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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3292/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2059/2021 emessa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 10 giugno 2021, pendente
TRA
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del Direttore Pt_1
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'avv. Erminio Garruto (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
c.f. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in alla via Marchesiello, n. 132, costituitasi in persona del legale rappresentante Pt_1
pro tempore dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al CP_3
d.i. n. 433/2018 dall'avv. Ennio Romano (c.f. ); C.F._2
AP P E L L A TA
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 14.12.2017, il in qualità di centro Controparte_2
accreditato con il er lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti CP_4 alla branca di “Radiologia diagnostica” nell'ambito territoriale dell' – con cui CP_5 aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 il
23.9.2016 prot.n. 2320239, volto a regolare le prestazioni da rendere nel biennio 2016-
Cont 2017 – chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 30.025,25,
“oltre interessi così come richiesti ex d. lg.vo 9.10.2002 n.231 dalle singole scadenze al saldo” a titolo di saldo residuo non ancora pagato per le prestazioni effettuate nei mesi da gennaio a giugno 2017, per cui erano state emesse le seguenti fatture n. 3/2017 del
13.2.2017 n.4/2017 del 10.3.2017, n.6 dell'11.4.2017, n.8/2017 del 10.5.2017, n.10/2017 del 9.6.2017, n.12/2017 dell'11.7.2017.
Con decreto ingiuntivo n. 433/2018 del 6.2.2018 il Tribunale accoglieva il ricorso,
Cont ingiungendo all' il pagamento della somma richiesta “oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione ai periodi di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione”. Cont L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato il 21.3.2018, chiedendone la revoca ed eccependo:
- in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo;
- l'inesistenza del credito, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a sostegno del ricorso;
- il superamento del tetto di spesa (trimestrale) stabilito per il primo e per il secondo trimestre, richiamando a tal proposito la relazione del 07.03.2018 - a firma del Dr.
[...]
Cont
- Direttore del Servizio Acquisto e Prestazioni Esterne dell' e le Per_1
determinazioni dirigenziali n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017 e n. 4063/2018 del 29 maggio 2018.
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Concludeva chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva, con comparsa depositata il 2.10.2018, il Controparte_2 che resisteva all'opposizione deducendo che:
[...]
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
- il credito era provato dalle distinte riepilogative delle prestazioni rese nei mesi da gennaio a giugno 2017, dalle fatture e dal contratto stipulato il 29.9.2016 (prot. 232039); Cont
- l' non aveva provato l'entità della R.T.U. applicabile;
- era stato violato l'art. 6 del contratto (rubricato Tavolo Tecnico) stante l'illegittimità dell'iter istruttorio per la determinazione della RTU.
Con provvedimento del 7.5.2019 il Tribunale nominava quale C.T.U. il Dott.
“allo scopo di verificare, sulla base dell'intera documentazione in atti e Persona_2
con riferimento al periodo relativo alla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, la correttezza dei calcoli effettuati dall' in merito alla regressione CP_5
tariffaria unica applicabile, quantificando gli importi eventualmente dovuti alla società opposta”.
Con successiva ordinanza del 27.11.2019 il Tribunale revocava il provvedimento di nomina di CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria o di espletare C.T.U., rinviava la causa al 28.5.2020 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 2059/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava Cont l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese di lite.
Osservava in particolare che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione del suddetto rapporto contrattuale” e non la contestazione “dell'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”;
- erano provati i fatti costitutivi del credito rivendicato in base ai documenti in atti
(distinte riepilogative, fatture, contratto);
- con riguardo al superamento del tetto di spesa trimestrale: “alla luce della documentazione depositata in atti, tutta di formazione unilaterale, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi
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all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti”;
- la regolare comunicazione dei monitoraggi periodici non era sufficiente per Cont affermare che l' avesse ottemperato all'onere della prova incombente sulla stessa
“essendo necessario offrire altresì la prova del superamento del tetto di spesa e della conseguente regolare applicazione della regressione tariffaria”;
- l'eventuale nomina di un C.T.U., al fine di calcolare la correttezza delle
Cont decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo;
- era applicabile al rapporto in esame la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione CP_5
notificato il 16.7.2021, fondato su otto motivi così rubricati:
- “mancata dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice adito”;
- “inammissibilità e improcedibilità delle eccezioni sollevate dal centro appellato nel giudizio di prime cure”; con tale motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure non ha dichiarato inammissibili le eccezioni processuali e di merito oggetto della comparsa di risposta del (costituitosi oltre il termine di cui all'art. CP_2
166 c.p.c.) e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.;
- “inesistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria”; Cont l' ha affermato che sul Centro grava l'onere di provare la tipologia, qualità e quantità delle prestazioni eseguite, nonché la corrispondenza a quelle previste in contratto;
- “erronea dichiarazione di carenza di prova dei fatti posti a fondamento della opposizione”; con tale motivo ha sostenuto di aver provato il superamento del tetto di spesa trimestrale con i seguenti documenti:
1) la delibera del D.C.A. n. 89/2016 (che ha definito per il biennio 2016/2017, i limiti di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati);
2) contratto del 23/972016 nel quale sono indicati i limiti di spesa e gli importi pagabili e sono stabilite le modalità di pagamento e di determinazione della regressione tariffaria unica;
inoltre è previsto che la mancata emanazione preventiva della nota di credito
(anche per RTU) è condizione impeditiva del pagamento della remunerazione ancora dovuta;
3) i report periodici di monitoraggio dei limiti di spesa inviati;
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4) le determine e gli atti sia regionali che aziendali relativi ai fatturati della branca specialistica ed alle violazioni dei limiti di spesa, anche trimestrali, ed alle modalità di calcolo (note metodologiche) della RTU, nonché le richieste di note di credito;
5) la determina n. 4063/2018 relativa al consuntivo 2017 ed all'ulteriore richiesta di emissione di note credito del 4.6.2018; ha evidenziato inoltre che le richieste di note di credito erano rimaste inevase dal Centro con conseguente violazione dell'art. 7 comma 2 punto 3 del contratto;
non era infine Cont ravvisabile alcun inadempimento contrattuale da parte dell' in considerazione della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto con il quale la struttura sanitaria si era impegnata a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, con rinuncia ad impugnare gli atti e i provvedimenti relativi ai limiti di spesa, ad alla determinazione delle tariffe e della RTU;
- “erronea revoca della CTU ammessa. Mancata motivazione”; il Tribunale non aveva indicato i motivi della revoca del provvedimento di nomina del CTU:
- “erroneo riconoscimento degli interessi ex d. lgs 231/2002” gli interessi non sono dovuti quale conseguenza dell'inesistenza del credito;
- “sulla condanna alle spese di lite”; alla riforma della sentenza di primo grado deve conseguire la condanna della controparte al pagamento delle spese;
- “carenza di motivazione della sentenza, anche in ordine al mancato accoglimento delle richieste ed eccezioni della parte oggi appellante”; ha censurato la sentenza in quanto Tribunale ha omesso di “spiegare perché la documentazione prodotta sarebbe priva di valore probatorio”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in via del tutto preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendersi l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata e/o del decreto ingiuntivo del Tribunale di
S.M.C.V. n°. 433/2018, per le motivazioni di cui in atti;
b) sempre in via preliminare, accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui al punto I) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o comunque per quanto eccepito, dedotto, precisato, integrato, documentato e formulato dall' nei propri atti e scritti difensivi, Parte_2
ivi comprese le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il difetto di giurisdizione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere la controversia oggetto del presente giudizio soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar
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Campania e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
433/2018 - R.G. n. 11335/2017) con ogni conseguenza di legge;
c) in via subordinata e nel merito, accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui ai punti II) e III) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o comunque per quanto eccepito, dedotto, precisato, integrato, documentato e formulato dall' nei propri atti e scritti Parte_2
difensivi, ivi comprese le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la non debenza dell'importo ingiunto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto
(D.I. n. 433/2018 - R.G. n. 11335/2017) con ogni conseguenza di legge;
d) condannare la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
e) conseguentemente ordinare la restituzione degli importi di cui alla sentenza impugnata e/o del decreto ingiuntivo del Tribunale di S.M.C.V. n°. 433/2018 a titolo sorta
e spese di lite, oltre interessi legali dalla data della ricezione all'effettivo saldo, ove versati nelle more del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 4.11.2021 si è costituito il Controparte_2
Cont che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza
[...]
del ragionamento del Giudice di prime cure, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a)
In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_2
del in persona dei suoi legali rappresentanti;
b) Rigettare Controparte_2 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. ; c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza;
d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
e) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio con Parte_2 attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'udienza del 16.11.2021 la Corte si è riservata sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con ordinanza del 23.11.2021 l'ha rigettata.
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All'esito dell'udienza del 24.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente, va rilevato che è infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, “[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in
Cont condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Cont dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
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Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
2. L'appellante poi censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dichiarato inammissibili le eccezioni processuali e di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta del e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. CP_2
2. In particolare, ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la tardività della costituzione in giudizio del Centro avvenuta il 2.10.2018, in violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. (scaduti il 18.9.2018) ed il conseguente verificarsi delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.; allo stesso modo avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le nuove argomentazioni contenute nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2.
Il motivo è inammissibile nonché infondato.
Sotto il primo profilo va rilevato che l'appellante avrebbe quanto meno dovuto indicare quali sarebbero, a suo avviso, le eccezioni in senso stretto sollevate con la comparsa di costituzione tardivamente depositata e dunque inammissibili o le nuove argomentazioni introdotte (per la prima volta) con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 2
c.p.c.. Pertanto, il motivo di appello così formulato è generico e dunque inammissibile.
In ogni caso, le doglianze sono anche infondate. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.10.2018 il Centro non ha sollevato alcuna eccezione in senso stretto, limitandosi a contestare la fondatezza delle argomentazioni su cui si fondava l'opposizione a decreto ingiuntivo. Analogamente, con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., depositata il 6.12.2018, il Centro non ha fatto altro che replicare a quanto
Cont dedotto ed dall' con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c..
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3. Il terzo motivo, inerente all'assenza di prova del credito vantato dal è CP_2 anch'esso infondato.
Il ha depositato il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, sottoscritto CP_2
in data 23.9.2016 (prot. n. 232039), avente ad oggetto il volume e i limiti di spesa delle prestazioni di radiologia per il biennio 2016 - 2017, tutte le fatture e le distinte riepilogative.
Non si comprende quindi con quali altre modalità andrebbe dimostrata l'esecuzione delle prestazioni. Inoltre, è sufficiente osservare che sulla base di tale Cont documentazione l' ha pagato gli acconti per le prestazioni svolte – il presente giudizio ha ad oggetto, infatti, i soli saldi – sicché ha sostanzialmente riconosciuto l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture e la corrispondenza delle stesse a quanto richiesto con il contratto.
4.1 Con il quarto motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che la documentazione depositata fosse sufficiente a dimostrare il verificarsi di tale circostanza e della corretta applicazione della regressione tariffaria unica..
Il motivo è fondato. Cont Infatti, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' aveva dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, depositando a tal fine la seguente documentazione dalla quale si desumeva la riduzione applicata al fatturato del centro:
- determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017”, con nota metodologica e tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo II trimestre 2017” con nota metodologica e tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
- nota prot. 131975 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto “Consuntivo anno 2017
Radiologia” con tabella trasmessa a mezzo pec al Centro in data 5 giugno 2018.
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A tali determinazioni erano allegate le tabelle contenenti gli importi da detrarre in applicazione della cd. RTU (regressione tariffaria unica) con riguardo all'intera branca di radiologia e poi ai singoli centri, tra cui il , con l'indicazione dei Controparte_2
corrispettivi totali per le prestazioni svolte e del rapporto tra le prestazioni erogate da ciascun centro e quelle totali della branca.
Orbene appare tutt'altro che evidente – a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellato - che la regressione tariffaria sia stata applicata in egual misura a tutti i centri della medesima branca;
il fatto che nella nota metodologica allegata alla determinazione dirigenziale n. 4063/2018, si fa riferimento ad un'unica percentuale di regressione tariffaria per ogni trimestre, non vuol dire affatto che la stessa sia stata applicata poi nella stessa misura per tutti i centri della medesima branca. Anzi, dalle tabelle allegate ai provvedimenti richiamati, contenenti gli importi detratti dal fatturato di ciascun centro in applicazione della RTU, tale circostanza non si evince affatto;
del resto, nella stessa nota metodologica allegata alla determina n. 4063/2018, richiamata dall'appellata a sostegno della propria tesi, si chiarisce che le percentuali ivi riportate si riferiscono allo “sforamento del budget di branca” e non di ciascun centro. Sarebbe dunque stato onere dell'appellato, in possesso di tutti gli elementi contabili necessari, dimostrare che tali percentuali risultano applicate in misura eguale a tutti i centri e, dunque, anche al in violazione dei principi che regolano la Controparte_2
regressione tariffaria e che impongono che la riduzione dei compensi dovuti a ciascun centro avvenga in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di spesa.
A ciò deve aggiungersi – e tale considerazione è assorbente - che le eventuali contestazioni avverso il contenuto dei provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria non possono comunque costituire oggetto del presente procedimento.
Invero, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, tali atti non costituiscono affatto documenti unilateralmente formati di mera rilevanza interna, bensì atti autoritativi Cont emessi dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di Cont accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato
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all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso
Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente pertanto che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la casa di cura avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A..
Cont
4.2 Irrilevante è poi il fatto che l' non ha provato di aver rispettato correttamente l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione periodica non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo
Il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2017 Cont stabiliva infatti che l' dovesse comunicare «OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera racco-mandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo
Cont accordi da definire tra la e gli operatori stessi): • la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa (…); • la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della Cont data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento Parte_3 del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DRGC
n. 1268/08. In modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese Cont comunicata dall' nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
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indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, in caso di omessa (o tardiva) comunicazione preventiva della data di sforamento del tetto di spesa non può che applicarsi l'ipotesi riportata al punto a) in cui il tetto di spesa venga superato prima della data preventivamente comunicata, con conseguente applicazione della regressione tariffaria, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello sulla base delle ragioni indicate restano assorbiti i rimanenti motivi di appello.
5. Tenuto conto dell'esito della vicenda processuale, il Controparte_2 va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all' le spese di
[...] CP_5
entrambi i gradi del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per le controversie di valore compreso tra €
26.001,01 ed € 52.000,00 - nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio € 900,00
fase introduttiva € 700,00
fase istruttoria € 1.000,00
fase decisoria € 1.500,00 giudizio di appello fase di studio € 1.100,00
fase introduttiva € 800,00
fase istruttoria € 1.600,00
fase decisoria € 1.800,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2059/2021:
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2018 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 6.2.2018;
2) condanna il a rifondere alla le spese di Controparte_2 CP_5 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 286,00 per spese vive, € 4.100,00 per compenso professionale ed € 615,00 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il giudizio di appello, in € 804,00 per spese vive, € 5.300,00 per compenso professionale ed € 795,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 3292/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2059/2021 emessa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. il 10 giugno 2021, pendente
TRA
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in alla Via Unità Italiana, n. 28, costituitasi in persona del Direttore Pt_1
Generale e legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e Controparte_1 difesa, dall'avv. Erminio Garruto (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
c.f. ), con sede legale Controparte_2 P.IVA_2
in alla via Marchesiello, n. 132, costituitasi in persona del legale rappresentante Pt_1
pro tempore dott. rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al CP_3
d.i. n. 433/2018 dall'avv. Ennio Romano (c.f. ); C.F._2
AP P E L L A TA
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere il 14.12.2017, il in qualità di centro Controparte_2
accreditato con il er lo svolgimento di prestazioni sanitarie specialistiche afferenti CP_4 alla branca di “Radiologia diagnostica” nell'ambito territoriale dell' – con cui CP_5 aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 il
23.9.2016 prot.n. 2320239, volto a regolare le prestazioni da rendere nel biennio 2016-
Cont 2017 – chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 30.025,25,
“oltre interessi così come richiesti ex d. lg.vo 9.10.2002 n.231 dalle singole scadenze al saldo” a titolo di saldo residuo non ancora pagato per le prestazioni effettuate nei mesi da gennaio a giugno 2017, per cui erano state emesse le seguenti fatture n. 3/2017 del
13.2.2017 n.4/2017 del 10.3.2017, n.6 dell'11.4.2017, n.8/2017 del 10.5.2017, n.10/2017 del 9.6.2017, n.12/2017 dell'11.7.2017.
Con decreto ingiuntivo n. 433/2018 del 6.2.2018 il Tribunale accoglieva il ricorso,
Cont ingiungendo all' il pagamento della somma richiesta “oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione ai periodi di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione”. Cont L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con atto di citazione notificato il 21.3.2018, chiedendone la revoca ed eccependo:
- in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo;
- l'inesistenza del credito, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a sostegno del ricorso;
- il superamento del tetto di spesa (trimestrale) stabilito per il primo e per il secondo trimestre, richiamando a tal proposito la relazione del 07.03.2018 - a firma del Dr.
[...]
Cont
- Direttore del Servizio Acquisto e Prestazioni Esterne dell' e le Per_1
determinazioni dirigenziali n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017 e n. 4063/2018 del 29 maggio 2018.
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Concludeva chiedendo la revoca o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva, con comparsa depositata il 2.10.2018, il Controparte_2 che resisteva all'opposizione deducendo che:
[...]
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
- il credito era provato dalle distinte riepilogative delle prestazioni rese nei mesi da gennaio a giugno 2017, dalle fatture e dal contratto stipulato il 29.9.2016 (prot. 232039); Cont
- l' non aveva provato l'entità della R.T.U. applicabile;
- era stato violato l'art. 6 del contratto (rubricato Tavolo Tecnico) stante l'illegittimità dell'iter istruttorio per la determinazione della RTU.
Con provvedimento del 7.5.2019 il Tribunale nominava quale C.T.U. il Dott.
“allo scopo di verificare, sulla base dell'intera documentazione in atti e Persona_2
con riferimento al periodo relativo alla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, la correttezza dei calcoli effettuati dall' in merito alla regressione CP_5
tariffaria unica applicabile, quantificando gli importi eventualmente dovuti alla società opposta”.
Con successiva ordinanza del 27.11.2019 il Tribunale revocava il provvedimento di nomina di CTU e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria o di espletare C.T.U., rinviava la causa al 28.5.2020 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza n. 2059/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava Cont l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l' al pagamento delle spese di lite.
Osservava in particolare che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione del suddetto rapporto contrattuale” e non la contestazione “dell'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”;
- erano provati i fatti costitutivi del credito rivendicato in base ai documenti in atti
(distinte riepilogative, fatture, contratto);
- con riguardo al superamento del tetto di spesa trimestrale: “alla luce della documentazione depositata in atti, tutta di formazione unilaterale, non può affermarsi che l'opponente abbia dato prova certa e sufficiente della sussistenza dei fatti impeditivi
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n. 3292/2021 r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
all'accoglimento della domanda di pagamento dedotti in giudizio ed, in ogni caso, non è stato provato adeguatamente che i calcoli che hanno dato luogo alle decurtazioni effettuate siano da ritenersi corretti”;
- la regolare comunicazione dei monitoraggi periodici non era sufficiente per Cont affermare che l' avesse ottemperato all'onere della prova incombente sulla stessa
“essendo necessario offrire altresì la prova del superamento del tetto di spesa e della conseguente regolare applicazione della regressione tariffaria”;
- l'eventuale nomina di un C.T.U., al fine di calcolare la correttezza delle
Cont decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo;
- era applicabile al rapporto in esame la disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di citazione CP_5
notificato il 16.7.2021, fondato su otto motivi così rubricati:
- “mancata dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice adito”;
- “inammissibilità e improcedibilità delle eccezioni sollevate dal centro appellato nel giudizio di prime cure”; con tale motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure non ha dichiarato inammissibili le eccezioni processuali e di merito oggetto della comparsa di risposta del (costituitosi oltre il termine di cui all'art. CP_2
166 c.p.c.) e della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.;
- “inesistenza della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria”; Cont l' ha affermato che sul Centro grava l'onere di provare la tipologia, qualità e quantità delle prestazioni eseguite, nonché la corrispondenza a quelle previste in contratto;
- “erronea dichiarazione di carenza di prova dei fatti posti a fondamento della opposizione”; con tale motivo ha sostenuto di aver provato il superamento del tetto di spesa trimestrale con i seguenti documenti:
1) la delibera del D.C.A. n. 89/2016 (che ha definito per il biennio 2016/2017, i limiti di spesa ed i relativi contratti con gli erogatori privati);
2) contratto del 23/972016 nel quale sono indicati i limiti di spesa e gli importi pagabili e sono stabilite le modalità di pagamento e di determinazione della regressione tariffaria unica;
inoltre è previsto che la mancata emanazione preventiva della nota di credito
(anche per RTU) è condizione impeditiva del pagamento della remunerazione ancora dovuta;
3) i report periodici di monitoraggio dei limiti di spesa inviati;
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(già Prima sezione civile bis)
4) le determine e gli atti sia regionali che aziendali relativi ai fatturati della branca specialistica ed alle violazioni dei limiti di spesa, anche trimestrali, ed alle modalità di calcolo (note metodologiche) della RTU, nonché le richieste di note di credito;
5) la determina n. 4063/2018 relativa al consuntivo 2017 ed all'ulteriore richiesta di emissione di note credito del 4.6.2018; ha evidenziato inoltre che le richieste di note di credito erano rimaste inevase dal Centro con conseguente violazione dell'art. 7 comma 2 punto 3 del contratto;
non era infine Cont ravvisabile alcun inadempimento contrattuale da parte dell' in considerazione della cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto con il quale la struttura sanitaria si era impegnata a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, con rinuncia ad impugnare gli atti e i provvedimenti relativi ai limiti di spesa, ad alla determinazione delle tariffe e della RTU;
- “erronea revoca della CTU ammessa. Mancata motivazione”; il Tribunale non aveva indicato i motivi della revoca del provvedimento di nomina del CTU:
- “erroneo riconoscimento degli interessi ex d. lgs 231/2002” gli interessi non sono dovuti quale conseguenza dell'inesistenza del credito;
- “sulla condanna alle spese di lite”; alla riforma della sentenza di primo grado deve conseguire la condanna della controparte al pagamento delle spese;
- “carenza di motivazione della sentenza, anche in ordine al mancato accoglimento delle richieste ed eccezioni della parte oggi appellante”; ha censurato la sentenza in quanto Tribunale ha omesso di “spiegare perché la documentazione prodotta sarebbe priva di valore probatorio”.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) in via del tutto preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendersi l'efficacia esecutiva o
l'esecuzione della sentenza impugnata e/o del decreto ingiuntivo del Tribunale di
S.M.C.V. n°. 433/2018, per le motivazioni di cui in atti;
b) sempre in via preliminare, accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui al punto I) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o comunque per quanto eccepito, dedotto, precisato, integrato, documentato e formulato dall' nei propri atti e scritti difensivi, Parte_2
ivi comprese le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il difetto di giurisdizione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere la controversia oggetto del presente giudizio soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar
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(già Prima sezione civile bis)
Campania e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (D.I. n.
433/2018 - R.G. n. 11335/2017) con ogni conseguenza di legge;
c) in via subordinata e nel merito, accertare e/o dichiarare, per i motivi di cui ai punti II) e III) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o comunque per quanto eccepito, dedotto, precisato, integrato, documentato e formulato dall' nei propri atti e scritti Parte_2
difensivi, ivi comprese le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la non debenza dell'importo ingiunto e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto
(D.I. n. 433/2018 - R.G. n. 11335/2017) con ogni conseguenza di legge;
d) condannare la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese e competenze, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, del doppio grado di giudizio;
e) conseguentemente ordinare la restituzione degli importi di cui alla sentenza impugnata e/o del decreto ingiuntivo del Tribunale di S.M.C.V. n°. 433/2018 a titolo sorta
e spese di lite, oltre interessi legali dalla data della ricezione all'effettivo saldo, ove versati nelle more del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 4.11.2021 si è costituito il Controparte_2
Cont che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo la correttezza
[...]
del ragionamento del Giudice di prime cure, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a)
In via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla nei confronti Parte_2
del in persona dei suoi legali rappresentanti;
b) Rigettare Controparte_2 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza impugnata con condanna ex art. 283 co.2 c.p.c. ; c) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza;
d) Nella deprecata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame si condanni l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
e) Condannare
l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio con Parte_2 attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
All'udienza del 16.11.2021 la Corte si è riservata sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e con ordinanza del 23.11.2021 l'ha rigettata.
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(già Prima sezione civile bis)
All'esito dell'udienza del 24.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ordinari, ai sensi dell'art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente, va rilevato che è infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, “[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in
Cont condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro,
Cont qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento Cont dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
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(già Prima sezione civile bis)
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
2. L'appellante poi censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha dichiarato inammissibili le eccezioni processuali e di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta del e di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. CP_2
2. In particolare, ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la tardività della costituzione in giudizio del Centro avvenuta il 2.10.2018, in violazione dei termini di cui all'art. 166 c.p.c. (scaduti il 18.9.2018) ed il conseguente verificarsi delle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.; allo stesso modo avrebbe dovuto dichiarare inammissibili le nuove argomentazioni contenute nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2.
Il motivo è inammissibile nonché infondato.
Sotto il primo profilo va rilevato che l'appellante avrebbe quanto meno dovuto indicare quali sarebbero, a suo avviso, le eccezioni in senso stretto sollevate con la comparsa di costituzione tardivamente depositata e dunque inammissibili o le nuove argomentazioni introdotte (per la prima volta) con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 2
c.p.c.. Pertanto, il motivo di appello così formulato è generico e dunque inammissibile.
In ogni caso, le doglianze sono anche infondate. Con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.10.2018 il Centro non ha sollevato alcuna eccezione in senso stretto, limitandosi a contestare la fondatezza delle argomentazioni su cui si fondava l'opposizione a decreto ingiuntivo. Analogamente, con la memoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c., depositata il 6.12.2018, il Centro non ha fatto altro che replicare a quanto
Cont dedotto ed dall' con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c..
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(già Prima sezione civile bis)
3. Il terzo motivo, inerente all'assenza di prova del credito vantato dal è CP_2 anch'esso infondato.
Il ha depositato il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, sottoscritto CP_2
in data 23.9.2016 (prot. n. 232039), avente ad oggetto il volume e i limiti di spesa delle prestazioni di radiologia per il biennio 2016 - 2017, tutte le fatture e le distinte riepilogative.
Non si comprende quindi con quali altre modalità andrebbe dimostrata l'esecuzione delle prestazioni. Inoltre, è sufficiente osservare che sulla base di tale Cont documentazione l' ha pagato gli acconti per le prestazioni svolte – il presente giudizio ha ad oggetto, infatti, i soli saldi – sicché ha sostanzialmente riconosciuto l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture e la corrispondenza delle stesse a quanto richiesto con il contratto.
4.1 Con il quarto motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa, deducendo l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto che la documentazione depositata fosse sufficiente a dimostrare il verificarsi di tale circostanza e della corretta applicazione della regressione tariffaria unica..
Il motivo è fondato. Cont Infatti, con la citazione introduttiva del giudizio di opposizione, l' aveva dedotto che le somme richieste a titolo di saldo non erano dovute per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria unica, depositando a tal fine la seguente documentazione dalla quale si desumeva la riduzione applicata al fatturato del centro:
- determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017”, con nota metodologica e tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo II trimestre 2017” con nota metodologica e tre tabelle;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
- nota prot. 131975 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto “Consuntivo anno 2017
Radiologia” con tabella trasmessa a mezzo pec al Centro in data 5 giugno 2018.
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(già Prima sezione civile bis)
A tali determinazioni erano allegate le tabelle contenenti gli importi da detrarre in applicazione della cd. RTU (regressione tariffaria unica) con riguardo all'intera branca di radiologia e poi ai singoli centri, tra cui il , con l'indicazione dei Controparte_2
corrispettivi totali per le prestazioni svolte e del rapporto tra le prestazioni erogate da ciascun centro e quelle totali della branca.
Orbene appare tutt'altro che evidente – a differenza di quanto sostenuto dall'odierno appellato - che la regressione tariffaria sia stata applicata in egual misura a tutti i centri della medesima branca;
il fatto che nella nota metodologica allegata alla determinazione dirigenziale n. 4063/2018, si fa riferimento ad un'unica percentuale di regressione tariffaria per ogni trimestre, non vuol dire affatto che la stessa sia stata applicata poi nella stessa misura per tutti i centri della medesima branca. Anzi, dalle tabelle allegate ai provvedimenti richiamati, contenenti gli importi detratti dal fatturato di ciascun centro in applicazione della RTU, tale circostanza non si evince affatto;
del resto, nella stessa nota metodologica allegata alla determina n. 4063/2018, richiamata dall'appellata a sostegno della propria tesi, si chiarisce che le percentuali ivi riportate si riferiscono allo “sforamento del budget di branca” e non di ciascun centro. Sarebbe dunque stato onere dell'appellato, in possesso di tutti gli elementi contabili necessari, dimostrare che tali percentuali risultano applicate in misura eguale a tutti i centri e, dunque, anche al in violazione dei principi che regolano la Controparte_2
regressione tariffaria e che impongono che la riduzione dei compensi dovuti a ciascun centro avvenga in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di spesa.
A ciò deve aggiungersi – e tale considerazione è assorbente - che le eventuali contestazioni avverso il contenuto dei provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria non possono comunque costituire oggetto del presente procedimento.
Invero, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, tali atti non costituiscono affatto documenti unilateralmente formati di mera rilevanza interna, bensì atti autoritativi Cont emessi dall' Ed infatti, “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di Cont accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato
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(già Prima sezione civile bis)
all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale” (Cass. 4375/2023; nello stesso senso
Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente pertanto che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la casa di cura avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A..
Cont
4.2 Irrilevante è poi il fatto che l' non ha provato di aver rispettato correttamente l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione periodica non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo
Il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2017 Cont stabiliva infatti che l' dovesse comunicare «OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera racco-mandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo
Cont accordi da definire tra la e gli operatori stessi): • la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa (…); • la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della Cont data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento Parte_3 del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DRGC
n. 1268/08. In modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese Cont comunicata dall' nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
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(già Prima sezione civile bis)
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, in caso di omessa (o tardiva) comunicazione preventiva della data di sforamento del tetto di spesa non può che applicarsi l'ipotesi riportata al punto a) in cui il tetto di spesa venga superato prima della data preventivamente comunicata, con conseguente applicazione della regressione tariffaria, come avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello sulla base delle ragioni indicate restano assorbiti i rimanenti motivi di appello.
5. Tenuto conto dell'esito della vicenda processuale, il Controparte_2 va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all' le spese di
[...] CP_5
entrambi i gradi del giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per le controversie di valore compreso tra €
26.001,01 ed € 52.000,00 - nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio € 900,00
fase introduttiva € 700,00
fase istruttoria € 1.000,00
fase decisoria € 1.500,00 giudizio di appello fase di studio € 1.100,00
fase introduttiva € 800,00
fase istruttoria € 1.600,00
fase decisoria € 1.800,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2059/2021:
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(già Prima sezione civile bis)
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 433/2018 emesso dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 6.2.2018;
2) condanna il a rifondere alla le spese di Controparte_2 CP_5 entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 286,00 per spese vive, € 4.100,00 per compenso professionale ed € 615,00 per spese generali di rappresentanza e difesa e, per il giudizio di appello, in € 804,00 per spese vive, € 5.300,00 per compenso professionale ed € 795,00 per spese generali.
Così deciso in Napoli, il 22 aprile 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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