Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 522
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Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p., 416 c.p. e 416-bis.1 c.p.

    La Corte ritiene che l'ordinanza impugnata resista alle critiche difensive, configurando il requisito della gravità indiziaria circa la partecipazione di LL all'associazione. Si contesta la mancata valutazione della memoria difensiva, ma si rileva che la difesa non ha specificato gli argomenti decisivi trascurati. Si afferma che le censure travalicano l'ambito del sindacato di legittimità, mirando a ottenere una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Si sottolinea che il requisito dei gravi indizi di colpevolezza non è omologo a quello che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p.

    Il motivo è ritenuto manifestamente infondato. Il Tribunale ha giustificato la misura carceraria richiamando la doppia presunzione relativa, sottolineando la caratura criminale del ricorrente, la stabilità del sodalizio e l'assenza di elementi favorevoli. Si evidenzia che anche l'inidoneità di misure diverse è stata affrontata valorizzando le modalità di gestione dell'attività delittuosa. L'argomentazione del Tribunale, fondata sulle caratteristiche dell'associazione, sulla personalità di LL e sulle modalità di partecipazione, dimostra l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 522
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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