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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8593 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2393/2021 tra
OPPONENTE Parte_1
e
OPPOSTA Parte_2
Oggi 1/10/2025 alle ore 11.03 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi Per
l'avv. GRAZIOLI GIACOMO e per Parte_1 Parte_2
l'avv. IZZI TIZIANA che discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
L'avvocato Giacomo Grazioli per parte opponente sig. il quale si riporta al- Parte_1 le note conclusionali depositate telematicamente ed alle quali integralmente si riporta e chiede accogliersi la presente opposizione in considerazione anche che la CTU del Dot- tor Rag. espletata ha confermato totalmente le doglianze Persona_1 dell'opponente sig. . Pertanto si chiede l'accoglimento della presente opposizione Pt_1
e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda di riconvenzionale espletata dal sig. condannare la Pt_1 signora a restituire al sig. la somma di € 104,50 oltre Parte_2 Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, così come indicato dalla c.t.u. nel cui elabora- to viene indicato analiticamente e specificatamente che trattasi di somme di pertinenza e di spettanza del locatore/proprietario signora e non di spettanza dell'inquilino Parte_2
. Inoltre si chiede la condanna della signora a pagare il costo Pt_1 Parte_2 intero della CTU e così che la predetta venga condannata a pagare le spese legali del presente giudizio così come quantificate nelle note conclusionali da attribuire al sotto- scritto procuratore anticipatario Avv. Giacomo Grazioli. È altresì presente per parte op- posta l'avvocato Tiziana Izzi, la quale si riporta agli atti difensivi e conclude come da conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e chiede i rigetto dell'opposizione del si- gnor con vittoria di spese diritti onorari. Pt_1
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX art 281 sexies cpc nella causa iscritta al N.2393/2021 R.Gen.Aff.Cont. decisa all'udienza del 1/10/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.( , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Torre del EC (NA) alla Via V. Veneto n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Grazioli dal quale è rap- presentato e difeso in virtù di procura in atti
-OPPONENTE- ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
2
, nata a [...] il [...], CF. Parte_2
( ) residente in [...] elettivamente C.F._2 domiciliata in Napoli alla via Sant'Antonio a Capodimonte n. 46, presso lo studio dell'avv. Tiziana Izzi, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
-OPPOSTA-
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni .
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2021, il sig. proponeva oppo- Parte_1 sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7615/2020 del 14.12.2020, notificato il
24.12.2020, con il quale il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica gli in- giungeva il pagamento della somma di euro 1.475,50, oltre interessi dalla domanda al saldo e condanna alla refusione delle spese processuali, a favore della sig.ra Parte_2
a titolo di morosità per oneri condominiali relativi all'anno 2018 (euro
[...]
508,93 - quota di disavanzo gestione), all'anno 2019 (euro 650,40 per le quote da gen- naio- dicembre, oltre euro 21,20 per il saldo a conguaglio del 2019), all'anno 2020 (eu- ro 132,37 per il saldo delle quote di gennaio-luglio) ed infine, relativi all'anno 2020 (eu- ro 162,60 per le quote comprese tra agosto-ottobre).
L'iscrizione a ruolo della causa di opposizione avveniva il 01.02.2021.
L'opponente come motivi di opposizione eccepiva:
1) Nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo, violazione art.125 c.p.c.
2) Difetto di procura ad litem e difetto di formato digitale del ricorso introduttivo;
3) Mancanza di formale lettera di diffida e messa in mora ex art 9 l 392/78 e pagamento parziale delle bollette condominiali da parte della locatrice che non legittimava la ri- chiesta integrale degli oneri accessori reclamati;
4) Inesistenza della prova del credito ingiunto ed assoluta infondatezza delle avverse ri- chieste dovendo alcune spese condominiali essere a carico della locatrice , quali le spe- se per il compenso dell'amministratore, per la tenuta del conto corrente bancario, le spese postali di invio delle raccomandate per le convocazioni dei proprietari alle assem- blee condominiali e per le comunicazioni dei verbali assembleari ai proprietari assenti, le spese del modello 770, le spese delle certificazione per modello unico della pratica all'agenzia delle entrate, per fattura elettronica , per la manutenzione inerente la spicco- natura dei sottobalconi e la chiusura buche sulla parete del fabbricato nonché lo scavo e riparazione nel cortile . CP_1
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5) In via riconvenzionale, di essere creditore, nei confronti della sig.ra Parte_3
, della somma di euro 628,67, avendo pagato, a titolo di oneri condominiali, negli
[...] anni 2014 2015, 2016, 2017 e 2020, una somma maggiore di quella effettivamente do- vuta. In particolare la quota mensile condominiale di euro 16,10 versata nel 2013 e 2014 comprendeva spese non dovute dall'inquilino indicate alla pagina 8 il ricorso introdutti- vo parimenti per il 2015 la quota mensile condominiale di euro 24 comprendeva alcune spese che erano di competenza della locatrice. Nel consuntivo 2015 il conduttore Pt_1 aveva pagato la somma di euro 357,08 in più che era di spettanza della . Parte_2
NELL'ANNO 2016 aveva pagato la somma euro 80,36 in più che doveva essere paga- ta dalla e per l'anno 2017 la somma di euro 201,97 in più che andava pagata Parte_2 dalla . Parte_2
Per tali motivi nell'anno 2018 il conduttore pagava il solo importo di euro 197, 80 e nulla nell'anno 2019 in quanto in credito per gli importi versati in eccedenza nel
2015-2016-2017, Mentre nell'anno 2020 pagava la somma di euro 43, 26 in più che an- dava pagata dalla Parte_2
L'opponente concludeva come segue:
Voglia l'Ill.mo Adito, contrariis reiectis così provvedere:
a) In via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiunti- vo opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
b) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 7615/2020 – RG. n. 25168/2020, emesso in da- ta 13/12/2020 dal Tribunale di Napoli e depositato in Cancelleria in data 14/12/2020 e notificato in data 24/12/2020 e revocarlo e porlo nel nulla, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, per tutti i motivi di cui in narrativa;
c) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo n.
7615/2020 – RG. n. 25168/2020 emesso in data 13/12/2020 dal Tribunale di Napoli e depositato in Cancelleria in data 14/12/2020 e notificato in data 24/12/2020, e revocar- lo e porlo nel nulla, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, sia perché le quote ingiunte si riferiscono a spese condominiali spettanti alla ricorrente e sia perché il sig. ha pagato tutte le quote di sua esclusiva spettanza, così come sopra Parte_1 dettagliatamente illustrato;
d) Nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è creditore della sig.ra della somma di € 682,67 in quanto ha pa- Parte_2 gato negli anni sopra indicati una somma maggiore rispetto a quello che effettivamente
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doveva pagare, così come sopra dettagliatamente illustrato e per l'effetto condannarla al rimborso in favore dell'istante della predetta somma e/o a quella somma diversa, an- che maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria, anche per intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria dalla ricorrente e quanto rivendicato in via riconvenzionale da parte istante;
e) Il tutto condannando la sig.ra al pagamento di spese e Parte_2 compensi legali del presente giudizio oltre il 15% spese forfetarie, IVA e CPA, con at- tribuzione del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
L'opponente, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui all'atto di opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava integralmente l'opposizione spiegata, eccependo la sua pretestuosità ed infondatezza. L'opposta, quindi, concludeva chieden- do:
a) In via preliminare, dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito van- tato dalla dott.ssa , nonché l'infondatezza dei motivi di opposizio- Parte_2 ne dedotti dalla difesa del oltre che l'opposizione non è fondata su prova Parte_1 scritta o di pronta soluzione, con conseguente applicabilità della norma di cui all''art.
648 1 comma CPC;
b) Dichiarare, per l'effetto, la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo
n°7615/2020;
c) Ancora, in linea pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità dell'avversa opposizione per i motivi tutti esposti;
d) In via principale e nel merito, respingere l'avversa opposizione perché infonda- ta in punto di fatto e di diritto ed in ogni caso perché sfornita di prova certa, con con- ferma del Decreto Ingiuntivo n°7615/2020;
e) ONre l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione all'vv.to Tiziana Izzi per anticipo fattone.
All'udienza del 19.05.2021, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note di trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi reiterando tutte le istanze così come ivi invocate. Il Giudice con ordinanza resa fuori udienza, del
19.05.2021, rilevando che l'opposizione a decreto ingiuntivo si fondava su prova scritta, posto che la parte opposta non aveva dato prova del decorso di due mesi dalla richiesta specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, ex art. 9 legge 392/1978, di guisa che il
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conduttore non poteva essere considerato automaticamente in mora, non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Quindi, fissava l'udienza per il giorno 24.01.2022, assegnando a parte opposta il termine di quindici giorni dalla comu- nicazione del presente provvedimento per avviare la mediazione.
In ottemperanza all'intimazione del Giudice, la sig.ra in data Parte_2
31.05.2021 avviava procedimento di mediazione presso l'Istituto “Adierre CP_2 che si concludeva con esito negativo per assenza di e del suo procurato-
[...] Parte_1 re .
All'udienza del 24.01.2022, il Giudice rilevava che parte opponente, pur avendo esperi- to domanda riconvenzionale e sollevato eccezione di compensazione, non aveva presen- ziato alla mediazione esperita dalla sig.ra e di tanto andava tenuto conto nel Parte_2 giudizio. Rilevava , inoltre, che l'opposizione erroneamente era stata proposta con cita- zione e pertanto mutava il rito, ex art 426 cpc e fissava l'udienza di discussione, ex art.420 c.p.c., per il giorno 21.09.2022, assegnando ad entrambe le parti (essendovi ri- convenzionale) termine perentorio sino a 30 giorni prima della predetta udienza ed a ad entrambe le parti (essendovi riconvenzionale) termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative.
Con memorie integrative, depositate il 22.07.2022, l'opponente eccepiva di aver aderito e partecipato al procedimento di mediazione, a differenza di quanto emerso nel verbale di conclusione della mediazione, depositato da controparte e, pertanto, chiedeva la revo- ca dell'ordinanza resa fuori udienza, il 24.01.2022, con la quale veniva sollevata que- stione di procedibilità ex art. 101 cpc. Si riportava, quindi, alle conclusioni precisate nell'atto introduttivo.
Con memorie integrative, depositate il 04.08.2022, l'opposta concludeva chiedendo di:
a) In via preliminare, dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla dott.ssa , nonché l'infondatezza dei motivi di opposizione Parte_2 dedotti dalla difesa del oltre che l'opposizione non è fondata su prova Parte_1 scritta o di pronta soluzione, con conseguente applicabilità della norma di cui all''art.
