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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 361 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ZACCARIA GAVRIL ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA PIETRO
DELLA VALLE, 13 00193 ROMA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANCINI MARCO e GIULIANA SELMI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CIAMPINO, VIALE DEL LAVORO 108, giusta delega in atti
-resistente –
e
C.F. ), nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3
dall'Avv. GILBERTO CORREANI ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in FRASCATI (RM),
VIA BEZZECCA N. 2, giusta delega in atti e
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da ei confronti di Parte_1 Parte_2 , coniuge per matrimonio contratto a Roma in data 1.9.2010 e trascritto nel Registro degli atti
[...]
di matrimonio di quel Comune al n. 01323, parte 1, serie 03, anno 2010.
Il ricorrente ha dedotto:
-che dal matrimonio è nata in data [...] una sola figlia, ; Pt_3
-che la casa familiare in Rocca di Papa, Via dei Laghi 2 è intestata ad entrambi i coniugi i quali sono cointestatari del mutuo acceso per il suo acquisto;
-che con decreto del Tribunale di Velletri del 4.11.2021 è intervenuta fra i coniugi separazione consensuale, con assegnazione della casa familiare alla moglie, un contributo mensile di mantenimento per la figlia pari a 600,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo mensile di mantenimento per la moglie pari a 700,00 euro nonché l'accollo dell'intera rata del mutuo pari a 620,00 euro mensili;
CP_
-che la moglie che all'epoca della procedura di separazione era dipendente di Alitalia in a rotazione “è attualmente dipendente di Swissport International AG full time a tempo indeterminato con base presso l'Aeroporto di Fiumicino” e con retribuzione pari a 1200,00 euro mensili. A seguito della cessazione da Alitalia, ha percepito il TFR;
-che la moglie è comproprietaria per la quota di 1/3 di un immobile sito in Zanesti (Romania); i restanti
2/3 sono intestati alle sue due sorelle;
-di essere, come già era al momento della separazione, in pensione (3350,00 euro mensili circa) e di essere residente in [...]dove sostiene oneri alloggiativi mensili per euro 425,00 a cui vanno aggiunti circa euro 120,00 mensili per spese di condominio e utenze. oltre alle spese per le problematiche sanitarie da cui è affetto.
Muovendo da tali premesse, l'attore ha rassegnato in ricorso le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) dichiarare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato inter partes in Roma il 1.9.2010 ed annotato all'Ufficio dello stato Civile di Roma atto 01323, parte 1, serie 03, anno 2010 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza e le opportune e conseguenti variazioni;
B) modificare, a far data dalla domanda di divorzio, i provvedimenti già emessi dal Presidente del
Tribunale di Velletri in data 07/10/2021 ed omologati dal Tribunale in data 04/11/2021 nei seguenti termini:
-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e degli obblighi di legge;
-ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con i mezzi propri;
-la casa coniugale di Rocca di Papa verrà assegnata in favore della Sig.ra anche in Pt_2
considerazione della circostanza che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, con obbligo di pagamento delle utenze a carico della predetta;
-la figlia , sebbene maggiorenne, ma dovendo ancora concludere gli studi, e non essendo Pt_3
economicamente autosufficiente, è preferibile che continui a vivere nella casa coniugale con la madre, poi potrà decidere liberamente dove stabilire la propria residenza;
-il padre potrà in ogni caso incontrare la figlia in ogni momento e tenerla con sé quando Ella desidera;
-Il padre Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne, mediante bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese la somma mensile di euro 600,00 (seicento//00) resta l'intesa che l'assegno sarà rivalutato ogni anno come da indice ISTAT;
-i si impegnano a sostenere al 50% le spese straordinarie per la figlia secondo il Pt_4 Pt_3
protocollo del Tribunale di Velletri;
-la rata di mutuo sarà divisa al 50%, mentre le spese ordinarie e di godimento della casa rimarranno
a carico della Sig.ra . Pt_2
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
C) Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e dichiarare che Pt_2
nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.
D) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre oneri di legge”.
La resistente, costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, ma ha contestato le avverse prospettazioni e domande.
Ed invero la Sig.ra ha dedotto: Pt_2
-che il matrimonio è durato 13 anni, ma prima di esso le parti hanno convissuto sin dal 2001; l'unione dura quindi da 22 anni;
-di essersi sempre occupata dell'accudimento della casa e della famiglia, avendo iniziato a lavorare per Alitalia soltanto nel 2015;
-di essere occupata per la SWISSPORT ITALIA con una retribuzione di 1400,00 euro mensili, soltanto grazie al lavoro straordinario svolto, essendo diversamente la retribuzione decisamente inferiore. In più, la convenuta ha evidenziato di essere onerata da costi di viaggio da casa all'aeroporto (circa 90 km al giorno fra andata e ritorno), con un'incidenza negativa significativa sulle proprie entrate. Ha concluso per la sostanziale invarianza rispetto ai redditi precedenti all'assunzione per SWISSPORT ITALIA, aggiungendo di aver percepito a titolo di TFR esclusivamente € 6.477,00, impiegati per l'acquisto di un'auto nuova;
-di aver bonificato in data 1.10.2018, a seguito della vendita di un suo immobile sito in Romania,
l'intero ricavato di € 74.000,00 sul conto corrente intestato allo ragione per cui la rata Pt_1
originaria si è ridotta a quella attuale di 620,00 euro. A tale riguardo ha sostenuto di aver onorato il pagamento delle quote di sua spettanza fino alla scadenza del rimborso, ragione per cui, per la parte restante, è tenuto al pagamento della rata soltanto il coniuge;
-di essere sì comproprietaria per 1/3 di una casa in Romania, ma che tale casa non è produttiva di reddito alcuno, dal momento che è abitata dalla di lei sorella, che è separata e madre di due figli;
al di là di ciò, il detto immobile è comunque di valore commerciale infimo, essendo fatta di fango e paglia;
-di essere gravata da spese rilevanti in relazione alla ex casa familiare ed in relazione alla figlia che col padre ha una frequentazione limitata a circa 6 giorni all'anno;
-che il coniuge ha residenza anagrafica a Madeira per fruire dei benefici fiscali, ma vive stabilmente in Romania con la sua nuova compagna, in un immobile di proprietà di lei e, dunque, senza oneri alloggiativi;
-nel 2016 il coniuge avrebbe venduto due immobili in Romania, con un rilevante guadagno, e di recente avrebbe ottenuto a titolo di risarcimento ben 80.000,00 euro;
-che il coniuge lavora regolarmente in Romania presso la S.C. EXCLUSIVE AIRWAYS s.r.l.
La convenuta ha, quindi, chiesto: “voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e alle seguenti condizioni, da dichiararsi Parte_2 Parte_1
operative sin dall'udienza presidenziale:
- la casa coniugale di Via dei Laghi 22, Rocca di Papa, resterà affidata alla moglie, che continuerà ad abitarla insieme alla figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Pt_3
- verserà la somma di € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie Parte_1
ed € 800,00 per il mantenimento della figlia;
Pt_3
- continuerà a versare mensilmente l'intera rata del mutuo gravante sulla ex casa Parte_1
coniugale di Via dei Laghi 22, Rocca di Papa.
Con vittoria di spese”.
Le allegazioni di ciascuna parte sono state oggetto di reciproche contestazioni.
Sentiti i coniugi all'udienza dell'8.5.2023, è stata emessa l'ordinanza presidenziale con cui sono state confermate le condizioni separative, ad eccezione che rispetto all'assegno divorzile ridotto da 700,00 euro a 500,00 euro.
Successivamente, è intervenuta in giudizio la figlia maggiorenne, , rappresentando di avere un Pt_3
buon rapporto col padre e di essere ancora studentessa universitaria e chiedendo il pagamento diretto a sé del contributo di mantenimento a carico del padre (600,00 euro). Domanda alla quale il padre si è associato e rispetto alla quale la madre ha invece formulato un'ulteriore domanda e cioè che sia posto a carico della figlia l'obbligo di corrispondere alla genitrice la somma di euro 300,00 mensili o l'altra somma ritenuta di giustizia, quale conseguenza del fatto che convive Parte_3
stabilmente con la madre.
Successivamente, con sentenza parziale n. 1492/2024 del 3.7.2024 è stato pronunciato il divorzio fra le parti.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e nell'occasione il ricorrente ha CP_ rappresentato che la ex moglie ha ottenuto il pagamento diretto del contributo dall'
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio preliminarmente osserva che deve ritenersi senz'altro inammissibile qualsiasi domanda avente ad oggetto la ripartizione della rata del mutuo formalmente cointestato fra le parti,
a prescindere dai versamenti fatti da ciascuno dei coniugi a copertura del prezzo dell'immobile e delle spese connesse, tutti profili questi su cui pure le rispettive difese delle parti si sono ampiamente diffuse.
Già con l'ordinanza del 9.5.2023, il Presidente ha rilevato, rispetto a tale domanda, “che è generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio stesso”.
Talché nulla potrà statuirsi a riguardo della rata di mutuo ed allo stato attuale dovrà ritenersi valido l'impegno del ricorrente di farsi carico, per intero, del relativo pagamento. Si veda l'accordo separativo al punto n. 4: “il sig. si impegna altresì a farsi carico dell'intera rata di mutuo Pt_1
mensile e, dunque, corrisponderà, direttamente all'Istituto mutuante (Intesa San Paolo spa), per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale di Via dei Laghi n.22, Rocca di Papa, pari ad euro
620,00 sino alla estinzione del mutuo che lo stesso potrà estinguere anticipatamente a sua discrezione”.
La circostanza rileva, però, con riguardo alle domande economiche, dovendo senz'altro valutarsi che la Sig.ra e la figlia sono, senza alcun onere alloggiativo, nella disponibilità della ex casa Pt_2 Pt_3 familiare di cui il padre è comproprietario e di cui si fa carico, per intero, della rata di mutuo.
Il Collegio osserva altresì che entrambe le parti hanno chiesto che la ex casa familiare sia assegnata alla convenuta.
Poiché è circostanza non contestata che la figlia sia maggiorenne, ma ancora non Pt_3
economicamente autosufficiente, e che viva con la madre, il Collegio ritiene che la domanda congiunta delle parti di assegnazione della ex casa familiare alla convenuta vada senz'altro accolta.
Resta da affrontare la questione economica.
Il ricorrente ha prodotto certificazione unica relativa all'anno 2018 da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 32.415,37 euro, dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023, 2022 e 2021 da cui risulta un reddito pari a 45.715,00 euro (circa 3809,00 euro su 12 mensilità, il risultato è corroborato dai cedolini in atti), dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 da cui risulta un reddito pari a
45154,00 euro e dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 da cui risulta un reddito pari a
45069,00 euro.
Ha prodotto gli estratti del conto personale acceso presso Intesa San Paolo relativamente al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2024. Su tale conto viene accreditata la pensione e addebitata la rata di mutuo
(620,00 euro mensili).
Compaiono accrediti da PayPall per 1000,00 euro in data 12.5.2022, per 500,00 euro e 2000,00 euro in data 16.5.2022, per 500,00 euro in data 20.6.2022, per 500,00 euro in data 20.7.2022, per 804,63 euro in data 11.8.2022, per 446,40 euro in data 15.8.2022, per 300,00 euro in data 23.8.2022, per
100,00 euro in data 19.10.2022, per 240,00 euro in data 24.10.2022, 200,00 euro in data 19.12.2022, per 100,00 euro in data 30.1.2023, 450,00 euro in data 30.1.2023, 800.00 euro in data 7.2.2023,
300,00 euro in data 6.6.2023.
Compare in data 29.11.2022 l'accredito di 15.000,00 euro circa a titolo di saldo TFR.
Compaiono un accredito da per 150,00 euro con la causale “regalo Flavia” in data 18.7.2022 Pt_5
e un altro da 200,00 euro sempre da con la causale “rimborso spese” in data 30.8.2022 ed in Pt_5
data 26.10.2022 nonché un accredito di 1000,00 euro da tale n data 23.9.2022 Persona_1
con causale prestito (ne compaiono anche altri per importo meno rilevanti da terzi).
Compaiono altresì accrediti da Air Safety Fire srl in data 6.7.2023 per 1000,00 euro con causale
“rimborso spese consulenza informatica”, in data 14.7.2023 per 500,00 euro con causale sostanzialmente analoga, in data 19.7.2023 per 1500,00 euro sempre con la stessa causale, in data
28.7.2023 per 1000,00 euro, in data 14.8.2023 per 500,00 euro, in data 19.9.2023 per 500,00 euro.
Compaiono accrediti da in data 13.7.2023 per 1000,00 euro Parte_6 con causale “acconto spettanze consulenza e rimborso spese” ed in data 8.8.2023 per 2000,00 euro con causale “spettanze prestazione treviso”.
In data 22.7.2023 compare un versamento in contanti per 900,00 euro e compare un accredito dalla
Pt_7
[... prodotto gli estratti, peraltro neppure intestati, del conto portoghese relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, maggio, agosto e settembre 2024. Il conto non appare utilizzato.
Ha prodotto gli estratti del conto rumeno ad esso intestato relativamente al periodo dal gennaio 2023 al febbraio 2025.
Il conto è alimentato essenzialmente da accrediti da PayPal: per i mesi di gennaio e febbraio 2025 tali accrediti ammontano a 4.417,5 euro, per l'anno 2024 ammontano a 34.478,67 euro, per l'anno 2023 ammontano a 21.673,35 euro. Per l'anno 2024, le retribuzioni nette ammontano complessivamente a 23.425,00 euro (circa 1950,00 euro circa su 12 mensilità).
Sul conto compare altresì un accredito di 800,00 euro in data 28.6.2023 da tale Mr
[...]
con la causale “competenze giugno” ed un accredito di 1000,00 dell'8.6.2023 con la Per_1
causale “personal transfer” dal medesimo ordinante nonché un accredito di 200,00 euro in data
5.4.2023 a titolo di “rimborso spese” dalla così pure in data 22.2.2023. Parte_8
Nel complesso, il ricorrente pare avere entrate ulteriori rispetto al reddito da pensione, sicché la situazione economica dallo stesso rappresentata non appare del tutto attendibile.
Ciò non può desumersi dalla foto dell'ultima pagina di un contratto di lavoro asseritamente sottoscritto dal ricorrente con la S.C. Exclusive Airways Srl a marzo 2021 (fascicolo di parte convenuta sub 10). Si tratta infatti di un mero stralcio e per di più il documento non ha trovato alcun riscontro esterno.
Tuttavia, i movimenti presenti sui conti correnti dimostrano l'esistenza di risorse ulteriori ragionevolmente riconducibile a collaborazioni lavorative con terzi.
L'attore ha dedotto di essere gravato da un canone di locazione per 425,00 euro, producendo a supporto un contratto in lingua rumena ed inglese. Ha prodotto anche la missiva del 2.3.2023 con cui
Findomestic gli comunicava l'accoglimento della domanda di finanziamento, con rata mensile di
438,30 euro mensile per 10 anni. Ha allegato ma non provato l'intervenuta cessione del quinto, non essendo all'uopo sufficiente quanto prodotto sub 36.
La resistente, dal canto suo, risulta aver prestato attività lavorativa in modo continuativo soltanto dal
2005 e risulta essere stata assunta dalla Swissport a decorrere dal 14.7.2022.
Relativamente all'anno d'imposta 2023, ha denunciato un reddito netto complessivo di 21.086,00 euro (circa 1750,00 euro su 12 mensilità). Per il 2022, ha denunciato un reddito netto complessivo di
18.783,00 euro (circa 1560,00 euro su 12 mensilità). Per l'anno 2021, ha denunciato un reddito netto complessivo di 18.265,00 euro (circa 1520,00 euro su 12 mensilità).
Dunque, in effetti vi è stata una progressione positiva dei redditi percepiti.
La donna ha percepito il TFR di 6477,34 euro in data 22.2.2023 (prod. 42). Ha acquistato un'auto nel
2024 con una spesa superiore a 9000,00 euro. Non sopporta oneri alloggiativi. Ha ammesso di avere un'immobile in comproprietà in Romania, mentre non ha provato che tale immobile sia fatto di paglia e fango né che sia occupato dalla sorella e dai di lei figli.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio rileva che occorre determinare innanzitutto il contributo di mantenimento da porre a carico dello per la figlia . Pt_1 Pt_3
Quando è intervenuta la separazione in data 4.11.2021, aveva 19 anni. Pt_3
Oggi ha 23 anni. Pt_3
Le sue esigenze non sono mutate in modo significativo e tale da richiedere un incremento del contributo di mantenimento.
In più, il padre partecipa al mantenimento della ragazza anche tramite l'assegnazione alla madre della ex casa familiare.
Ne consegue che va posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di 750,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
La figlia ha chiesto che il contributo sia versato dal padre, anziché alla madre, direttamente a lei.
Il padre si è associato alla richiesta, mentre la madre ha chiesto che comunque una parte del contributo possa esserle versata per far fronte alle spese con cui provvede alle esigenze di vita della ragazza.
Il Collegio ritiene che la modalità di versamento diretto nei confronti della prole sia da preferirsi nell'ipotesi di figlio maggiorenne convivente ma non stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica ipotesi dell'universitario fuori sede), ovvero in ipotesi di figlio maggiorenne di età adulta, in quanto tale auspicabilmente chiamando ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero nell'ipotesi di esistenza di una consolidata prassi in tal senso ovvero ancora nei casi in cui vi sia evidenza di una cattiva gestione del contributo da parte del genitore che lo riceve.
Nel caso di specie, vive con la madre e dagli estratti conto di entrambe le parti emergono Pt_3
accrediti da lei disposti in favore dei genitori.
Per quanto qui d'interesse, emergono accrediti in favore della madre per le spese da lei sostenute (ad esempio, 2.10.2024 con causale “spese ottobre” ha accreditato alla madre 50,00 euro;
Pt_3
21.10.2024 con causale “spesa” ha accreditato euro alla madre 65,00; in data 12.11.2024 con Pt_3
causale “spese” ha accreditato 50,00 euro alla madre;
in data 6.8.2024 con causale “soldi” con Pt_3
causale “spesa” ha accreditato 400,00 euro alla madre;
in data 9.9.2024 con causale Pt_3
“contributo consumi” con causale “spesa” ha accreditato 250,00 euro alla madre, ecc.). Pt_3
Il Collegio ritiene allora che ben possa accogliersi la domanda della figlia maggiorenne di pagamento diretto a sé del contributo a carico del padre, avendo la ragazza ormai 23 anni ed avendo dimostrato una gestione responsabile delle risorse finanziarie della famiglia.
Resta da affrontare la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, il matrimonio è durato per circa 13 anni e vi è senz'altro fra i redditi dei coniugi una significativa disparità, anche tenuto conto delle risorse di cui il ricorrente dispone, oltre al reddito da pensione, tuttavia non pare potersi riconoscere alla convenuta un assegno divorzile con funzione assistenziale, disponendo la stessa di risorse più che adeguate a garantire le proprie esigenze di vita.
Pare, invece, al Collegio che possa riconoscersi alla convenuta un assegno divorzile con funzione compensativa, dal momento che dall'estratto conto previdenziale sub 40 emerge che la donna dal
2005 e, quindi, quando la figlia aveva appena tre anni, fino al 2019, quando la figlia ne aveva 17, ha prestato attività lavorativa soltanto part-time, evidentemente allo scopo di far fronte ai compiti di accudimento e cura della famiglia a cui il marito, occupato a tempo pieno, non avrebbe potuto far fronte.
Va allora posto a carico di ed in favore di un assegno Parte_1 Parte_2
divorzile nella misura di 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il 5 di ogni mese.
Si rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, tenuto conto della sentenza parziale in punto status n. 1492/2024 del 3.7.2024, così provvede:
• assegna la ex casa familiare alla convenuta, affinché continui a viverci unitamente alla figlia;
Pt_3
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 750,00 euro Parte_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_3
• pone a carico di parte ricorrente il 70% delle spese straordinarie individuate come dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri ed a carico della resistente il restante 30%;
• pone a carico di ed in favore di un assegno divorzile Parte_1 Parte_2
pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 361 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. ZACCARIA GAVRIL ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA PIETRO
DELLA VALLE, 13 00193 ROMA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MANCINI MARCO e GIULIANA SELMI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CIAMPINO, VIALE DEL LAVORO 108, giusta delega in atti
-resistente –
e
C.F. ), nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3
dall'Avv. GILBERTO CORREANI ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in FRASCATI (RM),
VIA BEZZECCA N. 2, giusta delega in atti e
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da ei confronti di Parte_1 Parte_2 , coniuge per matrimonio contratto a Roma in data 1.9.2010 e trascritto nel Registro degli atti
[...]
di matrimonio di quel Comune al n. 01323, parte 1, serie 03, anno 2010.
Il ricorrente ha dedotto:
-che dal matrimonio è nata in data [...] una sola figlia, ; Pt_3
-che la casa familiare in Rocca di Papa, Via dei Laghi 2 è intestata ad entrambi i coniugi i quali sono cointestatari del mutuo acceso per il suo acquisto;
-che con decreto del Tribunale di Velletri del 4.11.2021 è intervenuta fra i coniugi separazione consensuale, con assegnazione della casa familiare alla moglie, un contributo mensile di mantenimento per la figlia pari a 600,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un contributo mensile di mantenimento per la moglie pari a 700,00 euro nonché l'accollo dell'intera rata del mutuo pari a 620,00 euro mensili;
CP_
-che la moglie che all'epoca della procedura di separazione era dipendente di Alitalia in a rotazione “è attualmente dipendente di Swissport International AG full time a tempo indeterminato con base presso l'Aeroporto di Fiumicino” e con retribuzione pari a 1200,00 euro mensili. A seguito della cessazione da Alitalia, ha percepito il TFR;
-che la moglie è comproprietaria per la quota di 1/3 di un immobile sito in Zanesti (Romania); i restanti
2/3 sono intestati alle sue due sorelle;
-di essere, come già era al momento della separazione, in pensione (3350,00 euro mensili circa) e di essere residente in [...]dove sostiene oneri alloggiativi mensili per euro 425,00 a cui vanno aggiunti circa euro 120,00 mensili per spese di condominio e utenze. oltre alle spese per le problematiche sanitarie da cui è affetto.
Muovendo da tali premesse, l'attore ha rassegnato in ricorso le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
A) dichiarare, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato inter partes in Roma il 1.9.2010 ed annotato all'Ufficio dello stato Civile di Roma atto 01323, parte 1, serie 03, anno 2010 ordinando all'Ufficio dello Stato Civile di Roma, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza e le opportune e conseguenti variazioni;
B) modificare, a far data dalla domanda di divorzio, i provvedimenti già emessi dal Presidente del
Tribunale di Velletri in data 07/10/2021 ed omologati dal Tribunale in data 04/11/2021 nei seguenti termini:
-i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e degli obblighi di legge;
-ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con i mezzi propri;
-la casa coniugale di Rocca di Papa verrà assegnata in favore della Sig.ra anche in Pt_2
considerazione della circostanza che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, con obbligo di pagamento delle utenze a carico della predetta;
-la figlia , sebbene maggiorenne, ma dovendo ancora concludere gli studi, e non essendo Pt_3
economicamente autosufficiente, è preferibile che continui a vivere nella casa coniugale con la madre, poi potrà decidere liberamente dove stabilire la propria residenza;
-il padre potrà in ogni caso incontrare la figlia in ogni momento e tenerla con sé quando Ella desidera;
-Il padre Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne, mediante bonifico bancario, entro il giorno cinque di ogni mese la somma mensile di euro 600,00 (seicento//00) resta l'intesa che l'assegno sarà rivalutato ogni anno come da indice ISTAT;
-i si impegnano a sostenere al 50% le spese straordinarie per la figlia secondo il Pt_4 Pt_3
protocollo del Tribunale di Velletri;
-la rata di mutuo sarà divisa al 50%, mentre le spese ordinarie e di godimento della casa rimarranno
a carico della Sig.ra . Pt_2
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
C) Accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della Sig.ra e dichiarare che Pt_2
nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore.
D) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre oneri di legge”.
La resistente, costituitasi in giudizio, si è associata alla domanda in punto status, ma ha contestato le avverse prospettazioni e domande.
Ed invero la Sig.ra ha dedotto: Pt_2
-che il matrimonio è durato 13 anni, ma prima di esso le parti hanno convissuto sin dal 2001; l'unione dura quindi da 22 anni;
-di essersi sempre occupata dell'accudimento della casa e della famiglia, avendo iniziato a lavorare per Alitalia soltanto nel 2015;
-di essere occupata per la SWISSPORT ITALIA con una retribuzione di 1400,00 euro mensili, soltanto grazie al lavoro straordinario svolto, essendo diversamente la retribuzione decisamente inferiore. In più, la convenuta ha evidenziato di essere onerata da costi di viaggio da casa all'aeroporto (circa 90 km al giorno fra andata e ritorno), con un'incidenza negativa significativa sulle proprie entrate. Ha concluso per la sostanziale invarianza rispetto ai redditi precedenti all'assunzione per SWISSPORT ITALIA, aggiungendo di aver percepito a titolo di TFR esclusivamente € 6.477,00, impiegati per l'acquisto di un'auto nuova;
-di aver bonificato in data 1.10.2018, a seguito della vendita di un suo immobile sito in Romania,
l'intero ricavato di € 74.000,00 sul conto corrente intestato allo ragione per cui la rata Pt_1
originaria si è ridotta a quella attuale di 620,00 euro. A tale riguardo ha sostenuto di aver onorato il pagamento delle quote di sua spettanza fino alla scadenza del rimborso, ragione per cui, per la parte restante, è tenuto al pagamento della rata soltanto il coniuge;
-di essere sì comproprietaria per 1/3 di una casa in Romania, ma che tale casa non è produttiva di reddito alcuno, dal momento che è abitata dalla di lei sorella, che è separata e madre di due figli;
al di là di ciò, il detto immobile è comunque di valore commerciale infimo, essendo fatta di fango e paglia;
-di essere gravata da spese rilevanti in relazione alla ex casa familiare ed in relazione alla figlia che col padre ha una frequentazione limitata a circa 6 giorni all'anno;
-che il coniuge ha residenza anagrafica a Madeira per fruire dei benefici fiscali, ma vive stabilmente in Romania con la sua nuova compagna, in un immobile di proprietà di lei e, dunque, senza oneri alloggiativi;
-nel 2016 il coniuge avrebbe venduto due immobili in Romania, con un rilevante guadagno, e di recente avrebbe ottenuto a titolo di risarcimento ben 80.000,00 euro;
-che il coniuge lavora regolarmente in Romania presso la S.C. EXCLUSIVE AIRWAYS s.r.l.
La convenuta ha, quindi, chiesto: “voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e alle seguenti condizioni, da dichiararsi Parte_2 Parte_1
operative sin dall'udienza presidenziale:
- la casa coniugale di Via dei Laghi 22, Rocca di Papa, resterà affidata alla moglie, che continuerà ad abitarla insieme alla figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Pt_3
- verserà la somma di € 700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie Parte_1
ed € 800,00 per il mantenimento della figlia;
Pt_3
- continuerà a versare mensilmente l'intera rata del mutuo gravante sulla ex casa Parte_1
coniugale di Via dei Laghi 22, Rocca di Papa.
Con vittoria di spese”.
Le allegazioni di ciascuna parte sono state oggetto di reciproche contestazioni.
Sentiti i coniugi all'udienza dell'8.5.2023, è stata emessa l'ordinanza presidenziale con cui sono state confermate le condizioni separative, ad eccezione che rispetto all'assegno divorzile ridotto da 700,00 euro a 500,00 euro.
Successivamente, è intervenuta in giudizio la figlia maggiorenne, , rappresentando di avere un Pt_3
buon rapporto col padre e di essere ancora studentessa universitaria e chiedendo il pagamento diretto a sé del contributo di mantenimento a carico del padre (600,00 euro). Domanda alla quale il padre si è associato e rispetto alla quale la madre ha invece formulato un'ulteriore domanda e cioè che sia posto a carico della figlia l'obbligo di corrispondere alla genitrice la somma di euro 300,00 mensili o l'altra somma ritenuta di giustizia, quale conseguenza del fatto che convive Parte_3
stabilmente con la madre.
Successivamente, con sentenza parziale n. 1492/2024 del 3.7.2024 è stato pronunciato il divorzio fra le parti.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 24.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e nell'occasione il ricorrente ha CP_ rappresentato che la ex moglie ha ottenuto il pagamento diretto del contributo dall'
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio preliminarmente osserva che deve ritenersi senz'altro inammissibile qualsiasi domanda avente ad oggetto la ripartizione della rata del mutuo formalmente cointestato fra le parti,
a prescindere dai versamenti fatti da ciascuno dei coniugi a copertura del prezzo dell'immobile e delle spese connesse, tutti profili questi su cui pure le rispettive difese delle parti si sono ampiamente diffuse.
Già con l'ordinanza del 9.5.2023, il Presidente ha rilevato, rispetto a tale domanda, “che è generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio stesso”.
Talché nulla potrà statuirsi a riguardo della rata di mutuo ed allo stato attuale dovrà ritenersi valido l'impegno del ricorrente di farsi carico, per intero, del relativo pagamento. Si veda l'accordo separativo al punto n. 4: “il sig. si impegna altresì a farsi carico dell'intera rata di mutuo Pt_1
mensile e, dunque, corrisponderà, direttamente all'Istituto mutuante (Intesa San Paolo spa), per intero la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale di Via dei Laghi n.22, Rocca di Papa, pari ad euro
620,00 sino alla estinzione del mutuo che lo stesso potrà estinguere anticipatamente a sua discrezione”.
La circostanza rileva, però, con riguardo alle domande economiche, dovendo senz'altro valutarsi che la Sig.ra e la figlia sono, senza alcun onere alloggiativo, nella disponibilità della ex casa Pt_2 Pt_3 familiare di cui il padre è comproprietario e di cui si fa carico, per intero, della rata di mutuo.
Il Collegio osserva altresì che entrambe le parti hanno chiesto che la ex casa familiare sia assegnata alla convenuta.
Poiché è circostanza non contestata che la figlia sia maggiorenne, ma ancora non Pt_3
economicamente autosufficiente, e che viva con la madre, il Collegio ritiene che la domanda congiunta delle parti di assegnazione della ex casa familiare alla convenuta vada senz'altro accolta.
Resta da affrontare la questione economica.
Il ricorrente ha prodotto certificazione unica relativa all'anno 2018 da cui risulta un reddito da lavoro netto pari a 32.415,37 euro, dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2023, 2022 e 2021 da cui risulta un reddito pari a 45.715,00 euro (circa 3809,00 euro su 12 mensilità, il risultato è corroborato dai cedolini in atti), dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 da cui risulta un reddito pari a
45154,00 euro e dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 da cui risulta un reddito pari a
45069,00 euro.
Ha prodotto gli estratti del conto personale acceso presso Intesa San Paolo relativamente al periodo dall'1.1.2022 al 31.12.2024. Su tale conto viene accreditata la pensione e addebitata la rata di mutuo
(620,00 euro mensili).
Compaiono accrediti da PayPall per 1000,00 euro in data 12.5.2022, per 500,00 euro e 2000,00 euro in data 16.5.2022, per 500,00 euro in data 20.6.2022, per 500,00 euro in data 20.7.2022, per 804,63 euro in data 11.8.2022, per 446,40 euro in data 15.8.2022, per 300,00 euro in data 23.8.2022, per
100,00 euro in data 19.10.2022, per 240,00 euro in data 24.10.2022, 200,00 euro in data 19.12.2022, per 100,00 euro in data 30.1.2023, 450,00 euro in data 30.1.2023, 800.00 euro in data 7.2.2023,
300,00 euro in data 6.6.2023.
Compare in data 29.11.2022 l'accredito di 15.000,00 euro circa a titolo di saldo TFR.
Compaiono un accredito da per 150,00 euro con la causale “regalo Flavia” in data 18.7.2022 Pt_5
e un altro da 200,00 euro sempre da con la causale “rimborso spese” in data 30.8.2022 ed in Pt_5
data 26.10.2022 nonché un accredito di 1000,00 euro da tale n data 23.9.2022 Persona_1
con causale prestito (ne compaiono anche altri per importo meno rilevanti da terzi).
Compaiono altresì accrediti da Air Safety Fire srl in data 6.7.2023 per 1000,00 euro con causale
“rimborso spese consulenza informatica”, in data 14.7.2023 per 500,00 euro con causale sostanzialmente analoga, in data 19.7.2023 per 1500,00 euro sempre con la stessa causale, in data
28.7.2023 per 1000,00 euro, in data 14.8.2023 per 500,00 euro, in data 19.9.2023 per 500,00 euro.
Compaiono accrediti da in data 13.7.2023 per 1000,00 euro Parte_6 con causale “acconto spettanze consulenza e rimborso spese” ed in data 8.8.2023 per 2000,00 euro con causale “spettanze prestazione treviso”.
In data 22.7.2023 compare un versamento in contanti per 900,00 euro e compare un accredito dalla
Pt_7
[... prodotto gli estratti, peraltro neppure intestati, del conto portoghese relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, maggio, agosto e settembre 2024. Il conto non appare utilizzato.
Ha prodotto gli estratti del conto rumeno ad esso intestato relativamente al periodo dal gennaio 2023 al febbraio 2025.
Il conto è alimentato essenzialmente da accrediti da PayPal: per i mesi di gennaio e febbraio 2025 tali accrediti ammontano a 4.417,5 euro, per l'anno 2024 ammontano a 34.478,67 euro, per l'anno 2023 ammontano a 21.673,35 euro. Per l'anno 2024, le retribuzioni nette ammontano complessivamente a 23.425,00 euro (circa 1950,00 euro circa su 12 mensilità).
Sul conto compare altresì un accredito di 800,00 euro in data 28.6.2023 da tale Mr
[...]
con la causale “competenze giugno” ed un accredito di 1000,00 dell'8.6.2023 con la Per_1
causale “personal transfer” dal medesimo ordinante nonché un accredito di 200,00 euro in data
5.4.2023 a titolo di “rimborso spese” dalla così pure in data 22.2.2023. Parte_8
Nel complesso, il ricorrente pare avere entrate ulteriori rispetto al reddito da pensione, sicché la situazione economica dallo stesso rappresentata non appare del tutto attendibile.
Ciò non può desumersi dalla foto dell'ultima pagina di un contratto di lavoro asseritamente sottoscritto dal ricorrente con la S.C. Exclusive Airways Srl a marzo 2021 (fascicolo di parte convenuta sub 10). Si tratta infatti di un mero stralcio e per di più il documento non ha trovato alcun riscontro esterno.
Tuttavia, i movimenti presenti sui conti correnti dimostrano l'esistenza di risorse ulteriori ragionevolmente riconducibile a collaborazioni lavorative con terzi.
L'attore ha dedotto di essere gravato da un canone di locazione per 425,00 euro, producendo a supporto un contratto in lingua rumena ed inglese. Ha prodotto anche la missiva del 2.3.2023 con cui
Findomestic gli comunicava l'accoglimento della domanda di finanziamento, con rata mensile di
438,30 euro mensile per 10 anni. Ha allegato ma non provato l'intervenuta cessione del quinto, non essendo all'uopo sufficiente quanto prodotto sub 36.
La resistente, dal canto suo, risulta aver prestato attività lavorativa in modo continuativo soltanto dal
2005 e risulta essere stata assunta dalla Swissport a decorrere dal 14.7.2022.
Relativamente all'anno d'imposta 2023, ha denunciato un reddito netto complessivo di 21.086,00 euro (circa 1750,00 euro su 12 mensilità). Per il 2022, ha denunciato un reddito netto complessivo di
18.783,00 euro (circa 1560,00 euro su 12 mensilità). Per l'anno 2021, ha denunciato un reddito netto complessivo di 18.265,00 euro (circa 1520,00 euro su 12 mensilità).
Dunque, in effetti vi è stata una progressione positiva dei redditi percepiti.
La donna ha percepito il TFR di 6477,34 euro in data 22.2.2023 (prod. 42). Ha acquistato un'auto nel
2024 con una spesa superiore a 9000,00 euro. Non sopporta oneri alloggiativi. Ha ammesso di avere un'immobile in comproprietà in Romania, mentre non ha provato che tale immobile sia fatto di paglia e fango né che sia occupato dalla sorella e dai di lei figli.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio rileva che occorre determinare innanzitutto il contributo di mantenimento da porre a carico dello per la figlia . Pt_1 Pt_3
Quando è intervenuta la separazione in data 4.11.2021, aveva 19 anni. Pt_3
Oggi ha 23 anni. Pt_3
Le sue esigenze non sono mutate in modo significativo e tale da richiedere un incremento del contributo di mantenimento.
In più, il padre partecipa al mantenimento della ragazza anche tramite l'assegnazione alla madre della ex casa familiare.
Ne consegue che va posto a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di 750,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie individuate come dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri.
La figlia ha chiesto che il contributo sia versato dal padre, anziché alla madre, direttamente a lei.
Il padre si è associato alla richiesta, mentre la madre ha chiesto che comunque una parte del contributo possa esserle versata per far fronte alle spese con cui provvede alle esigenze di vita della ragazza.
Il Collegio ritiene che la modalità di versamento diretto nei confronti della prole sia da preferirsi nell'ipotesi di figlio maggiorenne convivente ma non stabilmente dimorante con il genitore (come nella classica ipotesi dell'universitario fuori sede), ovvero in ipotesi di figlio maggiorenne di età adulta, in quanto tale auspicabilmente chiamando ad una corresponsabile gestione delle risorse finanziarie della famiglia, ovvero nell'ipotesi di esistenza di una consolidata prassi in tal senso ovvero ancora nei casi in cui vi sia evidenza di una cattiva gestione del contributo da parte del genitore che lo riceve.
Nel caso di specie, vive con la madre e dagli estratti conto di entrambe le parti emergono Pt_3
accrediti da lei disposti in favore dei genitori.
Per quanto qui d'interesse, emergono accrediti in favore della madre per le spese da lei sostenute (ad esempio, 2.10.2024 con causale “spese ottobre” ha accreditato alla madre 50,00 euro;
Pt_3
21.10.2024 con causale “spesa” ha accreditato euro alla madre 65,00; in data 12.11.2024 con Pt_3
causale “spese” ha accreditato 50,00 euro alla madre;
in data 6.8.2024 con causale “soldi” con Pt_3
causale “spesa” ha accreditato 400,00 euro alla madre;
in data 9.9.2024 con causale Pt_3
“contributo consumi” con causale “spesa” ha accreditato 250,00 euro alla madre, ecc.). Pt_3
Il Collegio ritiene allora che ben possa accogliersi la domanda della figlia maggiorenne di pagamento diretto a sé del contributo a carico del padre, avendo la ragazza ormai 23 anni ed avendo dimostrato una gestione responsabile delle risorse finanziarie della famiglia.
Resta da affrontare la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
Giova ricordare che l'art. 5 c. 6 legge n. 898/1970 prevede la possibilità di attribuire in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno c.d. divorzile.
Ai fini della valutazione di adeguatezza dei mezzi del coniuge, tale norma impone di valorizzare, oltre alle “condizioni dei coniugi”, il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
La norma impone, cioè, di valutare l'adeguatezza dei mezzi alla luce della pregressa vicenda coniugale e delle scelte di vita che i coniugi hanno condiviso in costanza di matrimonio.
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone, dunque, una valutazione concreta ed effettiva delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e, successivamente, l'accertamento del nesso di causa tra la disparità economico-patrimoniale rilevata e le scelte di conduzione della vita familiare condivise in costanza di matrimonio.
Dette scelte devono dimostrarsi tali aver comportato il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di un coniuge in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata della convivenza ed alle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali coordinate ermeneutiche rivelano come l'assegno divorzile abbia natura composita assistenziale e perequativo-compensativa.
Il contributo di cui all'art. 5 c. 6 legge 898/1970 non è, infatti, volto a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, né la ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma è finalizzato ad assicurare un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, e al ruolo svolto dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Con l'intervenuta cessazione dello status coniugalis, dunque, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non assume rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento ex art. 5 c. 6
Legge 898/1970.
Quest'ultimo riveste natura assistenziale, compensativa e perequativa, poiché volto non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di matrimonio, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal (ex) coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Per sintetizzare, “la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile non mira alla ricostituzione del tenore di vita durante il matrimonio, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e personale.
L'assegno divorzile ha una natura perequativa e compensativa che deriva dal principio costituzionale di solidarietà, con l'obiettivo di consentire all'ex coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito durante il matrimonio, considerando anche le aspettative professionali sacrificate. Per ottenere l'assegno di divorzio, è necessario dimostrare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutando le condizioni economico-patrimoniali delle parti, il contributo fornito alla vita familiare e la durata del matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, 27/02/2024, n. 5148).
Ora, nel caso di specie, il matrimonio è durato per circa 13 anni e vi è senz'altro fra i redditi dei coniugi una significativa disparità, anche tenuto conto delle risorse di cui il ricorrente dispone, oltre al reddito da pensione, tuttavia non pare potersi riconoscere alla convenuta un assegno divorzile con funzione assistenziale, disponendo la stessa di risorse più che adeguate a garantire le proprie esigenze di vita.
Pare, invece, al Collegio che possa riconoscersi alla convenuta un assegno divorzile con funzione compensativa, dal momento che dall'estratto conto previdenziale sub 40 emerge che la donna dal
2005 e, quindi, quando la figlia aveva appena tre anni, fino al 2019, quando la figlia ne aveva 17, ha prestato attività lavorativa soltanto part-time, evidentemente allo scopo di far fronte ai compiti di accudimento e cura della famiglia a cui il marito, occupato a tempo pieno, non avrebbe potuto far fronte.
Va allora posto a carico di ed in favore di un assegno Parte_1 Parte_2
divorzile nella misura di 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il 5 di ogni mese.
Si rigetta, per il resto, ogni ulteriore domanda.
Stanti le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, tenuto conto della sentenza parziale in punto status n. 1492/2024 del 3.7.2024, così provvede:
• assegna la ex casa familiare alla convenuta, affinché continui a viverci unitamente alla figlia;
Pt_3
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della figlia pari a 750,00 euro Parte_1
mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_3
• pone a carico di parte ricorrente il 70% delle spese straordinarie individuate come dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Velletri ed a carico della resistente il restante 30%;
• pone a carico di ed in favore di un assegno divorzile Parte_1 Parte_2
pari a 400,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• respinge, per il resto, ogni ulteriore domanda;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera