Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6227/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GARGIONI SUSANNA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPADINI PAOLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di omologare le suenti condizioni di separazione:
-a) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente alla proposizione di qualsiasi istanza di contribuzione al mantenimento;
-b) i coniugi vivranno separati, liberi di fissare ove meglio credano la loro residenza;
-c) la casa coniugale, in quanto in comproprietà ereditaria a , Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità e comunque è a lui assegnata, unitamente a
-d) rimarrà con il padre;
Controparte_2
-e) il saldo del conto corrente intestato a rimarrà nella sua Parte_1 esclusiva disponibilità, così come il saldo del conto corrente intestato a CP_1
sarà a lei unicamente riferibile. Con espressa reciproca rinuncia alla
[...] rivendica di ogni e qualsiasi diritto ed alla proposizione di ogni e qualsiasi azione anche in relazione alla comunione de residuo;
-f) l'autovettura Volkswaghen Tiguan TG EL884DR e tutti i veicoli indicati in narrativa (sia quelli acquistati in epoca anteriore al matrimonio che quelli acquisiti in pendenza dell'unione) rimarranno nella esclusiva titolarità/disponibilità di e comunque a lui assegnati con rinuncia Parte_1 da parte di ad ogni diritto ed azione, anche in relazione alla Controparte_1 comunione de residuo (per quelli acquistati in regime di comunione dei beni);
-g) i sigg.ri e si riconoscono soddisfatti delle Parte_1 Controparte_1 condizioni economiche convenute e dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione patrimoniale e non relativamente alla cessazione (oramai risalente) della convivenza matrimoniale;
-h) si impegna a riconoscere alla figlia, , Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di euro 200,00 mensili a decorrere dalla data di deposito della domanda di separazione, con accredito sul conto corrente della stessa ed impegno alla comunicazione del codice IBAN. Rimessa entro il dieci di ogni mese dal mese successivo al deposito della domanda, ISTAT di legge;
-i) i coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la medesima domanda (né in tutto né in parte), né altri direttamente e/o indirettamente connessi alla presente istanza;
-l) i coniugi dichiarano anticipatamente che non sussistono i presupposti per la ricongiunzione matrimoniale e rinunciano altresì alla comparizione personale, insistendo affinché tale udienza sia sostituita con la trattazione scritta, di cui all'art. 127 ter C.P.C.;
-m) spese di lite integralmente compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RODIGO in data 14/05/1994 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 5 parte II, serie A, anno 1994) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RODIGO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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