648 1 comma CPC;
b) Dichiarare, per l'effetto, la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo
n°7615/2020.
c) Ancora, in linea pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammis- sibilità dell'avversa opposizione per i motivi tutti esposti;
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d)In via principale e nel merito, respingere l'avversa opposizione perché infondata in punto di fatto e di diritto ed in ogni caso perché sfornita di prova certa, con conferma del Decreto Ingiuntivo n°7615/2020;
e) ONre l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione all'avv.to Tiziana Izzi - per anticipo fattone.
Quindi il giudice formulava proposta ex art 185 bis cpc che non veniva accettata dalle parti;
dopo diversi rinvii tesi ad un bonario componimento era disposta CTU contabile per stabilire quali fossero gli oneri accessori dovuti dal conduttore ex art 9 l 392/78 e se fossero corrette le somme indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, alla luce del ri- parto previsto dall'art. 9 l. 392/78 e dell'art. 11 del contratto di locazione, prendendo in considerazione le ripartizioni condominiali dal 2013 al 2020, redigendo anche un con- teggio alternativo che tenesse conto del quesito richiesto dall'opponente.
Depositata la CTU in data 31/3/2025 la causa viene decisa ex art 429 -281 sexies cpc in data 1/10/2025.
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Tanto esposto l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n 7615/2020 del 14/12/2020 ed accoglimento parziale della do- manda riconvenzionale avanzata da . Parte_1
Si premette che l'opposizione proposta da è tempestiva in quanto il decreto Parte_1 ingiuntivo 7615/2020 del 14.12.2020, notificato il 24.12.2020 è stato opposto con cita- zione notificata il 28/1/2021 ed iscritta al ruolo il 1.2.2021 ovvero nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ( cfr Cass Sez. U -
n. 927 del 13/01/2022 per la quale “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urba- ni, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesi- mo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conver- sione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c”.) e questo giudice ha proceduto al mutamento del rito ex art 426 cpc salvaguar- dando i diritti di difesa di entrambe le parti.
Va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ex articolo 125 cpc avendo correttamente alle- Parte_2
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gato in ricorso i fatti costitutivi della domanda con riguardo agli oneri accessori ricamati nei confronti del conduttore . Parimenti infondata risulta l' eccezione di difetto di Pt_1 procura e di formato digitale del ricorso monitorio in quanto nel fascicolo monitorio è stata depositata la procura alle liti fornita dalla e il ricorso tele- Parte_2 matico risulta correttamente depositato.
Sempre in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda azionata in via monitoria da in quanto su invito di questo giudice quest'ultima Parte_2 ha attivato rituale procedura di mediazione (cfr. verbale di mediazione in atti).
E' procedibile anche la domanda riconvenzionale in base al recente orientamento , so- pravvenuto in corso di lite ed a cui si presta adesione, sancito da Cass sez. U
n. 3452 del 07/02/2024 secondo cui “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs.
n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo at- to introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giu- dice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del proces- so”.
Di guisa che non vi era obbligo di di attivare la mediazione sulla domanda Parte_1 riconvenzionale né di presenziare alla mediazione , salve le sanzioni di legge ex art
12 bis dlgs 28/2010 di cui si dirà in prosieguo.
L'opposizione proposta da è fondata e va accolta , pertanto, il decreto in- Parte_1 giuntivo opposto va revocato.
Gli oneri accessori reclamati nel ricorso per decreto ingiuntivo da Parte_4
per complessivi € 1.475,50 attengono alle seguenti voci :
[...]
1 2018 euro 508,93; Parte_5
2 QUOTE GEN/DIC 2019 euro 650,40;
3 2019 euro 21,20; Parte_6
4 QUOTE GENN/ LUGLIO 2020 euro 132,79
5 QUOTE / DICEMBRE 2020 euro 162,60 CP_3
TOTALE RICHIESTO euro 1.475,92.
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 300 92 del 78 chiarisce che il pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore debba avvenire entro due mesi dalla richiesta e non ha specificamente provato ex articolo 2697 cc c di aver ri- Parte_2
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chiesto nelle forme di rito al conduttore il pagamento degli oneri accessori menzionati nel ricorso monitorio .
Ciò in quanto nei due mesi dalla richiesta il conduttore ha diritto di ottenere l'indica- zione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Orbene il conduttore ha contestato espressamente che gli oneri accessori reclamati nel decreto ingiuntivo competessero allo stesso;
tanto in ragione del fatto che lo stesso conduttore aveva negli anni 2015 , 2016 , 2017 e 2020 pagato delle somme quali oneri accessori in eccedenza ex articolo 9 perché trattavasi di somme che andavano pagate dalla parte locatrice come quota spese di sua spettanza .
Più precisamente l'opponente asserisce di essere creditore della somma di € Pt_1
682,67 per somme pagate , ma di competenza della locatrice e precisamente :
ANNO 2015 € 357,08 PAGATE IN PIU';
ANNO 2016 € 80,36 PAGATE IN PIU';
ANNO 2017 € 201,97 PAGATE IN PIU';
ANNO 2020 € 43,26 PAGATE IN PIU'
Le ragioni indicate dal conduttore hanno trovato conferma nella consulenza tecnica di ufficio espletata , corretta e condivisibile da un punto di vista contabile e di diritto, e che si ha in questa sede per richiamata.
Come è noto in punto di diritto in base a Cass n. 2597 del 20/04/1984 “le spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.) non sono previste tra quelle che il conduttore è tenuto a rimborsare al locatore ai sensi dell'art. 19 della legge 23 maggio 1950 n. 253 (insuscettibile di inter- pretazione estensiva o analogica data la specifica elencazione delle spese rimborsabili
e la loro eterogeneità rispetto a quelle di amministrazione) e, pertanto, esse, compor- tando un onere che ha origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni dell'edificio condominiale e nella finalità di assicurarne la destinazione ed il servizio, devono far carico, in difetto di diversa previsione contrattuale, al locatore, diretto inte- ressato all'attività di amministrazione e relativo mandante, e non al conduttore, per il quale tale attività non si pone su un piano di diretta utilità e fruizione”.
Il principio è ribadito da Cass n. 6088 del 11/11/1988 secondo cui “Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell'ammini- stratore ed il concorso nelle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di re- visione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9
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della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore - , salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le Disposizioni della predetta legge (art. 79, primo comma). Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impian- ti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto e, quindi, a prestare i relativi servizi” nonché da
Cass n. 6216 del 03/06/1991 secondo cui “Le spese relative al compenso corrisposto all'amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dello immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo”, da Cass n. 15482 del 08/07/2014 “Quando i canoni d'uso previsti per le aree asservite a parcheggio di edificio condominiale siano assimilati a canoni di loca- zione, sono i proprietari delle stesse a dover sopportare le spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.), in quanto non ricomprese tra quelle che il conduttore deve rimborsare al locatore, il quale, diretto interessato all'attività di amministrazione e relativo mandante, ne soppor- ta per intero il carico, salvo diversa previsione contrattuale;
ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al "fondo di riserva" che - quale accantonamento per even- tuali future spese condominiali - risponde all'interesse del condomino (locatore) di ac- cantonare somme che consentano un'adeguata e tempestiva amministrazione del bene”
Il CTU esaminando i bilanci condominiali in atti, le bollette pagate negli anni dal conduttore dal 2014 al 2020 ha ripartito tutte le spese condominiali facenti capo alla locatrice ed al conduttore (cfr pagina 7 CTU “Per eseguire correttamente l'incarico è stata predisposta una tabella da cui si evincono il dettaglio dei consuntivi dall'anno
2013 all'anno 2020 con separata indicazione di quanto di competenza del locatore e di quanto di competenza del conduttore, con le spese distribuite secondo concordato Con- fedilizia del 26-02-1999, registrata al n° C/07288 come richiamato dall'art. 11 del con- tratto sottoscritto, nonché ex art. 9 L. 392/78”).
Questo Tribunale richiama la tabella delle pagine 9 e 10 della consulenza ed in merito alle osservazioni formulate da alla consulenza concorda con Parte_2 quanto correttamente indicato dal CTU in quanto le spese del conto corrente bancario
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gravano sul proprietario , al pari delle spese di cartoleria, compenso amministratore e di contabilità come indicato nelle sentenze della Suprema Corte sopra indicate. Per la ma- nutenzione ordinaria il CTU ha distinto espressamente le spese gravanti sul conduttore
(luci) da quelle straordinarie inerenti la proprietà degli anni 2015-2016-2018 (cfr pagi- ne 5-6- della CTU che si hanno per richiamate).
Alla luce dei dovuti ricalcoli il CTU ha stabilito che il conduttore ha pagato tutto quanto era di sua competenza negli anni 2014-2020 ed avendo pagato in più sino alla data del ricorso monitorio ha diritto a vedersi restituire l'importo l' importo di euro 104,50.
Va per l'effetto accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo con revoca del decreto me- desimo e con condanna di al pagamento nei confronti di Parte_2 Pt_1
nella somma di euro 104,50 oltre interessi dal 28 gennaio 2021 (data della ricon-
[...] venzionale )al saldo.
Le spese di CTU liquidate come da decreto in atti cadono definitivamente a carico di
Parte_2
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assen- za di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014
n°55 e del Dm 37/2018 aggiornate al Dm 147/2022, con attribuzione in favore dell'Avv.to Grazioli Giacomo antistatario (valore compreso entro 5.200/00).
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato va condannato al versamento all'Erario della somma pari al Parte_1 doppio contributo unificato dovuto per il giudizio in forza del novellato ex art. 12 – bis,
D.lgs 28/2010 .
La cancelleria provvederà alla riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7615/2020 del
14.12.2020
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 Parte_1 nella somma di euro 104,50 oltre interessi dal 28 gennaio 2021 al saldo;
3) ON al pagamento, delle spese di lite e mediazione del Parte_2 presente giudizio liquidate in € 100/00 per spese, € 2.552/00 per compensi oltre rim-
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borso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con attribuzione in favore dell'Avv. Grazioli Giacomo antistatario
4) Pone le spese di CTU liquidate come da decreto in atti definitivamente a carico di
Parte_2
5)ON IG FA . al pagamento del doppio del contributo unificato del presente giudizio in forza del novellato art 12 – bis, D.lgs 28/2010.
Così deciso in Napoli il 1/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
12
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2393/2021 tra
OPPONENTE Parte_1
e
OPPOSTA Parte_2
Oggi 1/10/2025 alle ore 11.03 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono comparsi Per
l'avv. GRAZIOLI GIACOMO e per Parte_1 Parte_2
l'avv. IZZI TIZIANA che discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
L'avvocato Giacomo Grazioli per parte opponente sig. il quale si riporta al- Parte_1 le note conclusionali depositate telematicamente ed alle quali integralmente si riporta e chiede accogliersi la presente opposizione in considerazione anche che la CTU del Dot- tor Rag. espletata ha confermato totalmente le doglianze Persona_1 dell'opponente sig. . Pertanto si chiede l'accoglimento della presente opposizione Pt_1
e per l'effetto revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento della domanda di riconvenzionale espletata dal sig. condannare la Pt_1 signora a restituire al sig. la somma di € 104,50 oltre Parte_2 Parte_1 interessi legali dalla domanda al soddisfo, così come indicato dalla c.t.u. nel cui elabora- to viene indicato analiticamente e specificatamente che trattasi di somme di pertinenza e di spettanza del locatore/proprietario signora e non di spettanza dell'inquilino Parte_2
. Inoltre si chiede la condanna della signora a pagare il costo Pt_1 Parte_2 intero della CTU e così che la predetta venga condannata a pagare le spese legali del presente giudizio così come quantificate nelle note conclusionali da attribuire al sotto- scritto procuratore anticipatario Avv. Giacomo Grazioli. È altresì presente per parte op- posta l'avvocato Tiziana Izzi, la quale si riporta agli atti difensivi e conclude come da conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e chiede i rigetto dell'opposizione del si- gnor con vittoria di spese diritti onorari. Pt_1
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositivo e della conci- sa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verba- le nella parte che segue, norma applicabile anche ai procedimenti soggetti al rito del la- voro (cfr Cass Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre
a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di dirit- to poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX art 281 sexies cpc nella causa iscritta al N.2393/2021 R.Gen.Aff.Cont. decisa all'udienza del 1/10/2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.( , ed Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...] elettivamente domiciliato in Torre del EC (NA) alla Via V. Veneto n. 26 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Grazioli dal quale è rap- presentato e difeso in virtù di procura in atti
-OPPONENTE- ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
2
, nata a [...] il [...], CF. Parte_2
( ) residente in [...] elettivamente C.F._2 domiciliata in Napoli alla via Sant'Antonio a Capodimonte n. 46, presso lo studio dell'avv. Tiziana Izzi, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
-OPPOSTA-
Oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni .
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.01.2021, il sig. proponeva oppo- Parte_1 sizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7615/2020 del 14.12.2020, notificato il
24.12.2020, con il quale il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica gli in- giungeva il pagamento della somma di euro 1.475,50, oltre interessi dalla domanda al saldo e condanna alla refusione delle spese processuali, a favore della sig.ra Parte_2
a titolo di morosità per oneri condominiali relativi all'anno 2018 (euro
[...]
508,93 - quota di disavanzo gestione), all'anno 2019 (euro 650,40 per le quote da gen- naio- dicembre, oltre euro 21,20 per il saldo a conguaglio del 2019), all'anno 2020 (eu- ro 132,37 per il saldo delle quote di gennaio-luglio) ed infine, relativi all'anno 2020 (eu- ro 162,60 per le quote comprese tra agosto-ottobre).
L'iscrizione a ruolo della causa di opposizione avveniva il 01.02.2021.
L'opponente come motivi di opposizione eccepiva:
1) Nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo, violazione art.125 c.p.c.
2) Difetto di procura ad litem e difetto di formato digitale del ricorso introduttivo;
3) Mancanza di formale lettera di diffida e messa in mora ex art 9 l 392/78 e pagamento parziale delle bollette condominiali da parte della locatrice che non legittimava la ri- chiesta integrale degli oneri accessori reclamati;
4) Inesistenza della prova del credito ingiunto ed assoluta infondatezza delle avverse ri- chieste dovendo alcune spese condominiali essere a carico della locatrice , quali le spe- se per il compenso dell'amministratore, per la tenuta del conto corrente bancario, le spese postali di invio delle raccomandate per le convocazioni dei proprietari alle assem- blee condominiali e per le comunicazioni dei verbali assembleari ai proprietari assenti, le spese del modello 770, le spese delle certificazione per modello unico della pratica all'agenzia delle entrate, per fattura elettronica , per la manutenzione inerente la spicco- natura dei sottobalconi e la chiusura buche sulla parete del fabbricato nonché lo scavo e riparazione nel cortile . CP_1
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5) In via riconvenzionale, di essere creditore, nei confronti della sig.ra Parte_3
, della somma di euro 628,67, avendo pagato, a titolo di oneri condominiali, negli
[...] anni 2014 2015, 2016, 2017 e 2020, una somma maggiore di quella effettivamente do- vuta. In particolare la quota mensile condominiale di euro 16,10 versata nel 2013 e 2014 comprendeva spese non dovute dall'inquilino indicate alla pagina 8 il ricorso introdutti- vo parimenti per il 2015 la quota mensile condominiale di euro 24 comprendeva alcune spese che erano di competenza della locatrice. Nel consuntivo 2015 il conduttore Pt_1 aveva pagato la somma di euro 357,08 in più che era di spettanza della . Parte_2
NELL'ANNO 2016 aveva pagato la somma euro 80,36 in più che doveva essere paga- ta dalla e per l'anno 2017 la somma di euro 201,97 in più che andava pagata Parte_2 dalla . Parte_2
Per tali motivi nell'anno 2018 il conduttore pagava il solo importo di euro 197, 80 e nulla nell'anno 2019 in quanto in credito per gli importi versati in eccedenza nel
2015-2016-2017, Mentre nell'anno 2020 pagava la somma di euro 43, 26 in più che an- dava pagata dalla Parte_2
L'opponente concludeva come segue:
Voglia l'Ill.mo Adito, contrariis reiectis così provvedere:
a) In via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiunti- vo opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
b) In via preliminare accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 7615/2020 – RG. n. 25168/2020, emesso in da- ta 13/12/2020 dal Tribunale di Napoli e depositato in Cancelleria in data 14/12/2020 e notificato in data 24/12/2020 e revocarlo e porlo nel nulla, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, per tutti i motivi di cui in narrativa;
c) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo n.
7615/2020 – RG. n. 25168/2020 emesso in data 13/12/2020 dal Tribunale di Napoli e depositato in Cancelleria in data 14/12/2020 e notificato in data 24/12/2020, e revocar- lo e porlo nel nulla, nonché dichiararlo privo di ogni effetto giuridico, sia perché le quote ingiunte si riferiscono a spese condominiali spettanti alla ricorrente e sia perché il sig. ha pagato tutte le quote di sua esclusiva spettanza, così come sopra Parte_1 dettagliatamente illustrato;
d) Nel merito, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è creditore della sig.ra della somma di € 682,67 in quanto ha pa- Parte_2 gato negli anni sopra indicati una somma maggiore rispetto a quello che effettivamente
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doveva pagare, così come sopra dettagliatamente illustrato e per l'effetto condannarla al rimborso in favore dell'istante della predetta somma e/o a quella somma diversa, an- che maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione mo- netaria, anche per intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria dalla ricorrente e quanto rivendicato in via riconvenzionale da parte istante;
e) Il tutto condannando la sig.ra al pagamento di spese e Parte_2 compensi legali del presente giudizio oltre il 15% spese forfetarie, IVA e CPA, con at- tribuzione del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
L'opponente, in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui all'atto di opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta che contestava integralmente l'opposizione spiegata, eccependo la sua pretestuosità ed infondatezza. L'opposta, quindi, concludeva chieden- do:
a) In via preliminare, dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito van- tato dalla dott.ssa , nonché l'infondatezza dei motivi di opposizio- Parte_2 ne dedotti dalla difesa del oltre che l'opposizione non è fondata su prova Parte_1 scritta o di pronta soluzione, con conseguente applicabilità della norma di cui all''art.
648 1 comma CPC;
b) Dichiarare, per l'effetto, la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo
n°7615/2020;
c) Ancora, in linea pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità dell'avversa opposizione per i motivi tutti esposti;
d) In via principale e nel merito, respingere l'avversa opposizione perché infonda- ta in punto di fatto e di diritto ed in ogni caso perché sfornita di prova certa, con con- ferma del Decreto Ingiuntivo n°7615/2020;
e) ONre l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione all'vv.to Tiziana Izzi per anticipo fattone.
All'udienza del 19.05.2021, svoltasi in modalità cartolare, previo deposito di note di trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi reiterando tutte le istanze così come ivi invocate. Il Giudice con ordinanza resa fuori udienza, del
19.05.2021, rilevando che l'opposizione a decreto ingiuntivo si fondava su prova scritta, posto che la parte opposta non aveva dato prova del decorso di due mesi dalla richiesta specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, ex art. 9 legge 392/1978, di guisa che il
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conduttore non poteva essere considerato automaticamente in mora, non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto. Quindi, fissava l'udienza per il giorno 24.01.2022, assegnando a parte opposta il termine di quindici giorni dalla comu- nicazione del presente provvedimento per avviare la mediazione.
In ottemperanza all'intimazione del Giudice, la sig.ra in data Parte_2
31.05.2021 avviava procedimento di mediazione presso l'Istituto “Adierre CP_2 che si concludeva con esito negativo per assenza di e del suo procurato-
[...] Parte_1 re .
All'udienza del 24.01.2022, il Giudice rilevava che parte opponente, pur avendo esperi- to domanda riconvenzionale e sollevato eccezione di compensazione, non aveva presen- ziato alla mediazione esperita dalla sig.ra e di tanto andava tenuto conto nel Parte_2 giudizio. Rilevava , inoltre, che l'opposizione erroneamente era stata proposta con cita- zione e pertanto mutava il rito, ex art 426 cpc e fissava l'udienza di discussione, ex art.420 c.p.c., per il giorno 21.09.2022, assegnando ad entrambe le parti (essendovi ri- convenzionale) termine perentorio sino a 30 giorni prima della predetta udienza ed a ad entrambe le parti (essendovi riconvenzionale) termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative.
Con memorie integrative, depositate il 22.07.2022, l'opponente eccepiva di aver aderito e partecipato al procedimento di mediazione, a differenza di quanto emerso nel verbale di conclusione della mediazione, depositato da controparte e, pertanto, chiedeva la revo- ca dell'ordinanza resa fuori udienza, il 24.01.2022, con la quale veniva sollevata que- stione di procedibilità ex art. 101 cpc. Si riportava, quindi, alle conclusioni precisate nell'atto introduttivo.
Con memorie integrative, depositate il 04.08.2022, l'opposta concludeva chiedendo di:
a) In via preliminare, dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla dott.ssa , nonché l'infondatezza dei motivi di opposizione Parte_2 dedotti dalla difesa del oltre che l'opposizione non è fondata su prova Parte_1 scritta o di pronta soluzione, con conseguente applicabilità della norma di cui all''art.
648 1 comma CPC;
b) Dichiarare, per l'effetto, la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo
n°7615/2020.
c) Ancora, in linea pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o inammis- sibilità dell'avversa opposizione per i motivi tutti esposti;
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d)In via principale e nel merito, respingere l'avversa opposizione perché infondata in punto di fatto e di diritto ed in ogni caso perché sfornita di prova certa, con conferma del Decreto Ingiuntivo n°7615/2020;
e) ONre l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, con attribuzione all'avv.to Tiziana Izzi - per anticipo fattone.
Quindi il giudice formulava proposta ex art 185 bis cpc che non veniva accettata dalle parti;
dopo diversi rinvii tesi ad un bonario componimento era disposta CTU contabile per stabilire quali fossero gli oneri accessori dovuti dal conduttore ex art 9 l 392/78 e se fossero corrette le somme indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, alla luce del ri- parto previsto dall'art. 9 l. 392/78 e dell'art. 11 del contratto di locazione, prendendo in considerazione le ripartizioni condominiali dal 2013 al 2020, redigendo anche un con- teggio alternativo che tenesse conto del quesito richiesto dall'opponente.
Depositata la CTU in data 31/3/2025 la causa viene decisa ex art 429 -281 sexies cpc in data 1/10/2025.
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Tanto esposto l'opposizione a decreto ingiuntivo va accolta con revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n 7615/2020 del 14/12/2020 ed accoglimento parziale della do- manda riconvenzionale avanzata da . Parte_1
Si premette che l'opposizione proposta da è tempestiva in quanto il decreto Parte_1 ingiuntivo 7615/2020 del 14.12.2020, notificato il 24.12.2020 è stato opposto con cita- zione notificata il 28/1/2021 ed iscritta al ruolo il 1.2.2021 ovvero nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto ( cfr Cass Sez. U -
n. 927 del 13/01/2022 per la quale “Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urba- ni, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesi- mo decreto -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conver- sione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641
c.p.c”.) e questo giudice ha proceduto al mutamento del rito ex art 426 cpc salvaguar- dando i diritti di difesa di entrambe le parti.
Va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ex articolo 125 cpc avendo correttamente alle- Parte_2
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gato in ricorso i fatti costitutivi della domanda con riguardo agli oneri accessori ricamati nei confronti del conduttore . Parimenti infondata risulta l' eccezione di difetto di Pt_1 procura e di formato digitale del ricorso monitorio in quanto nel fascicolo monitorio è stata depositata la procura alle liti fornita dalla e il ricorso tele- Parte_2 matico risulta correttamente depositato.
Sempre in via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda azionata in via monitoria da in quanto su invito di questo giudice quest'ultima Parte_2 ha attivato rituale procedura di mediazione (cfr. verbale di mediazione in atti).
E' procedibile anche la domanda riconvenzionale in base al recente orientamento , so- pravvenuto in corso di lite ed a cui si presta adesione, sancito da Cass sez. U
n. 3452 del 07/02/2024 secondo cui “La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs.
n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo at- to introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giu- dice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del proces- so”.
Di guisa che non vi era obbligo di di attivare la mediazione sulla domanda Parte_1 riconvenzionale né di presenziare alla mediazione , salve le sanzioni di legge ex art
12 bis dlgs 28/2010 di cui si dirà in prosieguo.
L'opposizione proposta da è fondata e va accolta , pertanto, il decreto in- Parte_1 giuntivo opposto va revocato.
Gli oneri accessori reclamati nel ricorso per decreto ingiuntivo da Parte_4
per complessivi € 1.475,50 attengono alle seguenti voci :
[...]
1 2018 euro 508,93; Parte_5
2 QUOTE GEN/DIC 2019 euro 650,40;
3 2019 euro 21,20; Parte_6
4 QUOTE GENN/ LUGLIO 2020 euro 132,79
5 QUOTE / DICEMBRE 2020 euro 162,60 CP_3
TOTALE RICHIESTO euro 1.475,92.
Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 300 92 del 78 chiarisce che il pagamento degli oneri accessori da parte del conduttore debba avvenire entro due mesi dalla richiesta e non ha specificamente provato ex articolo 2697 cc c di aver ri- Parte_2
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chiesto nelle forme di rito al conduttore il pagamento degli oneri accessori menzionati nel ricorso monitorio .
Ciò in quanto nei due mesi dalla richiesta il conduttore ha diritto di ottenere l'indica- zione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
Orbene il conduttore ha contestato espressamente che gli oneri accessori reclamati nel decreto ingiuntivo competessero allo stesso;
tanto in ragione del fatto che lo stesso conduttore aveva negli anni 2015 , 2016 , 2017 e 2020 pagato delle somme quali oneri accessori in eccedenza ex articolo 9 perché trattavasi di somme che andavano pagate dalla parte locatrice come quota spese di sua spettanza .
Più precisamente l'opponente asserisce di essere creditore della somma di € Pt_1
682,67 per somme pagate , ma di competenza della locatrice e precisamente :
ANNO 2015 € 357,08 PAGATE IN PIU';
ANNO 2016 € 80,36 PAGATE IN PIU';
ANNO 2017 € 201,97 PAGATE IN PIU';
ANNO 2020 € 43,26 PAGATE IN PIU'
Le ragioni indicate dal conduttore hanno trovato conferma nella consulenza tecnica di ufficio espletata , corretta e condivisibile da un punto di vista contabile e di diritto, e che si ha in questa sede per richiamata.
Come è noto in punto di diritto in base a Cass n. 2597 del 20/04/1984 “le spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.) non sono previste tra quelle che il conduttore è tenuto a rimborsare al locatore ai sensi dell'art. 19 della legge 23 maggio 1950 n. 253 (insuscettibile di inter- pretazione estensiva o analogica data la specifica elencazione delle spese rimborsabili
e la loro eterogeneità rispetto a quelle di amministrazione) e, pertanto, esse, compor- tando un onere che ha origine e fondamento nei diritti dominicali sulle parti comuni dell'edificio condominiale e nella finalità di assicurarne la destinazione ed il servizio, devono far carico, in difetto di diversa previsione contrattuale, al locatore, diretto inte- ressato all'attività di amministrazione e relativo mandante, e non al conduttore, per il quale tale attività non si pone su un piano di diretta utilità e fruizione”.
Il principio è ribadito da Cass n. 6088 del 11/11/1988 secondo cui “Nelle locazioni degli immobili urbani, i premi di assicurazione dello stabile, il compenso dell'ammini- stratore ed il concorso nelle spese di riparazione dell'impianto di riscaldamento e di re- visione dell'impianto antincendio non sono compresi tra gli oneri accessori che l'art. 9
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della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore - , salvo patto contrario, da valutarsi alla stregua del divieto di pattuizioni dirette ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le Disposizioni della predetta legge (art. 79, primo comma). Del pari deve ritenersi escluso dalle spese a carico del conduttore l'ammortamento degli impian- ti, quale deposito frazionato nel tempo di somme di danaro necessarie per l'acquisto di nuovi impianti a seguito della vetustà di quelli in uso, trattandosi di una destinazione patrimoniale nell'esclusivo interesse del locatore, tenuto a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto e, quindi, a prestare i relativi servizi” nonché da
Cass n. 6216 del 03/06/1991 secondo cui “Le spese relative al compenso corrisposto all'amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dello immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo”, da Cass n. 15482 del 08/07/2014 “Quando i canoni d'uso previsti per le aree asservite a parcheggio di edificio condominiale siano assimilati a canoni di loca- zione, sono i proprietari delle stesse a dover sopportare le spese di amministrazione condominiale (compenso per l'amministratore, spese per cartoleria e contabilità, ecc.), in quanto non ricomprese tra quelle che il conduttore deve rimborsare al locatore, il quale, diretto interessato all'attività di amministrazione e relativo mandante, ne soppor- ta per intero il carico, salvo diversa previsione contrattuale;
ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al "fondo di riserva" che - quale accantonamento per even- tuali future spese condominiali - risponde all'interesse del condomino (locatore) di ac- cantonare somme che consentano un'adeguata e tempestiva amministrazione del bene”
Il CTU esaminando i bilanci condominiali in atti, le bollette pagate negli anni dal conduttore dal 2014 al 2020 ha ripartito tutte le spese condominiali facenti capo alla locatrice ed al conduttore (cfr pagina 7 CTU “Per eseguire correttamente l'incarico è stata predisposta una tabella da cui si evincono il dettaglio dei consuntivi dall'anno
2013 all'anno 2020 con separata indicazione di quanto di competenza del locatore e di quanto di competenza del conduttore, con le spese distribuite secondo concordato Con- fedilizia del 26-02-1999, registrata al n° C/07288 come richiamato dall'art. 11 del con- tratto sottoscritto, nonché ex art. 9 L. 392/78”).
Questo Tribunale richiama la tabella delle pagine 9 e 10 della consulenza ed in merito alle osservazioni formulate da alla consulenza concorda con Parte_2 quanto correttamente indicato dal CTU in quanto le spese del conto corrente bancario
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gravano sul proprietario , al pari delle spese di cartoleria, compenso amministratore e di contabilità come indicato nelle sentenze della Suprema Corte sopra indicate. Per la ma- nutenzione ordinaria il CTU ha distinto espressamente le spese gravanti sul conduttore
(luci) da quelle straordinarie inerenti la proprietà degli anni 2015-2016-2018 (cfr pagi- ne 5-6- della CTU che si hanno per richiamate).
Alla luce dei dovuti ricalcoli il CTU ha stabilito che il conduttore ha pagato tutto quanto era di sua competenza negli anni 2014-2020 ed avendo pagato in più sino alla data del ricorso monitorio ha diritto a vedersi restituire l'importo l' importo di euro 104,50.
Va per l'effetto accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo con revoca del decreto me- desimo e con condanna di al pagamento nei confronti di Parte_2 Pt_1
nella somma di euro 104,50 oltre interessi dal 28 gennaio 2021 (data della ricon-
[...] venzionale )al saldo.
Le spese di CTU liquidate come da decreto in atti cadono definitivamente a carico di
Parte_2
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assen- za di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014
n°55 e del Dm 37/2018 aggiornate al Dm 147/2022, con attribuzione in favore dell'Avv.to Grazioli Giacomo antistatario (valore compreso entro 5.200/00).
Non avendo partecipato, ingiustificatamente al procedimento di mediazione al quale era stato convocato va condannato al versamento all'Erario della somma pari al Parte_1 doppio contributo unificato dovuto per il giudizio in forza del novellato ex art. 12 – bis,
D.lgs 28/2010 .
La cancelleria provvederà alla riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IX SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 7615/2020 del
14.12.2020
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 Parte_1 nella somma di euro 104,50 oltre interessi dal 28 gennaio 2021 al saldo;
3) ON al pagamento, delle spese di lite e mediazione del Parte_2 presente giudizio liquidate in € 100/00 per spese, € 2.552/00 per compensi oltre rim-
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borso spese generali IVA, CPA ed accessori nella misura di legge con attribuzione in favore dell'Avv. Grazioli Giacomo antistatario
4) Pone le spese di CTU liquidate come da decreto in atti definitivamente a carico di
Parte_2
5)ON IG FA . al pagamento del doppio del contributo unificato del presente giudizio in forza del novellato art 12 – bis, D.lgs 28/2010.
Così deciso in Napoli il 1/10/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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