Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/05/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03934/2025REG.PROV.COLL.
N. 05516/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5516 del 2023, proposto da IA IE, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 13/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante per l’annullamento del provvedimento prot. 81927 del 16 ottobre del 2017 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli che le ha ingiunto di provvedere alla demolizione e ripristino, a propria cura e spese, delle opere edilizie realizzate in Pozzuoli, provincia di Napoli, alla via CUMA Licola n. 174 nel termine di 90 giorni dalla notifica, nonché di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
A supporto del gravame la parte espone che il comune ha ingiunto la demolizione di tutte le opere esistenti in via Cuma Licola n.174, senza effettuare alcuna istruttoria tecnica per rilevare la tipologia dei lavori eseguiti in relazione alla funzione e alla destinazione delle opere sanzionate, ma basandosi solo su di in sopralluogo dei VV.UU.
Ciò nonostante la sentenza gravata ha rigettato il ricorso proposto.
Avverso la suddetta decisione, la parte deduce i seguenti motivi di appello:
A) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 28.11.2001 n. 19 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.149 del D. Lgs. n° 42 del 2004 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE – OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ALTRI PROFILI.
B) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO EECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
C) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 COSI’ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. 15/2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POZZUOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO – PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01 ED, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E/O DI LOGICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA RES PUBLICA
2. Si è costituito in giudizio il comune di Pozzuoli, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
'DIRITTO'
DIRITTO
3. Il primo ed il secondo motivo d’appello, che possono essere unitariamente trattati, contestano alla sentenza impugnata di non aver considerato che l’intervento sanzionato, anche se effettuato in zona vincolata, consisteva in opere di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione che non avevano incrementato i volumi pre-esistenti. Di conseguenza la natura pertinenziale delle opere censurate, al più, rendeva necessaria la DIA, ma non il permesso di costruire. La qual cosa avrebbe, a sua volta, consentito all’amministrazione di irrogare, in luogo di quella demolitoria, la meno severa sanzione pecuniaria prevista dall’art.37 del D.P.R. n.380 del 2001.
La seconda delle due doglianze, anche in ragione di queste osservazioni, contesta di poi la carente motivazione del provvedimento, che non avrebbe valutato nessuno di questi aspetti utilizzando argomentazioni meramente generiche a supporto dell’ingiunzione a demolire.
3.1. Entrambi i motivi sono infondati perché omettono di considerare la consistenza del manufatto oggetto di contestazione.
3.1.1. Esso è infatti così descritto nel verbale di sopralluogo - redatto da ufficiali ed agenti della Polizia Municipale, riportato nell’atto impugnato e che fa fede fino a querela di falso - : “manufatto che occupa una superficie di mq. 100,00 circa, ottenuto mediante la trasformazione di un vecchio containers appoggiato su pietre di tufo, alto circa cm 25 dal piano di campagna, con copertura in lamiera coibentata a doppia falda, tompagnato, suddiviso in 8 ambienti composto da tre camere da letto e due vani bagno, soggiorno, cucina e ripostiglio. Completo, arredato ed utilizzato dalla Sig.ra IE, unitamente al proprio nucleo familiare”.
3.1.2. Come si vede, pertanto, non vi è traccia di alcun immobile pre-esistente legittimamente edificato, che, in astratto, potrebbe giustificare la qualificazione degli interventi in questione come di risanamento conservativo – né la parte offre elementi di prova in merito.
3.1.3. Dalla descrizione si evince invece chiaramente che si tratta di un manufatto funzionale ed autonomo, destinato all’abitazione familiare della parte appellante, costituito da volumi creati ex novo in area vincolata, con rilevante incidenza sul contesto territoriale di riferimento.
3.1.4. Ciò significa che, per la sua realizzazione, erano necessari – così come correttamente ritenuto dall’amministrazione appellata - sia il permesso di costruire, che l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n.42 del 2004.
3.1.5. L’intervento demolitorio adottato ai sensi dell’art.31 del d. lgs. n.380 del 2001 è peraltro da ritenersi atto dovuto e, stante le dimensioni del manufatto, oltre che la carenza degli altri presupposti richiesti dall’art.37 del citato testo unico dell’edilizia, deve ritenersi altresì infondata la pretesa della parte all’applicazione di una sanzione pecuniaria, in luogo di quella demolitoria reale.
3.1.6. Nonostante avesse natura di atto dovuto, il provvedimento gravato conteneva tutti gli elementi di fatto e di diritto che supportavano la scelta di demolizione dell’immobile, di tal che è priva di pregio anche l’eccezione tesa a far valere il difetto di motivazione.
4. Il terzo motivo d’appello lamenta che, nell’occorso, sarebbe stato violato il legittimo affidamento del privato proprietario del bene, ingeneratosi in ragione della risalenza nel tempo della costruzione, e del ritardo col quale, dopo una prolungata inerzia, l’amministrazione sarebbe intervenuta a sanzionare l’abuso.
4.1. Il motivo è infondato in considerazione di quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria n.9 del 2017 che ha così statuito: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
5. L’appello va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO