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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19940/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. GUIDO VOLPI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. GUIDO VOLPI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Nulla circa la casa coniugale, in quanto i coniugi si sono trasferiti in diverse abitazioni;
2. nulla riguardo ai figli in quanto entrambi maggiorenni e autosufficienti, godendo di autonomo reddito;
3. nulla riguardo all'assegno di mantenimento in quanto le parti, come al momento della separazione, sono autosufficienti e godono di autonomo reddito, cosicché anche in codesta sede dichiarano di rinunciare reciprocamente a richiedere un contributo al mantenimento e di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale.
4. le parti dichiarano di aver sempre vissuto separati, cosicché sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 5. spese legali interamente compensate tra le parti ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AL (atto n. 50, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19940/2024
V.G. instaurato da
(c.f ) con l'avv. GUIDO VOLPI Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. GUIDO VOLPI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “Nulla circa la casa coniugale, in quanto i coniugi si sono trasferiti in diverse abitazioni;
2. nulla riguardo ai figli in quanto entrambi maggiorenni e autosufficienti, godendo di autonomo reddito;
3. nulla riguardo all'assegno di mantenimento in quanto le parti, come al momento della separazione, sono autosufficienti e godono di autonomo reddito, cosicché anche in codesta sede dichiarano di rinunciare reciprocamente a richiedere un contributo al mantenimento e di aver definito ogni questione di carattere patrimoniale.
4. le parti dichiarano di aver sempre vissuto separati, cosicché sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 5. spese legali interamente compensate tra le parti ”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 23/08/1995, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AL (atto n. 50, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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