1 dell'avv. VERSARI FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
ALLEGRETTI N. 17 47121 FORLI'
ricorrente
Nei confronti di
nato a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...]. 46 FORLI', con il patrocinio dell'avv. VERSARI
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA J. ALLEGRETTI N. 17
47100 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alla memoria depositata in data
14.5.2025, e confermate all'udienza del 12/6/2025, in cui, come di seguito integralmente trascritto, si chiedeva “che l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, domanda o eccezione reietta voglia omologare con sentenza la separazione consensuale tra i IG.ri
[...]
e alle seguenti condizioni: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi, Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Forlì dell'anno
2001 Atto n. 98 P. 1 anno 2001). 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a non intromettersi in alcun modo l'uno nella vita dell'altro. 3) Dichiarare i
IG.ri economicamente indipendente e pertanto entrambi rinuncianti al mantenimento. 4) Le spese di gestione della casa coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, in comproprietà al 50% in capo ad entrambi i coniugi fino a quando non sarà posta in vendita con successiva divisione del ricavato al 50% ai rispettivi coniugi ossia bollette, utenze, rate del mutuo saranno interamente a carico del IG. ma nel frattempo verrà assegnata alla IG.ra Controparte_1
mentre il IG. si impegnerà a spostare la residenza e a Parte_1 Controparte_1 trasferirsi entro il 05/06/2026 o comunque entro la fine naturale del mutuo che avverrà il
15/08/2031 o comunque se l'immobile venisse venduto.. 5) La figlia già Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente continuerà ad abitare nella casa coniugale unitamente alla madre IG.ra , assegnataria dell'immobile stesso sino alla Parte_1 vendita dell'immobile o sino alla fine naturale del mutuo che avverrà il 15/08/2031. 6)
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale di Forlì, rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Forlì, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra i IG.ri e alle seguenti condizioni: a) Parte_1 Controparte_1
Pronunciare sentenza di divorzio mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Forlì. b) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con l'obbligo del mutuo rispetto. c) Dichiarare i IG.ri economicamente indipendente e pertanto entrambi rinuncianti al mantenimento. d) Il IG. si impegnerà a pagare la rata del mutuo della casa Controparte_1 coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, nonché le spese quali bollette, utenze, etc etc sino alla fine naturale del mutuo che avverrà il 15/08/20231 o sino alla vendita dell'immobile stesso. e) Il IG. si impegnerà a trasferire la propria residenza Controparte_1
dalla casa coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, entro il 05/06/2026 o nel caso di vendita dell'immobile stesso. f) La casa coniugale corrente in Forlì (FC), Via Savio n. 46, verrà assegnata alla IG.ra che l'abiterà unitamente alla figlia sino alla Parte_2 Per_1 fine naturale del mutuo che avverrà il 15/08/2031 o sino alla stessa vendita. SPESE LEGALI
COMPENSATE TRA LE PARTI”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/09/2024, riferiva di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Forlì il 3.11.2001 (Anno 2001, n. 98, Parte I); che Controparte_1 dall'unione coniugale era nata il [...] la figlia , ormai maggiorenne e Per_1
autosufficiente; che negli ultimi tempi i rapporti tra i coniugi si erano irrimediabilmente deteriorati, rendendo intollerabile ogni ulteriore tentativo di convivenza. Chiedeva pertanto la separazione giudiziale e, con atto del 24.4.2025, chiedeva anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 28.4.2025 Controparte_1
aderendo pienamente alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 12/6/2025, fallito il tentativo di conciliazione, le parti ribadivano le conclusioni congiunte e il Giudice, preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento, delle dichiarazioni rese dalle parti e delle circostanze fattuali emerse dagli atti e tali da far ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale. Il tempo trascorso senza che la comunione sia ripresa, il fallimento del tentativo di conciliazione, le posizioni reciprocamente assunte dai coniugi evidenziano che la comunione materiale e spirituale è venuta meno e non può essere ricostituita. Le condizioni di separazione indicate dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
La causa deve poi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, come da separata ordinanza, per la parte relativa al divorzio, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n° 2, lett. B), della legge n° 898/1970 e successive modificazioni, cioè trascorsi sei mesi dalla data di comparazione dei coniugi. Le spese sono rinviate alla definizione complessiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del
Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
Dominicana il 15/01/1972, e , nato a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio il 3.11.2001 in Forlì, ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2001 Atto n. 98 Parte I recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità; dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per la parte relativa al divorzio;
Spese alla definizione complessiva del giudizio, manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI N. R.G. 1964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 1964/2024 R.G. promosso da
, assistita e difesa dall'avv. VERSARI FRANCESCA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. VERSARI FRANCESCA;
Controparte_1
resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emanata da questo Collegio;
rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa Serena
Chimichi; fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato con acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione l'udienza del
28.1.2026 ore 9,30;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI