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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8288/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: azione di rivendica e domanda riconvenzionale di usucapione, vertente
TRA
- (C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1934, residente in [...],
- (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a[...]11,
- (C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._3
05/03/1969, residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lina Mastia, nello studio della quale elettivamente domiciliano alla via
Trieste n. 7 in Battipaglia (SA)
ATTORI
E
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._4
24/10/1958 ed ivi residente a[...] - rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano La Torre (C.F.: e C.F._5
(C.F.: ) presso cui elettivamente Controparte_2 C.F._6 domicilia in Eboli al Viale Amendola n. 84
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 7 maggio 2025 i difensori delle parti concludevano come da note sostitutive dell'udienza.
IN FATTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 30 agosto 2016, i Sig.ri Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_3
Salerno, il Sig. al fine di: Controparte_1
a) Accertare e dichiarare l'effettiva, esclusiva e piena proprietà, in capo agli attori, dei terreni siti in TA NT (SA), (1) loc. , descritto in catasto Parte_4 terreni al foglio 19, particella 214, superficie 42 57, (2) loc. , Pt_4 Parte_4 riportato in catasto terreni al foglio 19, particella 314, superficie 22 00, (3) loc.
[...]
, riportato in catasto terreni al foglio 19, particella 292, superficie 32 58; Parte_4
b) dichiarare l'illegittima occupazione dei predetti terreni, a far data dal 2012, da parte del Sig. , ordinando il rilascio degli stessi;
Controparte_1
c) condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei già menzionati beni da parte degli effettivi proprietari, previo ripristino dello stato antecedete alla illegittima occupazione;
d) condannarlo, ancora, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
2. Deducevano che tali cespiti confluivano nel patrimonio degli attori in forza delle successioni mortis causa dei Sig.ri , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e
[...] Persona_4
3. Più nel dettaglio, nell'anno 1973, il 29 gennaio, decedeva , padre Persona_1 dell'odierno attore e nonno di , esclusivo proprietario dei terreni Pt_1 Parte_5 con particella 292 e 314, il quale lasciava la nuda proprietà ai due figli, e Pt_1
, riservando l'usufrutto a favore della moglie, sig.ra . Per_3 Persona_2
4. In data 16 settembre 1985 passava a miglior vita, poi, la sig.ra la quale Per_2
lasciava in eredità ai figli e , in egual misura tra loro, il terreno con Pt_1 Per_3 particella 214, loc. Piana della Rosa, determinando una situazione di perfetta e identica contitolarità tra i figli relativamente alle particelle 214,292 e 314.
5. Ancora, in data 26 maggio 2003 decedeva il sig. , il quale lasciava Persona_3 in eredità la sua quota di contitolarità sui predetti fondi alle due figlie, e Pt_3
2 e alla moglie, determinando la seguente situazione: 1/6 in Pt_2 Persona_4 capo a e e 2/6 a favore della moglie Pt_3 Pt_2 Persona_4
6. Nel mese di luglio 2009, il 27, veniva quindi a mancare la sig.ra e, per Pt_6
l'effetto, si verificava il trasferimento della sua quota a favore delle figlie, e Pt_3
Determinando, a partire da tale data, una situazione di contitolarità sui predetti Pt_2 fondi tra (per una quota pari a 1/2) e e (per una quota Parte_1 Pt_2 Pt_3 pari ad ¼ ciascuna).
7. Soltanto nel mese di ottobre 2003 i comunisti ( e Parte_1 Pt_2 Pt_3
venivano a conoscenza del fatto che i fondi, oggetto di causa, Per_4 Per_4 venivano non solo coltivati senza autorizzazione dal sig. , ma che lo CP_3 stesso aveva addirittura elevato una recinzione, con filo spinato e banda metallica sotto tensione elettrica, al fine di delimitare e perimetrare l'estensione del fondo.
8. Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale, contestando le Controparte_1
argomentazioni degli attori, spiegava domanda riconvenzionale tesa a dichiarare ed accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, con effetto a partire dal 1980, dei fondi siti in TA NT, loc. , al fine di rilevare il maturato acquisto Parte_4
a titolo originario dei fondi oggetti di causa. Acquisto che, per vero, come specificato dal convenuto, sarebbe avvenuto in virtù dell'esercizio del possesso pieno, ininterrotto, pubblico e pacifico in capo al suo genitore, Sig. , nel CP_3 periodo compreso tra il 1980 e fino alla sua morte, avvenuta in data 13.02.2011, e trasmesso con testamento olografo al figlio, , odierno convenuto. Controparte_1
9. Istruito il processo dinanzi ad altri magistrati, assegnato il fascicolo allo scrivente a far data dal 9.04.2025, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi ex art. 127 ter c.c., in data 26 maggio 2025 il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
IN DIRITTO
1.La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata, ritenendosi, invece, meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto.
2. Appare opportuno, in via preliminare, qualificare la domanda attorea come azione di rivendica, ex art. 948 cod. civ.; difatti, come statuito dalla Cassazione civile, sez.
II, 27/06/2024 , n. 17754: “L'azione di rivendica e quella di restituzione mirano alla
3 medesima finalità, - ossia il recupero della disponibilità del bene - ma si differenziano profondamente quanto a natura e presupposti: infatti la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene, agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova
-, ma solo la riconsegna del bene.”
2.1. Nel caso in oggetto, la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante probatio diabolica.
3. Venendo al merito, parte attrice, nel suo atto introduttivo, indica i modi e i tempi per mezzo dei quali gli odierni attori avrebbero visto confluire nel loro patrimonio i fondi oggetto del presente giudizio. In particolare, gli attori allegano certificato stato di famiglia di , dichiarazione di successione , Persona_3 Persona_1 trascrizione conservatoria della successione di , dichiarazione Persona_1 successione , voltura successione , Persona_3 Persona_3 dichiarazione successione e voltura nota di trascrizione Persona_4 donazione, ricevuta di pagamento IMU modelli 730 di Parte_1 Parte_3
, e etc.
[...] Pt_2 Pt_1
3.1. Orbene tali atti non hanno l'efficacia probatoria che la legge richiede al fine di assolvere in maniera precisa e puntuale all'onus probandi in materia di azione di rivendicazione. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con numerose pronunce cui il
Tribunale presta adesione, ha espressamente statuito che: “Come desumibile dalla sentenza n. 28865 del 19.10.2021 di questa sezione della Corte di Cassazione, nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di
4 trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.” (Cass. sentenza n. 33190/2023).
3.2. Deve ribadirsi, pertanto, che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, non attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte.
3.3. Nel caso di specie, tutti i documenti prodotti da parte attrice non hanno rilevanza al fine di offrire la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà. Ed infatti la dichiarazione di successione – per natura e funzione - non è da sola sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui si è detto, trattandosi di atto avente natura essenzialmente fiscale. Allo stesso modo è da darsi in merito al deposito delle ricevute di pagamento dell'IMU e ai modelli 740.
3.4. L'unico documento rilevante è l'atto di compravendita, datato 29/12/1937, dei terreni oggetto del presente giudizio. Tuttavia, ad un'attenta analisi, si evince come lo stesso, essendo risalente nel tempo, lasci impregiudicata la questione dell'onere
5 probatorio in capo agli odierni attori per un lasso di tempo particolarmente esteso, dal 1937 fino al momento della proposizione della domanda giudiziale. Spatium temporis che, quindi, può aver visto la concreta realizzazione di diversi atti o attività giuridiche che, medio tempore, hanno potuto determinare la perdita del relativo diritto in capo agli istanti (come è accaduto nel caso di specie). Ed infatti, come chiarito in precedenza, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante, che esibisca un titolo derivativo, non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
3.5. Ed è qui che si innesta l'elemento fattuale dirimente nel caso di specie.
I sigg.ri , infatti, non hanno in alcun modo, a fronte di una domanda Per_3 riconvenzionale di usucapione, dimostrato l'effettivo esercizio del diritto di proprietà per mezzo di atti di godimento o di disposizione dello stesso.
E' rimasta mera allegazione che i terreni erano stati concessi in fitto o in uso alla sig.ra dal 6 maggio 1982 fino al gennaio 1992. CP_4
Partendo dal presupposto che la prova più adeguata poteva offerta mediante deposito del contratto con il quale si certificava il titolo e il diritto in base al quale la sig.ra utilizzava i fondi oggetto di causa (prova che, allo stato, manca), non CP_4 sfugge, tuttavia, all'apprezzamento del giudicante il fatto che l'assenza di tale prova documentale ben può essere supplita per mezzo di una o più prove testimoniali.
Difatti, come si è verificato nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto e ottenuto l'escussione dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli di prova concessi e autorizzati con provvedimento di ammissione prove in data 16 gennaio 2018.
Sul punto è opportuno individuare la regola di giudizio che deve essere utilizzata al fine di valutare l'attendibilità e la credibilità di una testimonianza. Come specificato da Cassazione civile, sez. III, 23/10/2024, n. 27461: “Nel valutare l'attendibilità di un testimone, il giudice del merito deve esercitare un giudizio di fatto basato sulla veridicità della testimonianza, considerando elementi obiettivi come la coerenza e la completezza della dichiarazione, eventuali contraddizioni, nonché elementi soggettivi come la credibilità del teste e gli eventuali interessi in gioco”.
6 Calando l'arresto giurisprudenziale nel caso concreto è dato rinvenire che tutti i testimoni di parte attrice risultano essere non attendibili, disseminando, infatti, le loro deposizioni di ricordi imprecisi o, in alcuni casi, addirittura assenti.
Ed infatti, come da verbale del 28 febbraio 2019, il teste di parte attrice, sig.ra alla domanda “Vero che fu proprio il de cuius Testimone_1 Persona_1
(padre del sig. a concedere in uso l'anzidetto fondo alla Parte_1 CP_4
” risponde che nulla può riferire sul punto in quanto all'epoca dei fatti era
[...] bambina;
oppure, ancora, quanto al teste sig. relativamente alla Testimone_2 domanda “vero che l'appezzamento di terreno di cui è causa, sito in TA
NT loc. Piano delle Rose, (individuato in catasto alle particelle n.
214/292/314) ed attiguo al terreno di proprietà , a partire dagli anni 60' e fino CP_1 ad all'anno 91-92 veniva coltivato da tale ?” afferma che 'si diceva' che CP_4 il terreno fosse coltivato dalla ma lui non l'aveva mai vista, aggiungendo, CP_4 relativamente agli altri capi, che nulla può riferire;
ancora, infine, il sig.
[...]
il quale ha precisato che non sapeva fino a quale data la sig.ra avesse Tes_3 CP_4 coltivato i campi e che, comunque, non l'aveva mai vista personalmente coltivare, disseminando, poi, la propria deposizione di 'non ricordo' relativamente agli altri capi.
Emerge, ictu oculi, come le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice sono, in piena evidenza, generiche e non attendibili in quanto ricche di omissioni o ricordi poco nitidi. Sul punto è opportuno richiamare Cassazione civile, sez. II, 15/10/2024,
n. 26761: “Il giudice di merito ha il compito di valutare l'attendibilità delle testimonianze senza essere vincolato a confutare ogni singolo elemento o a considerare tutte le deduzioni difensive. È essenziale che il giudice motivi la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere la decisione presa, senza dover discutere dettagliatamente ogni singolo aspetto. Inoltre, la parentela di un testimone con una delle parti non pregiudica automaticamente la sua credibilità: il giudice deve valutare globalmente la situazione, considerando tutti gli elementi a disposizione per decidere l'attendibilità delle testimonianze in modo concreto e non astratto.”
4. Diversamente da parte attrice, parte convenuta, mediante la proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, ha più adeguatamente dimostrato, per mezzo delle proprie attività istruttorie, tutti gli elementi affinché questo Giudicante
7 possa riconoscere l'avveramento delle condizioni per il maturare dell'acquisto a titolo originario.
4.1. Scendendo nello specifico, i testimoni di parte convenuta hanno tutti confermato le deduzioni avanzate dal convenuto nel proprio atto di costituzione e, in particolare, che (padre del convenuto ), proprietario del fondo CP_3 Controparte_1 confinante, occupava, già nell'estate del 1980, i terreni oggetto del contendere, effettuando la manutenzione necessaria per riportarlo alla normalità e delimitandolo con rete metallica, con un muro di sostegno di pietre a secco;
aggiungendo che lui stesso provvedeva alla coltivazione e cura delle piante insistenti sul terreno avvalendosi della collaborazione dei signori , ed Parte_7 Parte_8
nonché della sig.ra Parte_9 CP_4
Tutti i testimoni proposti dal sig. hanno confermato i capi per i Controparte_1 quali sono stati chiamati a deporre e, in alcuni casi, hanno anche effettuato talune specificazioni che, a parere di questo Giudice, hanno reso la loro deposizione maggiormente attendibile e dotata di una più intensa credibilità logica e razionale.
In particolare, nel verbale del 12 settembre 2019, il teste, sig. , non Parte_8 solo ha confermato che il sig. ha occupato il fondo fin dai primi anni CP_3 del 1980, ma addirittura ha aggiunto che lui stesso ha effettuato lavori di pulizia del fondo fino a qualche anno fa, specificando che il suo lavoro veniva remunerato in natura. Lo stesso a dirsi del teste , il quale ha affermato che ha aiutato Parte_9 il alla coltivazione del fondo e a mettere una parte della recinsione con pali di CP_1 legno per delimitarne l'estensione, affermando anche che il padre del convenuto, nel corso del tempo, ha arricchito la vegetazione del fondo aggiungendo altre e diverse coltivazioni. Infine, degna di nota appare anche la deposizione del sig. PT
, il quale ha affermato di recarsi sul fondo due volte l'anno, nel periodo
[...] estivo per la pulizia del fondo e nel mese di dicembre per la raccolta delle olive.
La Corte appello di Reggio Calabria, sez. I, 08/02/2021, n. 69, ha statuito che: “In tema di usucapione, nella prassi, il mezzo di prova di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente. La testimonianza può rappresentare
8 anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione.”
4.2. Accanto alle prove testimoniali, utile ai fini della decisione appare anche la prova documentale prodotta da parte convenuta, consistente in n. 6 foto dei terreni risalente agli anni 80/90. In particolare, dalla foto contrassegnata con il n. 4 è possibile nitidamente vedere, sul lato destro, la presenza di una staccionata rudimentale composta da pali in legno e filo di ferro che delimita la proprietà. La stessa 'opera rudimentale' che il convenuto adduce essere stata realizzata dal di lui padre al momento dell'occupazione del fondo di proprietà della famiglia . Per_3
Nel giudizio di usucapione immobiliare, la prova del possesso ad usucapionem si considera pienamente raggiunta qualora la parte dimostri di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in via esclusiva, senza mai chiedere permesso ad alcuno o subire contestazioni. Elementi quali la coltivazione del terreno, la realizzazione di manufatti, l'interruzione di ogni rapporto con i precedenti proprietari rafforzano la dimostrazione del possesso continuato, pacifico e non interrotto. Ed infatti, la Cassazione civile sez. II, 28/06/2023, n.18528 ha espressamente affermato che: “Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (ma il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'841cod. civ. La
9 recinzione materiale del fondo agricolo [o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.”
Ad ulteriore conforto è possibile citare Cassazione civile, sez. II, 11/01/2024, n.
1121, la quale, conformemente, ha espresso il seguente principio: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento della intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.”
4.3. Sulla base di tali elementi va pertanto accolta la domanda di usucapione a favore di , con conseguente rigetto della domanda di rivendica promossa Controparte_1 da e Parte_1 Pt_3 Pt_2
Usucapione che, avendo ad oggetto una piccola proprietà rurale, rientra nell'alveo dell'art. 1159 bis cod. civ., in base al quale: “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”. Ed infatti, come chiarito da
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2022, n. 36626: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all' art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una
10 propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la ratio della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.”
Di talché, il possesso continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità del è provato che sia iniziato a far data dal CP_3
1980 e si sia compiutamente realizzato nel 1995, termine a partire dal quale l'usucapione può dirsi completamente maturata in capo al padre dell'odierno convenuto . Controparte_1
5. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico di e Parte_1 Pt_3
in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza, determinate Pt_2 secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi di cui allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. In particolare, l'art. 15, comma terzo, cod. proc. civ., prevede che, se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
L'art. 5, comma 6, d.m. 13 agosto 2022, n. 147, prevede che “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00
e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. In questa forbice di scaglione (non inferiore ad euro 26.000,00
e non superiore ad euro 260.000,00), il Giudice adito, calando il dato normativo nel caso specifico, in un'opera di sussunzione ermeneutica, ritiene di utilizzare quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, tenuto conto delle attività espletate.
Va disposta, infine, la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte convenuta/attrice in riconvenzionale, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sulla domanda di rivendica e sulla riconvenzionale di usucapione proposta nell'ambito del giudizio n. 8288/2016 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di rivendica proposta dagli attori;
2) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e, per l'effetto, accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per intervenuta Controparte_1 usucapione, dei terreni siti in TA NT (SA), loc. , in Parte_4
catasto terreni al foglio 19, particella 214, particella 314, particella 292; terreni meglio descritti negli atti di causa cui, per maggior dettaglio, si rimanda;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del
Territorio) la trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità;
4) condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_3 Parte_2 al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro
98,00 per contributo unificato ed euro 3.500,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli Avv.ti e Gaetano La Torre, Controparte_2 dichiaratisi antistatari (cft. comparsa conclusionale).
Così deciso in Salerno, in data 25.09.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. dott. Italo De Felice
12
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile ordinaria iscritta al n. 8288/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: azione di rivendica e domanda riconvenzionale di usucapione, vertente
TRA
- (C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1934, residente in [...],
- (C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a[...]11,
- (C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._3
05/03/1969, residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Lina Mastia, nello studio della quale elettivamente domiciliano alla via
Trieste n. 7 in Battipaglia (SA)
ATTORI
E
(C.F.: ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._4
24/10/1958 ed ivi residente a[...] - rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano La Torre (C.F.: e C.F._5
(C.F.: ) presso cui elettivamente Controparte_2 C.F._6 domicilia in Eboli al Viale Amendola n. 84
1 CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 7 maggio 2025 i difensori delle parti concludevano come da note sostitutive dell'udienza.
IN FATTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 30 agosto 2016, i Sig.ri Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_2 Parte_3
Salerno, il Sig. al fine di: Controparte_1
a) Accertare e dichiarare l'effettiva, esclusiva e piena proprietà, in capo agli attori, dei terreni siti in TA NT (SA), (1) loc. , descritto in catasto Parte_4 terreni al foglio 19, particella 214, superficie 42 57, (2) loc. , Pt_4 Parte_4 riportato in catasto terreni al foglio 19, particella 314, superficie 22 00, (3) loc.
[...]
, riportato in catasto terreni al foglio 19, particella 292, superficie 32 58; Parte_4
b) dichiarare l'illegittima occupazione dei predetti terreni, a far data dal 2012, da parte del Sig. , ordinando il rilascio degli stessi;
Controparte_1
c) condannare il convenuto al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento dei già menzionati beni da parte degli effettivi proprietari, previo ripristino dello stato antecedete alla illegittima occupazione;
d) condannarlo, ancora, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
2. Deducevano che tali cespiti confluivano nel patrimonio degli attori in forza delle successioni mortis causa dei Sig.ri , , Persona_1 Persona_2 Per_3
e
[...] Persona_4
3. Più nel dettaglio, nell'anno 1973, il 29 gennaio, decedeva , padre Persona_1 dell'odierno attore e nonno di , esclusivo proprietario dei terreni Pt_1 Parte_5 con particella 292 e 314, il quale lasciava la nuda proprietà ai due figli, e Pt_1
, riservando l'usufrutto a favore della moglie, sig.ra . Per_3 Persona_2
4. In data 16 settembre 1985 passava a miglior vita, poi, la sig.ra la quale Per_2
lasciava in eredità ai figli e , in egual misura tra loro, il terreno con Pt_1 Per_3 particella 214, loc. Piana della Rosa, determinando una situazione di perfetta e identica contitolarità tra i figli relativamente alle particelle 214,292 e 314.
5. Ancora, in data 26 maggio 2003 decedeva il sig. , il quale lasciava Persona_3 in eredità la sua quota di contitolarità sui predetti fondi alle due figlie, e Pt_3
2 e alla moglie, determinando la seguente situazione: 1/6 in Pt_2 Persona_4 capo a e e 2/6 a favore della moglie Pt_3 Pt_2 Persona_4
6. Nel mese di luglio 2009, il 27, veniva quindi a mancare la sig.ra e, per Pt_6
l'effetto, si verificava il trasferimento della sua quota a favore delle figlie, e Pt_3
Determinando, a partire da tale data, una situazione di contitolarità sui predetti Pt_2 fondi tra (per una quota pari a 1/2) e e (per una quota Parte_1 Pt_2 Pt_3 pari ad ¼ ciascuna).
7. Soltanto nel mese di ottobre 2003 i comunisti ( e Parte_1 Pt_2 Pt_3
venivano a conoscenza del fatto che i fondi, oggetto di causa, Per_4 Per_4 venivano non solo coltivati senza autorizzazione dal sig. , ma che lo CP_3 stesso aveva addirittura elevato una recinzione, con filo spinato e banda metallica sotto tensione elettrica, al fine di delimitare e perimetrare l'estensione del fondo.
8. Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale, contestando le Controparte_1
argomentazioni degli attori, spiegava domanda riconvenzionale tesa a dichiarare ed accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, con effetto a partire dal 1980, dei fondi siti in TA NT, loc. , al fine di rilevare il maturato acquisto Parte_4
a titolo originario dei fondi oggetti di causa. Acquisto che, per vero, come specificato dal convenuto, sarebbe avvenuto in virtù dell'esercizio del possesso pieno, ininterrotto, pubblico e pacifico in capo al suo genitore, Sig. , nel CP_3 periodo compreso tra il 1980 e fino alla sua morte, avvenuta in data 13.02.2011, e trasmesso con testamento olografo al figlio, , odierno convenuto. Controparte_1
9. Istruito il processo dinanzi ad altri magistrati, assegnato il fascicolo allo scrivente a far data dal 9.04.2025, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi ex art. 127 ter c.c., in data 26 maggio 2025 il Tribunale assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c., trattenendo la causa in decisione.
IN DIRITTO
1.La domanda di parte attrice è infondata e, pertanto, va rigettata, ritenendosi, invece, meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto.
2. Appare opportuno, in via preliminare, qualificare la domanda attorea come azione di rivendica, ex art. 948 cod. civ.; difatti, come statuito dalla Cassazione civile, sez.
II, 27/06/2024 , n. 17754: “L'azione di rivendica e quella di restituzione mirano alla
3 medesima finalità, - ossia il recupero della disponibilità del bene - ma si differenziano profondamente quanto a natura e presupposti: infatti la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene, agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova
-, ma solo la riconsegna del bene.”
2.1. Nel caso in oggetto, la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante probatio diabolica.
3. Venendo al merito, parte attrice, nel suo atto introduttivo, indica i modi e i tempi per mezzo dei quali gli odierni attori avrebbero visto confluire nel loro patrimonio i fondi oggetto del presente giudizio. In particolare, gli attori allegano certificato stato di famiglia di , dichiarazione di successione , Persona_3 Persona_1 trascrizione conservatoria della successione di , dichiarazione Persona_1 successione , voltura successione , Persona_3 Persona_3 dichiarazione successione e voltura nota di trascrizione Persona_4 donazione, ricevuta di pagamento IMU modelli 730 di Parte_1 Parte_3
, e etc.
[...] Pt_2 Pt_1
3.1. Orbene tali atti non hanno l'efficacia probatoria che la legge richiede al fine di assolvere in maniera precisa e puntuale all'onus probandi in materia di azione di rivendicazione. Ed infatti, la Corte di Cassazione, con numerose pronunce cui il
Tribunale presta adesione, ha espressamente statuito che: “Come desumibile dalla sentenza n. 28865 del 19.10.2021 di questa sezione della Corte di Cassazione, nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di
4 trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso.” (Cass. sentenza n. 33190/2023).
3.2. Deve ribadirsi, pertanto, che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, non attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte.
3.3. Nel caso di specie, tutti i documenti prodotti da parte attrice non hanno rilevanza al fine di offrire la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà. Ed infatti la dichiarazione di successione – per natura e funzione - non è da sola sufficiente a soddisfare l'onere probatorio di cui si è detto, trattandosi di atto avente natura essenzialmente fiscale. Allo stesso modo è da darsi in merito al deposito delle ricevute di pagamento dell'IMU e ai modelli 740.
3.4. L'unico documento rilevante è l'atto di compravendita, datato 29/12/1937, dei terreni oggetto del presente giudizio. Tuttavia, ad un'attenta analisi, si evince come lo stesso, essendo risalente nel tempo, lasci impregiudicata la questione dell'onere
5 probatorio in capo agli odierni attori per un lasso di tempo particolarmente esteso, dal 1937 fino al momento della proposizione della domanda giudiziale. Spatium temporis che, quindi, può aver visto la concreta realizzazione di diversi atti o attività giuridiche che, medio tempore, hanno potuto determinare la perdita del relativo diritto in capo agli istanti (come è accaduto nel caso di specie). Ed infatti, come chiarito in precedenza, poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante, che esibisca un titolo derivativo, non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore.
3.5. Ed è qui che si innesta l'elemento fattuale dirimente nel caso di specie.
I sigg.ri , infatti, non hanno in alcun modo, a fronte di una domanda Per_3 riconvenzionale di usucapione, dimostrato l'effettivo esercizio del diritto di proprietà per mezzo di atti di godimento o di disposizione dello stesso.
E' rimasta mera allegazione che i terreni erano stati concessi in fitto o in uso alla sig.ra dal 6 maggio 1982 fino al gennaio 1992. CP_4
Partendo dal presupposto che la prova più adeguata poteva offerta mediante deposito del contratto con il quale si certificava il titolo e il diritto in base al quale la sig.ra utilizzava i fondi oggetto di causa (prova che, allo stato, manca), non CP_4 sfugge, tuttavia, all'apprezzamento del giudicante il fatto che l'assenza di tale prova documentale ben può essere supplita per mezzo di una o più prove testimoniali.
Difatti, come si è verificato nel presente giudizio, parte attrice ha chiesto e ottenuto l'escussione dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 sui capitoli di prova concessi e autorizzati con provvedimento di ammissione prove in data 16 gennaio 2018.
Sul punto è opportuno individuare la regola di giudizio che deve essere utilizzata al fine di valutare l'attendibilità e la credibilità di una testimonianza. Come specificato da Cassazione civile, sez. III, 23/10/2024, n. 27461: “Nel valutare l'attendibilità di un testimone, il giudice del merito deve esercitare un giudizio di fatto basato sulla veridicità della testimonianza, considerando elementi obiettivi come la coerenza e la completezza della dichiarazione, eventuali contraddizioni, nonché elementi soggettivi come la credibilità del teste e gli eventuali interessi in gioco”.
6 Calando l'arresto giurisprudenziale nel caso concreto è dato rinvenire che tutti i testimoni di parte attrice risultano essere non attendibili, disseminando, infatti, le loro deposizioni di ricordi imprecisi o, in alcuni casi, addirittura assenti.
Ed infatti, come da verbale del 28 febbraio 2019, il teste di parte attrice, sig.ra alla domanda “Vero che fu proprio il de cuius Testimone_1 Persona_1
(padre del sig. a concedere in uso l'anzidetto fondo alla Parte_1 CP_4
” risponde che nulla può riferire sul punto in quanto all'epoca dei fatti era
[...] bambina;
oppure, ancora, quanto al teste sig. relativamente alla Testimone_2 domanda “vero che l'appezzamento di terreno di cui è causa, sito in TA
NT loc. Piano delle Rose, (individuato in catasto alle particelle n.
214/292/314) ed attiguo al terreno di proprietà , a partire dagli anni 60' e fino CP_1 ad all'anno 91-92 veniva coltivato da tale ?” afferma che 'si diceva' che CP_4 il terreno fosse coltivato dalla ma lui non l'aveva mai vista, aggiungendo, CP_4 relativamente agli altri capi, che nulla può riferire;
ancora, infine, il sig.
[...]
il quale ha precisato che non sapeva fino a quale data la sig.ra avesse Tes_3 CP_4 coltivato i campi e che, comunque, non l'aveva mai vista personalmente coltivare, disseminando, poi, la propria deposizione di 'non ricordo' relativamente agli altri capi.
Emerge, ictu oculi, come le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice sono, in piena evidenza, generiche e non attendibili in quanto ricche di omissioni o ricordi poco nitidi. Sul punto è opportuno richiamare Cassazione civile, sez. II, 15/10/2024,
n. 26761: “Il giudice di merito ha il compito di valutare l'attendibilità delle testimonianze senza essere vincolato a confutare ogni singolo elemento o a considerare tutte le deduzioni difensive. È essenziale che il giudice motivi la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere la decisione presa, senza dover discutere dettagliatamente ogni singolo aspetto. Inoltre, la parentela di un testimone con una delle parti non pregiudica automaticamente la sua credibilità: il giudice deve valutare globalmente la situazione, considerando tutti gli elementi a disposizione per decidere l'attendibilità delle testimonianze in modo concreto e non astratto.”
4. Diversamente da parte attrice, parte convenuta, mediante la proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, ha più adeguatamente dimostrato, per mezzo delle proprie attività istruttorie, tutti gli elementi affinché questo Giudicante
7 possa riconoscere l'avveramento delle condizioni per il maturare dell'acquisto a titolo originario.
4.1. Scendendo nello specifico, i testimoni di parte convenuta hanno tutti confermato le deduzioni avanzate dal convenuto nel proprio atto di costituzione e, in particolare, che (padre del convenuto ), proprietario del fondo CP_3 Controparte_1 confinante, occupava, già nell'estate del 1980, i terreni oggetto del contendere, effettuando la manutenzione necessaria per riportarlo alla normalità e delimitandolo con rete metallica, con un muro di sostegno di pietre a secco;
aggiungendo che lui stesso provvedeva alla coltivazione e cura delle piante insistenti sul terreno avvalendosi della collaborazione dei signori , ed Parte_7 Parte_8
nonché della sig.ra Parte_9 CP_4
Tutti i testimoni proposti dal sig. hanno confermato i capi per i Controparte_1 quali sono stati chiamati a deporre e, in alcuni casi, hanno anche effettuato talune specificazioni che, a parere di questo Giudice, hanno reso la loro deposizione maggiormente attendibile e dotata di una più intensa credibilità logica e razionale.
In particolare, nel verbale del 12 settembre 2019, il teste, sig. , non Parte_8 solo ha confermato che il sig. ha occupato il fondo fin dai primi anni CP_3 del 1980, ma addirittura ha aggiunto che lui stesso ha effettuato lavori di pulizia del fondo fino a qualche anno fa, specificando che il suo lavoro veniva remunerato in natura. Lo stesso a dirsi del teste , il quale ha affermato che ha aiutato Parte_9 il alla coltivazione del fondo e a mettere una parte della recinsione con pali di CP_1 legno per delimitarne l'estensione, affermando anche che il padre del convenuto, nel corso del tempo, ha arricchito la vegetazione del fondo aggiungendo altre e diverse coltivazioni. Infine, degna di nota appare anche la deposizione del sig. PT
, il quale ha affermato di recarsi sul fondo due volte l'anno, nel periodo
[...] estivo per la pulizia del fondo e nel mese di dicembre per la raccolta delle olive.
La Corte appello di Reggio Calabria, sez. I, 08/02/2021, n. 69, ha statuito che: “In tema di usucapione, nella prassi, il mezzo di prova di gran lunga più utilizzato è rappresentato dalla prova per testimoni che, laddove idonea e conducente ai fini di causa, costituisce un valido elemento per potere dichiarare la sussistenza del diritto ad usucapire in capo al richiedente. La testimonianza può rappresentare
8 anche l'unico strumento con il quale sono dimostrati il possesso e la maturazione dei termini per l'usucapione.”
4.2. Accanto alle prove testimoniali, utile ai fini della decisione appare anche la prova documentale prodotta da parte convenuta, consistente in n. 6 foto dei terreni risalente agli anni 80/90. In particolare, dalla foto contrassegnata con il n. 4 è possibile nitidamente vedere, sul lato destro, la presenza di una staccionata rudimentale composta da pali in legno e filo di ferro che delimita la proprietà. La stessa 'opera rudimentale' che il convenuto adduce essere stata realizzata dal di lui padre al momento dell'occupazione del fondo di proprietà della famiglia . Per_3
Nel giudizio di usucapione immobiliare, la prova del possesso ad usucapionem si considera pienamente raggiunta qualora la parte dimostri di aver esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in via esclusiva, senza mai chiedere permesso ad alcuno o subire contestazioni. Elementi quali la coltivazione del terreno, la realizzazione di manufatti, l'interruzione di ogni rapporto con i precedenti proprietari rafforzano la dimostrazione del possesso continuato, pacifico e non interrotto. Ed infatti, la Cassazione civile sez. II, 28/06/2023, n.18528 ha espressamente affermato che: “Il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli (ma il discorso non muta in relazione alla fattispecie concreta, nella quale si controverte di un giardino recintato) che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'841cod. civ. La
9 recinzione materiale del fondo agricolo [o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.”
Ad ulteriore conforto è possibile citare Cassazione civile, sez. II, 11/01/2024, n.
1121, la quale, conformemente, ha espresso il seguente principio: “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento della intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.”
4.3. Sulla base di tali elementi va pertanto accolta la domanda di usucapione a favore di , con conseguente rigetto della domanda di rivendica promossa Controparte_1 da e Parte_1 Pt_3 Pt_2
Usucapione che, avendo ad oggetto una piccola proprietà rurale, rientra nell'alveo dell'art. 1159 bis cod. civ., in base al quale: “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”. Ed infatti, come chiarito da
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2022, n. 36626: “L'istituto dell'usucapione speciale di cui all' art. 1159-bis c.c., riguardante i fondi rustici con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, ovvero in comuni non montani quando il loro reddito dominicale non sia superiore ai limiti fissati dalla l. n. 97 del 1994, postula che il fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una
10 propria vicenda produttiva senza che, per definire il predetto concetto, possa essere impiegata la nozione di impresa agricola, ponendosi essa in contrasto con la ratio della norma, data dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicata sui fondi in questione.”
Di talché, il possesso continuo, pacifico, pubblico, ininterrotto e non viziato da violenza o clandestinità del è provato che sia iniziato a far data dal CP_3
1980 e si sia compiutamente realizzato nel 1995, termine a partire dal quale l'usucapione può dirsi completamente maturata in capo al padre dell'odierno convenuto . Controparte_1
5. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico di e Parte_1 Pt_3
in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza, determinate Pt_2 secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi di cui allo scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato. In particolare, l'art. 15, comma terzo, cod. proc. civ., prevede che, se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
L'art. 5, comma 6, d.m. 13 agosto 2022, n. 147, prevede che “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00
e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. In questa forbice di scaglione (non inferiore ad euro 26.000,00
e non superiore ad euro 260.000,00), il Giudice adito, calando il dato normativo nel caso specifico, in un'opera di sussunzione ermeneutica, ritiene di utilizzare quello compreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, tenuto conto delle attività espletate.
Va disposta, infine, la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori di parte convenuta/attrice in riconvenzionale, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Francesco Rossini, definitivamente pronunciando sulla domanda di rivendica e sulla riconvenzionale di usucapione proposta nell'ambito del giudizio n. 8288/2016 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di rivendica proposta dagli attori;
2) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e, per l'effetto, accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per intervenuta Controparte_1 usucapione, dei terreni siti in TA NT (SA), loc. , in Parte_4
catasto terreni al foglio 19, particella 214, particella 314, particella 292; terreni meglio descritti negli atti di causa cui, per maggior dettaglio, si rimanda;
3) ordina al Conservatore dei registri immobiliari competente (ora Agenzia del
Territorio) la trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità;
4) condanna e , in solido tra loro, Parte_1 Parte_3 Parte_2 al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta che si liquidano in euro
98,00 per contributo unificato ed euro 3.500,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore degli Avv.ti e Gaetano La Torre, Controparte_2 dichiaratisi antistatari (cft. comparsa conclusionale).
Così deciso in Salerno, in data 25.09.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
Provvedimento redatto con l'ausilio del M.O.T. dott. Italo De Felice
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