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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/11/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3441 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2021 promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Rimini, via M. Tonti 17, presso lo studio dell'avv. Costanzi Alberto che la rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Cottignola Pietro e Morgagni Luca, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Bressanone, Bastioni Maggiori 29, presso lo studio dell'avv.
ER IM che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 07/05/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da fogli di pc già depositati in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società (di seguito Parte_1 [...]
), sul presupposto dell'esistenza, con la società , Parte_1 Controparte_1 di un rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione e collocazione dei prodotti di quest'ultima
– rapporto successivamente cessato per effetto del recesso esercitato dalla preponente – ha agito in giudizio domandando, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore:
a) della somma di euro 40.323,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
b) della somma di euro
89.428,77 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. In via subordinata rispetto alla richiesta sub b), l'attrice ha chiesto, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento delle seguenti somme: i) euro
2.060,38 a titolo di indennità di risoluzione rapporto (FIRR); ii) euro 3.577,44 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
iii) euro 15.229,20 a titolo di indennità meritocratica.
A fondamento della domanda, ha rappresentato di aver concluso, con la Parte_1 convenuta, in data 07/01/2019, un contratto di agenzia con attribuzione in suo favore delle funzioni di capoarea e ha dedotto che la cessazione del rapporto è intervenuta in data 04/05/2020 per recesso unilaterale esercitato dalla convenuta (per ragioni esclusivamente riconducibili alla gestione aziendale di quest'ultima e, quindi, non in conseguenza di eventuali inadempimenti posti in essere da nell'esecuzione del contratto). Rilevava, inoltre, l'attrice che la richiesta di Parte_1 pagamento delle indennità doveva tener conto anche dell'attività svolta da (nella Parte_1 sua veste di persona fisica) in favore della convenuta (rapporto di venditore puro) a far data dal 2018.
Costituitasi in giudizio in data 23/11/2021, (di seguito Controparte_1
) ha resistito alle domande avversarie chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta CP_1 ha eccepito, in via preliminare, l'inapplicabilità al caso di specie del rito lavoro e, in ogni caso,
l'incompetenza per materia nonché per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Bologna (quale luogo in cui l'agente ha il centro dei propri affari ed interessi ex art. 413 c.p.c.) o del
Tribunale di Bolzano (quale luogo in cui ha sede la convenuta ed è stato concluso il contratto, oltre che per espressa previsione contrattuale in applicazione della clausola di foro esclusivo inserita ad hoc nel contratto concluso tra le parti). , poi, ha dedotto che: i) il rapporto negoziale CP_1 regolato dal contratto del 07/01/2019 andava inquadrato nella categoria dei contratti d'opera intellettuale e non in quella dei contratti di agenzia;
ii) il contratto era stato risolto consensualmente tra le parti per fatti concludenti, con conseguente inapplicabilità delle richieste economiche avanzate da controparte.
Tanto premesso, al fine di verificare se la domanda proposta da sia meritevole Parte_1 di accoglimento, occorre preliminarmente risolvere le questioni relative: i) alla disciplina codicistica procedurale applicabile;
ii) alla competenza territoriale del Tribunale adito;
iii) alla qualificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti.
Con riferimento alla prima questione, come già compiutamente argomentato dal Giudice del lavoro con provvedimento reso a verbale in data 26/10/2021 (quivi da intendersi integralmente richiamato), deve ritenersi ferma l'inapplicabilità della disciplina del rito del lavoro in ragione della struttura societaria delle parti in causa. In proposito, peraltro, si rileva come la stessa attrice, con memoria depositata in data 31/01/2022, laddove non ha contestato il dictum del Giudice del Lavoro, ha di fatto riconosciuto che il giudizio de quo debba essere trattato con il rito ordinario.
Ne deriva, dunque, con riguardo all'ulteriore questione di rito sollevata dalla convenuta in ordine all'incompetenza territoriale del Tribunale adito, che la stessa debba essere ricondotta all'alternativa tra Tribunale di Rimini e Tribunale di Bolzano, dovendosi ritenere superata l'eccezione con cui la convenuta ha prospettato la competenza del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, quale luogo in cui si trova il domicilio dell'agente ex art. 413 c.p.c.
Ciò posto, si osserva come l'eccezione di incompetenza sollevata da si fondi, CP_1 principalmente, sulla clausola contrattuale inserita nel punto “11) Clausole finali” del contratto sottoscritto il 07/01/2019. Nello specifico, si legge al punto 4) di pag. 5 del contratto che “Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto verrà rimessa esclusivamente al Tribunale di Bolzano, con espressa esclusione di qualsiasi eccezione o di qualsiasi altro foro che legislativamente potrà essere competente” (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
In proposito, è noto che la designazione di un foro territoriale in termini di esclusività ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c. non deve rivestire formule sacramentali, essendo sufficiente che la relativa pattuizione sia redatta in modo chiaro e non equivoco. In particolare, la relativa clausola deve essere formulata in modo da rendere evidente la concorde volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge come territorialmente competenti, non potendosi desumere tale volontà da elementi presuntivi (cfr. Cass. n. 21362/2020; Cass. n. 1838/2018; Cass. n.
13033/2009).
Secondo la ricostruzione attorea, tale clausola non ha efficacia nel caso de quo in quanto, essendo stata inserita all'interno di un contratto unilateralmente predisposto da , non risulta essere CP_1 stata oggetto di trattativa ed è priva della doppia sottoscrizione prevista dal co. 2 dell'art. 1341 c.c.
Tale prospettazione deve ritenersi condivisibile.
Invero, dagli atti di causa non emerge che la clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nel contratto sia espressione della volontà delle parti raggiunta all'esito di una trattativa svoltasi in pieno regime di libertà negoziale;
né dal testo contrattuale emergono elementi tali da escludere che il contratto de quo sia stato unilateralmente predisposto da . La convenuta, su cui incombe CP_1 il relativo onere, pur a fronte di specifica contestazione in tal senso svolta dall'attrice, non ha fornito la prova di aver instaurato una trattativa sulle clausole oggetto di specifica approvazione né di non aver utilizzato il modulo contrattuale de quo per la conclusione di ulteriori contratti aventi analogo oggetto. Invero, come correttamente rilevato dall'attrice, le firme del testo contrattuale sono predisposte in modo da contenere la dicitura “ in carattere Controparte_1 prestampato (dicitura poi corredata da apposito timbro e firma della società), mentre lo spazio riservato al fornitore/agente non risulta precompilato ma vuoto. Tale circostanza è idonea a far presumere, in assenza di prova contraria, che il testo contrattuale redatto dalla convenuta possa essere adattato ad una serie indefinita di rapporti simili, mutando esclusivamente nella parte dedicata alla firma a seconda dell'identità della controparte.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie deve trovare applicazione la regola sancita dall'art. 1341 co 2 c.c. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico
e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate” (cfr. Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016).
Ciò posto, nel caso in esame, non può ritenersi assolto l'onere di specificità e separatezza imposto dalla norma richiamata. Infatti, la clausola derogatoria della competenza territoriale è stata inserita in una sezione rubricata “Clausole finali” che, di fatto, raccoglie clausole di vario tipo e di diverso argomento (a titolo esemplificativo: la clausola n. 1 prescrive la forma scritta per la validità di qualsivoglia modifica o integrazione del contratto;
la clausola n. 2 tratta dell'entrata in vigore del contratto;
la clausola n. 3 si occupa del trattamento dei dati personali;
la clausola n. 7 riguarda le spese di registrazione del contratto). Inoltre, ai fini della sottoscrizione, le clausole sono state richiamate in modo cumulativo numerico, senza alcuna distinzione tra clausole vessatorie e non (cfr. pag. 6 del documento contrattuale).
In conclusione, dunque, alla luce di quanto sopra rilevato, deve affermarsi la correttezza della scelta operata dall'attrice, posto che il Tribunale di Rimini è il foro territorialmente competente secondo i criteri ordinari ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. (domicilio del creditore), trattandosi nel caso di specie di obbligazioni pecuniarie relative ad un credito liquido ed esigibile per la cui determinazione è sufficiente un calcolo matematico.
Chiarita la sussistenza della competenza del Tribunale di Rimini, occorre procedere alla qualificazione giuridica del contratto sottoscritto tra le parti in data 07/01/2019, posto che le domande di pagamento formulate dall'attrice presuppongono che le prestazioni dalla stessa eseguite rientrino nell'ambito di un rapporto di agenzia.
Secondo , al di là del nomen iuris inserito nel documento contrattuale (“contratto Parte_1 di consulenza e di prestazione di servizi”), il rapporto che si è svolto tra le parti deve essere qualificato come rapporto di agenzia, tenuto conto dei seguenti elementi: i) il rapporto si è svolto con carattere di stabilità; ii) il preposto ha attuato una collaborazione professionale autonoma, con assunzione del relativo rischio di impresa, consistente, principalmente, nella promozione, verso corrispettivo
(secondo il meccanismo della c.d. provvigione), della conclusione di affari tra preponente e terzo nell'ambito di una determinata zona;
iii) ha associato alla propria prestazione Parte_1 personale di agente ulteriori prestazioni – funzionali allo svolgimento dell'incarico – che non incidono sulla natura del rapporto di agenzia, quali attività di coordinamento di altri agenti dello stesso preposto ovvero il reclutamento e la formazione degli stessi.
La convenuta, invece, insiste nell'attribuire al rapporto concluso il nomen iuris indicato nel testo contrattuale, richiamando la struttura organizzativa della propria società e contestando che
[...]
abbia svolto una collaborazione professionale connotata dal carattere Parte_1 dell'autonomia. Invero, secondo la ricostruzione offerta da , le prestazioni dell'attrice CP_1 sono state svolte non già in autonomia ma sotto l'intensa direzione e vigilanza della società preponente che, attraverso i suoi rappresentanti e/o dipendenti (come, ad esempio, la segretaria
[...]
), ha sempre fornito direttive dettagliate sui clienti che andavano contattati e sulle modalità Tes_1 con le quali l'attività doveva essere prestata. Infine, la convenuta ha negato che l'attività di formazione dei nuovi rappresentanti sia stata svolta . Parte_1
Ciò posto, la domanda formulata dall'attrice in ordine alla qualificazione giuridica del contratto quale contratto di agenzia deve essere accolta, in quanto la tesi sostenuta da trova Parte_1 puntuale conferma sia nella documentazione prodotta agli atti (in primis, il testo contrattuale sottoscritto tra le parti), sia nelle risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa.
Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore” (cfr. Cass. n. 11176/2024). Con riferimento, poi, alle caratteristiche del contratto di agenzia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il rapporto di agenzia – che è di natura autonoma – non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente, né con l'obbligo dell'agente di visitare e di istruire altri collaboratori, né con
l'obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall'agente e neppure con
l'obbligo di quest'ultimo di riferire quotidianamente al preponente. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia ancorché le clausole del contratto stipulato e le concrete modalità del rapporto avessero evidenziato la presenza delle predette circostanze e, in particolare, che l'agente doveva dar conto giornalmente del lavoro svolto e doveva seguire un itinerario preordinato dalla ditta preponente)”
(Cfr. Cass., Sez. L., Sentenza n. 11264 del 27/08/2001). Sempre ai fini della definizione del contenuto del contratto di agenzia, inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente o in qualsiasi altro modo, purché tuttavia sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione” (Cfr. Cass. n. 20453/2018, che richiama Cass.
n. 6482/2004).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il rapporto intrattenuto tra le parti deve essere qualificato come rapporto di agenzia, sia per le tipiche prestazioni previste dal testo contrattuale, sia per le modalità secondo le quali il rapporto è stato eseguito.
Con riferimento alle previsioni contrattuali, si evidenzia come il contratto del 07/01/2019 sia stato concluso poiché “per il sostegno e il miglioramento dell'intero sistema di distribuzione per il committente è sorta la necessità di acquisire i servizi oggetto del presente contratto;
il fornitore è imprenditore attivo nel campo dello sviluppo delle vendite e nella motivazione del personale di vendita e risulta idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto” (cfr. pag. 1 del contratto allegato in atti quale doc. n. 3). Dalla qualificazione stessa del fornitore come imprenditore attivo nel campo dello sviluppo delle vendite, oltre che per le sue capacità motivazionali, emerge l'interesse della preponente ad affidare i servizi ad un soggetto autonomo e dotato di spiccata esperienza e professionalità. L'art. 2 del contratto, poi, individua nello specifico i servizi affidati a con la conclusione dell'accordo contrattuale e, di fatto, contrasta con la Parte_1 ricostruzione offerta dalla convenuta che nega che tali prestazioni siano state svolte in autonomia dall'attrice. L'esecuzione di tali attività (coaching e manifestazioni di motivazioni per i consulenti del sonno;
recruting di consulenti del sonno, selezione di personale adatto alla formazione di base;
formazione dei consulenti del sonno in occasione di appuntamenti accompagnati, potenziamento di colloqui di vendita;
attuazione di valutazioni e analisi del mercato (rilevare e valutare il fabbisogno di prodotti sul mercato e presso la clientela;
valutare le occasioni di mercato di prodotti nuovi;
attuazione di analisi e interviste della clientela); amministrazione degli appuntamenti dei diversi consulenti del sonno nella relativa zona di vendita (succursale di vendita); conduzione di colloqui con i consulenti del sonno e discussione dell'attività di vendita degli stessi;
intermediazione di contratti) risulta confermata dalla documentazione prodotta agli atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Invero, risulta che ha promosso contratti di vendita dei prodotti Parte_1 commercializzati da (cfr. doc. n. 4 allegato dall'attrice – rendiconti periodici mensili CP_1 recanti riconoscimento della specifica provvigione a seconda dell'attività di intermediazione resa a favore della preponente). I documenti nn. 5, 6 e 35 allegati dall'attrice all'atto introduttivo confermano, inoltre, che ha svolto attività di affiancamento alle vendite da parte Parte_1 dei componenti della rete vendita coordinata anche da quest'ultima; in tali documenti, invero, è annotato che non solo ha affiancato i venditori nel corso degli appuntamenti, ma ha altresì Pt_1 rendicontato alla preponente sull'esito degli appuntamenti, formulando valutazioni sull'operato del singolo venditore e fornendo a quest'ultimo consigli per migliorare la sua attività. Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro anche nell'istruttoria orale espletata sul punto, posto che l'attività di affiancamento, oltre a quella di selezione, reclutamento e formazione della rete vendita nella zona di
Bologna, sono state confermate dai testi , , e (cfr. verbale Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 di udienza del 19/06/2023). I testi, invece, non sono stati in grado di chiarire la natura dell'attività in concreto svolta da in favore di prima della conclusione del contratto Parte_1 CP_1 del 07.01.2019.
In proposito, tuttavia, si osserva come la relativa domanda di pagamento delle indennità formulata dall'attrice anche tenendo conto del periodo antecedente alla conclusione del contratto azionato, non possa essere ivi esaminata per due motivi.
Il primo attiene alla circostanza per cui la società attrice non risulta essere legittimata a formulare la domanda relativa al pagamento di indennità maturate in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra e poiché, trattandosi di diverso rapporto contrattuale, la società Parte_1 CP_1 non è titolare del suddetto – eventuale – credito. Inoltre, per mera completezza espositiva, si osserva come nel doc. n. 40 allegato dall'attrice all'atto introduttivo, rubricato “Dichiarazione di risoluzione
e rinuncia”, sottoscritto il 31.12.2018 tra , da una parte, e Parte_1 [...]
e , dall'altra, le parti hanno Controparte_2 Controparte_1 dichiarato che “Con la sottoscrizione della presente dichiarazione le parti […] considerano irrevocabilmente risolto ogni accordo, patto e/o rapporto contrattuale tra di loro esistente e esistende, di qualsiasi tipo esso sia, concluso oralmente o per iscritto, e dichiarano di non avanzare, avere e fare valere alcuna pretesa in merito, rispettivamente di non azionare, sia stragiudizialmente che giudizialmente, alcuna richiesta, rinunciando sin d'ora a qualsiasi relativa pretesa”.
Infine, tornando alla questione relativa alla qualificazione del contratto in termini di “agenzia”, si osserva che l'art. 8 del contratto, rubricato “Autonomia del fornitore”, esclude che il fornitore, con la conclusione del contratto, possa soggiacere ad alcuna subordinazione da parte del committente.
Altro elemento idoneo a far ritenere che il rapporto concluso tra le parti sia da inquadrare nell'ambito di un rapporto di agenzia è dato dall'art. 9, in cui espressamente si prevede che le attività demandate a siano retribuite solo a provvigione sul venduto, senza la previsione di un Parte_1 compenso determinato in misura “fissa” (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto introduttivo).
Accertata la natura del rapporto intercorso tre le parti quale rapporto di agenzia, al fine di valutare la fondatezza delle domande di pagamento delle indennità formulate dall'attrice, è necessario stabilire se il rapporto contrattuale sia cessato per risoluzione consensuale (posizione assunta dalla convenuta)
o per recesso unilaterale della preponente.
Sul punto, non risulta in discussione tra le parti che la preponente abbia comunicato via CP_1
PEC all'odierna attrice, in data 04/05/2020, l'intenzione di cessare il rapporto contrattuale in corso.
Risulta, altresì, pacifico tra le parti che il doc. n. 3 allegato dall'attrice all'atto introduttivo non sia stato firmato dalla società . Parte_1
Nel documento n. 3 richiamato, trasmesso all'odierna attrice via p.e.c. in data 04/05/2020 ed intestato dalla preponente come “Accordo di risoluzione consensuale” – non opponibile alla società attrice in quanto da quest'ultima non accettato e non sottoscritto – si legge che “a
[...]
si pone quindi la necessità di recedere dal contratto di consulenza e di Controparte_1 prestazione dei servizi per gravi motivi non prevedibili e non attribuibili alla gestione della scrivente società, il tutto con effetto dalla data del 30.04.2020”.
Si osserva come non possa ritenersi giuridicamente ammissibile una risoluzione consensuale avvenuta, secondo la prospettazione offerta dalla convenuta, per fatti concludenti. Invero, l'avvenuta riconsegna da parte della società , in data immediatamente successiva alla Parte_1 ricezione della comunicazione di cui al doc. n. 3 citato, dei beni di proprietà della preponente costituisce adempimento dell'obbligazione contrattuale espressamente prevista all'art. 10 del contratto sottoscritto dalle parti.
In conclusione, deve affermarsi che la cessazione del rapporto tra le odierne parti in causa è avvenuta in conseguenza del recesso unilaterale esercitato dalla preponente società
[...]
e per motivi connessi ad esigenze organizzative ed aziendali di quest'ultima Controparte_1
e non, come puntualmente escluso dal testo della comunicazione del 04/05/2020, per un comportamento inadempiente dell'agente.
Ciò premesso, è possibile soffermarsi sulle richieste economiche avanzate dall'attrice che, in via principale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento a) della somma di euro 40.323,00 a titolo di indennità di mancato preavviso e b) della somma di euro 89.428,77 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.; in via subordinata, rispetto alla richiesta sub lettera b), ha chiesto, in ogni caso, la condanna al pagamento delle seguenti somme: i) euro 2.060,38 a titolo di indennità di risoluzione rapporto (FIRR); ii) euro 3.577,44 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
iii) euro 15.229,20 a titolo di indennità meritocratica.
Le richieste economiche formulate dall'attrice sono state da quest'ultima quantificate in base alle previsioni dell'AEC e della legge (artt. 1750 e 1751 c.c.). Gli importi indicati da Parte_1 non sono stati specificamente contestati dalla convenuta.
Dalla qualificazione del rapporto in termini di contratto di agenzia, consegue il diritto dell'agente ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 11 dell'AEC, tenuto altresì conto della nullità della previsione contrattuale in cui le parti hanno previsto la facoltà, per entrambe, di recedere dal contratto senza preavviso, in quanto tale clausola viola il disposto dell'art. 1750 c.c.
L'art. 11 dell'AEC, in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, individua, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1750 c.c., un termine minimo di preavviso, a seconda che l'agente operi in forma di plurimandatario o di monomandatario.
L'indennità sostitutiva del preavviso, applicando nel caso in esame i criteri enunciati dall'art. 11 dell'AEC, è pari ad euro 40.323,00 in quanto: i) ha operato in forma di Parte_1 monomandatario;
ii) il contratto è stato stipulato in data 07.01.2019 e la comunicazione di recesso è datata 04.05.2020, quindi il recesso è avvenuto nel corso dei primi cinque anni del rapporto, di guisa che il termine di preavviso dovuto dalla preponente era pari a 5 mesi;
iii) la media provvigionale mensile è stata pari ad euro 8.064,60 (cfr. doc. n. 28 allegato dall'attrice).
Non merita, invece, accoglimento la domanda attorea volta a conseguire l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c., rubricato “Indennità in caso di cessazione del rapporto”.
L'articolo 1751 c.c., invero, subordina il diritto all'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia alla sussistenza di due requisiti: i) che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato affari con clienti esistenti;
ii) che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Il quantum dell'indennità, se dovuta, deve inoltre individuarsi secondo equità e tenendo conto delle provvigioni che l'agente ha perso con la cessazione del rapporto ed il beneficio che la preponente ha ricavato dai clienti procurati dall'agente. La norma citata continua, poi, individuando un importo massimo dell'indennità.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., è necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e di coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare” (Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 25740 del 15/10/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie l'attrice non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di compiutamente allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto preteso e, in particolare, la ricorrenza del duplice presupposto per il riconoscimento dell'indennità in esame indicato dall'art. 1751 c.c. che richiede che “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
In proposito, si è limitata ad allegare di avere “contribuito a promuovere le Parte_1 vendite nell'area, che hanno portato un vantaggio persistente alla casa mandante ed è, comunque, equo riconoscere tale indennità, in specie poiché l'agente ha procurato nuovi clienti alla casa mandante (o comunque ha sviluppato quelli con i clienti esistenti prima dell'avvio del rapporto di agenzia)” (cfr. pag. 23 della comparsa conclusione di parte attrice), rilevando come tali circostanze risultino comprovate dalla documentazione prodotta, senza tuttavia indicare nello specifico i documenti cui fare riferimento.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (o anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attrice ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (Cfr. Cass. n. 3022/2018).
L'odierna attrice, inoltre, non ha indicato il numero – quantomeno indicativo – di nuovi clienti procurati alla casa mandante;
né ha, in concreto, prospettato i vantaggi apportati a quest'ultima (e tutt'ora esistenti) in conseguenza della conclusione di contratti con nuovi clienti;
né, infine, vi è prova in atti che l'agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti.
Le allegazioni attoree risultano, quindi, generiche ed insufficienti ad affermare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai fini del riconoscimento della relativa indennità.
La generica allegazione degli elementi costitutivi della domanda attorea, inoltre, giustifica il mancato accoglimento della richiesta di disporre un'ispezione sulle scritture contabili della casa mandante relative alle vendite effettuate nella zona assegnata a quantomeno a partire Parte_1 dall'anno 2016. Tale richiesta, invero, si palesa come esplorativa poiché l'ispezione contabile è una prova che può essere disposta dal Giudice solo per accertare fatti già oggetto di allegazione.
Quanto alle ulteriori indennità previste nell'AEC settore Commercio, richieste in via subordinata dall'attrice, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 13 dell'AEC disciplina le “indennità di fine rapporto”, precisando che, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'indennità è composta da tre emolumenti: indennità di risoluzione del rapporto (c.d. FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità c.d. meritocratica.
Premesso che l'indennità c.d. FIRR, ai sensi dell'art. 13.I dell'AEC citato, viene riconosciuta
“all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela
e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità”, tenuto conto della documentazione prodotta agli atti, la stessa deve essere quantificata in favore dell'attrice nell'importo di euro 2.060,38.
Sussiste, altresì, il diritto dell'attrice a conseguire l'indennità suppletiva di clientela, posto che anche tale emolumento non richiede, ai fini della sua erogazione, la sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 c.c., essendo sufficiente che il contratto sia stato sciolto per iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente. Specifica l'art. 13 AEC che anche tale indennità risponde al principio di equità. Ai fini della relativa quantificazione, la disciplina richiamata stabilisce che essa va “computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o del rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto” ed il relativo calcolo va effettuato “applicando l'aliquota al 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni del rapporto di agenzia e, successivamente, applicando l'aliquota del 3,50% sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
Nella specie, quanto alla durata del rapporto di agenzia rilevante ai fini della quantificazione di tale indennità, deve osservarsi che esso è stato avviato a far data dal 07.01.2019 ed è cessato il 04/05/2020
(al più tardi il 31/05/2020). Pertanto, fatta applicazione dell'aliquota del 3% indicata nell'art. 13 AEC sull'ammontare globale delle provvigioni maturate dall'agente fino alla data di cessazione del rapporto – ammontare non specificamente contestato dalla convenuta – l'indennità suppletiva di clientela va liquidata in favore dell'agente nella somma richiesta di euro 3.577,44.
Per quanto attiene, infine, all'indennità c.d. meritocratica, l'art. 13 AEC richiama l'art. 1751 c.c. nella parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti. Ne deriva, per le ragioni già esposte nella parte dedicata alla trattazione della richiesta di indennità formulata ex art. 1751 c.c., che tale domanda deve essere rigettata (l'attrice non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma richiamata).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la domanda formulata da
[...]
è fondata nei limiti di cui in parte motiva e la convenuta va Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 45.960,82 (euro
40.232,00 a titolo di indennità per mancato preavviso + euro 2.060,38 a titolo di indennità FIRR + euro 3.577,44 a titolo di indennità suppletiva di clientela), oltre agli interessi, calcolati al saggio legale, a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3441/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma complessiva di euro 45.960,82, Parte_1 oltre agli interessi, calcolati al saggio legale, a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di Parte_1 compenso professionale ed euro 286,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezioni Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3441/2021 promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Rimini, via M. Tonti 17, presso lo studio dell'avv. Costanzi Alberto che la rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Cottignola Pietro e Morgagni Luca, come da procura alle liti in atti;
ATTORE
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata a Bressanone, Bastioni Maggiori 29, presso lo studio dell'avv.
ER IM che la rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 07/05/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da fogli di pc già depositati in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009.
La società (di seguito Parte_1 [...]
), sul presupposto dell'esistenza, con la società , Parte_1 Controparte_1 di un rapporto di agenzia avente ad oggetto la promozione e collocazione dei prodotti di quest'ultima
– rapporto successivamente cessato per effetto del recesso esercitato dalla preponente – ha agito in giudizio domandando, in via principale, la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore:
a) della somma di euro 40.323,00 a titolo di indennità di mancato preavviso;
b) della somma di euro
89.428,77 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c. In via subordinata rispetto alla richiesta sub b), l'attrice ha chiesto, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento delle seguenti somme: i) euro
2.060,38 a titolo di indennità di risoluzione rapporto (FIRR); ii) euro 3.577,44 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
iii) euro 15.229,20 a titolo di indennità meritocratica.
A fondamento della domanda, ha rappresentato di aver concluso, con la Parte_1 convenuta, in data 07/01/2019, un contratto di agenzia con attribuzione in suo favore delle funzioni di capoarea e ha dedotto che la cessazione del rapporto è intervenuta in data 04/05/2020 per recesso unilaterale esercitato dalla convenuta (per ragioni esclusivamente riconducibili alla gestione aziendale di quest'ultima e, quindi, non in conseguenza di eventuali inadempimenti posti in essere da nell'esecuzione del contratto). Rilevava, inoltre, l'attrice che la richiesta di Parte_1 pagamento delle indennità doveva tener conto anche dell'attività svolta da (nella Parte_1 sua veste di persona fisica) in favore della convenuta (rapporto di venditore puro) a far data dal 2018.
Costituitasi in giudizio in data 23/11/2021, (di seguito Controparte_1
) ha resistito alle domande avversarie chiedendone il rigetto. In particolare, la convenuta CP_1 ha eccepito, in via preliminare, l'inapplicabilità al caso di specie del rito lavoro e, in ogni caso,
l'incompetenza per materia nonché per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Bologna (quale luogo in cui l'agente ha il centro dei propri affari ed interessi ex art. 413 c.p.c.) o del
Tribunale di Bolzano (quale luogo in cui ha sede la convenuta ed è stato concluso il contratto, oltre che per espressa previsione contrattuale in applicazione della clausola di foro esclusivo inserita ad hoc nel contratto concluso tra le parti). , poi, ha dedotto che: i) il rapporto negoziale CP_1 regolato dal contratto del 07/01/2019 andava inquadrato nella categoria dei contratti d'opera intellettuale e non in quella dei contratti di agenzia;
ii) il contratto era stato risolto consensualmente tra le parti per fatti concludenti, con conseguente inapplicabilità delle richieste economiche avanzate da controparte.
Tanto premesso, al fine di verificare se la domanda proposta da sia meritevole Parte_1 di accoglimento, occorre preliminarmente risolvere le questioni relative: i) alla disciplina codicistica procedurale applicabile;
ii) alla competenza territoriale del Tribunale adito;
iii) alla qualificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti.
Con riferimento alla prima questione, come già compiutamente argomentato dal Giudice del lavoro con provvedimento reso a verbale in data 26/10/2021 (quivi da intendersi integralmente richiamato), deve ritenersi ferma l'inapplicabilità della disciplina del rito del lavoro in ragione della struttura societaria delle parti in causa. In proposito, peraltro, si rileva come la stessa attrice, con memoria depositata in data 31/01/2022, laddove non ha contestato il dictum del Giudice del Lavoro, ha di fatto riconosciuto che il giudizio de quo debba essere trattato con il rito ordinario.
Ne deriva, dunque, con riguardo all'ulteriore questione di rito sollevata dalla convenuta in ordine all'incompetenza territoriale del Tribunale adito, che la stessa debba essere ricondotta all'alternativa tra Tribunale di Rimini e Tribunale di Bolzano, dovendosi ritenere superata l'eccezione con cui la convenuta ha prospettato la competenza del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, quale luogo in cui si trova il domicilio dell'agente ex art. 413 c.p.c.
Ciò posto, si osserva come l'eccezione di incompetenza sollevata da si fondi, CP_1 principalmente, sulla clausola contrattuale inserita nel punto “11) Clausole finali” del contratto sottoscritto il 07/01/2019. Nello specifico, si legge al punto 4) di pag. 5 del contratto che “Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto verrà rimessa esclusivamente al Tribunale di Bolzano, con espressa esclusione di qualsiasi eccezione o di qualsiasi altro foro che legislativamente potrà essere competente” (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
In proposito, è noto che la designazione di un foro territoriale in termini di esclusività ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c. non deve rivestire formule sacramentali, essendo sufficiente che la relativa pattuizione sia redatta in modo chiaro e non equivoco. In particolare, la relativa clausola deve essere formulata in modo da rendere evidente la concorde volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge come territorialmente competenti, non potendosi desumere tale volontà da elementi presuntivi (cfr. Cass. n. 21362/2020; Cass. n. 1838/2018; Cass. n.
13033/2009).
Secondo la ricostruzione attorea, tale clausola non ha efficacia nel caso de quo in quanto, essendo stata inserita all'interno di un contratto unilateralmente predisposto da , non risulta essere CP_1 stata oggetto di trattativa ed è priva della doppia sottoscrizione prevista dal co. 2 dell'art. 1341 c.c.
Tale prospettazione deve ritenersi condivisibile.
Invero, dagli atti di causa non emerge che la clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nel contratto sia espressione della volontà delle parti raggiunta all'esito di una trattativa svoltasi in pieno regime di libertà negoziale;
né dal testo contrattuale emergono elementi tali da escludere che il contratto de quo sia stato unilateralmente predisposto da . La convenuta, su cui incombe CP_1 il relativo onere, pur a fronte di specifica contestazione in tal senso svolta dall'attrice, non ha fornito la prova di aver instaurato una trattativa sulle clausole oggetto di specifica approvazione né di non aver utilizzato il modulo contrattuale de quo per la conclusione di ulteriori contratti aventi analogo oggetto. Invero, come correttamente rilevato dall'attrice, le firme del testo contrattuale sono predisposte in modo da contenere la dicitura “ in carattere Controparte_1 prestampato (dicitura poi corredata da apposito timbro e firma della società), mentre lo spazio riservato al fornitore/agente non risulta precompilato ma vuoto. Tale circostanza è idonea a far presumere, in assenza di prova contraria, che il testo contrattuale redatto dalla convenuta possa essere adattato ad una serie indefinita di rapporti simili, mutando esclusivamente nella parte dedicata alla firma a seconda dell'identità della controparte.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di specie deve trovare applicazione la regola sancita dall'art. 1341 co 2 c.c. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico
e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate” (cfr. Cass.
Sez. 6, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016).
Ciò posto, nel caso in esame, non può ritenersi assolto l'onere di specificità e separatezza imposto dalla norma richiamata. Infatti, la clausola derogatoria della competenza territoriale è stata inserita in una sezione rubricata “Clausole finali” che, di fatto, raccoglie clausole di vario tipo e di diverso argomento (a titolo esemplificativo: la clausola n. 1 prescrive la forma scritta per la validità di qualsivoglia modifica o integrazione del contratto;
la clausola n. 2 tratta dell'entrata in vigore del contratto;
la clausola n. 3 si occupa del trattamento dei dati personali;
la clausola n. 7 riguarda le spese di registrazione del contratto). Inoltre, ai fini della sottoscrizione, le clausole sono state richiamate in modo cumulativo numerico, senza alcuna distinzione tra clausole vessatorie e non (cfr. pag. 6 del documento contrattuale).
In conclusione, dunque, alla luce di quanto sopra rilevato, deve affermarsi la correttezza della scelta operata dall'attrice, posto che il Tribunale di Rimini è il foro territorialmente competente secondo i criteri ordinari ex art. 20 c.p.c. e 1182 c.c. (domicilio del creditore), trattandosi nel caso di specie di obbligazioni pecuniarie relative ad un credito liquido ed esigibile per la cui determinazione è sufficiente un calcolo matematico.
Chiarita la sussistenza della competenza del Tribunale di Rimini, occorre procedere alla qualificazione giuridica del contratto sottoscritto tra le parti in data 07/01/2019, posto che le domande di pagamento formulate dall'attrice presuppongono che le prestazioni dalla stessa eseguite rientrino nell'ambito di un rapporto di agenzia.
Secondo , al di là del nomen iuris inserito nel documento contrattuale (“contratto Parte_1 di consulenza e di prestazione di servizi”), il rapporto che si è svolto tra le parti deve essere qualificato come rapporto di agenzia, tenuto conto dei seguenti elementi: i) il rapporto si è svolto con carattere di stabilità; ii) il preposto ha attuato una collaborazione professionale autonoma, con assunzione del relativo rischio di impresa, consistente, principalmente, nella promozione, verso corrispettivo
(secondo il meccanismo della c.d. provvigione), della conclusione di affari tra preponente e terzo nell'ambito di una determinata zona;
iii) ha associato alla propria prestazione Parte_1 personale di agente ulteriori prestazioni – funzionali allo svolgimento dell'incarico – che non incidono sulla natura del rapporto di agenzia, quali attività di coordinamento di altri agenti dello stesso preposto ovvero il reclutamento e la formazione degli stessi.
La convenuta, invece, insiste nell'attribuire al rapporto concluso il nomen iuris indicato nel testo contrattuale, richiamando la struttura organizzativa della propria società e contestando che
[...]
abbia svolto una collaborazione professionale connotata dal carattere Parte_1 dell'autonomia. Invero, secondo la ricostruzione offerta da , le prestazioni dell'attrice CP_1 sono state svolte non già in autonomia ma sotto l'intensa direzione e vigilanza della società preponente che, attraverso i suoi rappresentanti e/o dipendenti (come, ad esempio, la segretaria
[...]
), ha sempre fornito direttive dettagliate sui clienti che andavano contattati e sulle modalità Tes_1 con le quali l'attività doveva essere prestata. Infine, la convenuta ha negato che l'attività di formazione dei nuovi rappresentanti sia stata svolta . Parte_1
Ciò posto, la domanda formulata dall'attrice in ordine alla qualificazione giuridica del contratto quale contratto di agenzia deve essere accolta, in quanto la tesi sostenuta da trova Parte_1 puntuale conferma sia nella documentazione prodotta agli atti (in primis, il testo contrattuale sottoscritto tra le parti), sia nelle risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa.
Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore” (cfr. Cass. n. 11176/2024). Con riferimento, poi, alle caratteristiche del contratto di agenzia, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il rapporto di agenzia – che è di natura autonoma – non è incompatibile con la soggezione dell'attività lavorativa dell'agente a direttive e istruzioni nonché a controlli, amministrativi e tecnici, più o meno penetranti, in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente, né con l'obbligo dell'agente di visitare e di istruire altri collaboratori, né con
l'obbligo del preponente medesimo di rimborsare talune spese sostenute dall'agente e neppure con
l'obbligo di quest'ultimo di riferire quotidianamente al preponente. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia ancorché le clausole del contratto stipulato e le concrete modalità del rapporto avessero evidenziato la presenza delle predette circostanze e, in particolare, che l'agente doveva dar conto giornalmente del lavoro svolto e doveva seguire un itinerario preordinato dalla ditta preponente)”
(Cfr. Cass., Sez. L., Sentenza n. 11264 del 27/08/2001). Sempre ai fini della definizione del contenuto del contratto di agenzia, inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente o in qualsiasi altro modo, purché tuttavia sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione” (Cfr. Cass. n. 20453/2018, che richiama Cass.
n. 6482/2004).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il rapporto intrattenuto tra le parti deve essere qualificato come rapporto di agenzia, sia per le tipiche prestazioni previste dal testo contrattuale, sia per le modalità secondo le quali il rapporto è stato eseguito.
Con riferimento alle previsioni contrattuali, si evidenzia come il contratto del 07/01/2019 sia stato concluso poiché “per il sostegno e il miglioramento dell'intero sistema di distribuzione per il committente è sorta la necessità di acquisire i servizi oggetto del presente contratto;
il fornitore è imprenditore attivo nel campo dello sviluppo delle vendite e nella motivazione del personale di vendita e risulta idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto” (cfr. pag. 1 del contratto allegato in atti quale doc. n. 3). Dalla qualificazione stessa del fornitore come imprenditore attivo nel campo dello sviluppo delle vendite, oltre che per le sue capacità motivazionali, emerge l'interesse della preponente ad affidare i servizi ad un soggetto autonomo e dotato di spiccata esperienza e professionalità. L'art. 2 del contratto, poi, individua nello specifico i servizi affidati a con la conclusione dell'accordo contrattuale e, di fatto, contrasta con la Parte_1 ricostruzione offerta dalla convenuta che nega che tali prestazioni siano state svolte in autonomia dall'attrice. L'esecuzione di tali attività (coaching e manifestazioni di motivazioni per i consulenti del sonno;
recruting di consulenti del sonno, selezione di personale adatto alla formazione di base;
formazione dei consulenti del sonno in occasione di appuntamenti accompagnati, potenziamento di colloqui di vendita;
attuazione di valutazioni e analisi del mercato (rilevare e valutare il fabbisogno di prodotti sul mercato e presso la clientela;
valutare le occasioni di mercato di prodotti nuovi;
attuazione di analisi e interviste della clientela); amministrazione degli appuntamenti dei diversi consulenti del sonno nella relativa zona di vendita (succursale di vendita); conduzione di colloqui con i consulenti del sonno e discussione dell'attività di vendita degli stessi;
intermediazione di contratti) risulta confermata dalla documentazione prodotta agli atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Invero, risulta che ha promosso contratti di vendita dei prodotti Parte_1 commercializzati da (cfr. doc. n. 4 allegato dall'attrice – rendiconti periodici mensili CP_1 recanti riconoscimento della specifica provvigione a seconda dell'attività di intermediazione resa a favore della preponente). I documenti nn. 5, 6 e 35 allegati dall'attrice all'atto introduttivo confermano, inoltre, che ha svolto attività di affiancamento alle vendite da parte Parte_1 dei componenti della rete vendita coordinata anche da quest'ultima; in tali documenti, invero, è annotato che non solo ha affiancato i venditori nel corso degli appuntamenti, ma ha altresì Pt_1 rendicontato alla preponente sull'esito degli appuntamenti, formulando valutazioni sull'operato del singolo venditore e fornendo a quest'ultimo consigli per migliorare la sua attività. Le allegazioni attoree hanno trovato riscontro anche nell'istruttoria orale espletata sul punto, posto che l'attività di affiancamento, oltre a quella di selezione, reclutamento e formazione della rete vendita nella zona di
Bologna, sono state confermate dai testi , , e (cfr. verbale Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 Tes_6 di udienza del 19/06/2023). I testi, invece, non sono stati in grado di chiarire la natura dell'attività in concreto svolta da in favore di prima della conclusione del contratto Parte_1 CP_1 del 07.01.2019.
In proposito, tuttavia, si osserva come la relativa domanda di pagamento delle indennità formulata dall'attrice anche tenendo conto del periodo antecedente alla conclusione del contratto azionato, non possa essere ivi esaminata per due motivi.
Il primo attiene alla circostanza per cui la società attrice non risulta essere legittimata a formulare la domanda relativa al pagamento di indennità maturate in conseguenza del rapporto di lavoro intercorso tra e poiché, trattandosi di diverso rapporto contrattuale, la società Parte_1 CP_1 non è titolare del suddetto – eventuale – credito. Inoltre, per mera completezza espositiva, si osserva come nel doc. n. 40 allegato dall'attrice all'atto introduttivo, rubricato “Dichiarazione di risoluzione
e rinuncia”, sottoscritto il 31.12.2018 tra , da una parte, e Parte_1 [...]
e , dall'altra, le parti hanno Controparte_2 Controparte_1 dichiarato che “Con la sottoscrizione della presente dichiarazione le parti […] considerano irrevocabilmente risolto ogni accordo, patto e/o rapporto contrattuale tra di loro esistente e esistende, di qualsiasi tipo esso sia, concluso oralmente o per iscritto, e dichiarano di non avanzare, avere e fare valere alcuna pretesa in merito, rispettivamente di non azionare, sia stragiudizialmente che giudizialmente, alcuna richiesta, rinunciando sin d'ora a qualsiasi relativa pretesa”.
Infine, tornando alla questione relativa alla qualificazione del contratto in termini di “agenzia”, si osserva che l'art. 8 del contratto, rubricato “Autonomia del fornitore”, esclude che il fornitore, con la conclusione del contratto, possa soggiacere ad alcuna subordinazione da parte del committente.
Altro elemento idoneo a far ritenere che il rapporto concluso tra le parti sia da inquadrare nell'ambito di un rapporto di agenzia è dato dall'art. 9, in cui espressamente si prevede che le attività demandate a siano retribuite solo a provvigione sul venduto, senza la previsione di un Parte_1 compenso determinato in misura “fissa” (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto introduttivo).
Accertata la natura del rapporto intercorso tre le parti quale rapporto di agenzia, al fine di valutare la fondatezza delle domande di pagamento delle indennità formulate dall'attrice, è necessario stabilire se il rapporto contrattuale sia cessato per risoluzione consensuale (posizione assunta dalla convenuta)
o per recesso unilaterale della preponente.
Sul punto, non risulta in discussione tra le parti che la preponente abbia comunicato via CP_1
PEC all'odierna attrice, in data 04/05/2020, l'intenzione di cessare il rapporto contrattuale in corso.
Risulta, altresì, pacifico tra le parti che il doc. n. 3 allegato dall'attrice all'atto introduttivo non sia stato firmato dalla società . Parte_1
Nel documento n. 3 richiamato, trasmesso all'odierna attrice via p.e.c. in data 04/05/2020 ed intestato dalla preponente come “Accordo di risoluzione consensuale” – non opponibile alla società attrice in quanto da quest'ultima non accettato e non sottoscritto – si legge che “a
[...]
si pone quindi la necessità di recedere dal contratto di consulenza e di Controparte_1 prestazione dei servizi per gravi motivi non prevedibili e non attribuibili alla gestione della scrivente società, il tutto con effetto dalla data del 30.04.2020”.
Si osserva come non possa ritenersi giuridicamente ammissibile una risoluzione consensuale avvenuta, secondo la prospettazione offerta dalla convenuta, per fatti concludenti. Invero, l'avvenuta riconsegna da parte della società , in data immediatamente successiva alla Parte_1 ricezione della comunicazione di cui al doc. n. 3 citato, dei beni di proprietà della preponente costituisce adempimento dell'obbligazione contrattuale espressamente prevista all'art. 10 del contratto sottoscritto dalle parti.
In conclusione, deve affermarsi che la cessazione del rapporto tra le odierne parti in causa è avvenuta in conseguenza del recesso unilaterale esercitato dalla preponente società
[...]
e per motivi connessi ad esigenze organizzative ed aziendali di quest'ultima Controparte_1
e non, come puntualmente escluso dal testo della comunicazione del 04/05/2020, per un comportamento inadempiente dell'agente.
Ciò premesso, è possibile soffermarsi sulle richieste economiche avanzate dall'attrice che, in via principale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento a) della somma di euro 40.323,00 a titolo di indennità di mancato preavviso e b) della somma di euro 89.428,77 a titolo di indennità ex art. 1751 c.c.; in via subordinata, rispetto alla richiesta sub lettera b), ha chiesto, in ogni caso, la condanna al pagamento delle seguenti somme: i) euro 2.060,38 a titolo di indennità di risoluzione rapporto (FIRR); ii) euro 3.577,44 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
iii) euro 15.229,20 a titolo di indennità meritocratica.
Le richieste economiche formulate dall'attrice sono state da quest'ultima quantificate in base alle previsioni dell'AEC e della legge (artt. 1750 e 1751 c.c.). Gli importi indicati da Parte_1 non sono stati specificamente contestati dalla convenuta.
Dalla qualificazione del rapporto in termini di contratto di agenzia, consegue il diritto dell'agente ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 11 dell'AEC, tenuto altresì conto della nullità della previsione contrattuale in cui le parti hanno previsto la facoltà, per entrambe, di recedere dal contratto senza preavviso, in quanto tale clausola viola il disposto dell'art. 1750 c.c.
L'art. 11 dell'AEC, in caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, individua, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1750 c.c., un termine minimo di preavviso, a seconda che l'agente operi in forma di plurimandatario o di monomandatario.
L'indennità sostitutiva del preavviso, applicando nel caso in esame i criteri enunciati dall'art. 11 dell'AEC, è pari ad euro 40.323,00 in quanto: i) ha operato in forma di Parte_1 monomandatario;
ii) il contratto è stato stipulato in data 07.01.2019 e la comunicazione di recesso è datata 04.05.2020, quindi il recesso è avvenuto nel corso dei primi cinque anni del rapporto, di guisa che il termine di preavviso dovuto dalla preponente era pari a 5 mesi;
iii) la media provvigionale mensile è stata pari ad euro 8.064,60 (cfr. doc. n. 28 allegato dall'attrice).
Non merita, invece, accoglimento la domanda attorea volta a conseguire l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c., rubricato “Indennità in caso di cessazione del rapporto”.
L'articolo 1751 c.c., invero, subordina il diritto all'indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia alla sussistenza di due requisiti: i) che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato affari con clienti esistenti;
ii) che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Il quantum dell'indennità, se dovuta, deve inoltre individuarsi secondo equità e tenendo conto delle provvigioni che l'agente ha perso con la cessazione del rapporto ed il beneficio che la preponente ha ricavato dai clienti procurati dall'agente. La norma citata continua, poi, individuando un importo massimo dell'indennità.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c., è necessario che l'agente abbia procurato al preponente nuovi clienti ovvero abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i contraenti già acquisiti, restando conseguentemente esclusa dall'ambito di applicabilità di tale norma l'attività di reclutamento e di coordinamento degli agenti, in quanto quest'ultima, pur rilevante sul piano organizzativo, si pone come strumentale ed accessoria rispetto a quella, direttamente volta alla promozione della clientela, che l'indennità di cessazione del rapporto è specificamente finalizzata a premiare” (Cass., Sez. L.,
Sentenza n. 25740 del 15/10/2018).
Ciò premesso, nel caso di specie l'attrice non ha assolto all'onere sulla stessa gravante di compiutamente allegare e provare gli elementi costitutivi del diritto preteso e, in particolare, la ricorrenza del duplice presupposto per il riconoscimento dell'indennità in esame indicato dall'art. 1751 c.c. che richiede che “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”.
In proposito, si è limitata ad allegare di avere “contribuito a promuovere le Parte_1 vendite nell'area, che hanno portato un vantaggio persistente alla casa mandante ed è, comunque, equo riconoscere tale indennità, in specie poiché l'agente ha procurato nuovi clienti alla casa mandante (o comunque ha sviluppato quelli con i clienti esistenti prima dell'avvio del rapporto di agenzia)” (cfr. pag. 23 della comparsa conclusione di parte attrice), rilevando come tali circostanze risultino comprovate dalla documentazione prodotta, senza tuttavia indicare nello specifico i documenti cui fare riferimento.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (o anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attrice ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (Cfr. Cass. n. 3022/2018).
L'odierna attrice, inoltre, non ha indicato il numero – quantomeno indicativo – di nuovi clienti procurati alla casa mandante;
né ha, in concreto, prospettato i vantaggi apportati a quest'ultima (e tutt'ora esistenti) in conseguenza della conclusione di contratti con nuovi clienti;
né, infine, vi è prova in atti che l'agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti.
Le allegazioni attoree risultano, quindi, generiche ed insufficienti ad affermare la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai fini del riconoscimento della relativa indennità.
La generica allegazione degli elementi costitutivi della domanda attorea, inoltre, giustifica il mancato accoglimento della richiesta di disporre un'ispezione sulle scritture contabili della casa mandante relative alle vendite effettuate nella zona assegnata a quantomeno a partire Parte_1 dall'anno 2016. Tale richiesta, invero, si palesa come esplorativa poiché l'ispezione contabile è una prova che può essere disposta dal Giudice solo per accertare fatti già oggetto di allegazione.
Quanto alle ulteriori indennità previste nell'AEC settore Commercio, richieste in via subordinata dall'attrice, deve osservarsi quanto segue.
L'art. 13 dell'AEC disciplina le “indennità di fine rapporto”, precisando che, in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'indennità è composta da tre emolumenti: indennità di risoluzione del rapporto (c.d. FIRR), indennità suppletiva di clientela e indennità c.d. meritocratica.
Premesso che l'indennità c.d. FIRR, ai sensi dell'art. 13.I dell'AEC citato, viene riconosciuta
“all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela
e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità”, tenuto conto della documentazione prodotta agli atti, la stessa deve essere quantificata in favore dell'attrice nell'importo di euro 2.060,38.
Sussiste, altresì, il diritto dell'attrice a conseguire l'indennità suppletiva di clientela, posto che anche tale emolumento non richiede, ai fini della sua erogazione, la sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751 c.c., essendo sufficiente che il contratto sia stato sciolto per iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente. Specifica l'art. 13 AEC che anche tale indennità risponde al principio di equità. Ai fini della relativa quantificazione, la disciplina richiamata stabilisce che essa va “computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o del rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto” ed il relativo calcolo va effettuato “applicando l'aliquota al 3% sulle provvigioni maturate nei primi tre anni del rapporto di agenzia e, successivamente, applicando l'aliquota del 3,50% sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
Nella specie, quanto alla durata del rapporto di agenzia rilevante ai fini della quantificazione di tale indennità, deve osservarsi che esso è stato avviato a far data dal 07.01.2019 ed è cessato il 04/05/2020
(al più tardi il 31/05/2020). Pertanto, fatta applicazione dell'aliquota del 3% indicata nell'art. 13 AEC sull'ammontare globale delle provvigioni maturate dall'agente fino alla data di cessazione del rapporto – ammontare non specificamente contestato dalla convenuta – l'indennità suppletiva di clientela va liquidata in favore dell'agente nella somma richiesta di euro 3.577,44.
Per quanto attiene, infine, all'indennità c.d. meritocratica, l'art. 13 AEC richiama l'art. 1751 c.c. nella parte in cui prevede come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti. Ne deriva, per le ragioni già esposte nella parte dedicata alla trattazione della richiesta di indennità formulata ex art. 1751 c.c., che tale domanda deve essere rigettata (l'attrice non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma richiamata).
In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, la domanda formulata da
[...]
è fondata nei limiti di cui in parte motiva e la convenuta va Parte_1 condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 45.960,82 (euro
40.232,00 a titolo di indennità per mancato preavviso + euro 2.060,38 a titolo di indennità FIRR + euro 3.577,44 a titolo di indennità suppletiva di clientela), oltre agli interessi, calcolati al saggio legale, a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modifiche come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
3441/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma complessiva di euro 45.960,82, Parte_1 oltre agli interessi, calcolati al saggio legale, a decorrere dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di Parte_1 compenso professionale ed euro 286,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti