Art. 1. Articolo unico.
La voce 11 dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162 , recante: "pesce fresco, anche congelato" e' sostituita dalla seguente:
"pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi".
La voce 11 dell' articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162 , recante: "pesce fresco, anche congelato" e' sostituita dalla seguente:
"pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi".