Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito del deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del
10.6.2025 nella causa lavoro di I grado iscritta al N 5388/2024 R.G. promossa da:
) rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Parte_1 C.F._1
Mocella e Marco Mocella, presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTE
contro
:
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Gerardo Mauriello;
RESISTENTE
MOTIVIIN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2024 il ricorrente di cui in epigrafe , premesso di essere stato dipendente della società dal 01/10/1984 al 31/08/2021 con mansioni e Controparte_1
qualifica al momento del pensionamento di operatore FTA, parametro 158, esponeva di essere stato inizialmente inquadrato nel livello 10° e qualifica di manovale;
successivamente dal
01/01/1989 gli era stato attribuito il livello 8° e la qualifica di addetto alla manutenzione;
poi avendo conseguito in data 04/11/1986 l'abilitazione alla qualifica di Conduttore-Frenatore rilasciata dalla M.C.T.C., con decorrenza dal 01/09/1994 gli era stata attribuita la qualifica di conduttore ed inquadrato nel livello 7; successivamente alla sostituzione dei livelli con i parametri in virtù del CCNL di settore sottoscritto in data 27/11/2000, al ricorrente era stato riconosciuto con decorrenza dal 01/01/2001 il parametro 145 e la qualifica di operatore FTA pos.
2; dal 01/08/2017 gli era stato infine riconosciuto il parametro 158 e la qualifica di operatore
FTA pos. 2 con cui è andato poi in pensione;
di essere stato abilitato, a far data dal 4.11.1986, alla “conduzione degli impianti a fune” e di aver sempre svolto da tale momento in poi mansioni di conducente della funicolare di lavorando su turni, pur continuando ad esser inquadrato CP_1
Tanto premesso, lamentando di non essere stato correttamente inquadrato e retribuito rispetto alle mansioni svolte, ha concluso chiedendo al Giudice adito di :
“in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro superiore per i periodi di seguito indicati se si considera quale decorrenza il 4/11/1986 ossia il conseguimento dell'abilitazione: per il periodo dal novembre 1986 al novembre 1995 del 145 anziché del 140, per il periodo dal dicembre 1995 al dicembre 2000 del parametro 158 anziché del 140, per il periodo dal gennaio 2001 al novembre 2007 del parametro 158 anziché 145, per il periodo dal dicembre 2007 al luglio 2017 del parametro 175 anziché 145, per il periodo dall'agosto 2017 all'agosto 2021 del parametro 175 anziché 158;
2) e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n° 242, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 52.519,82 a titolo di differenze retributive, come da allegati conteggi da considerarsi parte integrante del presente atto, per i periodi di seguito specificati:
- per il periodo dal novembre 1986 al novembre 1995: € 4173,12 a titolo di differenze retributive tra il parametro 140 ed il 145 che doveva essergli invece riconosciuto dopo 4 anni dall'abilitazione come previsto;
- per il periodo dal dicembre 1995 al dicembre 2000: € 8558,90 a titolo di differenze retributive tra il parametro d'ingresso 140 riconosciuto al ricorrente ed il parametro 158 che doveva essergli invece riconosciuto;
- per il periodo dal gennaio 2001 al novembre 2007: € 7499,60 a titolo di differenze retributive tra il parametro 145 riconosciuto al ricorrente ed il parametro 158 che doveva essergli invece riconosciuto;
- per il periodo dal dicembre 2007 al luglio 2017: € 25811,80 a titolo di differenze retributive tra il parametro 145 riconosciuto al ricorrente ed il parametro 175 che doveva essergli invece riconosciuto;
- per il periodo dall'agosto 2017 all'agosto 2021: € 6476,40 a titolo di differenze retributive tra il parametro 158 riconosciuto al ricorrente ed il parametro 175 che doveva essergli invece riconosciuto.
3) In via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro superiore per i periodi di seguito indicati se si considera quale decorrenza il 1/9/1994 ossia l'attribuzione della qualifica di conduttore: per il periodo dal settembre 1998 al dicembre
2000 del 145 anziché del 140, per il periodo dal settembre 2003 all'agosto 2010 del 158 anziché del 145, per il periodo dal settembre 2010 al luglio 2017 del parametro 175 anziché 145, per il periodo dall'agosto 2017 all'agosto 2021 del parametro 175 anziché 158;
4) In via subordinata conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n° 242, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 33357,66 a titolo di differenze retributive, come da allegati conteggi da considerarsi parte integrante del presente atto, per i periodi di seguito specificati:
- per il periodo dal settembre 1998 al dicembre 2000: € 931,36 a titolo di differenze retributive tra il parametro 140 riconosciuto al ricorrente ed il 145 che doveva essergli invece riconosciuto;
- per il periodo dal settembre 2003 all'agosto 2010: € 8736,70 a titolo di differenze retributive tra il parametro 145 riconosciuto al ricorrente ed il 158 che doveva essergli invece riconosciuto;
- per il periodo dal settembre 2010 al luglio 2017: € 17213,20 a titolo di differenze retributive tra il parametro 145 riconosciuto al ricorrente ed il 175 che doveva essergli invece riconosciuto;
- per il periodo dall'agosto 2017 all'agosto 2021: € 6476,40 a titolo di differenze retributive tra il parametro 158 riconosciuto al ricorrente ed il parametro 175 che doveva essergli invece riconosciuto”, vinte le spese con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società che ha Controparte_1 eccepito la nullità del ricorso per violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c.; l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda;
l'intervenuta prescrizione dei crediti e delle differenze retributive rivendicate dal ricorrente;
l'erroneità dei conteggi effettuati dal ricorrente, vinte le spese di lite.
Disposta ed espletata la prova testimoniale la causa, lette le note di trattazione depositate dalle parti è stata decisa all'udienza del 10.6.2025.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo avanzata dalla parte resistente poiché l'atto introduttivo contiene l' esposizione degli elementi di diritto e delle circostanze di fatto idonea a corretto contraddittorio su tutti i punti della domanda, dovendosi però evidenziare l'estrema genericità e lacunosità delle allegazioni poste a sostegno dei fatti e delle domande rivolte al Giudice.
Nel merito il ricorso deve essere però respinto anche all'esito della prova testimoniale espletata.
Oggetto del giudizio è, in primis, l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori dalla data dell'assunzione, nel 1984 e sino al pensionamento avvenuto nel mese di agosto 2021.. In applicazione dei principi generali in materia ex art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella attribuita dal datore di lavoro ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Esula, invero, dal presente giudizio ogni questione che, in conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del 1931, concerne la possibilità di riconoscere, in base ad una serie di indici presuntivi (pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore, assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso, idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori) il diritto all'inquadramento superiore, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato (v, ex multis Cass. n.12601 del 17/06/2016). Resta, fermo, infatti, il diritto, in caso di svolgimento di mansioni superiori, al corrispondente trattamento economico. L'art. 18, comma 2 dell'Allegato A al R.D. n. 148 del 1941 dispone che "durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza tra la paga o stipendio inerente alla qualifica di grado superiore e la paga o stipendio effettivamente percepito dall'agente", limitando così il diritto dei dipendenti al caso di
"reggenza", quelli in cui un agente stabile sia stato adibito temporaneamente a funzioni di grado superiore dal direttore dell'azienda ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
Nel caso che occupa il ricorrente sostiene che sulla scorta dei vari inquadramenti che gli sono stati riconosciuti ovvero:
In data 01/10/1984 assunto ed inquadrato nel livello 10° (oggi corrispondente al parametro
100) e qualifica di manovale.
In data 04/11/1986 ha conseguito l'abilitazione alla qualifica di Conduttore-Frenatore rilasciata dalla M.C.T.C.
In data 01/01/1989 inquadrato nel livello 8° e qualifica di addetto alla manutenzione.
In data 01/09/1994 inquadrato nel livello 7° e qualifica di conduttore.
In data 01/01/2001 riconosciuto il parametro 145 e la qualifica di operatore FTA pos. 2 avrebbe dovuto conseguire il parametro 145 già al momento del conseguimento dell'abilitazione
(04/11/1986) o quantomeno dal 01/09/1998 ossia dopo 4 anni dal riconoscimento della qualifica di conduttore e, quindi, a cascata i successivi superiori inquadramenti avrebbero dovuto essere riconosciuti prima. Ciò posto, la prospettazione attorea si fonda, essenzialmente, sull'affermazione, pure contenuta in ricorso, di essere stato abilitato alla manovra degli impianti a fune sin dal 1986.
Orbene parte ricorrente non ha però depositato tale titolo di abilitazione e la circostanza del suo conseguimento è stata specificamente contestata dalla controparte la quale ha eccepito che il ricorrente, solo nel 2001 , aveva ottenuto l'abilitazione alla mansione di agente conducente/frenatore e di addetto alla scorta vettura, attività distinta dalla vera e propria manovra dell'impianto.
I testi escussi hanno smentito la prospettazione proposta dal ricorrente ed invero , il teste
(escusso all'udienza del 9.1.2025) collega del ricorrente ha dichiarato : Testimone_1
“ ADR: ho conosciuto il ricorrente che è stato mio collega di lavoro;
credo che abbia cominciato a lavorare cinque sei anni dopo di me;
ADR: per quanto ricordo quando è stato assunto si occupava del controllo dei titoli di viaggio, credo che l'indicazione fosse di “manovale” almeno all'epoca era indicato così; non ricordo quando ciò sia accaduto ma poi in seguito fu abilitato alla conduzione della vettura e ha svolto tale mansione fino al suo pensionamento;
ADR:il lavoratore abilitato alla conduzione della vettura chiude l'interruttore del 220W che da corrente alla vettura;
chiude l'interruttore del sistema di sicurezza e chiude l'interruttore per la pompa dell'olio dei freni e dei compressori dell'aria per apertura e chiusura porte, quindi da l'esito favorevole per la partenza;
poi l'addetto alla sala macchine da l'avvio per la partenza;
ADR: io lavoravo in sala macchine che si trova a monte dell'impianto e quindi potevo vedere chi era alla guida della funicolare e chi controllava i biglietti
ADR: ricordo che il superamento dell'esame per l'abilitazione alla conduzione del mezzo veniva affisso in bacheca e ricordo di aver visto il nome del ricorrente;
ADR: l'orario che osservava il conducente del treno era organizzato su due turni in inverno di sei ore e 40 e tre turni in estate sempre di sei ore e 40;
ADR: il ricorrente non ha mai lavorato nella sala macchine”
Il teste ha quindi escluso che il ricorrente si occupasse della manovra dell'impianto avendo riferito che le sua mansioni venivano svolte all'interno della cabina e attenevano alla apertura e chiusura porte ed al presidio dei sistemi di sicurezza all'interno della cabina , mentre era l'addetto alla sala macchine che dava l'avvio per la partenza dell'impianto. Il teste non ha saputo riferire a quale periodo fosse riferibile il passaggio da controllore di titoli di viaggio a conduttore di vettura, come da lui definita la mansione svolta dal ricorrente, né quando il ricorrente avesse conseguito l'abilitazione. Queste circostanza sono state poi meglio specificate dal tese escusso nella Persona_1
medesima udienza il quale -dipendente della società resistente dal 2006 attualmente con mansioni di capo unità tecnica amministrativa - ha così riferito: “ADR: conosco il ricorrente che è stato dipendente della società resistente sino al suo pensionamento avvenuto per quanto ricordo qualche anno fa;
ADR: ricordo che svolgeva mansioni di agente di vettura ed anche all'occasione di stazione;
ADR: l'agente di stazione sorveglia gli ingressi ed i varchi della stazione;
mentre l'agente di vettura di occupa della gestione della vettura verificando il numero dei passeggeri che accedono alla stessa;
chiude ed apre le parte , sorveglia il percorso durante la marcia della vettura se vi sono ostacoli sul percorso può direttamente attivare dei pulsanti di arresto della vettura ciò quindi solo in caso di emergenza altrimenti può comunicare telefonicamente alla sala macchine e da questi far fermare la vettura;
ADR: una volta fatti entrare i passeggeri chiude le porte e dà il segnale di ripristino e consenso alla marcia;
si tratta di un segnale luminoso che consente alla sala macchine di dare l'avvio alla corsa;
ADR: il ricorrente non è mai stato utilizzato presso la sala macchine;
so che il ricorrente non ha l'abilitazione come macchinista necessaria allo svolgimento delle attività degli addetti alla sala macchine;
il ricorrente aveva invece l'abilitazione quale agente di vettura che consente di condurre la vettura e svolgere le attività all'interno della cabina che ho prima indicato;
ADR: posso riferire che all'apertura dell'impianto di mattina con la prima corsa l'agente di vettura verifica che ci sia la piena funzionalità dell'impianto controllando l'apertura e chiusura porte che si accendano le luci che si aprano i freni e procede all'accensione della vettura;
la marcia della vettura è disposta però solo dalla sala macchine”.
La prospettazione di parte ricorrente è rimasta, quindi, del tutto sfornita di sostegno probatorio all'esito della escussione dei testi ed in ogni caso per il periodo precedente all'applicazione del ccnl del 2000 non vi è alcuna allegazione dei sistemi di classificazione di cui il ricorrente chiede l'applicazione sin dal 1990 o in via subordinata dal 1998 .
Come già efficacemente affermato da altri Giudici di questo Tribunale che hanno esaminato controversie di analogo tenore: “E' noto che il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire ai fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola dunque, per giurisprudenza consolidata, in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto;
2) l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
3) verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass. n. 3446 del 20/02/2004; Cass. n. 20272 del 27/09/2010; Cass. n. 8589 del
28/04/2015; Cass. n. 30580 del 22/11/2019). Ed, evidentemente, incombe sul lavoratore allegare e poi dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in questi sensi, Cass. Sez. L, n. 20272 del
27/09/2010 cit.)
Occorre, quindi, riportare la declaratoria dell'accordo nazionale del 4-4-2001, che contiene la classificazione specifica per il personale delle funicolari, alla stregua del quale è stato inquadrato il ricorrente.
La finalità dell'accordo predetto, nelle premesse ivi contenute, è inequivocabilmente espressa nel definire una disciplina che completi il contenuto dell'Accordo nazione del settembre 2000, di rinnovo del CCNL, di cui fa, quindi, parte integrante.
In relazione all''AREA PROFESSIONALE 3, si legge che è stata individuata la figura di
“Operatore FTA - parametro (139 - 145 - 158 - 175) alla quale appartiene il “Lavoratore che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolge attività di scorta vetture e all'occorrenza mansioni di frenatore, nonché, in base alle istruzioni regolamentari e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, di azionamento delle apparecchiature di vettura, di sicurezza e di segnalamento.
Svolge, altresì, attività tecniche amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci, compresa l'emissione, la verifica e l'annullamento dei titoli di viaggio.
Entro 4 anni viene sottoposto a prova d'idoneità ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione alla
"guida e manovra degli impianti a fune" e, conseguita la predetta abilitazione, gestisce, altresì,
l'attività di manovra, adempiendo ad altri compiti previsti da regolamenti, accordi, disposizioni, consuetudini in atto”.
Ai fini della progressione dei parametri retributivi, la norma contrattuale prevede che, posto il parametro di accesso (139), l'ulteriore progressione è prevista, salvo l'unica eccezione di cui si dirà appresso, solo nel caso di conseguimento dell'abilitazione alla “manovra degli impianti a fune” e, quindi, in base all'anzianità nello svolgimento delle mansioni proprie della figura, fino al conseguimento del parametro 175, che richiede almeno 12 anni di svolgimento delle mansioni di manovra.
La norma stabilisce, altresì, che “Decorsi, comunque, 4 anni acquisisce il parametro 145, anche se non è in possesso dell'abilitazione alla "manovra degli impianti a fune", in mancanza di quest'ultima non può però accedere ai parametri 158 e 175”. Da ciò consegue che risulta corretto l'inquadramento operato dall'azienda nella area professionale 3^, operatore FTA, parametro 145 per lo svolgimento delle mansioni attività di operatore FTA . Mentre del tutto infondata è risultata la pretesa del riconoscimento del parametro 158 in assenza di prova dell'effettivo espletamento delle mansioni di manovra degli impianti a fune per nove anni.
Nessun elemento a favore della prospettazione diparte ricorrente si rinviene nella circostanza che nella busta paga di settembre 2021 era attribuito al ricorrente il parametro 158, in precedenza revocato a giugno 2021 . Come già ritenuto da altro Giudice di questo Tribunale
“Comportamento al quale non può essere attribuito il significato di un implicito riconoscimento del diritto alla retrodatazione del parametro (questione di cui qui si controverte), nella peculiarità di questa vicenda lavorativa, in cui si rinvengono anche delle rivendicazioni da parte di sigle sindacali di categoria (cfr all nella prod ricorrente), verosimilmente in ragione delle incertezze applicative derivanti dalle modifiche apportate dai rinnovi contrattuali al sistema di inquadramento del personale” (sent. Dott.ssa Bonfiglio n. 6032/2024).
Dalle considerazioni svolte, assorbita ogni ulteriore eccezione, discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite, in considerazione della effettiva complessità della disciplina di inquadramento del personale e del contegno della resistente che sebbene per poco tempo aveva attribuito un superiore inquadramento al ricorrente, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli il 24.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori